SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

19 dicembre 2013 ( *1 )

«Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche dati — Articolo 7, paragrafi 1 e 5 — Diritto sui generis del costitutore di una banca dati — Nozione di “reimpiego” — Parte sostanziale del contenuto della banca dati — Metamotore di ricerca specializzato»

Nella causa C‑202/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof ’s‑Gravenhage (Paesi Bassi) con decisione del 27 marzo 2012, pervenuta in cancelleria il 30 aprile 2012, nel procedimento

Innoweb BV

contro

Wegener ICT Media BV,

Wegener Mediaventions BV,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Innoweb BV, da H. Elferink e A.S.M. van Leent, advocaten;

per la Wegener ICT Media BV e Wegener Mediaventions BV, da J. van Manen, advocaat;

per la Commissione europea, da J. Samnada e F. Wilman, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Innoweb BV (in prosieguo: la «Innoweb») e la Wegener ICT Media BV e la Wegener Mediaventions BV (in prosieguo: congiuntamente, la «Wegener»), in merito alla gestione da parte della Innoweb, attraverso il suo sito Internet, di un «metamotore di ricerca specializzato» con l’ausilio del quale si possono effettuare ricerche in diversi siti Internet di terzi e, in particolare, in quello proposto dalla Wegener, contenenti raccolte di annunci di auto in vendita.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

I considerando 39, 42 e 48 della direttiva 96/9 sono così formulati:

«(39)

(...) la presente direttiva intende salvaguardare i costitutori di banche di dati dall’indebita appropriazione dei risultati dell’investimento finanziario e professionale effettuato per ottenere e raccogliere il contenuto proteggendo la totalità o parti sostanziali della banca di dati da taluni atti commessi dall’utente o da un concorrente;

(…)

(42)

(…) il diritto specifico di impedire l’estrazione e/o il reimpiego non autorizzati riguarda atti dell’utente che vanno al di là dei diritti legittimi del medesimo e che arrecano quindi pregiudizio all’investimento; che il diritto di vietare l’estrazione e/o il reimpiego dell’intero contenuto o di una parte sostanziale di esso riguarda non soltanto la creazione di un prodotto concorrente parassita, bensì anche l’utente che, con i suoi atti, arreca un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi, all’investimento;

(…)

(48)

(...) l’obiettivo della presente direttiva (...) consiste nell’assicurare un livello adeguato e uniforme di tutela alle banche di dati, in modo che il costitutore della banca possa ottenerne un beneficio economico (...)».

4

Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, tale direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche dati, qualunque ne sia la forma. La banca dati è definita, al paragrafo 2 del medesimo articolo, come «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».

5

Il capitolo III di tale direttiva, intitolato «Diritto “sui generis”», contiene l’articolo 7, relativo all’oggetto della tutela, che dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

2.   Ai fini del presente capitolo:

a)

per “estrazione” si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;

b)

per “reimpiego” si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.

Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.

(…)

5.   Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati».

Il diritto olandese

6

La direttiva 96/9 è stata recepita nell’ordinamento giuridico olandese mediante l’adozione della legge sulle banche dati (Databankenwet) dell’8 luglio 1999 (Stb. 1999, n. 303).

7

L’articolo 2, paragrafo 1, di tale legge dispone quanto segue:

«Il costitutore di una banca dati ha il diritto esclusivo di autorizzare le seguenti operazioni:

a.

l’estrazione o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale, in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto della banca dati stessa.

b.

l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali, in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto della banca dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca dati».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

Tramite il suo sito Internet www.autotrack.nl (in prosieguo: «AutoTrack») la Wegener offre accesso ad una raccolta di annunci online di auto in vendita. Tale raccolta di annunci contiene un elenco aggiornato quotidianamente di 190 000/200 000 auto d’occasione. Di detti annunci, circa 40000 compaiono esclusivamente sul sito di AutoTrack, mentre gli altri si possono trovare anche su altri siti. Con l’ausilio del motore di ricerca del sito AutoTrack, l’utente di Internet può procedere ad una ricerca mirata di un veicolo secondo diversi parametri.

