SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 dicembre 2013 ( *1 )

«Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 2 — Articolo 5, punto 1, lettere a) e b) — Competenza speciale in materia contrattuale — Nozioni di “compravendita di beni” e di “prestazione di servizi” — Contratto di concessione di vendita di beni»

Nella causa C‑9/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de commerce de Verviers (Belgio), con decisione del 20 dicembre 2011, pervenuta in cancelleria il 6 gennaio 2012, nel procedimento

Corman‑Collins SA

contro

La Maison du Whisky SA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet e M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per la Corman‑Collins SA, da P. Henry e F. Frederick, avocats;

per La Maison du Whisky SA, da B. Noels e C. Héry, avocats;

per il governo belga, da T. Materne, J.‑C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti;

per il governo svizzero, da O. Kjelsen, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 aprile 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2 e 5, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Corman‑Collins SA (in prosieguo: la «Corman‑Collins»), con sede in Belgio, e la La Maison du Whisky SA (in prosieguo: «La Maison du Whisky»), con sede in Francia, in merito ad un richiesta di indennità a motivo del recesso da un contratto di concessione di vendita di beni che avrebbe vincolato tali società.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 2 del regolamento, che fa parte della sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», del capo II di quest’ultimo, relativo alle norme sulla competenza, al suo paragrafo 1 enuncia il principio in base al quale, «[s]alve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

4

L’articolo 3 del regolamento, che fa parte anch’esso della sezione 1 del capo II di quest’ultimo, dispone quanto segue:

«1.   Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

2.   Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I».

5

A norma dell’articolo 5 del regolamento, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del capo II di tale regolamento:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a)

in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)

ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)

la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(...)».

Il diritto belga

6

La legge del 27 luglio 1961 sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita esclusiva a durata indeterminata (Moniteur belge del 5 ottobre 1961, pag. 7518), come modificata dalla legge del 13 aprile 1971 sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita (Moniteur belge del 21 aprile 1971, pag. 4996) (in prosieguo: la «legge belga del 27 luglio 1961»), definisce la «concessione di vendita» al suo articolo 1, paragrafo 2, come «ogni accordo in forza del quale un concedente riserva a uno o più concessionari il diritto di vendere, in nome e per conto proprio, i prodotti che esso fabbrica o distribuisce».

7

L’articolo 4 di tale legge così dispone:

«Il concessionario danneggiato dal recesso da un contratto di vendita che produce effetti in tutto o in parte del territorio belga può, in ogni caso, citare il concedente in Belgio, o davanti al giudice del proprio domicilio, o davanti al giudice del domicilio o della sede del concedente.

Qualora sia adito della controversia un tribunale belga, quest’ultimo applicherà soltanto il diritto belga».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

Per una decina d’anni la Corman‑Collins e La Maison du Whisky hanno intrattenuto rapporti commerciali nell’ambito dei quali la prima acquistava dalla seconda whisky di varie marche, che prendeva in consegna in Francia, per rivenderli in Belgio.

9

Per tutto questo periodo la Corman‑Collins ha utilizzato la denominazione «Maison du Whisky Belgique» e un sito internet denominato «www.whisky.be», senza che tale utilizzo suscitasse reazioni da parte di La Maison du Whisky. I recapiti della Corman‑Collins erano inoltre menzionati nella rivista Whisky Magazine edita da una società controllata da La Maison du Whisky.

10

Nel dicembre 2010 La Maison du Whisky ha intimato alla Corman‑Collins di non utilizzare la denominazione «Maison du Whisky Belgique» e ha bloccato il sito www.whisky.be. Nel febbraio 2011 essa ha informato la Corman‑Collins che, rispettivamente dal 1o aprile e dal 1o settembre 2011, essa avrebbe affidato la distribuzione esclusiva di due marchi dei suoi prodotti a un’altra società, alla quale la Corman‑Collins veniva pertanto invitata a trasmettere, a partire da quel momento, i suoi ordinativi.

