Cause riunite C‑29/13 e C‑30/13

Global Trans Lodzhistik OOD

contro

Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Administrativen sad Sofia-grad)

«Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Articoli 243 e 245 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 181 bis — Decisione impugnabile — Ricevibilità di un ricorso giurisdizionale senza previo ricorso amministrativo — Principio del rispetto dei diritti della difesa»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 marzo 2014

  1. Unione doganale – Applicazione della normativa doganale – Legittimazione ad agire – Procedura di ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali – Atto impugnabile – Decisione riguardante una rettifica del valore in dogana di merci con conseguente notifica al soggetto dichiarante di una rettifica fiscale a titolo dell’IVA – Inclusione – Normativa nazionale che prevede due distinti mezzi di ricorso per contestare decisioni delle autorità doganali – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

    [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 30, § 2, b), 243 e 245]

  2. Unione doganale – Applicazione della normativa doganale – Legittimazione ad agire – Procedura di ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali – Ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie subordinato o meno ad un previo ricorso dinanzi alle autorità doganali – Applicazione del diritto nazionale

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 243; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 181 bis, § 2)

  3. Unione doganale – Applicazione della normativa doganale – Legittimazione ad agire – Procedura di ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali – Decisione adottata ai sensi dell’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 – Decisione da considerarsi definitiva

    (Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 181 bis, § 2)

  4. Unione doganale – Applicazione della normativa doganale – Legittimazione ad agire – Procedura di ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali – Decisone adottata in violazione del principio relativo al rispetto dei diritti della difesa – Competenza del giudice nazionale a statuire sul ricorso proposto avverso la decisione o a rinviare la controversia alla competente autorità amministrativa

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 245; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 181 bis, § 2)

  1.  Da un lato, una decisione avente ad oggetto una rettifica, sul fondamento dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, del valore in dogana di merci con conseguente notifica al dichiarante di una rettifica fiscale a titolo dell’imposta sul valore aggiunto costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 243 del codice doganale. D’altro lato, alla luce dei principi generali relativi al rispetto dei diritti della difesa e dell’autorità di cosa giudicata, l’articolo 245 del codice doganale non osta ad una normativa nazionale che preveda due distinti mezzi di ricorso per contestare le decisioni delle autorità doganali, in quanto tale normativa non pregiudica né il principio di equivalenza né il principio di effettività

    Per quanto concerne la questione se una decisione costituisca un atto impugnabile, ai sensi dell’articolo 243 paragrafo 1, e 4, punto 5, del codice doganale risulta che qualsiasi persona ha il diritto di proporre un ricorso avverso ogni decisione adottata dalle autorità doganali relativa all’applicazione della normativa doganale e che la riguarda direttamente e individualmente. Inoltre, dall’articolo 6, paragrafo 3, del codice doganale emerge che le decisioni relative all’applicazione della normativa doganale che hanno conseguenze sfavorevoli per i loro destinatari devono menzionare la possibilità di ricorso prevista a tale articolo 243.

    Per quanto concerne una normativa nazionale che prevede due distinti mezzi di ricorso per contestare le decisioni delle autorità doganali, occorre ricordare che, in base all’articolo 245 del codice doganale, le disposizioni relative all’attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri.

    Inoltre, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione, purché dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e, dall’altro, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

    (v. punti 27, 30, 32, 33, 40, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 243 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, non subordina la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni adottate sul fondamento dell’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 3254/94, alla condizione che i mezzi di ricorso amministrativo ammessi contro tali decisioni siano stati previamente esperiti.

    Ai sensi dell’articolo 243, paragrafo 2, del codice doganale, il diritto di ricorso può essere esercitato, in una prima fase, dinanzi all’autorità doganale e, in una seconda fase, dinanzi ad un’istanza indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria. Non risulta dalla formulazione di tale disposizione che il ricorso dinanzi all’autorità doganale costituisca una fase obbligatoria prima dell’introduzione del ricorso dinanzi ad un’istanza indipendente. L’articolo 243 di detto codice deve essere interpretato nel senso che spetta al diritto nazionale determinare se gli operatori debbano, in un primo momento, proporre un ricorso dinanzi alle autorità doganali o se essi possano adire direttamente l’autorità giudiziaria indipendente.

