CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 30 gennaio 2014 ( 1 )

Causa C‑438/12

Irmengard Weber

contro

Mechthilde Weber

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München (Germania)]

«Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 22, punto 1 — Competenza esclusiva — Controversie in materia di diritti reali immobiliari — Inclusione del diritto di prelazione di un immobile — Articolo 27, paragrafo 1 — Litispendenza — Nozione di domande “tra le stesse parti” — Nozione di domande “aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo” — Sanzione per l’abuso del diritto di agire — Combinato disposto degli articoli 22, punto 1, e 27, paragrafo 1 — Articolo 28, paragrafo 1 — Connessione — Criteri di valutazione della sospensione del procedimento — Combinato disposto degli articoli 27 e 28 — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

I – Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München (Germania) verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ), e in particolare dei suoi articoli 22, punto 1 ( 3 ), 27, paragrafo 1 ( 4 ), e 28, paragrafo 1 ( 5 ). La Corte è così chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della norma sulla competenza esclusiva applicabile in materia di diritti reali immobiliari, nonché delle norme applicabili in caso di litispendenza o di connessione contenute nel suddetto regolamento.

2.

Preciso innanzitutto che, a mio avviso, è opportuno procedere a una riconfigurazione consistente nell’esaminare le varie questioni poste alla Corte non nell’ordine proposto dal giudice del rinvio, ma in un ordine che segue maggiormente la logica e l’impianto sistematico del regolamento n. 44/2001.

3.

In primo luogo, la Corte dovrà dichiarare se l’articolo 22, punto 1, di detto regolamento, che riserva una competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui è situato l’immobile che è oggetto dei diritti reali controversi, si applichi o meno a un’azione volta a far dichiarare che un diritto di prelazione immobiliare non è stato efficacemente esercitato ( 6 ).

4.

In connessione con il punto precedente, un’altra questione ( 7 ) mira a determinare se, in caso di litispendenza ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il giudice successivamente adito sia autorizzato a tenere conto, al fine di astenersi dal sospendere il procedimento, del fatto che, a suo avviso, il giudice precedentemente adito non è quello esclusivamente competente in virtù dell’articolo 22, punto 1, dello stesso regolamento e che, pertanto, la decisione che esso pronunci non sarà riconosciuta negli altri Stati membri, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento ( 8 ).

5.

Il giudice del rinvio desidera inoltre sapere se si possano considerare rientranti nella regola della litispendenza di cui all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 due cause di cui sono stati investiti giudici di Stati membri diversi, da un lato, allorché due persone sono rispettivamente entrambe convenute nei confronti di un terzo in uno dei due procedimenti e parti avverse tra di loro nell’altro procedimento e, dall’altro lato, allorché le suddette cause sono relative a domande fondate su motivazioni diverse, ma una stessa questione di diritto deve essere risolta in via preliminare in entrambi i casi ( 9 ).

6.

Inoltre, la Corte è invitata a precisare se, nel quadro della decisione di sospendere il procedimento che deve prendere in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento, il giudice successivamente adito debba non soltanto esaminare la doglianza di una parte, secondo cui l’altra parte avrebbe commesso un abuso di diritto avviando un’azione dinanzi al giudice precedentemente adito, ma anche salvaguardare il diritto alla tutela giurisdizionale del secondo ricorrente, e, in caso affermativo, quali conseguenze se ne debbano trarre ( 10 ).

7.

La Corte è altresì chiamata a determinare se, prima di poter applicare l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, relativo alle cause connesse pendenti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, il giudice successivamente adito debba aver deciso che l’articolo 27, paragrafo 1, dello stesso regolamento, relativo ai casi di litispendenza, non è applicabile nel caso di specie ( 11 ).

8.

Infine, il giudice del rinvio chiede quali siano i criteri che esso può prendere in considerazione nel quadro dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il quale prevede che la sospensione del procedimento sia facoltativa in caso di connessione ( 12 ).

II – Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

9.

