23.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 184/6


Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-196/12)

2012/C 184/11

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, J.-P. Keppenne e D. Martin, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che astenendosi dall’adottare la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni, il Consiglio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dello Statuto dei funzionari;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente sostiene che il Consiglio si è discostato dalla proposta di regolamento della Commissione che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari a norma dell’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto, nonostante dalla formulazione vincolante di tale articolo emerga che il metodo per l’adeguamento annuale di dette retribuzioni e pensioni sia una procedura automatica che non lascia al Consiglio alcun margine di discrezionalità. Il citato articolo obbliga il Consiglio ad adottare la proposta della Commissione entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Secondo la ricorrente, il Consiglio non poteva discostarsi da tale obbligo perché riteneva che la Commissione avrebbe dovuto sottoporgli una proposta a norma dell’articolo 10 dell’allegato XI. In ogni caso, le condizioni sostanziali per l’applicazione dell’articolo 10 non erano soddisfatte nel 2011, come emergeva peraltro da due relazioni economiche che la Commissione aveva presentato al Consiglio su domanda dello stesso. Adottando di propria iniziativa la decisione 2011/866/UE (1) ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, il Consiglio avrebbe quindi violato i necessari requisiti istituzionali.

La Commissione lamenta inoltre che il Consiglio ha negato di adeguare i coefficienti correttori che devono essere applicati a tali retribuzioni e pensioni a seconda delle diverse sedi di lavoro o di residenza degli interessati. Secondo la ricorrente, è pacifico che la «decisione» del Consiglio non si esprime assolutamente su questo punto, in quanto la motivazione ad essa sottesa si riferisce esclusivamente alla «clausola di eccezione» di cui all’articolo 10 dell’allegato XI. L’atteggiamento del Consiglio dovrebbe pertanto essere considerato come un’astensione illegittima dall’agire.


(1)  Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 341, pag. 54).