30.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Regno Unito) il 3 aprile 2012 — CD/ST
(Causa C-167/12)
2012/C 194/15
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Employement Tribunal Newcastle upon Tyne
Parti
Ricorrente: C.D.
Convenuto: S.T.
Questioni pregiudiziali
Premesso che in ciascuna delle questioni pregiudiziali riportate di seguito:
a) |
l’espressione «madre committente che abbia avuto un figlio mediante un accordo di maternità surrogata» si riferisce a una madre committente lavoratrice che, nel periodo di cui trattasi, non era in stato di gravidanza o non ha dato alla luce il bambino in questione; |
b) |
l’espressione «madre surrogata» si riferisce a una donna che ha portato avanti una gravidanza e ha dato alla luce un figlio per conto di una madre committente,
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(1) Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1).
(2) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).