La controversia principale vede contrapposte le sig.re I. Weber e M. Weber, due sorelle di età avanzata comproprietarie, nella misura rispettivamente di sei decimi e quattro decimi, di un terreno situato a Monaco (Germania). Con atto notarile del 20 dicembre 1971, su tale immobile è stato iscritto nel registro fondiario un diritto di prelazione a favore di I. Weber, conformemente all’articolo 1094, paragrafo 1, del codice civile tedesco ( 13 ) (Bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il «BGB»).

10.

Con atto notarile del 28 ottobre 2009, la sig.ra M. Weber ha venduto la propria quota di comproprietà di quattro decimi alla società di diritto tedesco Z. GbR, di cui uno dei dirigenti è suo figlio, il sig. Calmetta, avvocato domiciliato a Milano (Italia). Mediante una clausola inserita in tale atto, la sig.ra M. Weber si è riservata un diritto di recesso, valido fino al 28 marzo 2010 e sottoposto a determinate condizioni.

11.

Informata dal notaio che ha rogato il suddetto atto a Monaco, la sig.ra I. Weber ha esercitato il proprio diritto di prelazione su tale quota di comproprietà con lettera del 18 dicembre 2009, ai sensi degli articoli 463 e 464 del BGB ( 14 ).

12.

Il 25 febbraio 2010, con contratto stipulato davanti allo stesso notaio, le sig.re I. e M. Weber hanno espressamente riconosciuto il valido esercizio di tale diritto di prelazione e si sono accordate sul trasferimento della proprietà alla sig.ra I. Weber allo stesso prezzo convenuto nel contratto di vendita concluso tra la sig.ra M. Weber e la società Z. GbR. Sembra che le stesse abbiano pattuito che il notaio dovesse procedere a far iscrivere il trasferimento di proprietà nel registro fondiario solo quando la sig.ra M. Weber avesse rinunciato ad esercitare il proprio diritto di recesso derivante dal contratto del 28 ottobre 2009, conformemente all’articolo 873, paragrafo 1, del BGB ( 15 ) e all’articolo 19 della legge sulla tenuta del registro fondiario (Grundbuchordnung) ( 16 ). Il 2 marzo 2010, la sig.ra I. Weber ha pagato il prezzo di acquisto convenuto, pari a 4 milioni di euro. Con lettera del 15 marzo 2010, la sig.ra M. Weber ha dichiarato di esercitare il diritto di recesso.

13.

Con atto introduttivo del 29 marzo 2010, notificato alla sig.ra I. Weber l’11 maggio 2010, la società Z. GbR ha citato in giudizio le sig.re I. e M. Weber dinanzi al Tribunale ordinario di Milano per far dichiarare l’invalidità dell’esercizio del diritto di prelazione da parte della sig.ra I. Weber nonché la validità del contratto concluso tra la sig.ra M. Weber e la società stessa.

14.

Il 15 luglio 2010, la sig.ra I. Weber ha presentato ricorso contro la sig.ra M. Weber dinanzi al Landgericht München I (Tribunale di Monaco I), chiedendo la condanna di quest’ultima ad autorizzare l’iscrizione nel registro fondiario del trasferimento di proprietà della quota di quattro decimi dell’immobile posseduta dalla stessa ( 17 ). La sig.ra M. Weber si è opposta al ricorso eccependo, in via preliminare, l’esistenza di una litispendenza determinata dalla causa pendente dinanzi al predetto tribunale italiano.

15.

Con decisioni del 1o aprile 2011 e del 23 agosto 2011, il Landgericht München I ha sospeso il procedimento pendente dinanzi ad esso in considerazione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, giudice precedentemente adito, fondandosi sull’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e, in subordine, sull’articolo 28, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.

16.

La sig.ra I. Weber ha proposto appello dinanzi all’Oberlandesgericht München. Con decisione del 16 febbraio 2012, depositata il 2 ottobre 2012, quest’ultimo ha sospeso il procedimento e ha posto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, precisando che la decisione presa dal Landgericht München I gli sembrava fondata:

«1)

Se l’ambito di applicazione dell’articolo 27 del regolamento [n. 44/2001] si estenda anche a situazioni in cui due parti hanno la qualità di convenuta nell’ambito di una prima controversia in quanto ambedue le parti sono citate in giudizio da un terzo, e sono rispettivamente ricorrente e convenuta nell’ambito di un’altra controversia. Se, in tale ipotesi, si tratti di una controversia “tra le stesse parti” o se le diverse conclusioni del ricorrente contro le due parti convenute, invocate nel contesto di uno dei procedimenti, debbano essere esaminate separatamente, con la conseguenza che occorre ammettere che non sussiste una controversia “tra le stesse parti”.

