SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 settembre 2014 ( *1 )

«Accordo di associazione CEE-Turchia — Articoli 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale e 13 della decisione n. 1/80 — Ambito di applicazione — Introduzione di nuove restrizioni alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione di servizi e alle condizioni d’accesso all’occupazione — Divieto — Libera prestazione dei servizi — Articoli 56 TFUE e 57 TFUE — Distacco di lavoratori — Cittadini di Stati terzi — Obbligo del permesso di lavoro per la messa a disposizione di manodopera»

Nella causa C‑91/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con decisione del 20 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 25 febbraio 2013, nel procedimento

Essent Energie Productie BV

contro

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 marzo 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per la Essent Energie Productie BV, da T.L. Badoux, advocaat;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

per il governo danese, da M. Wolff, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da J. Enegren e M. van Beek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU L 293, pag. 1; in prosieguo: il «Protocollo addizionale»), e 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio di associazione è stato istituito dall’Accordo che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«Accordo di associazione»).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Essent Energie Productie BV (in prosieguo: la «Essent») e il Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministro degli Affari sociali e dell’Occupazione; in prosieguo: il «Ministro»), riguardo a un’ammenda ad essa inflitta da quest’ultimo per aver fatto eseguire alcuni lavori da lavoratori cittadini di Stati terzi, senza che i medesimi avessero avuto un permesso di lavoro.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

L’Accordo di associazione

3

In conformità al suo articolo 2, paragrafo 1, l’Accordo di associazione ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, incluso il settore della manodopera, mediante la realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori (articolo 12 dell’Accordo di associazione), nonché mediante l’eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (articolo 13 di detto Accordo) e alla libera prestazione dei servizi (articolo 14 dello stesso Accordo), allo scopo di elevare il tenore di vita del popolo turco e di facilitare ulteriormente l’adesione della Repubblica di Turchia all’Unione (quarto comma del preambolo e articolo 28 dell’Accordo medesimo).

Il Protocollo addizionale

4

Il Protocollo addizionale che, ai sensi dell’articolo 62 del medesimo, costituisce parte integrante dell’Accordo di associazione, stabilisce, a termini del suo articolo 1, le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria contemplata all’articolo 4 dell’Accordo stesso.

5

Il Protocollo addizionale comprende un titolo II, rubricato «Circolazione delle persone e dei servizi», il cui capitolo I riguarda «[i] lavoratori» e il cui capitolo II è dedicato al «diritto di stabilimento, servizi e trasporti».

6

L’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale, che si trova in detto capitolo II, dispone quanto segue:

«Le Parti Contraenti si astengono dall’introdurre tra loro nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi».

7

L’articolo 59 del Protocollo addizionale, che figura nel titolo IV di quest’ultimo, intitolato «Disposizioni generali e finali», è redatto come segue:

«Nei settori coperti dal presente protocollo, la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del [Trattato FUE]».

La decisione n. 1/80

8

L’articolo 13 della decisione n. 1/80 così dispone:

«Gli Stati membri del[l’Unione] e la Turchia non possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d’accesso all’occupazione dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno e all’occupazione».

La normativa olandese

9

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto 1, della legge sul lavoro dei lavoratori stranieri (Wet arbeid vreemdelingen), nella versione applicabile alla causa principale (in prosieguo: la «Wav 1994»), per «datore di lavoro», si intende la persona che, nell’esercizio di una funzione, di una professione o di un’impresa, fa svolgere un’attività lavorativa a un terzo.

10

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della Wav 1994, ad un datore di lavoro è vietato assumere uno straniero nei Paesi Bassi senza un permesso di lavoro.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

La Essent è una società con sede nei Paesi Bassi che ha incaricato la BIS Industrial Services Nederland BV (in prosieguo: la «BIS»), anch’essa con sede nei Paesi Bassi, di eseguire alcuni lavori consistenti nell’installazione di un’impalcatura nella sua sede secondaria sita in Geertruidenberg (Paesi Bassi).

12

Secondo una relazione redatta dall’ispettorato del lavoro l’8 marzo 2010, in occasione di un controllo effettuato da quest’ultimo nei giorni 15, 19 e 20 maggio 2008 presso detta sede, è stato accertato che 33 cittadini di Stati terzi, tra i quali 29 cittadini turchi, hanno partecipato, tra il 1o gennaio e il 20 maggio 2008, alla realizzazione di tali lavori.