    (v. punti 42‑45, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 3254/94, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in base a tale articolo deve essere considerata definitiva e può costituire oggetto di un ricorso diretto dinanzi ad un’autorità giudiziaria indipendente, anche qualora sia stata adottata in violazione del diritto dell’interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni.

    Detto articolo prevede che, se i dubbi delle autorità doganali sulla determinazione del valore in dogana delle merci persistono, esse, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto. Sebbene detto articolo preveda l’obbligo per le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, d’informare la persona interessata dei motivi sui quali tali dubbi sono fondati e di concederle una ragionevole possibilità di manifestare il proprio punto di vista, la violazione di tale obbligo da parte delle autorità doganali non può tuttavia incidere sul carattere definitivo della decisione né sulla qualifica come decisione dell’atto adottato ai sensi dell’articolo 181 bis, paragrafo 2.

    Infatti, questo atto adottato dalle autorità doganali produce comunque effetti giuridici nei confronti del suo destinatario, in quanto comporta la determinazione di un nuovo valore in dogana delle merci e costituisce così una decisione a norma dell’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 2913/92. Per contro, la violazione del diritto della persona interessata di essere sentita inficia detta decisione di un’illegittimità che può formare oggetto di un ricorso diretto dinanzi ad un’autorità giudiziaria indipendente.

    (v. punti 47‑50, dispositivo 3)

  4.  In caso di violazione del diritto dell’interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni previsto all’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 3254/94, spetta al giudice nazionale determinare, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie sottopostogli e alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, se, qualora la decisione adottata in violazione del principio relativo al rispetto dei diritti della difesa debba essere annullata per tale motivo, esso sia tenuto a pronunciarsi sul ricorso proposto contro tale decisione o possa considerare un rinvio della controversia all’autorità amministrativa competente.

    Infatti, il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si propone di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo. In forza di tale principio, richiamato espressamente all’articolo 181 bis, paragrafo 2, del detto regolamento, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione.

    (v. punti 57, 61, dispositivo 4)


Cause riunite C‑29/13 e C‑30/13

Global Trans Lodzhistik OOD

contro

Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Administrativen sad Sofia-grad)

«Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Articoli 243 e 245 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 181 bis — Decisione impugnabile — Ricevibilità di un ricorso giurisdizionale senza previo ricorso amministrativo — Principio del rispetto dei diritti della difesa»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 marzo 2014

  1. Unione doganale — Applicazione della normativa doganale — Legittimazione ad agire — Procedura di ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali — Atto impugnabile — Decisione riguardante una rettifica del valore in dogana di merci con conseguente notifica al soggetto dichiarante di una rettifica fiscale a titolo dell’IVA — Inclusione — Normativa nazionale che prevede due distinti mezzi di ricorso per contestare decisioni delle autorità doganali — Ammissibilità — Presupposto — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

    [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 30, § 2, b), 243 e 245]

  2. Unione doganale — Applicazione della normativa doganale — Legittimazione ad agire — Procedura di ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali — Ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie subordinato o meno ad un previo ricorso dinanzi alle autorità doganali — Applicazione del diritto nazionale

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 243; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 181 bis, § 2)

  3. Unione doganale — Applicazione della normativa doganale — Legittimazione ad agire — Procedura di ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali — Decisione adottata ai sensi dell’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 — Decisione da considerarsi definitiva

    (Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 181 bis, § 2)

  4. Unione doganale — Applicazione della normativa doganale — Legittimazione ad agire — Procedura di ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali — Decisone adottata in violazione del principio relativo al rispetto dei diritti della difesa — Competenza del giudice nazionale a statuire sul ricorso proposto avverso la decisione o a rinviare la controversia alla competente autorità amministrativa

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 245; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 181 bis, § 2)

  1.  Da un lato, una decisione avente ad oggetto una rettifica, sul fondamento dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, del valore in dogana di merci con conseguente notifica al dichiarante di una rettifica fiscale a titolo dell’imposta sul valore aggiunto costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 243 del codice doganale. D’altro lato, alla luce dei principi generali relativi al rispetto dei diritti della difesa e dell’autorità di cosa giudicata, l’articolo 245 del codice doganale non osta ad una normativa nazionale che preveda due distinti mezzi di ricorso per contestare le decisioni delle autorità doganali, in quanto tale normativa non pregiudica né il principio di equivalenza né il principio di effettività

