14.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/21


Ricorso proposto l’8 febbraio 2012 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA)

(Causa T-51/12)

2012/C 109/46

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Scooters India Ltd (Sarojininagar, India) (rappresentante: B. Brandreth, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brandconcern BV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1o dicembre 2011, procedimento R 2312/2010-1, nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la dichiarazione di decadenza del marchio per i prodotti registrati nella classe 12;

rinviare la causa all’UAMI, invitandolo a dichiarare che il marchio ha formato oggetto di uso effettivo per i prodotti della classe 12, segnatamente «scooter, parti e accessori per veicoli e apparecchi di locomozione terrestri»; e

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso ed al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «LAMBRETTA», per prodotti delle classi 3, 12, 14, 18 e 25 — registrazione di marchio comunitario n. 1495100

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza parziale del marchio comunitario n. 1495100

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento, rigetto del ricorso quanto agli altri prodotti e rigetto del ricorso complementare

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato la decadenza del marchio comunitario per tutti i prodotti della classe 12, pur avendo affermato che vi era la prova dell’uso effettivo di una categoria identificabile di prodotti della classe 12. Inoltre, essa ha commesso un errore di diritto in quanto non ha applicato la giurisprudenza derivante dalla causa Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging (C-40/01) secondo cui l’uso relativo a parti consente di mantenere la registrazione di prodotti contenenti dette parti.