2)

Se sussista un ricorso avente “il medesimo oggetto e il medesimo titolo” ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, quando le conclusioni ed i motivi nei due procedimenti sono effettivamente diversi, ma

a)

la stessa questione preliminare deve essere risolta al fine di poter decidere nei due procedimenti, o

b)

in un procedimento, nell’ambito di conclusioni subordinate, si richiede di constatare un rapporto giuridico che nell’altro procedimento riveste il ruolo di questione preliminare.

3)

Se sussista un ricorso vertente, ai sensi dell’articolo 22, [punto] 1, del regolamento n. 44/2001, su un diritto reale immobiliare quando si chiede di far constatare che il convenuto non ha validamente esercitato il suo diritto reale di prelazione, pacificamente esistente in diritto tedesco, su un terreno situato in Germania.

4)

Se il giudice successivamente adito sia tenuto ad accertare, nell’ambito della sua pronuncia ai sensi dell’articolo 27,paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e, quindi, prima che la questione della competenza sia decisa dal primo giudice adito, se quest’ultimo sia incompetente ai sensi dell’articolo 22, [punto] 1, dal momento che un’incompetenza siffatta del primo giudice adito ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 implicherebbe che un’eventuale decisione del primo giudice adito non sia riconosciuta. Se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 sia inapplicabile per il giudice successivamente adito, qualora quest’ultimo giunga alla conclusione che il primo giudice adito è incompetente ai sensi dell’articolo 22, [punto] 1, del regolamento n. 44/2001.

5)

Se il giudice successivamente adito sia tenuto ad esaminare, nell’ambito della sua decisione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e, quindi, prima che la questione della competenza sia decisa dal primo giudice adito, la censura mossa da una parte secondo la quale l’altra parte avrebbe commesso un abuso di diritto rivolgendosi al primo giudice adito. Se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 sia inapplicabile per il giudice successivamente adito, qualora quest’ultimo giunga alla conclusione che il ricorso al primo giudice fosse abusivo.

6)

Se l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 presupponga che il giudice successivamente adito abbia deciso in precedenza che l’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento non trova applicazione nel caso concreto.

7)

Se, nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale conferito dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, si possa tener conto:

a)

del fatto che il primo giudice adito ha sede in uno Stato membro nel quale statisticamente i procedimenti durano considerevolmente più a lungo rispetto allo Stato membro nel quale ha sede il giudice successivamente adito;

b)

del fatto che, a parere del giudice successivamente adito, è applicabile il diritto dello Stato membro nel quale ha sede il medesimo giudice;

c)

dell’età di una delle parti;

d)

delle prospettive di successo del ricorso proposto dinanzi al primo giudice adito.

8)

Se, nell’interpretazione e nell’applicazione degli articoli 27 e 28 del regolamento n. 44/2001, occorra tener conto, oltre che dello scopo di evitare decisioni incompatibili o contraddittorie, anche del diritto del secondo ricorrente alla tutela giurisdizionale».

17.

Dagli elementi successivamente prodotti in giudizio risulta che, con sentenza del 23 maggio 2013, il Tribunale ordinario di Milano si è dichiarato incompetente a favore dei tribunali tedeschi con riferimento alle domande proposte dalla società Z. GbR nei confronti delle sig.re I. e M. Weber.

18.

Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte la sig.ra I. Weber, la sig.ra M. Weber, i governi tedesco, del Regno Unito e svizzero, nonché la Commissione europea. All’udienza del 9 ottobre 2013, sono intervenuti soltanto i rappresentanti della sig.ra I. Weber e della sig.ra M. Weber nonché della Commissione.