13

Secondo la medesima relazione, tali lavoratori cittadini di Stati terzi sono stati distaccati presso la BIS dalla Ekinci Gerüstbau GmbH (in prosieguo: la «Ekinci»), un’impresa con sede in Germania di cui tali lavoratori erano dipendenti, senza che fosse stato rilasciato alcun permesso di lavoro da parte delle autorità olandesi ai fini di tale distacco.

14

Con decisione dell’11 maggio 2010, il Ministro ha inflitto alla Essent un’ammenda di EUR 264 000 per infrazione all’articolo 2, paragrafo 1, della Wav 1994, con la motivazione che tale società aveva fatto eseguire i suddetti lavori da lavoratori stranieri senza che questi ultimi avessero ottenuto un permesso di lavoro, mentre, in forza della normativa olandese, quest’ultimo era obbligatorio.

15

La Essent ha presentato reclamo avverso tale decisione.

16

Con decisione del 22 dicembre 2010, il Ministro ha respinto tale reclamo in quanto infondato sulla base del rilievo che il servizio prestato dalla Ekinci era consistito esclusivamente in un distacco di manodopera, cosicché la Essent, in quanto committente e datore di lavoro dei lavoratori stranieri interessati, doveva disporre di permessi di lavoro per questi ultimi.

17

Con sentenza del 27 settembre 2011, il Rechtbank ‘s Hertogenbosch (Paesi Bassi) ha respinto il ricorso proposto dalla Essent avverso detta decisione di rigetto. Tale giudice ha dichiarato, in particolare, che a buon diritto il Minister ha inflitto un’ammenda alla Essent, in quanto il servizio prestato dalla Ekinci consisteva unicamente nel distacco di lavoratori stranieri e che, in tale contesto, il diritto dell’Unione non ostava alla normativa di uno Stato membro che imponeva che i lavoratori distaccati sul territorio di detto Stato fossero titolari di un permesso di lavoro.

18

La Essent ha interposto appello contro la suddetta sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

19

È in tale contesto che il Raad van State ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se in una situazione come quella in esame nel procedimento principale un committente, che deve essere considerato come datore di lavoro dei lavoratori turchi di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della [Wav 1994], possa invocare, nei confronti delle autorità olandesi, la clausola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 o la clausola di standstill di cui all’articolo 41 del Protocollo addizionale.

2)

a)

Se la clausola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 o la clausola di standstill di cui all’articolo 41 del Protocollo addizionale debbano essere interpretate nel senso che esse ostano all’introduzione di un divieto per i committenti, come quello previsto all’articolo 2, paragrafo 1, della [Wav 1994], di far svolgere attività lavorative, nei Paesi Bassi, a lavoratori senza permesso di lavoro, cittadini di uno Stato terzo, nella fattispecie la [Repubblica di] Turchia, se i suddetti lavoratori sono alle dipendenze di un’impresa tedesca e lavorano nei Paesi Bassi per il committente tramite un’impresa utilizzatrice olandese.

b)

Se, al riguardo, sia rilevante il fatto che a un datore di lavoro, già prima dell’entrata in vigore sia della clausola di standstill di cui all’articolo 41 del Protocollo addizionale, sia della clausola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80, fosse vietato far svolgere un’attività lavorativa, in base a un contratto di lavoro, a uno straniero senza permesso di lavoro e che parimenti tale divieto fosse stato esteso alle imprese utilizzatrici, presso le quali gli stranieri sono distaccati, prima dell’entrata in vigore della clausola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80».

Sulle questioni pregiudiziali

20

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale e 13 della decisione n. 1/80 vanno interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale, quando dei lavoratori turchi sono messi a disposizione – da un’impresa stabilita in un altro Stato membro – di un’impresa utilizzatrice stabilita nel primo Stato membro, che li impiega al fine di svolgere lavori per conto di un’altra impresa stabilita nel medesimo Stato membro, tale messa a disposizione è subordinata alla condizione che detti lavoratori possiedano un permesso di lavoro.

Sull’applicabilità degli articoli 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale e 13 della decisione n. 1/80

21

Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, gli articoli 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale, e 13 della decisione n. 1/80 possiedono efficacia diretta. Ne consegue che le due dette disposizioni possono essere invocate dinanzi ai giudici degli Stati membri da cittadini turchi ai quali sono applicabili al fine di escludere l’applicazione della normativa interna in contrasto con esse (v. sentenze Abatay e a., C‑317/01 e C‑369/01, EU:C:2003:572, punti 58 e 59, nonché Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, punto 38).

