26.1.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 5 ottobre 2012 — H. J. Kooistra/Burgemeester van Skarsterlân

(Causa C-447/12)

2013/C 26/29

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: H. J. Kooistra

Convenuto: Burgemeester van Skarsterlân

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, debba essere inteso nel senso che il regolamento non si applica alle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini, come la NIK, senza riguardo alla loro durata e a prescindere dalle possibilità di utilizzarle come documenti di viaggio.

2)

Qualora dalla risposta alla prima questione emerga che il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), è applicabile alle carte d’identità come la NIK, viste le possibilità di utilizzare detta carta come documento di viaggio, se l’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento sia valido, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

3)

Qualora la risposta alla seconda questione confermi la validità dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), se l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 7, parte iniziale e lettera f), della direttiva (1), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’esecuzione di detto regolamento, gli Stati membri devono garantire per legge che i dati biometrici rilevati e conservati in forza del regolamento non possono essere rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del documento.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).