9

La Innoweb offre, per mezzo del suo sito Internet www.gaspedaal.nl (in prosieguo: «GasPedaal»), un metamotore di ricerca specializzato nella vendita di autovetture. Un metamotore di ricerca utilizza i motori di ricerca di altri siti Internet, dirottando le richieste dei propri utilizzatori verso tali altri motori di ricerca, caratteristica che lo differenzia dai motori di ricerca generici come Google. La qualificazione «specializzato» per un metamotore significa che esso è specifico, nel senso che consente ricerche su uno o più oggetti determinati. GasPedaal è un metamotore di ricerca di tale tipo specializzato per ricerche relative agli annunci di auto in vendita, in quanto, mediante un’unica richiesta digitata su GasPedaal, l’utente di Internet può effettuare ricerche simultaneamente su diverse raccolte di annunci di auto in vendita presenti su siti di terzi, tra cui AutoTrack.

10

Il metamotore di ricerca specializzato GasPedaal consente di effettuare ricerche nella raccolta di annunci pubblicati su AutoTrack, da un lato, in funzione di diversi criteri – tra i quali figurano non solo la marca, il modello, il chilometraggio, l’anno di costruzione e il prezzo, ma anche altre caratteristiche di un veicolo, quali segnatamente il colore, la forma della carrozzeria, il tipo di carburante impiegato, in numero di porte e la trasmissione – e, dall’altro, «in tempo reale», vale a dire nel momento in cui l’utente di GasPedaal effettua la sua richiesta. GasPedaal elabora tale richiesta «in traduzione», ossia traducendola nel formato necessario per accedere al motore di ricerca di AutoTrack.

11

I risultati trovati su AutoTrack, cioè le autovetture corrispondenti ai criteri selezionati dall’utente finale, che compaiono altresì tra i risultati di altri siti, sono riuniti in un’unica voce, in cui al contempo è visualizzato il link verso tutte le fonti in cui detta autovettura è stata reperita. Viene quindi predisposta una pagina web con l’elenco dei risultati in tal modo ottenuti e riuniti, consistente in una visualizzazione delle informazioni essenziali relative a ciascuna autovettura, in particolare l’anno di costruzione, il prezzo, il chilometraggio e una foto miniaturizzata. Tale pagina web è memorizzata sul server di GasPedaal per circa 30 minuti ed inviata o mostrata all’utente sul sito Internet di GasPedaal e presenta l’aspetto di tale sito.

12

Il numero complessivo degli annunci sui diversi siti Internet interrogati tramite GasPedaal ammonta a circa 300000.

13

GasPedaal elabora giornalmente circa 100000 richieste di ricerca in AutoTrack. In tal modo, quotidianamente è oggetto di ricerca circa l’80% delle diverse combinazioni di marche o modelli che compaiono negli annunci raccolti su AutoTrack. Tuttavia, per ogni ricerca effettuata viene visualizzata su GasPedaal soltanto una minima parte del contenuto di tale raccolta di annunci. Per ogni richiesta di ricerca, il contenuto di tali dati viene determinato dall’utente sulla base dei parametri che lo stesso inserisce in GasPedaal.

14

Ritenendo che la Innoweb ledesse il suo diritto sui generis relativo alle banche dati, la Wegener ha presentato ricorso contro la stessa, chiedendo che le venisse intimato di porre fine a tale lesione e, in sintesi, la sua domanda è stata accolta in primo grado.

15

La Innoweb ha proposto appello contro tale sentenza dinanzi al Gerechtshof ’s‑Gravenhage (Corte d’appello di Gravenhage).

16

La decisione di rinvio si fonda sulla premessa che la raccolta di annunci della Wegener configura una banca dati che soddisfa i requisiti necessari ai fini della tutela di cui all’articolo 7 della direttiva 96/9.

17

Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che, nel procedimento principale, non avvenga alcuna estrazione della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati della Wegener. Neppure l’estrazione ripetuta di parti non sostanziali del contenuto di tale banca dati non avrebbe siffatto effetto cumulativo e, di conseguenza, essa non sarebbe contraria al paragrafo 5 del citato articolo.

