Causa C‑355/12

Nintendo Co. Ltd e altri

contro

PC Box Srl

e

9Net Srl

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano)

«Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Nozione di “misure tecnologiche” — Dispositivo di protezione — Apparato e prodotti complementari protetti — Dispositivi, prodotti o componenti complementari analoghi provenienti da altre imprese — Esclusione di qualsiasi interoperabilità tra di essi — Portata di tali misure tecnologiche — Rilevanza»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2014

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Ambito di applicazione – Programmi per elaboratore – Inclusione – Presupposto – Espressione della creazione intellettuale propria del loro autore

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 1, § 1)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Efficace misura tecnologica – Nozione – Dispositivo di riconoscimento installato, in parte, sul supporto che contiene l’opera protetta e, in parte, sulle apparecchiature portatili o sulle consolle destinate a garantire l’accesso all’opera e il suo utilizzo – Inclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, considerando 9, artt. 2‑4 e 6)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Efficace misura tecnologica – Dispositivo di riconoscimento installato, in parte, sul supporto che contiene l’opera protetta e, in parte, sulle apparecchiature portatili o sulle consolle destinate a garantire l’accesso all’opera e il suo utilizzo – Rispetto del principio di proporzionalità – Criteri di valutazione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, considerando 48 e art. 6)

  1.  Dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, risulta che detta direttiva riguarda la protezione giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi che comprendono, per gli autori, i diritti esclusivi per quanto riguarda le loro opere. Quanto alle opere quali programmi per elaboratore, esse sono tutelate dal diritto d’autore a condizione che siano opere originali, ossia rappresentino il risultato della creazione intellettuale del loro autore. Per quanto riguarda le parti di un’opera, nulla, nella direttiva 2001/29, lascia intendere che tali parti siano assoggettate ad un regime diverso da quello dell’opera nel suo complesso. Ne discende che esse sono tutelate dal diritto d’autore qualora partecipino, in quanto tali, all’originalità dell’opera nel suo insieme.

    Tale constatazione non è inficiata dal fatto che la direttiva 2009/24, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, costituisce una lex specialis rispetto alla direttiva 2001/29. Infatti, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, la protezione offerta dalla direttiva 2009/24 è limitata ai programmi per elaboratore. Orbene, i videogiochi costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un programma per elaboratore, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio informatico, possiedono un valore creativo proprio che non può essere ridotto alla suddetta codificazione. Nei limiti in cui concorrono all’originalità dell’opera, le parti che compongono un videogioco, nella fattispecie detti elementi grafici e sonori, sono protette, insieme all’opera nel suo complesso, dal diritto d’autore nell’ambito del sistema istituito dalla direttiva 2001/29.

    (v. punti 21‑23)

  2.  L’articolo 6 della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, obbliga gli Stati membri a prevedere un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di qualsiasi misura tecnologica efficace definita, nel suo paragrafo 3, come qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, nel normale corso del suo funzionamento, è destinato a impedire o limitare atti, sulle opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore o di un diritto connesso al diritto d’autore, così come previsto dalla legge, o del diritto sui generis previsto dal capitolo III della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

    Posto che tali atti costituiscono, come emerge dagli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29, la riproduzione delle opere, la loro comunicazione al pubblico e la loro messa a disposizione del pubblico, nonché la distribuzione dell’originale o di copie delle opere, la protezione giuridica prevista dall’articolo 6 della citata direttiva si applica esclusivamente al fine di proteggere il suddetto titolare nei confronti degli atti per i quali è richiesta la sua autorizzazione.

    A tal proposito, nulla, nella suddetta direttiva, consente di considerare che il suo articolo 6, paragrafo 3, non riguardi le misure tecnologiche che sono, in parte, incorporate nei supporti fisici dei giochi e, in parte, nelle consolle e che hanno bisogno di un’interazione tra di esse.

