SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

8 maggio 2013 ( *1 )

«Cittadinanza dell’Unione — Articolo 20 TFUE — Diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione — Diritti fondamentali»

Nella causa C-87/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour administrative (Lussemburgo), con decisione del 16 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 2012, nel procedimento

Kreshnik Ymeraga,

Kasim Ymeraga,

Afijete Ymeraga-Tafarshiku,

Kushtrim Ymeraga,

Labinot Ymeraga

contro

Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di Sezione, da G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev e J. L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per K. Ymeraga e a., da O. Lang, avocat;

per il governo lussemburghese, da C. Schiltz, P. Frantzen e L. Maniewski, in qualità di agenti;

per il governo belga, da T. Materne e C. Pochet, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo danese, da C. Vang, in qualità di agente;

per il governo tedesco, da T. Henze e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da M. Szpunar e B. Majczyna, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da D. Maidani e C. Tufvesson, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20 TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone il sig. Kreshnik Ymeraga, nonché il sig. Kasim Ymeraga e la sig.ra Afijete Ymeraga-Tafarshiku (in prosieguo: i «coniugi Ymeraga») e i sigg. Kushtrim e Labinot Ymeraga, rispettivamente i genitori e i due fratelli del primo, al ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration (Ministro del Lavoro, dell’Occupazione e dell’Immigrazione; in prosieguo: il «Ministro») in merito alla decisione di quest’ultimo che nega ai coniugi Ymeraga e ai sigg. Kushtrim e Labinot Ymeraga un diritto di soggiorno in Lussemburgo e intima loro di lasciare il territorio lussemburghese.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2003/86/CE

3

L’articolo 1 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12), così dispone:

«Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri».

4

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva in parola:

«La presente direttiva non si applica ai familiari di cittadini dell’Unione».

La direttiva 2004/38/CE

5

Sotto il titolo «Definizioni», l’articolo 2 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77 e – rettifiche – GU L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34), recita:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)

“cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2)

“familiare”:

(…)

d)

gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

3)

“Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno».

6

L’articolo 3 della direttiva 2004/38, intitolato «Aventi diritto», prevede quanto segue:

«1.   La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2 che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2.   Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a)

ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;

(…)

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno».

Il diritto lussemburghese

7

La legge del 29 agosto 2008 relativa alla libera circolazione delle persone e all’immigrazione (Mém. A 2008, pag. 2024; in prosieguo: la «legge relativa alla libera circolazione») mira a trasporre le direttive 2003/86 e 2004/38 nell’ordinamento giuridico lussemburghese.

8

Ai sensi dell’articolo 6 della legge in parola:

«(1)   Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio per un periodo superiore a tre mesi qualora soddisfi una delle seguenti condizioni:

1.

svolge un’attività lavorativa come lavoratore subordinato o autonomo;

2.

dispone, per sé stesso e per i propri familiari, quali menzionati all’articolo 12, di risorse sufficienti per non diventare un onere per il sistema di assistenza sociale, nonché di un’assicurazione malattia;

3.

è iscritto presso un istituto d’istruzione pubblico o privato, riconosciuto nel Granducato di Lussemburgo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, per seguirvi a titolo principale un corso di studi o, in tale ambito, una formazione professionale, garantendo comunque di disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse sufficienti per non diventare un onere per il sistema di assistenza sociale, nonché di un’assicurazione malattia.

(2)   Un regolamento granducale specifica le risorse richieste ai punti 2 e 3 del precedente paragrafo (1) e le modalità secondo cui deve esserne fornita la prova.

(...)».

9

L’articolo 12 di detta legge dispone:

«(1)   Sono considerati familiari:

(…)

d)

gli ascendenti diretti a carico del cittadino dell’Unione e gli ascendenti diretti a carico del coniuge o del partner di cui al punto b).