22

La Corte ha peraltro precisato che un principio generale di libera circolazione delle persone tra la Turchia e l’Unione non è affatto previsto dall’Accordo di associazione e dal suo Protocollo addizionale, e neppure dalla decisione n. 1/80, che riguarda unicamente la libera circolazione dei lavoratori (v. sentenza Demirkan, EU:C:2013:583, punto 53).

23

In tale contesto, la Corte ha ripetutamente affermato che i cittadini turchi, contrariamente ai lavoratori degli Stati membri, non hanno il diritto di circolare liberamente all’interno dell’Unione, ma fruiscono solo di taluni diritti nel territorio del solo Stato membro ospitante (v., segnatamente, sentenze Savas, C‑37/98, EU:C:2000:224, punto 59; Abatay e a., EU:C:2003:572, punto 64, nonché Derin, C‑325/05, EU:C:2007:442, punto 66).

24

Occorre rilevare che, nella causa principale, lo Stato membro ospitante dei lavoratori turchi interessati è la Repubblica federale di Germania, ove essi risiedono e lavorano legittimamente.

25

Conseguentemente, è nei confronti di tale Stato membro che detti lavoratori possono far valere i diritti derivanti dall’articolo 13 della decisione n. 1/80.

26

Peraltro, detto articolo 13 riguarda le misure nazionali relative all’accesso all’occupazione e non è destinato a tutelare i cittadini turchi già integrati nel mercato del lavoro di uno Stato membro (v. sentenza Sahin, C‑242/06, EU:C:2009:554, punto 51).

27

Inoltre, dalla logica e dagli obiettivi della decisione n. 1/80 emerge che, allo stato attuale della libera circolazione dei lavoratori nell’ambito dell’associazione CEE-Turchia, detta decisione ha come scopo essenziale la progressiva integrazione dei lavoratori turchi nello Stato membro ospitante per effetto dell’esercizio di una regolare attività lavorativa in linea di principio ininterrotta (v. sentenza Abatay e a., EU:C:2003:572, punto 90).

28

Orbene, i lavoratori turchi di cui alla causa principale, che risiedono e lavorano legittimamente nel loro Stato membro ospitante, vale a dire la Repubblica federale di Germania, sono stati distaccati sul territorio dei Paesi Bassi per un periodo limitato, corrispondente al tempo necessario per eseguire i lavori di installazione di un’impalcatura di cui la BIS era stata incaricata dalla Essent.

29

Nessun elemento degli atti di causa, pertanto, consente di considerare che detti lavoratori intendevano integrarsi nel mercato del lavoro del Regno dei Paesi Bassi in quanto Stato membro ospitante.

30

Ne risulta che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 non trova applicazione in una situazione come quella oggetto del procedimento principale.

31

Per quanto riguarda l’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale, occorre ricordare che, come risulta dal suo stesso tenore letterale, enuncia in termini chiari, precisi e incondizionati una clausola non equivoca di «standstill», che vieta alle parti contraenti di introdurre nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione dei servizi a partire dalla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale (v. sentenza Demirkan, EU:C:2013:583, punto 37).

32

Detta clausola di «standstill» vieta in via generale l’adozione di qualsiasi nuova misura che abbia per oggetto o per effetto di assoggettare l’esercizio da parte di un cittadino turco delle suddette libertà economiche nel territorio di uno Stato membro a condizioni più restrittive di quelle che erano applicabili alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale nei confronti di tale Stato membro (v. sentenza Demirkan, EU:C:2013:583, punto 39).

33

A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale può essere invocato da un’impresa stabilita in Turchia che effettua legalmente prestazioni di servizi in uno Stato membro e da cittadini turchi autotrasportatori dipendenti di una siffatta impresa (v. sentenze Abatay e a., EU:C:2003:572, punti 105 e 106, nonché Demirkan, EU:C:2013:583, punto 40).