III – Analisi

19.

In via preliminare, ricordo che, poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 18 ), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle di detto regolamento, allorché le disposizioni di tali atti normativi possono essere considerate equivalenti ( 19 ). Nella fattispecie, ritengo che tale equivalenza sussista per tutte le disposizioni che costituiscono oggetto delle questioni pregiudiziali, poiché gli articoli 22, punto 1, 27, paragrafo 1, e 28, paragrafo 1, di detto regolamento riflettono la stessa sistematica delle disposizioni corrispondenti della Convenzione di Bruxelles ( 20 ) e sono per di più redatte in termini quasi identici ( 21 ).

20.

Peraltro, mi sembra necessario raggruppare le questioni pregiudiziali e trattarle secondo un ordine diverso da quello scelto dal giudice del rinvio. In particolare, inizierò l’analisi dalla terza questione, che riguarda l’ipotesi di competenza esclusiva prevista dall’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, passando poi alla quarta questione, che mira a chiarire gli effetti di tale disposizione sulla regola della litispendenza enunciata dall’articolo 27 dello stesso regolamento. Siffatto ordine mi sembra logico perché, a mio avviso, un giudice nazionale, quando è dotato di tale competenza esclusiva a norma del regolamento in questione, non può essere tenuto a verificare se, rispetto al procedimento in cui è stato successivamente adito, siano soddisfatti i criteri materiali della litispendenza menzionati nelle prime due questioni pregiudiziali ( 22 ). Infatti, ritengo che in tale ipotesi nessun giudice di un altro Stato membro potrebbe avere realmente una competenza concorrente.

A – Sull’interpretazione dell’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e sul combinato disposto di esso e dell’articolo 27 dello stesso regolamento

1. Sull’inclusione del diritto reale di prelazione nell’ambito di applicazione della regola della competenza esclusiva prevista dall’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (terza questione)

21.

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, come esso presume, la domanda di dichiarare che il convenuto non abbia efficacemente esercitato il proprio diritto reale di prelazione esistente, secondo il diritto sostanziale di uno Stato membro, su un terreno situato in tale Stato riguardi uno dei «diritti reali immobiliari» di cui all’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001. In caso affermativo, tale domanda ricadrebbe nell’ipotesi di competenza esclusiva attribuita dalla suddetta disposizione ai «giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato».

22.

Concretamente, il giudice del rinvio chiede se una domanda volta a invalidare l’esercizio di un diritto di prelazione inerente a un terreno situato in Germania, come quella proposta dalla società Z. GbR dinanzi al giudice italiano, rientri nell’ambito di applicazione del predetto articolo, nel qual caso i giudici tedeschi sarebbero competenti in via esclusiva a decidere sulla stessa.

23.

Rilevo che la sig.ra M. Weber sostiene l’irricevibilità di tale questione pregiudiziale, sulla base del fatto che, da una parte, la domanda di iscrizione forzata nel registro fondiario proposta dinanzi ai tribunali tedeschi non avrebbe per oggetto diritti reali immobiliari ai sensi dell’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e, dall’altra, che tale domanda non inciderebbe sulla decisione di sospensione del procedimento che il giudice del rinvio potrebbe prendere a norma degli articoli 27 e 28 di detto regolamento ( 23 ).

24.

Tuttavia, da giurisprudenza costante risulta che il rigetto, da parte della Corte, di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte ( 24 ).

25.

Orbene, ciò non si verifica nella presente causa, alla luce degli elementi forniti dall’Oberlandesgericht München, da cui emerge che la domanda proposta parallelamente dinanzi a un tribunale italiano verte sull’efficacia dell’esercizio del proprio diritto di prelazione da parte della sig.ra I. Weber ( 25 ), mentre quella pendente in Germania implica un esame di questo stesso punto a titolo preliminare. Considerato che tale giudice ha debitamente indicato i motivi per i quali ha sollevato la sua questione pregiudiziale e che una risposta gli è necessaria per decidere sulla causa di cui è stato investito, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.

26.