11

La Corman‑Collins ha convenuto La Maison du Whisky dinanzi al tribunal de commerce di Verviers perché fosse condannata in via principale, sulla base della legge belga del 27 luglio 1961, al pagamento di un’indennità sostitutiva del preavviso e di un’indennità supplementare.

12

La Maison du Whisky ha contestato la competenza territoriale del tribunale adito, affermando che sarebbero competenti i tribunali francesi in applicazione dell’articolo 2 del regolamento. La Corman‑Collins ha replicato a tale eccezione invocando l’articolo 4 della suddetta legge belga.

13

A tale riguardo, le parti nel procedimento principale non concordano sulla qualificazione dei loro rapporti commerciali. La Corman‑Collins sostiene che si sarebbe trattato di un contratto di concessione, mentre La Maison du Whisky afferma che si sarebbe trattato di semplici contratti di acquisto e di vendita, conclusi sulla base di ordinativi settimanali in funzione delle richieste formulate dalla Corman‑Collins.

14

Nella decisione di rinvio il tribunal de commerce de Verviers afferma espressamente che la Corman‑Collins e La Maison du Whisky «erano vincolate da un contratto verbale» e che, «in virtù della legge [belga del] 27 luglio 1961, il rapporto giuridico tra le parti può essere inteso come contratto di concessione di vendita, dal momento che l’attrice era autorizzata a rivendere nel territorio belga i prodotti acquistati presso la convenuta».

15

Il suddetto tribunale manifesta invece dubbi quanto alla possibilità di fondare la propria competenza sulla norma di cui all’articolo 4 della legge belga del 27 luglio 1961. Esso osserva che, in forza dell’articolo 2 del regolamento, che a suo avviso è applicabile alla fattispecie, dovrebbero essere competenti i giudici francesi, ma che potrebbe trovare applicazione anche l’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento. A tal proposito esso si chiede, alla luce della giurisprudenza della Corte, se un contratto di concessione di vendita debba essere qualificato come contratto di compravendita di beni e/o come contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento. Esso aggiunge che soltanto nel caso in cui nessuna di tali qualificazioni possa essere riferita a una siffatta tipologia di contratto si dovrà stabilire quale sia, nel procedimento principale, l’obbligazione dedotta in giudizio ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento.

16

Alla luce delle suesposte considerazioni, il tribunal de commerce de Verviers ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 2 del regolamento [...], eventualmente in combinato disposto con l’articolo 5, punto 1, lettere a) o b), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma sulla competenza come quella contenuta nell’articolo 4 della legge belga del 27 luglio 1961, la quale prevede la competenza dei giudici belgi quando il concessionario ha sede nel territorio belga e la concessione di vendita produce tutti o parte dei suoi effetti nel medesimo territorio, indipendentemente dal luogo in cui ha sede il concedente, quando quest’ultimo è parte convenuta.

2)

Se l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento [...] debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un contratto di concessione di vendita di beni in forza del quale una parte acquista prodotti da un’altra in vista della loro rivendita nel territorio di un altro Stato membro.

3)

In caso di risposta negativa a tale questione, se l’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento [...] debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un contratto di concessione di vendita come quello in discussione tra le parti.

4)

In caso di risposta negativa alle due questioni precedenti, se l’obbligazione controversa in caso di rottura di un contratto di concessione di vendita sia quella del venditore‑concedente o quella dell’acquirente‑concessionario».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

17

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le disposizioni del regolamento ostino, nel caso in cui il concedente-convenuto nella controversia sia domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, all’applicazione di una norma nazionale sulla competenza come quella di cui all’articolo 4 della legge belga del 27 luglio 1961, che attribuisce ai giudici nazionali competenza a conoscere di una controversia relativa al recesso da una concessione di vendita, poiché il concessionario ha sede nel territorio nazionale.