34

Per contro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle conclusioni, nell’ambito del procedimento principale, l’unico collegamento con la Repubblica di Turchia consiste nella presenza di cittadini turchi tra i lavoratori distaccati dalla Ekinci nel territorio dei Paesi Bassi. Orbene, in assenza, nella situazione in cui si radica tale controversia, di un’attività economica tra la Repubblica di Turchia e il Regno dei Paesi Bassi, tale elemento non è sufficiente per far ricadere la situazione di cui trattasi nel procedimento principale nell’ambito di applicazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale

35

Risulta dall’insieme delle suesposte considerazioni che gli articoli 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale e 13 della decisione n. 1/80 non sono applicabili a una situazione come quella oggetto del procedimento principale.

Sugli articoli 56 TFUE e 57 TFUE

36

Occorre ricordare che la circostanza che, formalmente, il giudice nazionale abbia formulato la questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni. Spetta, al riguardo, alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenza Vicoplus e a., da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

37

In tale contesto, occorre parimenti ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, l’attività consistente, per un’impresa, nel fornire, contro corrispettivo, manodopera che rimane dipendente da detta impresa, senza che nessun contratto di lavoro sia stipulato con l’utilizzatore, costituisce un’attività professionale che possiede le caratteristiche indicate dall’articolo 57, primo comma, TFUE, e deve pertanto essere qualificata come servizio ai sensi di detta disposizione (v. sentenze Webb, 279/80, EU:C:1981:314, punto 9, nonché Vicoplus e a., EU:C:2011:64, punto 27).

38

Quanto al procedimento principale, il servizio di messa a disposizione di manodopera è fornito da un’impresa stabilita in Germania a un’impresa utilizzatrice stabilita nei Paesi Bassi.

39

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, da una parte, siffatta prestazione di servizi tra due imprese aventi sede in due Stati membri diversi rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 56 TFUE nonché 57 TFUE e, dall’altra, la circostanza che la messa a disposizione di manodopera in oggetto riguardi lavoratori cittadini di Stati terzi non rileva a tal proposito.

40

Del pari, dalla circostanza che la Essent non sia il diretto destinatario della prestazione del servizio di messa a disposizione di manodopera oggetto del procedimento principale non può derivare che tale impresa sia privata della possibilità di far valere gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE per contestare la sanzione inflittale dal Minister.

41

Infatti, se tale possibilità fosse negata alla Essent, sarebbe sufficiente, per lo Stato membro sul territorio del quale è stabilita l’impresa destinataria di tale prestazione, accogliere una definizione estensiva della nozione di datore di lavoro, come quella in oggetto nel procedimento principale, al fine di impedire l’applicazione delle regole del Trattato FUE relative alla libera prestazione di servizi e, di conseguenza, di vanificare il divieto di restrizioni a tale libertà, previsto dall’articolo 56 TFUE.

42

Peraltro – nella misura in cui, in quanto committente che si trova nella catena delle imprese interessate dalla prestazione di servizi oggetto della causa principale, la Essent è stata la sola impresa messa in questione dalle autorità olandesi ed alla quale è stata inflitta un’ammenda – la questione se le disposizioni della normativa oggetto del procedimento principale in base alle quali è stata inflitta tale ammenda sono compatibili con gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE è direttamente utile ai fini della soluzione della controversia sottoposta al giudice del rinvio, che verte sulla legittimità di tale ammenda.

43

Conseguentemente, occorre esaminare se gli articoli 56 TFUE et 57 TFUE vanno interpretati nel senso che ostano a una normativa come quella oggetto del procedimento principale.

44

A questo proposito si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’articolo 56 TFUE impone non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (v. sentenze Commissione/Lussemburgo, C‑445/03, EU:C:2004:655, punto 20, e Commissione/Austria, C‑168/04, EU:C:2006:595, punto 36).

45

Con riguardo al distacco di lavoratori di uno Stato terzo da parte di un’impresa prestatrice di servizi stabilita in uno Stato membro dell’Unione, la Corte ha già dichiarato che una normativa nazionale che subordini al rilascio di un’autorizzazione amministrativa l’esercizio di prestazioni di servizi sul territorio nazionale da parte di un’impresa avente sede in un altro Stato membro costituisce una restrizione a tale libertà ai sensi dell’articolo 56 TFUE (v. sentenze Commissione/Germania, C‑244/04, EU:C:2006:49, punto 34, e Commissione/Austria, EU:C:2006:595, punto 40).

46

Orbene, in forza della normativa oggetto del procedimento principale, nel contesto di una prestazione di servizi transnazionale al datore di lavoro è vietato far svolgere nei Paesi Bassi ad uno straniero senza permesso di lavoro un lavoro consistente nella messa a disposizione di manodopera.