18

Alla luce di quanto sopra, il Gerechtshof ’s‑Gravenhage ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [96/9] debba essere interpretato nel senso che si configura reimpiego (messa a disposizione) della totalità o di una parte sostanziale, in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati offerta (in linea) tramite un sito Internet ad opera di un terzo, qualora detto terzo offra la possibilità al pubblico, mediante un metamotore di ricerca specializzato, di interrogare “in tempo reale” l’intero contenuto di una banca dati o una parte sostanziale del medesimo, dirottando una richiesta di ricerca di un utente “tradotta” verso il motore di ricerca del sito web sul quale la banca dati viene offerta.

2)

In caso di risposta negativa, se la situazione sia diversa ove il terzo, dopo aver ricevuto i risultati della ricerca, invii o mostri ad ogni utente una parte molto ristretta del contenuto della banca dati sul suo proprio sito web e con la propria struttura.

3)

Se, ai fini della risposta alle prime due questioni, sia rilevante che detto terzo compia siffatte operazioni in modo continuativo, dirotti giornalmente in totale 100000 richieste di ricerca di utenti, “tradotte” mediante il suo motore di ricerca, e metta i risultati di questa operazione a disposizione di diversi utenti con le modalità sopra descritte.

4)

Se l’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva [96/9] debba essere interpretato nel senso che non è consentito il reimpiego continuato e sistematico di parti non sostanziali del contenuto della banca dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca dati, ovvero se sia sufficiente a tal fine che si configuri un reimpiego ripetuto o sistematico.

5)

Ove sia necessario un reimpiego ripetuto e sistematico, quale sia:

a)

il significato di “sistematico”;

b)

se si configuri un reimpiego allorché esso abbia luogo mediante un sistema automatizzato;

c)

se sia rilevante che a tal fine si utilizzi un metamotore di ricerca specializzato con le modalità sopra descritte.

6)

Se l’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva [96/9] debba essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non vale allorché un terzo metta ripetutamente a disposizione di singoli utenti di un metamotore di ricerca di detto terzo, per ogni interrogazione, soltanto parti non sostanziali del contenuto della banca dati.

7)

In caso affermativo, se ciò valga anche se l’effetto cumulativo del reimpiego ripetuto di siffatte parti non sostanziali è che una parte sostanziale del contenuto della banca dati viene messa a disposizione di tali singoli utenti collettivamente.

8)

Se l’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva [96/9] debba essere interpretato nel senso che, ove si configurino operazioni per cui non è stata data l’autorizzazione e che mirano a mettere a disposizione del pubblico, grazie all’effetto cumulativo del reimpiego, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca dati protetta, sono soddisfatti i requisiti di detto articolo, ovvero se si debba anche far valere e provare che dette operazioni sono contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrecano un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca dati.

9)

Se nel caso delle operazioni di cui sopra si presuma che un grave pregiudizio viene arrecato all’investimento del costitutore della banca dati».

Sulle questioni pregiudiziali

19

In via preliminare, si deve rilevare che con le questioni pregiudiziali si chiede, in sostanza, se il gestore di un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, svolga un’attività che ricade sotto l’articolo 7, paragrafo 1 o 5, della direttiva 96/9 e se, conseguentemente, il costitutore di una banca dati rispondente ai requisiti posti da tale paragrafo 1 possa opporsi a che tale banca dati sia inserita, senza alcun corrispettivo, nell’ambito del servizio del metamotore di ricerca specializzato.

20

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9, sulla cui interpretazione vertono la prima, la seconda e la terza questione, consente al costitutore di una banca dati di vietare il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa.

21

Per contro, secondo l’articolo 7, paragrafo 5, di detta direttiva, la cui interpretazione è oggetto delle questioni dalla quarta alla nona, è vietato il reimpiego di parti non sostanziali del contenuto di una banca dati protetta se avviene in modo ripetuto e sistematico e presupponga operazioni contrarie alla normale gestione di detta banca dati o arrechi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca dati.

22

Tuttavia, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9, la tutela conferita dalle summenzionate disposizioni è riservata alle banche dati che rispondono ad un criterio preciso, ossia che il conseguimento, la verifica o la presentazione del loro contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo. Orbene, come risulta dal punto 16 della presente sentenza, le questioni sollevate riposano sulla premessa che la raccolta di annunci di auto in vendita di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi tale condizione.

Sulla prima, seconda e terza questione

23

Con la prima, seconda e terza questione, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9 debba essere interpretato nel senso che il gestore di un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, operi un reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati coperta dal suo servizio.