18

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’ambito di applicazione del regolamento, dal considerando 2 del medesimo risulta che esso mira, in particolare, ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale, precisato che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, l’applicazione di tali norme presuppone che la controversia presenti un elemento di estraneità (v., in particolare, sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteční banka, C-327/10, Racc. pag. I-11543, punto 29).

19

Conformemente al considerando 8 del regolamento, le norme comuni stabilite dal medesimo devono, in linea di principio, applicarsi nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno Stato membro.

20

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le norme sulla competenza previste dal regolamento, la norma sulla competenza generale stabilita dall’articolo 2 di quest’ultimo prevede che, quando il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, sono competenti i giudici di tale Stato.

21

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento precisa che le uniche eccezioni consentite a tale norma di principio sono quelle previste dalle norme sulla competenza di cui alle sezioni da 2 a 7 del capo I del regolamento medesimo. Detto articolo 3, paragrafo 1, esclude pertanto, implicitamente, ma necessariamente, l’applicazione delle norme nazionali sulla competenza. Tale esclusione è confermata dal paragrafo 2 dello stesso articolo 3, che rinvia ad un elenco non esaustivo di norme nazionali sulla competenza che non possono essere addotte.

22

Ne consegue che, dal momento che una controversia che presenti un elemento di estraneità rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento, circostanza che non si contesta nella fattispecie, e che il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, come avviene nella controversia principale, le norme sulla competenza previste dal regolamento devono, in linea di principio, trovare applicazione e prevalere sulle norme nazionali sulla competenza.

23

Occorre pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2 del regolamento dev’essere interpretato nel senso che, qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito della controversia, osta all’applicazione di una norma nazionale sulla competenza come quella prevista all’articolo 4 della legge belga del 27 luglio 1961.

Sulla seconda e sulla terza questione

24

Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento, che riguarda i contratti di compravendita di beni e i contratti di prestazione di servizi, sia applicabile ad un contratto di concessione di vendita o se, nel caso di un contratto di tal genere, il giudice competente a conoscere di un’azione fondata su di esso debba essere determinato applicando l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento.

25

Per rispondere alle questioni sollevate occorre, in primo luogo, precisare la nozione di contratto di concessione.

26

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, la nozione di «contratto di concessione di vendita», utilizzata dal giudice del rinvio nelle sue questioni pregiudiziali, non è definita nel diritto dell’Unione e può rinviare a situazioni diverse nel diritto degli Stati membri.

27

Tuttavia, per quanto ampia possa essere la varietà dei contratti di concessione nella prassi commerciale, gli obblighi da essi previsti si incentrano sullo scopo di tale tipo di contratti, che è quello di garantire la distribuzione dei prodotti del concedente. A tale riguardo, il concedente si impegna a vendere al concessionario, che esso ha selezionato a tal fine, la merce che quest’ultimo gli ordinerà per soddisfare la domanda della propria clientela, mentre il concessionario si impegna ad acquistare presso il concedente la merce di cui necessiterà.

28

Secondo un’analisi ampiamente accettata nel diritto degli Stati membri, il contratto di concessione si presenta sotto forma di un accordo quadro, che stabilisce le norme generali applicabili in futuro ai rapporti tra il concedente e il concessionario per quanto riguarda i loro obblighi di fornitura e/o di approvvigionamento e prepara i successivi contratti di vendita. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, di frequente accade che le parti prevedano altresì clausole specifiche relative alla distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente.

29

Occorre rispondere alla seconda e alla terza questione facendo riferimento ad un contratto-tipo che prevede tali impegni, in quanto esse vertono sull’applicazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento a un contratto di concessione, precisando a tale riguardo che, secondo la separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte su cui si basa il procedimento ex articolo 267 TFUE, ogni valutazione dei fatti rientra nella competenza del giudice nazionale (v., in particolare, ordinanza del 14 novembre 2013, Krejci Lager & Umschlagbetrieb, C‑469/12, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

30

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la determinazione del giudice competente a conoscere di una controversia fondata su un contratto di concessione nel senso precisato supra, occorre preliminarmente rammentare che le nozioni cui fa ricorso il regolamento devono essere, in linea di principio, interpretate in maniera autonoma, facendo principalmente riferimento al sistema e alle finalità del regolamento medesimo, al fine di garantirne l’uniforme applicazione in tutti gli Stati membri (v., in particolare, sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, punto 25).