47

Peraltro, le condizioni e i limiti relativi ai termini che devono essere rispettati al fine di ottenere tale permesso di lavoro nonché gli oneri amministrativi che il conseguimento di tale permesso comporta ostacolano la messa a disposizione di un’impresa utilizzatrice stabilita nei Paesi Bassi, da parte di un’impresa prestatrice di servizi stabilita in un altro Stato membro, di lavoratori di Stati terzi e, conseguentemente, l’esercizio da parte di quest’ultima impresa di prestazione di servizi (v., in tal senso, sentenze Commissione/Lussemburgo, EU:C:2004:655, punto 23; Commissione/Germania, EU:C:2006:49, punto 35, nonché Commissione/Austria, EU:C:2006:595, punti 39 e 42).

48

Tuttavia, una normativa nazionale che rientri in un settore non ancora armonizzato a livello dell’Unione e che si applichi indistintamente a tutte le persone o le imprese che esercitano un’attività nel territorio dello Stato membro interessato può essere giustificata, nonostante i suoi effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi, se risponde a ragioni imperative d’interesse generale, qualora tale interesse non sia già tutelato da norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui risiede, purché sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v. sentenze Commissione/Lussemburgo, EU:C:2004:655, punto 21; Commissione/Germania, EU:C:2006:49, punto 31, e Commissione/Austria, EU:C:2006:595, punto 37).

49

La materia relativa al distacco di lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato terzo nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontalieri non è attualmente armonizzata a livello dell’Unione. Occorre, pertanto, in tale contesto, esaminare se le restrizioni alla libera prestazione dei servizi derivanti dalla normativa oggetto del procedimento principale appaiano giustificate da un obiettivo d’interesse generale e se, eventualmente, siano necessarie per il conseguimento effettivo di tale obiettivo con i mezzi adeguati (v. sentenza Commissione/Austria, EU:C:2006:595, punto 44 e giurisprudenza citata).

50

Interrogato su questo punto all’udienza, il governo dei Paesi Bassi ha fatto valere che la normativa oggetto del procedimento principale era giustificata dall’obiettivo di tutela del mercato nazionale del lavoro.

51

Al riguardo, occorre ricordare che, benché lo scopo di evitare turbative del mercato del lavoro costituisca senza dubbio un motivo imperativo di interesse generale, i lavoratori alle dipendenze di un’impresa stabilita in uno Stato membro e che vengono distaccati in un altro Stato membro per effettuarvi una prestazione di servizi non intendono tuttavia accedere al mercato del lavoro di questo secondo Stato, poiché tornano nel loro paese d’origine o di residenza dopo aver svolto il loro compito (v. sentenze Rush Portuguesa, C‑113/89, EU:C:1990:142, punto 15; Commissione/Lussemburgo, EU:C:2004:655, punto 38, e Commissione/Austria, EU:C:2006:595, punto 55).

52

Tuttavia, uno Stato membro può accertare che l’impresa stabilita in un altro Stato membro, che distacchi sul proprio territorio lavoratori di uno Stato terzo, non si avvalga della libera prestazione dei servizi per uno scopo diverso dall’adempimento della prestazione di cui si tratta (v. sentenze Rush Portuguesa, EU:C:1990:142, punto 17; Commissione/Lussemburgo, EU:C:2004:655, punto 39, e Commissione/Austria, EU:C:2006:595, punto 56).

53

Controlli del genere devono però rispettare i limiti posti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli derivanti dalla libera prestazione dei servizi, che non può essere vanificata e il cui esercizio non può essere sottoposto alla discrezionalità dell’amministrazione (v. sentenze Rush Portuguesa, EU:C:1990:142, punto 17; Commissione/Germania, EU:C:2006:49, punto 36, e Commissione/Lussemburgo, EU:C:2004:655, punto 40).

54

In tale contesto, occorre rilevare che la natura particolare dell’attività consistente, per un’impresa, nel mettere a disposizione, a fronte di un corrispettivo, manodopera che resti al servizio di tale impresa, senza che nessun contratto di lavoro sia stato concluso con l’utilizzatore, non fa venir meno, in tale impresa, il carattere di impresa di prestazione di servizi che ricade nella sfera di applicazione degli articoli 56 TFUE e seguenti e non sottrae tale attività alle regole relative alla libera prestazione di servizi (v. sentenza Webb, EU:C:1981:314, punto 10).

