Causa C‑113/13

Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e altri

contro

San Lorenzo Soc. coop. Sociale

e

Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale — Servizi di trasporto sanitario — Normativa nazionale che riserva in via prioritaria le attività di trasporto sanitario per le strutture sanitarie pubbliche alle associazioni di volontariato che soddisfino i requisiti di legge e siano registrate — Compatibilità con il diritto dell’Unione — Appalti pubblici — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Direttiva 2004/18/CE — Servizi misti, inseriti al contempo nell’allegato II A e nell’allegato II B della direttiva 2004/18 — Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) — Nozione di “appalto pubblico di servizi” — Carattere oneroso — Controprestazione consistente nel rimborso delle spese sostenute»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 11 dicembre 2014

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Ambito di applicazione – Accordo quadro relativo a servizi di trasporto sanitario da parte di associazioni di volontariato che non perseguono fini di lucro e che percepiscono unicamente i rimborsi delle loro spese – Inclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 1, § 5)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Aggiudicazione degli appalti – Norme di pubblicità – Appalti di valore inferiore alla soglia fissata dalla direttiva o relativi a servizi ricompresi nell’allegato II B – Appalti che presentano un interesse transfrontaliero certo – Obblighi delle amministrazioni aggiudicatrici

    (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 21, 23 e 35, § 4, e allegato II B)

  3. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata dell’obbligo nell’ambito degli appalti pubblici

    (Artt. 49 TFUE, 56 TFUE e 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

  4. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che riserva in via prioritaria le attività di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato – Inammissibilità – Giustificazione – Necessità di mantenere, per ragioni di sanità pubblica, l’equilibrio economico del sistema di trasporto sanitario – Ammissibilità – Presupposto – Insussistenza di perseguimento di fini di lucro – Verifica da parte del giudice nazionale

    (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 36‑38)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 40‑42, 45, 46)

  3.  Relativamente ad una domanda di pronuncia pregiudiziale in materia di appalti pubblici che pone la questione dell’applicazione dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione nonché dell’obbligo di trasparenza derivanti dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, spetta al giudice del rinvio indicare gli elementi necessari a consentire alla Corte di verificare se, nel procedimento principale, sussista un interesse transfrontaliero certo che giustifica l’applicazione di tali principi. Orbene, come risulta dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, essa deve poter trovare in una domanda di pronuncia pregiudiziale un’illustrazione degli elementi di fatto su cui sono basate le questioni nonché del legame esistente segnatamente fra tali elementi e dette questioni. Di conseguenza, la constatazione degli elementi necessari per consentire di valutare la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo dovrebbe essere effettuata prima di adire la Corte.

    Tuttavia, in considerazione dello spirito di cooperazione che informa i rapporti fra i giudici nazionali e la Corte nell’ambito della procedura in via pregiudiziale, la mancanza di siffatte previe constatazioni da parte del giudice del rinvio relativamente all’esistenza di un eventuale interesse transfrontaliero certo non conduce all’irricevibilità della domanda se, nonostante tali mancanze, la Corte, alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo, ritiene di essere in grado di fornire una risposta utile al giudice del rinvio. Siffatta ipotesi ricorre segnatamente quando l’ordinanza di rinvio contiene elementi pertinenti sufficienti per poter valutare l’eventuale sussistenza di tale interesse. Ciò nondimeno, la risposta fornita dalla Corte è data unicamente con la riserva che, sulla base di una valutazione circostanziata di tutti gli elementi pertinenti relativi al procedimento principale, possa essere constatato dal giudice del rinvio un interesse transfrontaliero certo nel procedimento principale.

    (v. punti 47, 48)

  4.  Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale la quale prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l’ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

    Uno Stato membro può infatti ritenere, nell’ambito del potere discrezionale di cui dispone per stabilire il livello di tutela della sanità pubblica e organizzare il proprio sistema di sicurezza sociale, che il ricorso alle associazioni di volontariato corrisponda alla finalità sociale del servizio di trasporto sanitario d’urgenza e che sia idoneo a contribuire al controllo dei costi legati a tale servizio. Orbene, non solo un rischio di grave pregiudizio per l’equilibrio economico del sistema previdenziale può costituire, di per sé, una ragione imperativa di pubblico interesse in grado di giustificare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, ma, inoltre, l’obiettivo di mantenere, per ragioni di sanità pubblica, un servizio medico ed ospedaliero equilibrato ed accessibile a tutti può rientrare parimenti in una delle deroghe giustificate da motivi di sanità pubblica, se un siffatto obiettivo contribuisce al conseguimento di un livello elevato di tutela della salute.

    A tale riguardo è tuttavia necessario che, nel loro intervento in tale contesto, le associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli di solidarietà ed efficienza di bilancio che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e che non procurino alcun profitto ai loro membri. Peraltro, se è ammissibile che si avvalgano di lavoratori, poiché, in caso contrario, dette associazioni sarebbero pressoché private della possibilità effettiva di agire in vari ambiti in cui il principio di solidarietà può essere attuato, l’attività delle associazioni in parola deve rispettare rigorosamente i requisiti loro imposti dalla legislazione nazionale. Spetta al giudice del rinvio effettuare tutte le valutazioni necessarie al fine di verificare se il sistema di organizzazione del servizio di trasporto sanitario di urgenza in discussione contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detto sistema è basato.