24

Per rispondere a tale questione, in primo luogo occorre ricordare le caratteristiche essenziali di un siffatto metamotore di ricerca specializzato e del suo funzionamento, che si evincono dal fascicolo sottoposto alla Corte e che, inoltre, distinguono in modo sostanziale il metamotore di ricerca specializzato da un motore di ricerca generico basato sull’algoritmo, come Google o Yahoo.

25

Da una parte, dalla decisione di rinvio risulta che un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non dispone di un motore di ricerca proprio che esplora gli altri siti Internet. Per elaborare le richieste di ricerca, invece, esso fa ricorso ai motori di ricerca di cui sono dotate le banche dati coperte dal suo servizio, come precisato al punto 9 della presente sentenza. Infatti, il metamotore di ricerca specializzato traduce «in tempo reale» le richieste dei suoi utenti in tali motori di ricerca, di modo che sono oggetto di ricerca tutti i dati delle suddette banche dati.

26

Dall’altra, dalla decisione di rinvio risulta che un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, offre vantaggi simili a quelli della stessa banca dati per quanto riguarda la formulazione di una richiesta di ricerca e la presentazione dei risultati, consentendo nel contempo di esplorare mediante una sola domanda diverse banche dati, come precisato ai punti 9 e 10 della presente sentenza. Infatti, al pari della banca dati, il modulo di ricerca del metamotore di ricerca specializzato nel quale l’utente finale introduce la propria richiesta comprende diversi campi che consentono a quest’ultimo di compiere una ricerca mirata in funzione di diversi criteri cui devono corrispondere i risultati. Inoltre, i risultati sono visualizzati, tanto dalla banca dati quanto dal metamotore di ricerca specializzato, in funzione di taluni criteri in ordine crescente o decrescente, a scelta dell’utente finale.

27

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’attività del gestore di un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che deve essere qualificata alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9, occorre ricordare che la prima questione riguarda il fatto che tale gestore offre al pubblico, mediante il metamotore di ricerca specializzato, la possibilità di effettuare «in tempo reale» ricerche nell’intero contenuto di una banca dati o di una parte sostanziale della stessa, elaborando la richiesta di ricerca di un utente finale «in traduzione» nel motore di ricerca della banca dati.

28

Tale descrizione dell’attività rilevante di detto gestore tiene conto del fatto che l’elaborazione, da parte del metamotore di ricerca specializzato, di una richiesta di ricerca determinata, compresa la presentazione all’utente finale dei risultati trovati, avviene in modo automatico, secondo la programmazione del metamotore in questione, senza che in tale fase abbia luogo un intervento del gestore. In tale fase, soltanto l’utente finale che introduce la propria richiesta di ricerca compie un’operazione.

29

Le operazioni realmente effettuate dal gestore di un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, si collocano invece a monte delle attività compiute dagli utenti finali e della elaborazione di una richiesta di ricerca determinata. Infatti, si tratta della messa a disposizione in Internet del metamotore di ricerca specializzato che è destinato a tradurre nei motori di ricerca delle banche dati coperte dal servizio del metamotore di cui trattasi le richieste di ricerca degli utenti finali in esso introdotte.

30

Pertanto occorre verificare, in terzo luogo, se tale attività ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9, il che presuppone che detta attività configuri un «reimpiego» ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del citato articolo 7 e che riguardi la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca dati interessata.

31

Per quanto riguarda la nozione di «reimpiego» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9, essa è definita come «qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme». Tuttavia, il riferimento al carattere sostanziale della parte reimpiegata non riguarda la definizione di detta nozione in quanto tale (v. sentenza del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e a., C-203/02, Racc. pag. I-10415, punto 50).

32

Atteso che la nozione di reimpiego è utilizzata ai paragrafi 1 e 5 dell’articolo 7 della direttiva 96/9, essa deve essere interpretata nel contesto generale di tale articolo (v., in tal senso, per quanto riguarda la nozione di «estrazione», sentenza del 9 ottobre 2008, Directmedia Publishing, C-304/07, Racc. pag. I-7565, punto 28).

