SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

19 settembre 2013 ( *1 )

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Articolo 24, paragrafo 1 — Adempimento di un’obbligazione “a favore del debitore assoggettato ad una procedura di insolvenza” — Pagamento effettuato ad un creditore di tale debitore»

Nella causa C‑251/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgio), con decisione del 14 maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 2012, nel procedimento

Christian Van Buggenhout e Ilse Van de Mierop, in qualità di curatori fallimentari di Grontimmo SA,

contro

Banque Internationale à Luxembourg SA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 marzo 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per C. Van Buggenhout e I. Van de Mierop, in qualità di curatori fallimentari di Grontimmo SA, da loro stessi, nonché da C. Dumont de Chassart, avocat;

per Banque Internationale à Luxembourg SA, da V. Horsmans, avocat;

per il governo belga, da M. Grégoire, M. Jacobs, L. Van den Broeck e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da J. Kemper e T. Henze, in qualità di agenti;

per il governo francese, da G. de Bergues e B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e S. Duarte Afonso, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 8 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vedi opposti gli avvocati Van Buggenhout e Van de Mierop, in qualità di curatori fallimentari di Grontimmo SA (in prosieguo: «Grontimmo»), a Banque Internationale à Luxembourg SA (in prosieguo: «BIL»), in merito ad un ricorso proposto contro quest’ultima affinché rimborsi alla massa amministrata da detti curatori il pagamento che ha effettuato a favore di un creditore di Grontimmo.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

I considerando 4, 23 e 30 del regolamento n. 1346/2000 sono del seguente tenore:

«(4)

È necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (“forum shopping”).

(…)

(23)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono – nel loro ambito d’applicazione – le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus) (…)

(…)

(30)

In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l’apertura della procedura e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare tali persone che, ignorando che all’estero è stata aperta una procedura, adempiono obbligazioni a favore del debitore, laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle a favore del curatore straniero, si dovrebbe attribuire carattere liberatorio a tale prestazione o pagamento».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 dispone:

«Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore».

5

A termini dell’articolo 4, paragrafo 1:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (…)».

6

L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento recita:

«Il curatore può chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e, se del caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri Stati membri (…)».

7

L’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 prevede quanto segue:

«1.   Colui che in uno Stato membro adempie un’obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell’apertura della procedura.

2.   Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all’articolo 21 non fosse a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l’abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell’apertura della procedura».

Il diritto belga

8

In diritto belga il fallimento è disciplinato dalla legge fallimentare dell’8 agosto 1997.

9

L’articolo 14 di tale legge dispone che ogni sentenza dichiarativa di fallimento è provvisoriamente ed immediatamente esecutiva a decorrere dalla sua pronuncia, dato che tale sentenza diviene efficace alle ore 0.00 del giorno in cui è pronunciata e produce ogni effetto a decorrere da tale data.

10

L’articolo 16 di detta legge precisa che «il fallito, a decorrere dal giorno della sentenza dichiarativa di fallimento, è privato di diritto del potere di amministrare tutti i suoi beni, anche quelli che possano eventualmente spettargli finché si trova in stato di fallimento».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

Grontimmo è una società di promozione immobiliare con sede ad Anversa (Belgio). L’11 maggio 2006 veniva avviata nei suoi confronti una procedura di insolvenza dinanzi al Tribunal de commerce de Bruxelles.

12

Rispettivamente il 22 e il 24 maggio 2006, due società debitrici di Grontimmo emettevano due assegni a beneficio di quest’ultima, per un importo totale di EUR 1 400 000.

13

Il 29 maggio 2006 l’assemblea generale annuale di Grontimmo accettava le dimissioni degli amministratori, nominando nuovi amministratori, tutti domiciliati in Africa del Sud, con effetto a partire da tale data. Lo stesso giorno Grontimmo acquisiva un’opzione di acquisto del valore di EUR 1 400 000, emessa da Kostner Development Inc. (in prosieguo: la «Kostner»), società costituita il 29 marzo 2006 e con sede a Panama.

14

Il 31 maggio e il 22 giugno 2006, Grontimmo apriva due conti presso Dexia Banque Internationale à Luxembourg, divenuta BIL. I due assegni dell’importo totale di EUR 1 400 000 venivano inizialmente versati sul primo conto e l’importo veniva poi trasferito sul secondo conto.

15

Il 2 giugno 2006 i nuovi amministratori di Grontimmo davano alla Dexia Banque Internationale à Luxembourg l’ordine scritto di emettere un assegno bancario dell’importo di EUR 1 400 000 a favore di Kostner.