31

Per quanto riguarda la norma sulla competenza speciale prevista all’articolo 5, punto 1, del regolamento in materia contrattuale, la quale completa la norma sulla competenza generale del foro del domicilio del convenuto, la Corte ha statuito che essa risponde ad un obiettivo di prossimità ed è fondata sulla stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (sentenza dell’11 marzo 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C-19/09, Racc. pag. I-2121, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

32

La Corte ha parimenti osservato che, per quanto riguarda il luogo di esecuzione delle obbligazioni nascenti da contratti di compravendita di beni, il regolamento, all’articolo 5, punto 1, lettera b), primo trattino, definisce tale criterio di collegamento in modo autonomo, al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione delle norme sulla competenza giurisdizionale e di prevedibilità (sentenza Wood Floor Solutions Andreas Domberger, cit., punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Tali obiettivi sono anche quelli dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento, dal momento che le norme sulla competenza speciale previste da quest’ultimo in materia di contratti di vendita di beni e di fornitura di servizi hanno la stessa genesi, perseguono la stessa finalità e occupano la stessa posizione nel sistema istituito da tale regolamento (sentenza Wood Floor Solutions Andreas Domberger, cit., punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

33

Con tali obiettivi in mente occorre verificare se un contratto di concessione rientri in una delle due categorie di contratti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

34

A tale riguardo, la Corte ha indicato che, per qualificare un contratto alla luce di tale disposizione, risulta determinante l’obbligazione caratteristica del contratto in questione (sentenza del 25 febbraio 2010, Car Trim, C-381/08, Racc. pag. I-1255, punti 31 e 32).

35

La Corte ha altresì considerato che un contratto la cui obbligazione caratteristica sia la consegna di un bene dev’essere qualificato come «compravendita di beni» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (sentenza Car Trim, cit., punto 32).

36

Una siffatta qualificazione può trovare applicazione ad un rapporto commerciale durevole tra due operatori economici, qualora tale rapporto si limiti ad accordi successivi, ciascuno avente ad oggetto la consegna e il ritiro di merce. Essa non corrisponde invece all’economia di un contratto di concessione tipico, caratterizzato da un accordo quadro avente ad oggetto un obbligo di fornitura e di approvvigionamento concluso per il futuro da due operatori economici, che contiene clausole contrattuali specifiche relative alla distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente.

37

Per quanto concerne la questione se un contratto di concessione possa essere qualificato come contratto di «prestazione di servizi» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento, occorre ricordare che, secondo la definizione data dalla Corte, la nozione di «servizi» ai sensi di tale disposizione implica, quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo (sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C-533/07, Racc. pag. I-3327, punto 29).

38

Per quanto attiene al primo criterio che figura in tale definizione, vale a dire che sussista un’attività, dalla giurisprudenza della Corte risulta che ciò presuppone il compimento di atti positivi, escludendo meri atti omissivi (v., in tal senso, sentenza Falco Privatstiftung e Rabitsch, cit., punti da 29 a 31). Tale criterio corrisponde, nel caso di un contratto di concessione, alla prestazione caratteristica fornita dal concessionario, il quale, garantendo la distribuzione dei prodotti del concedente, contribuisce ad ampliarne la diffusione. Per merito della garanzia di approvvigionamento, di cui beneficia in forza del contratto di concessione, ed eventualmente della sua partecipazione alla strategia commerciale del concedente, in particolare alle operazioni promozionali, elementi la cui constatazione rientra nella competenza del giudice nazionale, il concessionario è in grado di offrire ai clienti servizi e vantaggi che un semplice rivenditore non può offrire e, pertanto, di conquistare, a vantaggio dei prodotti del concedente, una maggiore fetta del mercato locale.