    Infatti, risulta da tale disposizione che la nozione di «efficace misura tecnologica» è definita in modo ampio e comprende l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o altro materiale protetto o di un meccanismo di controllo delle copie. Peraltro, una siffatta definizione è conforme all’obiettivo principale della direttiva 2001/29 che, come risulta dal suo considerando 9, consiste nella realizzazione di un alto livello di protezione a favore, segnatamente, degli autori, il quale è essenziale per la creazione intellettuale.

    Alla luce di ciò, la direttiva 2001/29 dev’essere interpretata nel senso che la nozione di «efficace misura tecnologica», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l’opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l’accesso a tali giochi e la loro utilizzazione.

    (v. punti 24, 27, 37 e dispositivo)

  3.  Una protezione giuridica, prevista dall’articolo 6 della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, nei confronti degli atti non autorizzati dal titolare dei diritti d’autore deve rispettare, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, interpretato alla luce del considerando 48 di quest’ultima, il principio di proporzionalità e non deve impedire i dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa dal facilitare la realizzazione di tali atti mediante l’elusione della protezione tecnologica.

    Pertanto, la suddetta protezione giuridica è accordata esclusivamente alle misure tecnologiche che perseguono l’obiettivo di impedire o eliminare, per quanto riguarda le opere, gli atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore quali la riproduzione delle opere, la loro comunicazione al pubblico e la loro messa a disposizione del pubblico, nonché la distribuzione dell’originale o di copie delle opere. Le suddette misure devono essere adeguate alla realizzazione di tale obiettivo e non eccedere quanto necessario a tal fine.

    Per quanto concerne le misure tecnologiche consistenti, prevalentemente, ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l’opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l’accesso a tali giochi e la loro utilizzazione, spetta al giudice nazionale verificare se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possono causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, rileva prendere in considerazione, segnatamente, i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell’efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, efficacia che, tuttavia, non dev’essere assoluta. Spetta altresì al suddetto giudice esaminare la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure tecnologiche. A tal riguardo, la prova dell’uso che terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice nazionale può esaminare, segnatamente, con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengono effettivamente utilizzati in violazione del diritto d’autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non violano il suddetto diritto.

    (v. punti 30, 31, 38 e dispositivo)


Causa C‑355/12

Nintendo Co. Ltd e altri

contro

PC Box Srl

e

9Net Srl

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano)

«Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Nozione di “misure tecnologiche” — Dispositivo di protezione — Apparato e prodotti complementari protetti — Dispositivi, prodotti o componenti complementari analoghi provenienti da altre imprese — Esclusione di qualsiasi interoperabilità tra di essi — Portata di tali misure tecnologiche — Rilevanza»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2014

  1. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Ambito di applicazione — Programmi per elaboratore — Inclusione — Presupposto — Espressione della creazione intellettuale propria del loro autore

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 1, § 1)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Efficace misura tecnologica — Nozione — Dispositivo di riconoscimento installato, in parte, sul supporto che contiene l’opera protetta e, in parte, sulle apparecchiature portatili o sulle consolle destinate a garantire l’accesso all’opera e il suo utilizzo — Inclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, considerando 9, artt. 2‑4 e 6)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Efficace misura tecnologica — Dispositivo di riconoscimento installato, in parte, sul supporto che contiene l’opera protetta e, in parte, sulle apparecchiature portatili o sulle consolle destinate a garantire l’accesso all’opera e il suo utilizzo — Rispetto del principio di proporzionalità — Criteri di valutazione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, considerando 48 e art. 6)

  1.  Dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, risulta che detta direttiva riguarda la protezione giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi che comprendono, per gli autori, i diritti esclusivi per quanto riguarda le loro opere. Quanto alle opere quali programmi per elaboratore, esse sono tutelate dal diritto d’autore a condizione che siano opere originali, ossia rappresentino il risultato della creazione intellettuale del loro autore. Per quanto riguarda le parti di un’opera, nulla, nella direttiva 2001/29, lascia intendere che tali parti siano assoggettate ad un regime diverso da quello dell’opera nel suo complesso. Ne discende che esse sono tutelate dal diritto d’autore qualora partecipino, in quanto tali, all’originalità dell’opera nel suo insieme.