16

Grontimmo veniva dichiarata fallita il 4 luglio 2006 con una sentenza del Tribunal de commerce de Bruxelles, con cui si disponeva che tale società fosse spossessata di tutti i suoi beni, ipso iure e dalla prima ora di tale giorno. Tale sentenza veniva pubblicata il 14 luglio 2006 sul Moniteur Belge, ma non era oggetto di una pubblicazione sul Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

17

Il 5 luglio 2006, in esecuzione dell’ordine in data 2 giugno 2006, Dexia Banque Internationale à Luxembourg, in pagamento dell’opzione di acquisto consentita da Kostner, emetteva e disponeva il pagamento di un assegno dell’importo di EUR 1 400 000 a favore di tale società.

18

Il 21 settembre 2006 i curatori fallimentari di Grontimmo intimavano a Dexia Banque Internationale à Luxembourg la restituzione immediata di tale importo, affermando che tale pagamento era stato effettuato in violazione dello spossessamento dei beni del fallito ed era quindi inopponibile alla massa dei creditori in quanto effettuato dopo l’apertura del fallimento. Dexia Banque Internationale à Luxembourg rifiutava di restituire tale importo, con la motivazione che ignorava la procedura di insolvenza e poteva avvalersi dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000.

19

Poiché tutti i tentativi di recupero amichevole si rivelavano inutili, i curatori del fallimento di Grontimmo avviavano la procedura di cui alla causa principale dinanzi al giudice del rinvio con un atto di citazione recante la data del 2 agosto 2010.

20

Il giudice del rinvio si interroga se sia consentito a BIL di avvalersi dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000, in particolare in considerazione del fatto che nel caso di specie i curatori fallimentari di Grontimmo non avevano disposto la pubblicazione in Lussemburgo del contenuto essenziale della decisione di avvio della procedura di insolvenza contro tale società e che non si può legittimamente pretendere che un organismo bancario di uno Stato membro verifichi quotidianamente se i clienti di altri Stati membri siano oggetto di una procedura di insolvenza.

21

Alla luce di quanto sopra, il Tribunal de commerce de Bruxelles decideva di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente:

«Quale sia l’interpretazione da attribuire alla locuzione “obbligazione a favore del debitore”, contenuta nell’articolo 24 del [regolamento (CE) n. 1346/2000]; se tale locuzione debba essere interpretata come comprensiva di un pagamento effettuato a favore di un creditore del debitore fallito, su richiesta di quest’ultimo, qualora la parte che ha adempiuto tale obbligazione di pagamento per conto e a favore del debitore fallito lo abbia fatto ignorando l’esistenza di una procedura di insolvenza, aperta nei confronti del debitore in un altro Stato membro».

Sulla questione pregiudiziale

22

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che può rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione un pagamento effettuato al creditore di un debitore assoggettato ad una procedura di insolvenza, su richiesta di quest’ultimo.

23

In via preliminare, occorre rilevare che, anche se il regolamento n. 1346/2000 contiene, tra l’altro, regole di conflitto dirette a determinare la competenza internazionale e la legge applicabile (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2012, ERSTE Bank Hungary, C‑527/10, punto 38 e giurisprudenza ivi citata), l’articolo 24 di detto regolamento non rientra tra tali regole di conflitto, ma rappresenta una disposizione di diritto sostanziale che si applica in ogni Stato membro indipendentemente dalla lex concursus. La questione posta è esclusivamente volta a stabilire se un pagamento come quello effettuato da Dexia Banque Internationale à Luxembourg, a favore di Kostner su richiesta di Grontimmo, rientri nel paragrafo 1 di tale disposizione, secondo cui colui che in uno Stato membro adempie un’obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell’apertura della procedura.

24

Per rispondere a tale questione occorre, come hanno fatto osservare tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni, stabilire se la nozione di adempimento di un’obbligazione «a favore del» debitore assoggettato ad una procedura di insolvenza comprenda esclusivamente pagamenti o altre prestazioni al debitore fallito o anche pagamenti o altre prestazioni ad un creditore di quest’ultimo.

25

Gli avvocati Van Buggenhout e Van de Mierop, il governo francese e la Commissione europea ritengono che tale nozione non comprenda un pagamento ad un creditore del debitore fallito. BIL e i governi belga, tedesco e portoghese sostengono al contrario che tale situazione è compresa in tale nozione.

