30.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Regno Unito) il 3 aprile 2012 — CD/ST

(Causa C-167/12)

2012/C 194/15

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Employement Tribunal Newcastle upon Tyne

Parti

Ricorrente: C.D.

Convenuto: S.T.

Questioni pregiudiziali

Premesso che in ciascuna delle questioni pregiudiziali riportate di seguito:

a)

l’espressione «madre committente che abbia avuto un figlio mediante un accordo di maternità surrogata» si riferisce a una madre committente lavoratrice che, nel periodo di cui trattasi, non era in stato di gravidanza o non ha dato alla luce il bambino in questione;

b)

l’espressione «madre surrogata» si riferisce a una donna che ha portato avanti una gravidanza e ha dato alla luce un figlio per conto di una madre committente,

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, e/o l’articolo 2, lettera c), e/o l’articolo 8, paragrafo 1, e/o l’articolo 11, punto 2, lettera b), della direttiva 92/85/CEE (1), sulle lavoratrici gestanti, riconoscano un diritto al congedo di maternità a favore della madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata.

2)

Se la direttiva 92/85/CEE, sulle lavoratrici gestanti, riconosca un diritto al congedo di maternità alla madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, nel caso in cui essa:

a)

possa allattare al seno dopo la nascita e/o

b)

allatti al seno dopo la nascita.

3)

Se il rifiuto del datore di lavoro di accordare il congedo di maternità alla madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata violi il combinato disposto dell’articolo 14 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e/o b), e/o dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (rifusione) 2006/54/CE (2), sulla parità di trattamento.

4)

Se, in considerazione del rapporto sussistente tra la lavoratrice e la madre surrogata del bambino, il rifiuto di accordare il congedo di maternità alla madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata possa violare il combinato disposto dell’articolo 14 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e/o b), e/o dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (rifusione) 2006/54/CE, sulla parità di trattamento.

5)

Se, in considerazione del rapporto sussistente tra la madre committente e la madre surrogata del bambino, il riconoscimento di un trattamento meno favorevole alla madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata possa violare il combinato disposto dell’articolo 14 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e/o b), e/o dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (rifusione) 2006/54/CE, sulla parità di trattamento.

6)

Se, in caso di risposta affermativa alla question[e] sub 4), lo status di madre committente sia sufficiente ad attribuirle il diritto al congedo di maternità, in qualità di madre committente, sulla base del suo rapporto con la madre surrogata del bambino.

7)

In caso di risposta affermativa a una delle questioni sub 1), 2), [3)] o [4)]:

7.1.

se la direttiva 92/85/CEE, sulle lavoratrici gestanti, abbia effetti diretti per quanto qui di rilievo; e

7.2.

se la direttiva (rifusione) 2006/54/CE, sulla parità di trattamento, abbia effetti diretti per quanto qui di rilievo.


(1)  Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).