(2)   il Ministro può autorizzare ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che non rientri nella definizione di cui al paragrafo (1), a soggiornare nel territorio se soddisfa una delle seguenti condizioni:

1.

nel paese di provenienza, era a carico o faceva parte del nucleo familiare del cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale;

2.

gravi motivi di salute impongono al cittadino dell’Unione di assistere personalmente il familiare di cui trattasi.

La domanda di ingresso e di soggiorno dei familiari di cui al precedente comma è sottoposta ad un esame approfondito tenendo conto della loro situazione personale.

(...)».

10

A norma dell’articolo 103 della medesima legge:

«Prima di adottare una decisione di diniego di soggiorno, di revoca o di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno o una decisione di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino di paesi terzi, il Ministro tiene conto segnatamente della durata del soggiorno dell’interessato nel territorio lussemburghese, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale nel paese e dell’intensità dei suoi legami con il suo paese di origine, a meno che la sua presenza non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

Nessuna decisione di allontanamento dal territorio, ad eccezione di quella fondata su gravi motivi di pubblica sicurezza, può essere adottata nei confronti di un minore non accompagnato da un rappresentante legale, a meno che l’allontanamento non sia necessario nel suo interesse».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

I ricorrenti nel procedimento principale sono tutti originari del Kosovo. Nel 1999, il sig. Kreshnik Ymeraga è giunto in Lussemburgo all’età di 15 anni per abitare da suo zio, di cittadinanza lussemburghese, il quale è diventato il suo tutore legale. Sebbene la domanda di asilo del sig. Kreshnik Ymeraga fosse stata respinta dalle autorità lussemburghesi, la sua situazione è stata regolarizzata nel 2001 e, in seguito, egli ha iniziato i suoi studi e trovato un impiego regolare.

12

Tra il 2006 e il 2008, sono arrivati successivamente in Lussemburgo i coniugi Ymeraga e i due fratelli del sig. Kreshnik Ymeraga. Al loro arrivo erano tutti maggiorenni ad eccezione del sig. Labinot Ymeraga, per il quale mancavano ancora tre settimane al raggiungimento della maggiore età. Il giorno stesso del loro arrivo, essi hanno presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della legge relativa al diritto di asilo e a forme complementari di protezione.

13

Poiché le loro domande di protezione internazionale sono state respinte dalle autorità lussemburghesi, l’8 maggio 2008, i coniugi Ymeraga e i due fratelli del sig. Kreshnik Ymeraga hanno presentato una domanda di autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare con quest’ultimo. Tale domanda è stata implicitamente respinta il 9 agosto 2008 e il rigetto è stato confermato con sentenza del tribunal administratif del 9 marzo 2010, la quale non è stata tuttavia impugnata.

14

Nel frattempo, il 16 marzo 2009, il sig. Kreshnik Ymeraga ha acquisito la cittadinanza lussemburghese. In data 14 agosto dello stesso anno, i coniugi Ymeraga hanno presentato presso il Ministro una domanda di carta di soggiorno in qualità di familiari di un cittadino dell’Unione.

15

Il 17 maggio 2010, i coniugi Ymeraga hanno reiterato presso il Ministro la loro domanda del 14 agosto 2009 chiedendo parimenti un titolo di soggiorno o, in subordine, un’autorizzazione di soggiorno per i due fratelli del sig. Kreshnik Ymeraga.

16

Con tre decisioni datate 12 luglio 2010, il Ministro ha respinto le suddette domande. Il ricorso diretto contro tali decisioni è stato anch’esso respinto con sentenza del tribunal administratif del 6 luglio 2011.

17

In base a detta sentenza, sebbene il sig. Kreshnik Ymeraga contribuisse finanziariamente alle spese della sua famiglia rimasta in Kosovo, non si poteva considerare che i suoi genitori fossero «a carico» del medesimo ai sensi della legge relativa alla libera circolazione. Per quanto riguarda i suoi due fratelli, poiché il sig. Kreshnik Ymeraga aveva lasciato il Kosovo nel 1999, non si può neppure ritenere che essi facessero «parte del nucleo familiare», ai termini della medesima legge, malgrado il sostegno finanziario dimostrato per il periodo dal 19 marzo 2006 al 20 febbraio 2007.