33

L’impiego, all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9, dell’espressione «qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico» mostra che il legislatore comunitario ha riservato un senso ampio alla nozione di reimpiego (v., in tal senso, sentenze The British Horseracing Board e a., cit., punto 51, nonché del 18 ottobre 2012, Football Dataco e a., C‑173/11, punto 20).

34

Tale accezione ampia della nozione di reimpiego è suffragata dall’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario mediante la creazione di un diritto sui generis (v., in tal senso, per quanto attiene alla nozione di estrazione, sentenza Directmedia Publishing, cit., punto 32).

35

Come la Corte ha già dichiarato fondandosi su diversi considerando della direttiva 96/9, in particolare sui considerando 39, 42 e 48, tale obiettivo consiste nell’incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e gestione di dati al fine di contribuire allo sviluppo del mercato delle informazioni in un contesto caratterizzato da una crescita esponenziale della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori di attività (v., in particolare, sentenze The British Horseracing Board e a., cit., punti 30 e 31; del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, Racc. pag. I-10365, punto 33, nonché del 1o marzo 2012, Football Dataco e a., C‑604/10, punto 34).

36

A questo fine, la tutela del diritto sui generis instaurata dalla direttiva 96/9 è preordinata a garantire alla persona che ha preso l’iniziativa ed ha assunto il rischio di destinare un investimento rilevante, in termini di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, alla costituzione e al funzionamento di una banca dati, la remunerazione del suo investimento, tutelandola contro l’appropriazione non autorizzata dei risultati conseguiti da detto investimento (v. citate sentenze The British Horseracing Board e a., punti 32 e 46; Fixtures Marketing, punto 35, nonché Directmedia Publishing, punto 33).

37

Alla luce dell’obiettivo suddetto, la nozione di «reimpiego» ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 96/9 deve essere quindi interpretata nel senso che si riferisce a qualsiasi operazione consistente nella messa a disposizione del pubblico, senza il consenso della persona che ha costituito la banca dati, dei risultati del suo investimento, privando così quest’ultimo degli introiti che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo di tale investimento (v. sentenza The British Horseracing Board e a., cit., punto 51). Detta nozione riguarda quindi qualsiasi operazione non autorizzata che consista nel diffondere al pubblico il contenuto di una banca dati protetta o una parte sostanziale di esso (v. sentenze The British Horseracing Board e a., cit., punto 67; del 5 marzo 2009, Apis-Hristovich, C-545/07, Racc. pag. I-1627, punto 49, nonché del 18 ottobre 2012, Football Dataco e a., cit., punto 20). Sono irrilevanti a tale riguardo la natura e la forma del procedimento seguito (sentenza del 18 ottobre 2012, Football Dataco e a., cit., punto 20).

38

La seconda parte della definizione contenuta nell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9, vale a dire «mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme», in particolare la locuzione «in altre forme», consente del pari un’interpretazione ampia di tale definizione sulla base della finalità del citato articolo 7, ricordata supra, ai punti 35 e 36 della presente sentenza.

39

Per quanto attiene all’attività del gestore di un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è rilevante nella presente causa – ossia la messa a disposizione in Internet di un simile metamotore di ricerca destinato a tradurre nei motori di ricerca delle banche dati coperte dal servizio del suddetto metamotore di ricerca le richieste di ricerca degli utenti finali in esso inserite – va rilevato che tale attività non si limita ad indicare all’utente le banche dati che forniscono informazioni su un determinato argomento.

40

Infatti, essa consiste nel fornire a qualsiasi utente finale un dispositivo idoneo a esplorare tutti i dati contenuti in una banca dati protetta e, pertanto, nel fornire un accesso all’intero contenuto di tale banca dati, seguendo un percorso diverso rispetto a quello previsto dal costitutore di essa, utilizzando nel contempo il motore di ricerca della banca dati e offrendo gli stessi vantaggi di ricerca di quest’ultima, come risulta dai punti 25 e 26 della presente sentenza. Per consultare la banca dati interessata, l’utente finale che cerca determinate informazioni non ha più la necessità di aprire il sito Internet di tale banca dati, né la sua homepage o il suo modulo di ricerca, dal momento che può consultarne il contenuto «in tempo reale» mediante il sito Internet del metamotore di ricerca specializzato.