    Per quanto concerne la questione se una decisione costituisca un atto impugnabile, ai sensi dell’articolo 243 paragrafo 1, e 4, punto 5, del codice doganale risulta che qualsiasi persona ha il diritto di proporre un ricorso avverso ogni decisione adottata dalle autorità doganali relativa all’applicazione della normativa doganale e che la riguarda direttamente e individualmente. Inoltre, dall’articolo 6, paragrafo 3, del codice doganale emerge che le decisioni relative all’applicazione della normativa doganale che hanno conseguenze sfavorevoli per i loro destinatari devono menzionare la possibilità di ricorso prevista a tale articolo 243.

    Per quanto concerne una normativa nazionale che prevede due distinti mezzi di ricorso per contestare le decisioni delle autorità doganali, occorre ricordare che, in base all’articolo 245 del codice doganale, le disposizioni relative all’attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri.

    Inoltre, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione, purché dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e, dall’altro, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

    (v. punti 27, 30, 32, 33, 40, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 243 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, non subordina la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni adottate sul fondamento dell’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 3254/94, alla condizione che i mezzi di ricorso amministrativo ammessi contro tali decisioni siano stati previamente esperiti.

    Ai sensi dell’articolo 243, paragrafo 2, del codice doganale, il diritto di ricorso può essere esercitato, in una prima fase, dinanzi all’autorità doganale e, in una seconda fase, dinanzi ad un’istanza indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria. Non risulta dalla formulazione di tale disposizione che il ricorso dinanzi all’autorità doganale costituisca una fase obbligatoria prima dell’introduzione del ricorso dinanzi ad un’istanza indipendente. L’articolo 243 di detto codice deve essere interpretato nel senso che spetta al diritto nazionale determinare se gli operatori debbano, in un primo momento, proporre un ricorso dinanzi alle autorità doganali o se essi possano adire direttamente l’autorità giudiziaria indipendente.

    (v. punti 42‑45, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 3254/94, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in base a tale articolo deve essere considerata definitiva e può costituire oggetto di un ricorso diretto dinanzi ad un’autorità giudiziaria indipendente, anche qualora sia stata adottata in violazione del diritto dell’interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni.

    Detto articolo prevede che, se i dubbi delle autorità doganali sulla determinazione del valore in dogana delle merci persistono, esse, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto. Sebbene detto articolo preveda l’obbligo per le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, d’informare la persona interessata dei motivi sui quali tali dubbi sono fondati e di concederle una ragionevole possibilità di manifestare il proprio punto di vista, la violazione di tale obbligo da parte delle autorità doganali non può tuttavia incidere sul carattere definitivo della decisione né sulla qualifica come decisione dell’atto adottato ai sensi dell’articolo 181 bis, paragrafo 2.

    Infatti, questo atto adottato dalle autorità doganali produce comunque effetti giuridici nei confronti del suo destinatario, in quanto comporta la determinazione di un nuovo valore in dogana delle merci e costituisce così una decisione a norma dell’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 2913/92. Per contro, la violazione del diritto della persona interessata di essere sentita inficia detta decisione di un’illegittimità che può formare oggetto di un ricorso diretto dinanzi ad un’autorità giudiziaria indipendente.

    (v. punti 47‑50, dispositivo 3)

  4.  In caso di violazione del diritto dell’interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni previsto all’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 3254/94, spetta al giudice nazionale determinare, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie sottopostogli e alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, se, qualora la decisione adottata in violazione del principio relativo al rispetto dei diritti della difesa debba essere annullata per tale motivo, esso sia tenuto a pronunciarsi sul ricorso proposto contro tale decisione o possa considerare un rinvio della controversia all’autorità amministrativa competente.

    Infatti, il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si propone di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo. In forza di tale principio, richiamato espressamente all’articolo 181 bis, paragrafo 2, del detto regolamento, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione.

    (v. punti 57, 61, dispositivo 4)