18

Il tribunal administratif ha parimenti respinto in quanto infondata l’asserita violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, con la motivazione che i dinieghi di soggiorno dei genitori e dei due fratelli del sig. Kreshnik Ymeraga non erano tali da impedire loro di continuare la propria vita familiare con il medesimo così come questa si era svolta dopo la sua partenza dal Kosovo e prima del loro arrivo in Lussemburgo.

19

I ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza del tribunal administratif. Le decisioni di allontanamento del Ministro sono sospese fino alla pronuncia nel merito della controversia, ad eccezione di quella riguardante il sig. Labinot Ymeraga, cui è stata data esecuzione prima della sospensione.

20

La Cour administrative rileva che, sebbene la legge relativa alla libera circolazione miri a recepire le direttive 2003/86 e 2004/38, tali direttive non sembrano applicabili al sig. Kreshnik Ymeraga.

21

Pertanto, ad avviso del giudice del rinvio la questione che si pone è se l’articolo 20 TFUE ed, eventualmente, talune disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») possano consentire di concedere ai familiari del sig. Kreshnik Ymeraga un diritto al ricongiungimento familiare in Lussemburgo.

22

Ciò premesso, la Cour administrative ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«In quale misura la qualità di cittadino dell’Unione e il corrispondente diritto di soggiorno nel paese di cui ha la cittadinanza, quali previsti dall’articolo 20 TFUE, insieme ai diritti, alle garanzie e agli obblighi derivanti dalla [Carta], in particolare, e se del caso, dagli articoli 20, 21, 24, 33 e 34 [di quest’ultima], attribuiscano un diritto al ricongiungimento familiare in capo al soggiornante, cittadino [dell’Unione], che intende ricongiungere intorno a sé, nel paese di residenza di cui ha la cittadinanza, suo padre, sua madre e due suoi fratelli, tutti cittadini di un paese terzo, nel caso in cui costui non abbia esercitato la libertà di circolazione e non risieda in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza».

Sulla questione pregiudiziale

23

Con la sua questione, il giudice del rinvio mira sostanzialmente a sapere se l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro neghi a cittadini di un paese terzo il soggiorno sul suo territorio allorquando tali cittadini desiderano risiedere con un loro familiare, cittadino dell’Unione, il quale dimori in tale Stato membro, di cui possiede la cittadinanza, e non abbia mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione quale cittadino dell’Unione.

Sulle direttive 2003/86 e 2004/38

24

In via preliminare va rilevato che i ricorrenti nel procedimento principale non possono beneficiare delle disposizioni delle direttive 2003/86 e 2004/38.

25

Per quanto riguarda, in primo luogo, la direttiva 2003/86, a tenore del suo articolo 1, il suo scopo è quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri.

26

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva, quest’ultima non si applica invece ai familiari di un cittadino dell’Unione.

27

Poiché, nell’ambito del procedimento principale, è il cittadino dell’Unione a risiedere in uno Stato membro e sono i suoi familiari cittadini di paesi terzi ad aspirare al soggiorno in tale Stato membro nell’ambito di un ricongiungimento familiare con tale cittadino, va rilevato che la direttiva 2003/86 non è applicabile ai ricorrenti nel procedimento principale per quanto riguarda le domande che formano oggetto del procedimento principale.

28

In secondo luogo, per quanto riguarda la direttiva 2004/38, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che essa mira ad agevolare l’esercizio del diritto primario e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito dal Trattato FUE direttamente ai cittadini dell’Unione, e che la finalità di detta direttiva consiste, in particolare, nel rafforzare tale diritto (v. sentenza del 15 novembre 2011, Dereci e a., C-256/11, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

29

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in esame, quest’ultima si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari, quali definiti all’articolo 2, punto 2, della medesima direttiva, che lo accompagnino o lo raggiungano.

