15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 389/7


Ricorso proposto il 15 ottobre 2012 — Générations futures/Commissione

(Causa T-458/12)

2012/C 389/11

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mouvement pour les droits et le respect des générations futures (Ons-en-Bray, Francia) (rappresentante: avv. A. Faro)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione del Direttore Generale della salute e dei consumatori del 16 agosto 2012 (ARES 977 175) che rifiuta la domanda di riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione presentata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento 1367/2006.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, associazione francese autorizzata per la protezione dell’ambiente, vuole ottenere, sulla base dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, il riesame del regolamento di esecuzione n. 359/2012, che approva la sostanza attiva metam (1). Con decisione 16 agosto 2012, la Commissione ha rifiutato tale riesame con la motivazione che il regolamento di esecuzione, di cui viene chiesto il riesame, non costituisce un atto amministrativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 1367/2006 (2).

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce alcuni motivi:

 

La ricorrente sostiene, da un lato, che il regolamento di esecuzione costituisce la risposta a una domanda individuale presentata da una società in posizione di terzietà, e dall’altro lato che la limitazione agli atti amministrativi prevista dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, letto in combinato con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento non è compatibile con l’articolo 9, paragrafo 3 della Convenzione di Aarhus (3).

 

La ricorrente sostiene altresì che la sua domanda di riesame è fondata nella misura in cui: i) non è stata rispettata la procedura prevista, ii) gli atti presentati ai fini della valutazione sono insufficienti, iii) non sono stati rispettati i previsti criteri di approvazione.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

(3)  Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.