17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/20 |
Ricorso proposto il 2 gennaio 2012 — Francia/Commissione
(Causa T-1/12)
2012/C 80/35
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e J. Gstalter, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione impugnata; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2011) 7808 def., del 24 ottobre 2011, mediante la quale la Commissione aveva dichiarato incompatibili con il mercato interno taluni aiuti alla ristrutturazione programmati dalle autorità francesi a favore della SeaFrance SA sotto forma di un aumento di capitale e di prestiti concessi dalla SNCF alla SeaFrance.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul travisamento della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, allorché la Commissione ha considerato che l’oculatezza dei due prestiti programmati dalla SNCF doveva essere valutata unitamente all’aiuto finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione. Detto motivo si suddivide in due parti, basate:
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2) |
Secondo motivo, vertente sul travisamento della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE allorché la Commissione ha ritenuto, ad abundantiam, che le autorità francesi non avessero dimostrato che i due prestiti programmati dalla SNCF, valutati isolatamente, sarebbero stati concessi al tasso di mercato. Tale motivo si suddivide in due parti, basate:
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3) |
Terzo motivo, vertente su errori in diritto e in fatto commessi quando la Commissione ha ritenuto che l’aiuto alla ristrutturazione è incompatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE interpretato alla luce degli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. |
4) |
Quarto motivo vertente su una violazione dell’articolo 345 TFUE che prevede che i trattati lascino del tutto impregiudicato il regime della proprietà esistente negli Stati membri. |
(1) GU C 14, pag. 6.