41

La suddetta attività del gestore di un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, rischia di far perdere al costitutore della banca dati introiti, in particolare quelli derivanti dalla pubblicità sul suo sito Internet, e di privare in tal modo tale costitutore di introiti che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo del suo investimento nella costituzione e nel funzionamento della banca dati.

42

Infatti, dato che l’utente finale non ha più bisogno di passare attraverso la home page e il modulo di ricerca della banca dati, è possibile che il costitutore di tale banca dati percepisca minori introiti derivanti dalla pubblicità che appare su detta home page o su detto modulo di ricerca, in particolare qualora agli operatori che intendano pubblicare on-line annunci pubblicitari appaia più vantaggioso farlo sul sito Internet del metamotore di ricerca specializzato piuttosto che su una delle banche dati coperte da tale metamotore.

43

Per quanto riguarda poi banche dati che contengano annunci, i venditori potrebbero limitarsi a pubblicare i loro annunci in un’unica banca dati, in virtù della possibilità di effettuare ricerche simultanee in più banche dati con l’ausilio del metamotore di ricerca specializzato e del fatto che i doppioni sono indicati da tale metamotore, di modo che le banche dati diverrebbero meno voluminose e, pertanto, meno attraenti.

44

L’esistenza del rischio, sopra descritto, che la messa a disposizione in Internet di un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, privi di introiti il costitutore della banca dati interessata non è esclusa dal fatto che, per accedere a tutte le informazioni relative ad un risultato reperito in una banca dati, ossia nel procedimento principale a tutte le formazioni relative ad una autovettura contenute in un annuncio, resti necessario, in linea di principio, seguire il collegamento ipertestuale (hyperlink) verso il sito di origine sul quale è stato trovato il risultato.

45

Infatti, da un lato, le informazioni presentate dal metamotore di ricerca specializzato consentono all’utente finale di fare, entro certi limiti, una cernita tra i risultati trovati e di accertare di non aver necessità di reperire ulteriori informazioni su un risultato particolare. Dall’altro, è possibile che l’utente finale acceda ad informazioni più dettagliate su un dato trovato senza seguire il link verso la banca dati interessata, qualora il dato in questione figuri in più banche dati coperte dal metamotore di ricerca specializzato, posto che quest’ultimo evidenzia siffatti doppi risultati raggruppandoli.

46

È vero che la tutela conferita dall’articolo 7 della direttiva 96/9 non riguarda le operazioni di consultazione di una banca dati (v. citate sentenze The British Horseracing Board e a., punto 54, nonché Directmedia Publishing, punto 51). Pertanto, qualora il costitutore di una banca dati renda accessibile a terzi, fosse anche a titolo oneroso, il contenuto della stessa, il suo diritto sui generis non gli consente di opporsi alla consultazione di tale banca dati da parte di detti terzi a fini di informazione (v. citate sentenze The British Horseracing Board e a., punto 55, nonché Directmedia Publishing, punto 53).

47

Tuttavia, occorre sottolineare che l’attività del gestore di un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non configura un’operazione di consultazione della banca dati interessata. Infatti, tale gestore non è in alcun modo interessato ai dati contenuti nella banca dati, bensì fornisce all’utente finale un accesso particolare a tale banca dati ed ai dati in essa contenuti diverso dal percorso previsto dal costitutore di detta banca dati, presentando al contempo gli stessi vantaggi di ricerca. È invece l’utente finale che introduce una richiesta di ricerca nel metamotore di ricerca specializzato che consulta, per mezzo di tale metamotore di ricerca, la banca dati.

48

Inoltre, l’attività rilevante del gestore di un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, ossia la messa a disposizione in Internet di un tale metamotore di ricerca, si presenta analoga alla creazione di un prodotto concorrente parassita, contemplato dal considerando 42 della direttiva 96/9, senza tuttavia copiare gli elementi contenuti nella banca dati interessata. Infatti, dal punto di vista delle possibilità di ricerca offerte, un siffatto metamotore di ricerca specializzato è simile ad una banca dati, senza però disporre esso stesso di dati.