39

Quanto al secondo criterio, vale a dire la remunerazione riconosciuta quale corrispettivo per un’attività, si deve sottolineare che ciò non può essere inteso in senso restrittivo come versamento di una somma di denaro. Una siffatta restrizione non è infatti né imposta dal tenore letterale molto generico dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento, né in armonia con gli obiettivi di prossimità e di uniformità, ricordati ai punti da 30 a 32 della presente sentenza, che tale disposizione persegue.

40

A tale riguardo, occorre prendere in considerazione il fatto che il contratto di concessione si basa su una selezione del concessionario da parte del concedente. Detta selezione, elemento caratteristico di tale tipo di contratto, conferisce al concessionario un vantaggio concorrenziale, poiché solo esso avrà il diritto di vendere i prodotti del concedente in un determinato territorio o, quanto meno, un numero limitato di concessionari beneficerà di tale diritto. Inoltre il contratto di concessione spesso prevede un aiuto al concessionario in materia di accesso agli strumenti pubblicitari, di trasmissione di know-how per mezzo di attività di formazione, o ancora di agevolazioni di pagamento. L’insieme di tali vantaggi, la cui sussistenza spetta al giudice di merito verificare, rappresenta per il concessionario un valore economico che si può ritenere costituisca una remunerazione.

41

Ne consegue che un contratto di concessione contenente gli obblighi tipici indicati ai punti 27 e 28 della presente sentenza può essere qualificato come un contratto di prestazione di servizi ai fini dell’applicazione della norma sulla competenza di cui all’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento.

42

Tale qualificazione esclude l’applicazione ad un contratto di concessione della norma sulla competenza prevista alla lettera a) del suddetto articolo 5, punto 1. Infatti, tenuto conto della gerarchia stabilita tra la lettera a) e la lettera b) dalla lettera c) di tale disposizione, la norma sulla competenza prevista dall’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento si applica solo in via alternativa e per esclusione rispetto alle norme sulla competenza di cui all’articolo 5, punto 1, lettera b), del medesimo.

43

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento dev’essere interpretato nel senso che la norma sulla competenza stabilita al secondo trattino di tale disposizione per le controversie relative ai contratti di prestazione di servizi trova applicazione nel caso di un’azione giudiziaria con cui un attore che ha sede in uno Stato membro fa valere, nei confronti di un convenuto che ha sede in un altro Stato membro, diritti derivanti da un contratto di concessione, il che presuppone che il contratto vincolante le parti comporti clausole specifiche circa la distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente. È compito del giudice nazionale verificare se ciò effettivamente si verifichi nella controversia di cui è investito.

Sulla quarta questione

44

Con tale questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente quale sia l’obbligazione dedotta in giudizio, nel caso di una controversia vertente sulla rottura di un contratto di concessione di vendita.

45

Alla luce della motivazione della decisione di rinvio, tale questione verte pertanto sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento.

46

Tenuto conto della risposta fornita alla seconda e alla terza questione, non occorre rispondere a tale questione.

Sulle spese

47

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito della controversia, osta all’applicazione di una norma nazionale sulla competenza come quella prevista all’articolo 4 della legge del 27 luglio 1961 sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita esclusiva a durata indeterminata, come modificata dalla legge del 13 aprile 1971 sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita.

 

2)

L’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che la norma sulla competenza stabilita al secondo trattino di tale disposizione per le controversie relative ai contratti di prestazione di servizi trova applicazione nel caso di un’azione giudiziaria con cui un attore che ha sede in uno Stato membro fa valere, nei confronti di un convenuto che ha sede in un altro Stato membro, diritti derivanti da un contratto di concessione, il che presuppone che il contratto vincolante le parti comporti clausole specifiche circa la distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente. È compito del giudice nazionale verificare se ciò effettivamente si verifichi nella controversia di cui è investito.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.