30

La Corte ha già avuto occasione di statuire che un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato il proprio diritto alla libera circolazione e che ha sempre soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza non rientra nella nozione di «avente diritto» ai sensi della disposizione di cui trattasi, con la conseguenza che la direttiva 2004/38 non è applicabile nei suoi confronti (sentenze del 5 maggio 2011, McCarthy, C-434/09, Racc. pag. I-3375, punti 31 e 39, nonché Dereci e a., cit., punto 54).

31

Del pari, è stato rilevato che, siccome un cittadino dell’Unione non rientra nella nozione di «avente diritto» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, neppure il suo familiare rientra in tale nozione, dato che i diritti conferiti da detta direttiva ai familiari di un avente diritto non sono diritti originari spettanti a tali familiari, bensì diritti derivati, da essi acquisiti nella loro qualità di membri della famiglia dell’avente diritto (v. citate sentenze McCarthy, punto 42, nonché Dereci e a., punto 55).

32

Orbene, poiché nel procedimento principale il cittadino dell’Unione interessato non ha mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione e ha sempre soggiornato, in qualità di cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, occorre constatare che egli non rientra nella nozione di «avente diritto» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, sicché quest’ultima non è applicabile né a lui stesso né ai suoi familiari.

33

Ne consegue che le direttive 2003/86 e 2004/38 non sono applicabili a cittadini di paesi terzi che richiedono un diritto di soggiorno per raggiungere un cittadino dell’Unione, loro familiare, che non si sia mai avvalso del suo diritto alla libera circolazione in qualità di cittadino dell’Unione e abbia sempre soggiornato quale cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza (v., in tal senso, sentenza Dereci e a., cit., punto 58).

Sull’articolo 20 TFUE

34

Per quanto riguarda l’articolo 20 TFUE, occorre rilevare che le disposizioni del Trattato riguardanti la cittadinanza dell’Unione non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di paesi terzi (sentenza dell’8 novembre 2012, Iida, C-40/11, punto 66).

35

Infatti, gli eventuali diritti conferiti ai cittadini di paesi terzi dalle disposizioni del Trattato riguardanti la cittadinanza dell’Unione non sono diritti originari dei suddetti cittadini, bensì diritti derivati dall’esercizio della libertà di circolazione da parte di un cittadino dell’Unione. La finalità e la ratio di tali diritti derivati si basano sulla constatazione che negarne il riconoscimento può pregiudicare la libertà di circolazione del cittadino dell’Unione, dissuadendolo dall’esercitare i suoi diritti di ingresso e soggiorno nello Stato membro ospitante (sentenza Iida, cit., punti 67 e 68).

36

A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell’Unione interessato non si sia avvalso della sua libertà di circolazione, un diritto di soggiorno non può, in via eccezionale, essere negato a un cittadino di un paese terzo, familiare del suddetto cittadino, pena pregiudicare l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione di cui gode quest’ultimo, se, in conseguenza di siffatto diniego, tale cittadino viene di fatto costretto a lasciare il territorio dell’Unione nel suo insieme, privandolo quindi del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (v. citate sentenze Dereci e a., punti 64, 66 e 67, nonché Iida, punto 71).

37

L’elemento che caratterizza le suesposte situazioni è che, sebbene siano disciplinate da normative che rientrano a priori nella competenza degli Stati membri, vale a dire le normative sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni del diritto derivato che, in presenza di determinate condizioni, prevedono il conferimento di un siffatto diritto, esse hanno tuttavia un rapporto intrinseco con la libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione, che osta a che tale diritto di ingresso e di soggiorno sia negato ai suddetti cittadini nello Stato membro in cui risiede il cittadino di cui trattasi, al fine di non pregiudicare tale libertà (v., in tal senso, sentenza Iida, cit., punto 72).