    Tale constatazione non è inficiata dal fatto che la direttiva 2009/24, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, costituisce una lex specialis rispetto alla direttiva 2001/29. Infatti, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, la protezione offerta dalla direttiva 2009/24 è limitata ai programmi per elaboratore. Orbene, i videogiochi costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un programma per elaboratore, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio informatico, possiedono un valore creativo proprio che non può essere ridotto alla suddetta codificazione. Nei limiti in cui concorrono all’originalità dell’opera, le parti che compongono un videogioco, nella fattispecie detti elementi grafici e sonori, sono protette, insieme all’opera nel suo complesso, dal diritto d’autore nell’ambito del sistema istituito dalla direttiva 2001/29.

    (v. punti 21‑23)

  2.  L’articolo 6 della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, obbliga gli Stati membri a prevedere un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di qualsiasi misura tecnologica efficace definita, nel suo paragrafo 3, come qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, nel normale corso del suo funzionamento, è destinato a impedire o limitare atti, sulle opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore o di un diritto connesso al diritto d’autore, così come previsto dalla legge, o del diritto sui generis previsto dal capitolo III della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

    Posto che tali atti costituiscono, come emerge dagli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29, la riproduzione delle opere, la loro comunicazione al pubblico e la loro messa a disposizione del pubblico, nonché la distribuzione dell’originale o di copie delle opere, la protezione giuridica prevista dall’articolo 6 della citata direttiva si applica esclusivamente al fine di proteggere il suddetto titolare nei confronti degli atti per i quali è richiesta la sua autorizzazione.

    A tal proposito, nulla, nella suddetta direttiva, consente di considerare che il suo articolo 6, paragrafo 3, non riguardi le misure tecnologiche che sono, in parte, incorporate nei supporti fisici dei giochi e, in parte, nelle consolle e che hanno bisogno di un’interazione tra di esse.

    Infatti, risulta da tale disposizione che la nozione di «efficace misura tecnologica» è definita in modo ampio e comprende l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o altro materiale protetto o di un meccanismo di controllo delle copie. Peraltro, una siffatta definizione è conforme all’obiettivo principale della direttiva 2001/29 che, come risulta dal suo considerando 9, consiste nella realizzazione di un alto livello di protezione a favore, segnatamente, degli autori, il quale è essenziale per la creazione intellettuale.

    Alla luce di ciò, la direttiva 2001/29 dev’essere interpretata nel senso che la nozione di «efficace misura tecnologica», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l’opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l’accesso a tali giochi e la loro utilizzazione.

    (v. punti 24, 27, 37 e dispositivo)

  3.  Una protezione giuridica, prevista dall’articolo 6 della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, nei confronti degli atti non autorizzati dal titolare dei diritti d’autore deve rispettare, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, interpretato alla luce del considerando 48 di quest’ultima, il principio di proporzionalità e non deve impedire i dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa dal facilitare la realizzazione di tali atti mediante l’elusione della protezione tecnologica.

    Pertanto, la suddetta protezione giuridica è accordata esclusivamente alle misure tecnologiche che perseguono l’obiettivo di impedire o eliminare, per quanto riguarda le opere, gli atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore quali la riproduzione delle opere, la loro comunicazione al pubblico e la loro messa a disposizione del pubblico, nonché la distribuzione dell’originale o di copie delle opere. Le suddette misure devono essere adeguate alla realizzazione di tale obiettivo e non eccedere quanto necessario a tal fine.

    Per quanto concerne le misure tecnologiche consistenti, prevalentemente, ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l’opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l’accesso a tali giochi e la loro utilizzazione, spetta al giudice nazionale verificare se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possono causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, rileva prendere in considerazione, segnatamente, i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell’efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, efficacia che, tuttavia, non dev’essere assoluta. Spetta altresì al suddetto giudice esaminare la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure tecnologiche. A tal riguardo, la prova dell’uso che terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice nazionale può esaminare, segnatamente, con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengono effettivamente utilizzati in violazione del diritto d’autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non violano il suddetto diritto.

    (v. punti 30, 31, 38 e dispositivo)