55

Conseguentemente, se è pur vero che ad uno Stato membro deve riconoscersi sia la facoltà di verificare che un’impresa stabilita in un altro Stato membro, che fornisce ad un’impresa utilizzatrice stabilita nel primo Stato membro un servizio consistente nella messa a disposizione di lavoratori di Stati membri terzi, non fa uso della libertà di prestazione di servizi a fini diversi dalla fornitura del servizio interessato, sia la possibilità di adottare le misure di controllo necessarie a tal fine (v. sentenza Commissione/Germania, EU:C:2006:49, punto 36), l’esercizio di tale facoltà non può tuttavia consentire a tale Stato membro di imporre requisiti sproporzionati.

56

Orbene, il mantenimento, a titolo permanente, da parte di uno Stato membro dell’esigenza di un permesso di lavoro per i cittadini di Stati terzi messi a disposizione di un’impresa stabilita in tale Stato da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro va oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito dalla normativa oggetto della causa principale.

57

A tal riguardo, l’obbligo imposto ad un’impresa prestatrice di servizi di fornire alle autorità olandesi indicazioni che attestino la regolarità della situazione dei lavoratori interessati, segnatamente in termini di residenza, di permesso di lavoro e di copertura assicurativa, nello Stato membro in cui essi lavorano per detta impresa, offrirebbe a tali autorità, in maniera meno restrittiva e parimenti efficace rispetto al requisito relativo al permesso di lavoro oggetto del procedimento principale, garanzie relative alla regolarità della situazione di quei lavoratori e al fatto che essi esercitino la loro attività principale nello Stato membro in cui ha sede l’impresa prestatrice di servizi (v. sentenze Commissione/Lussemburgo, EU:C:2004:655, punto 46, e Commissione/Germania, EU:C:2006:49, punto 41).

58

Un siffatto obbligo potrebbe consistere in una mera dichiarazione previa che consentirebbe alle autorità olandesi di controllare i dati forniti e di adottare le misure necessarie in caso di irregolarità della situazione dei lavoratori interessati. Inoltre, detto obbligo potrebbe assumere la forma di una succinta comunicazione dei documenti richiesti, in particolare qualora la durata del distacco non consentisse di esercitare un siffatto controllo in modo efficace (v. sentenza Commissione/Germania, EU:C:2006:49, punto 41).

59

Del pari, l’obbligo imposto ad un’impresa prestatrice di servizi di segnalare preventivamente alle autorità olandesi la presenza di uno o più lavoratori dipendenti distaccati, la durata prevista di tale presenza e la/le prestazione/i di servizi che giustificano il distacco costituirebbe una misura altrettanto efficace e meno restrittiva rispetto al requisito del permesso di lavoro oggetto del procedimento principale. Esso sarebbe tale da consentire a dette autorità di controllare il rispetto della normativa sociale olandese durante il periodo di distacco, tenendo conto degli obblighi ai quali l’impresa stessa è già soggetta per effetto delle norme di diritto del lavoro vigenti nello Stato membro di origine (v. sentenze Commissione/Lussemburgo, EU:C:2004:655, punto 31, e Commissione/Germania, EU:C:2006:49, punto 45). Unitamente alle indicazioni fornite da detta impresa con riguardo alla situazione dei lavoratori interessati, indicati al punto 57 della presente sentenza, tale obbligo consentirebbe a dette autorità di adottare, eventualmente, le misure necessarie al termine del periodo di distacco.

60

Alla luce di tutti i suesposti rilievi, si deve rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale, quando i lavoratori cittadini di Stati terzi sono messi a disposizione – da un’impresa stabilita in un altro Stato membro – di un’impresa utilizzatrice stabilita nel primo Stato membro, che li impiega al fine di svolgere lavori per conto di un’altra impresa stabilita nel medesimo Stato membro, tale messa a disposizione è subordinata alla condizione che detti lavoratori possiedano un permesso di lavoro.

Sulle spese

61

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale, quando i lavoratori cittadini di Stati terzi sono messi a disposizione – da un’impresa stabilita in un altro Stato membro – di un’impresa utilizzatrice stabilita nel primo Stato membro, che li impiega al fine di svolgere lavori per conto di un’altra impresa stabilita nel medesimo Stato membro, tale messa a disposizione è subordinata alla condizione che detti lavoratori possiedano un permesso di lavoro.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.