26

Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera e dello scopo della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., segnatamente, sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, Racc. pag. I-4107, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

27

Tuttavia, la necessità dell’interpretazione uniforme dei regolamenti dell’Unione esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato isolatamente e esige al contrario che venga interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Eschig, C-199/08, Racc. pag. I-8295, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

28

Per quanto riguarda, da un lato, la formulazione dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, occorre rilevare che, seguendo il significato usuale dei termini «a favore del», l’adempimento di un’obbligazione a favore di una persona assoggettata ad una procedura di insolvenza non comprende, a priori, la situazione in cui un’obbligazione viene adempiuta su richiesta di tale persona a favore di uno dei suoi creditori. Infatti, nella loro accezione corrente tali termini significano esclusivamente che un’obbligazione è eseguita a favore di tale persona, come confermano segnatamente le versioni di tale disposizione in lingua spagnola («a favor de»), inglese («for the benefit of»), italiana («a favore del»), neerlandese («ten voordelen van») e portoghese («a favor de»).

29

Del resto, il considerando 30 del regolamento n. 1346/2000 stabilisce, in particolare nelle versioni in lingua tedesca («Zum Schutz solcher Personen, die (…) eine Zahlung an den Schuldner leisten»), inglese («In order to protect such persons who make a payment to the debtor») e svedese («För att skydda sådana personer som infriar en skuld hos gäldenären»), che la situazione specificamente prevista all’articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento è quella di un «pagamento» al debitore fallito.

30

Inoltre, il summenzionato articolo 24, paragrafo 1, dispone che l’obbligazione adempiuta a favore del debitore fallito avrebbe dovuto esserlo a favore del curatore. Da tale precisazione risulta inequivocabilmente che tale articolo riguarda i crediti del debitore fallito che sono divenuti crediti della massa dopo l’avvio della procedura di insolvenza.

31

Tali elementi permettono di concludere che, seguendo la formulazione della disposizione di cui si chiede l’interpretazione, le persone tutelate da tale disposizione sono i debitori del debitore fallito che direttamente o indirettamente adempiono in buona fede un’obbligazione a favore di quest’ultimo.

32

La circostanza che, nella causa principale, sia una banca ad aver effettuato, su richiesta e per conto del debitore fallito, il pagamento di cui trattasi non è rilevante a tale proposito. Infatti, sebbene la banca abbia adempiuto un’obbligazione contratta nei confronti del debitore fallito, non ha adempiuto tale obbligazione «a favore» di quest’ultimo nel senso dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000, poiché tale debitore non è stato il beneficiario di detto pagamento.

33

Dall’altro lato, per quanto riguarda lo scopo dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 e la normativa di cui fa parte, dal considerando 30 di detto regolamento risulta che tale articolo consente di sottrarre al controllo del curatore talune situazioni che sono contraddittorie rispetto alle nuove circostanze create dall’apertura della procedura di insolvenza.

34

In particolare, detto articolo 24, paragrafo 1, consente che la decisione relativa all’apertura della procedura di insolvenza non sia immediatamente riconosciuta, in quanto consente che la massa sia diminuita dei crediti del debitore fallito rimborsati a quest’ultimo dai suoi debitori in buona fede.

35

Orbene, è necessario che tale disposizione non venga interpretata in modo tale da consentire che la massa sia anche diminuita degli attivi che il debitore fallito deve ai suoi creditori. Infatti, se si seguisse tale interpretazione, il debitore fallito potrebbe, facendo adempiere le sue obbligazioni nei confronti di un creditore a terzi che non sono a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza, spostare attivi della massa verso tale creditore, compromettendo in tal modo uno degli scopi principali del regolamento n. 1346/2000, enunciato al considerando 4 di esso e consistente nel dissuadere le parti dal trasferire i beni da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica.

36

Dall’insieme di tali considerazioni relative alla lettera e allo scopo dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, al contesto di tale disposizioni e agli scopi perseguiti dalla normativa di cui fa parte, risulta che non rientra nell’ambito di applicazione di detta disposizione una situazione come quella di cui alla causa principale, in cui il debitore fallito ha, per intermediazione, adempiuto un’obbligazione verso uno dei suoi creditori.

37

Tuttavia, la circostanza che l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 sia inapplicabile ad una situazione come quella di cui alla causa principale non comporta, di per sé, l’obbligo per la banca interessata di restituire la somma controversa alla massa dei creditori. La questione dell’eventuale responsabilità di tale banca è disciplinata dalla legge nazionale applicabile.

38

Alla luce di quanto precede occorre rispondere alla questione posta che l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/200 deve essere interpretato nel senso che un pagamento effettuato al creditore di un debitore assoggettato ad una procedura di insolvenza, su richiesta di quest’ultimo, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che un pagamento effettuato al creditore di un debitore assoggettato ad una procedura di insolvenza, su richiesta di quest’ultimo, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.