    (v. punti 57, 59, 61, 63, 65 e dispositivo)


Causa C‑113/13

Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e altri

contro

San Lorenzo Soc. coop. Sociale

e

Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale — Servizi di trasporto sanitario — Normativa nazionale che riserva in via prioritaria le attività di trasporto sanitario per le strutture sanitarie pubbliche alle associazioni di volontariato che soddisfino i requisiti di legge e siano registrate — Compatibilità con il diritto dell’Unione — Appalti pubblici — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Direttiva 2004/18/CE — Servizi misti, inseriti al contempo nell’allegato II A e nell’allegato II B della direttiva 2004/18 — Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) — Nozione di “appalto pubblico di servizi” — Carattere oneroso — Controprestazione consistente nel rimborso delle spese sostenute»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 11 dicembre 2014

  1. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Ambito di applicazione — Accordo quadro relativo a servizi di trasporto sanitario da parte di associazioni di volontariato che non perseguono fini di lucro e che percepiscono unicamente i rimborsi delle loro spese — Inclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 1, § 5)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Aggiudicazione degli appalti — Norme di pubblicità — Appalti di valore inferiore alla soglia fissata dalla direttiva o relativi a servizi ricompresi nell’allegato II B — Appalti che presentano un interesse transfrontaliero certo — Obblighi delle amministrazioni aggiudicatrici

    (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 21, 23 e 35, § 4, e allegato II B)

  3. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto — Portata dell’obbligo nell’ambito degli appalti pubblici

    (Artt. 49 TFUE, 56 TFUE e 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

  4. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa nazionale che riserva in via prioritaria le attività di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato — Inammissibilità — Giustificazione — Necessità di mantenere, per ragioni di sanità pubblica, l’equilibrio economico del sistema di trasporto sanitario — Ammissibilità — Presupposto — Insussistenza di perseguimento di fini di lucro — Verifica da parte del giudice nazionale

    (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 36‑38)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 40‑42, 45, 46)

  3.  Relativamente ad una domanda di pronuncia pregiudiziale in materia di appalti pubblici che pone la questione dell’applicazione dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione nonché dell’obbligo di trasparenza derivanti dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, spetta al giudice del rinvio indicare gli elementi necessari a consentire alla Corte di verificare se, nel procedimento principale, sussista un interesse transfrontaliero certo che giustifica l’applicazione di tali principi. Orbene, come risulta dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, essa deve poter trovare in una domanda di pronuncia pregiudiziale un’illustrazione degli elementi di fatto su cui sono basate le questioni nonché del legame esistente segnatamente fra tali elementi e dette questioni. Di conseguenza, la constatazione degli elementi necessari per consentire di valutare la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo dovrebbe essere effettuata prima di adire la Corte.

    Tuttavia, in considerazione dello spirito di cooperazione che informa i rapporti fra i giudici nazionali e la Corte nell’ambito della procedura in via pregiudiziale, la mancanza di siffatte previe constatazioni da parte del giudice del rinvio relativamente all’esistenza di un eventuale interesse transfrontaliero certo non conduce all’irricevibilità della domanda se, nonostante tali mancanze, la Corte, alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo, ritiene di essere in grado di fornire una risposta utile al giudice del rinvio. Siffatta ipotesi ricorre segnatamente quando l’ordinanza di rinvio contiene elementi pertinenti sufficienti per poter valutare l’eventuale sussistenza di tale interesse. Ciò nondimeno, la risposta fornita dalla Corte è data unicamente con la riserva che, sulla base di una valutazione circostanziata di tutti gli elementi pertinenti relativi al procedimento principale, possa essere constatato dal giudice del rinvio un interesse transfrontaliero certo nel procedimento principale.

    (v. punti 47, 48)

  4.  Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale la quale prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l’ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

    Uno Stato membro può infatti ritenere, nell’ambito del potere discrezionale di cui dispone per stabilire il livello di tutela della sanità pubblica e organizzare il proprio sistema di sicurezza sociale, che il ricorso alle associazioni di volontariato corrisponda alla finalità sociale del servizio di trasporto sanitario d’urgenza e che sia idoneo a contribuire al controllo dei costi legati a tale servizio. Orbene, non solo un rischio di grave pregiudizio per l’equilibrio economico del sistema previdenziale può costituire, di per sé, una ragione imperativa di pubblico interesse in grado di giustificare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, ma, inoltre, l’obiettivo di mantenere, per ragioni di sanità pubblica, un servizio medico ed ospedaliero equilibrato ed accessibile a tutti può rientrare parimenti in una delle deroghe giustificate da motivi di sanità pubblica, se un siffatto obiettivo contribuisce al conseguimento di un livello elevato di tutela della salute.

    A tale riguardo è tuttavia necessario che, nel loro intervento in tale contesto, le associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli di solidarietà ed efficienza di bilancio che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e che non procurino alcun profitto ai loro membri. Peraltro, se è ammissibile che si avvalgano di lavoratori, poiché, in caso contrario, dette associazioni sarebbero pressoché private della possibilità effettiva di agire in vari ambiti in cui il principio di solidarietà può essere attuato, l’attività delle associazioni in parola deve rispettare rigorosamente i requisiti loro imposti dalla legislazione nazionale. Spetta al giudice del rinvio effettuare tutte le valutazioni necessarie al fine di verificare se il sistema di organizzazione del servizio di trasporto sanitario di urgenza in discussione contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detto sistema è basato.

    (v. punti 57, 59, 61, 63, 65 e dispositivo)