49

Per l’utente finale è sufficiente aprire il sito Internet del metamotore di ricerca specializzato per accedere simultaneamente al contenuto di tutte le banche dati coperte dal servizio di tale metamotore, dato che una ricerca effettuata da detto metamotore fornisce lo stesso elenco di risultati che avrebbe potuto essere ottenuto mediante ricerche effettuate separatamente in ciascuna delle banche dati stesse, elenco che, tuttavia, è presentato con l’aspetto del sito Internet del metamotore di ricerca specializzato. L’utente finale non ha più bisogno di aprire il sito Internet della banca dati, salvo il caso in cui riscontri, tra i risultati visualizzati, un annuncio del quale desideri conoscere i dettagli. Nondimeno, in quest’ultimo caso, egli viene direttamente indirizzato verso l’annuncio medesimo e, a causa del raggruppamento dei doppioni, è anche del tutto possibile che egli consulti detto annuncio in un’altra banca dati.

50

Dalle considerazioni sopra svolte risulta che la messa a disposizione in Internet di un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, ad opera del suo gestore, inteso a permettere agli utenti finali di introdurvi richieste di ricerca perché queste siano tradotte nel motore di ricerca di una banca dati protetta integra gli estremi di una «messa a disposizione» del contenuto di tale banca dati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9.

51

Tale messa a disposizione è destinata al «pubblico», dal momento che un simile metamotore di ricerca specializzato può essere utilizzato da qualsiasi persona e, pertanto, è rivolto ad un numero indeterminato di persone, indipendentemente da quante persone si avvalgano effettivamente di detto metamotore di ricerca specializzato.

52

Conseguentemente, il gestore di un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, effettua un reimpiego del contenuto di una banca dati ai sensi della disposizione summenzionata.

53

Tale reimpiego ha ad oggetto una parte sostanziale del contenuto della banca dati interessata, se non la sua totalità, dal momento che un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, consente di esplorare l’intero contenuto di tale banca dati, nello stesso modo di una richiesta di ricerca introdotta direttamente nel motore di ricerca di detta banca dati. In tali condizioni, il numero di risultati effettivamente trovati e visualizzati per ogni query di ricerca introdotta nel metamotore di ricerca specializzato è privo di rilevanza. Infatti, come sottolineato dalla Commissione europea, il fatto che, in funzione dei criteri di ricerca definiti dall’utente finale, soltanto una parte della banca dati sia effettivamente consultata e visualizzata lascia del tutto inalterata la circostanza che l’intera banca dati venga messa disposizione di detto utente finale, come indicato ai punti 39 e 40 della presente sentenza.

54

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima, seconda e terza questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9 deve essere interpretato nel senso che un operatore che mette in linea su Internet un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui al procedimento principale, effettua un reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati protetta da tale articolo 7, qualora tale metamotore di ricerca specializzato:

fornisca all’utente finale un modulo di ricerca che offre, in sostanza, le stesse funzionalità del modulo della banca dati;

traduca «in tempo reale» le ricerche degli utenti finali nel motore di ricerca di cui è dotata la banca dati, di modo che tutti i dati di tale banca sono oggetto di ricerca, e

presenti all’utente finale i risultati trovati con l’aspetto esteriore del suo sito Internet, riunendo i doppioni in un unico risultato, ma secondo un ordine fondato su parametri paragonabili a quelli utilizzati dal motore di ricerca della banca dati interessata per presentare i risultati.

Sulle questioni dalla quarta alla nona

55

Alla luce della risposta data alla prima, seconda e terza questione, non occorre rispondere alle questioni dalla quarta alla nona.

Sulle spese

56

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che un operatore che metta in linea su Internet un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui al procedimento principale, effettua un reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati protetta da tale articolo 7, qualora tale metamotore di ricerca specializzato:

 

fornisca all’utente finale un modulo di ricerca che offre, in sostanza, le stesse funzionalità del modulo della banca dati;

 

traduca «in tempo reale» le ricerche degli utenti finali nel motore di ricerca di cui è dotata la banca dati, di modo che tutti i dati di tale banca sono oggetto di ricerca, e

 

presenti all’utente finale i risultati trovati con l’aspetto esteriore del suo sito Internet, riunendo i doppioni in un unico risultato, ma secondo un ordine fondato su parametri paragonabili a quelli utilizzati dal motore di ricerca della banca dati interessata per presentare i risultati.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.