38

La Corte ha parimenti statuito, a tal riguardo, che la mera circostanza che possa apparire auspicabile a un cittadino di uno Stato membro, per ragioni economiche o per mantenere l’unità familiare nel territorio dell’Unione, che i suoi familiari, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro, possano soggiornare con lui nel territorio dell’Unione non è di per sé sufficiente per far ritenere che il cittadino dell’Unione sarebbe costretto ad abbandonare il territorio dell’Unione qualora un tale diritto non gli fosse concesso (sentenza Dereci e a., cit., punto 68).

39

Nel procedimento principale, l’unico elemento che, secondo il giudice del rinvio, giustificherebbe la concessione di un diritto di soggiorno ai familiari del cittadino interessato è la volontà del sig. Kreshnik Ymeraga che venga effettuato, nello Stato membro di residenza di cui ha la cittadinanza, il ricongiungimento con i suddetti familiari, il che è insufficiente per considerare che il diniego di un simile diritto di soggiorno potrà produrre l’effetto di privare il sig. Kreshnik Ymeraga del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione.

40

Per quanto attiene ai diritti fondamentali rilevati dal giudice del rinvio, occorre ricordare che le disposizioni della Carta si rivolgono, ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 1, agli Stati membri esclusivamente in sede di attuazione del diritto dell’Unione. In virtù del paragrafo 2 del medesimo articolo, la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei Trattati. Pertanto, la Corte è chiamata a interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze riconosciute a quest’ultima (v. citate sentenze Dereci e a., punto 71, e Iida, punto 78).

41

Per determinare se il diniego, da parte delle autorità lussemburghesi, di concedere ai familiari del sig. Kreshnik Ymeraga un diritto di soggiorno quali familiari di un cittadino dell’Unione rientri nell’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta, occorre verificare, tra le altre cose, se la normativa nazionale di cui trattasi abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell’Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest’ultimo, nonché se esista una specifica disciplina del diritto dell’Unione in materia o che vi possa incidere (v. sentenze del 18 dicembre 1997, Annibaldi, C-309/96, Racc. pag. I-7493, punti da 21 a 23, nonché Iida, cit., punto 79).

42

Sebbene la legge relativa alla libera circolazione miri senz’altro a dare attuazione al diritto dell’Unione, resta nondimeno il fatto che la situazione dei ricorrenti nel procedimento principale non è disciplinata dal diritto dell’Unione, poiché il sig. Kreshnik Ymeraga non può essere considerato beneficiario né della direttiva 2004/38 né, per quanto concerne le domande oggetto del procedimento principale, della direttiva 2003/86, e il diniego di concedere un diritto di soggiorno ai suoi familiari non produrrebbe l’effetto di privare il sig. Kreshnik Ymeraga del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione.

43

Atteso quanto precede, il diniego delle autorità lussemburghesi di concedere ai familiari del sig. Kreshnik Ymeraga un diritto di soggiorno quali familiari di un cittadino dell’Unione non rientra nell’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta, sicché la conformità di tale diniego ai diritti fondamentali non può essere esaminata alla luce dei diritti istituiti da quest’ultima.

44

Una siffatta constatazione non pregiudica la questione se, in base ad un esame effettuato alla luce delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono parti contraenti, un diritto di soggiorno possa essere negato ai cittadini di paesi terzi interessati nell’ambito del procedimento principale.

45

In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi ad un cittadino di un paese terzo il soggiorno nel suo territorio allorquando tale cittadino voglia risiedere con un suo familiare cittadino dell’Unione europea, che dimora in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza e che non ha mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione in quanto cittadino dell’Unione, purché un siffatto diniego non comporti per il cittadino dell’Unione interessato la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi ad un cittadino di un paese terzo il soggiorno nel suo territorio allorquando tale cittadino voglia risiedere con un suo familiare cittadino dell’Unione europea, che dimora in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza e che non ha mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione in quanto cittadino dell’Unione, purché un siffatto diniego non comporti per il cittadino dell’Unione interessato la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.