Occorre rilevare che, nel solco della giurisprudenza relativa all’articolo 16, punto 1, lettera a), della Convenzione di Bruxelles ( 26 ), il criterio della competenza esclusiva stabilito dall’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, cioè un procedimento «in materia di diritti reali immobiliari», deve essere concepito come una nozione autonoma, propria del diritto dell’Unione. Ne consegue che occorre interpretare tale espressione con riferimento, da una parte, agli obiettivi e al sistema di detto regolamento e, dall’altra, ai princìpi generali che si ricavano dagli ordinamenti giuridici nazionali ( 27 ). A tal riguardo, sottolineo che il principio del forum rei sitae è una regola di competenza largamente adottata per le controversie transfrontaliere vertenti su diritti reali su beni immobili, sia nelle norme di origine nazionale sia in quelle di origine internazionale.

27.

Sotto un profilo teleologico, ricordo che la ragione principale della competenza esclusiva devoluta ai giudici dello Stato membro in cui è situato l’immobile in questione ( 28 ) consiste nell’interesse a una buona amministrazione della giustizia, dato che tali giudici sono nelle condizioni migliori, a causa della loro vicinanza geografica, per decidere sulle controversie vertenti sui diritti relativi a detto immobile ( 29 ), come la Corte ha ripetutamente dichiarato con riferimento alla Convenzione di Bruxelles ( 30 ).

28.

Sotto un profilo sistemico, è ugualmente certo che la portata della regola della competenza esclusiva prevista dall’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non può essere concepita estensivamente, in un senso più esteso di quanto richiedano i suoi obiettivi ( 31 ). Ciò risulta dal fatto che tale disposizione introduce un’eccezione non solo alla regola generale di competenza enunciata dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento – il che impedisce al convenuto di comparire dinanzi ai giudici vicini al suo domicilio se l’immobile in questione non è situato nello stesso Stato membro –, ma anche alle regole speciali di competenza contenute nello stesso regolamento – il che priva le parti della facoltà di scelta del foro che tali regole prevedono ( 32 ).

29.

È in tale contesto che, trasponendo la giurisprudenza relativa all’articolo 16, punto 1, lettera a), della Convenzione di Bruxelles, la Corte ha già interpretato in senso limitativo l’ambito di applicazione materiale dell’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Essa ha così dichiarato che la regola di competenza esclusiva «in materia di diritti reali immobiliari», enunciata da quest’ultimo, «ingloba non il complesso delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo quelle che, al tempo stesso, rientrano nell’ambito di applicazione di tale Convenzione [o, rispettivamente, di tale regolamento] e tendono a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo» ( 33 ).

30.

Inoltre, dalla giurisprudenza ( 34 ) risulta che, affinché trovi applicazione l’articolo 16, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, non è sufficiente che l’azione riguardi un diritto reale immobiliare o abbia un qualsiasi nesso con un immobile, ma occorre che la stessa sia fondata su un diritto reale, e non su un diritto personale ( 35 ). La differenza tra un diritto reale e un diritto personale consiste nel fatto che il primo, che grava su una cosa, vale nei confronti di ogni altro soggetto, mentre il secondo può essere fatto valere solo nei confronti del debitore. Questi dati valgono anche per l’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

31.

Nella fattispecie, ritengo che una domanda volta a far dichiarare che un diritto di prelazione su un terreno e iscritto nel registro fondiario non è stato efficacemente esercitato, come quella di cui è stato investito per primo il giudice italiano dalla società Z. GbR, rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione. Infatti, tale domanda è fondata sull’esistenza di una sorta di diritto di preferenza su un immobile ( 36 ) e ha lo scopo di determinare quali siano gli effetti erga omnes che l’esercizio di tale diritto è in grado di produrre a favore del suo titolare rispetto al trasferimento della proprietà, e in particolare nei confronti di un terzo acquirente. Si tratta quindi di una controversia relativa a un diritto sia reale – e non personale – sia immobiliare. Ritengo che tale interpretazione sia corroborata dalle predette considerazioni sulla buona amministrazione della giustizia che sottendono il citato articolo 22, punto 1.

32.

Pertanto, propongo di rispondere alla terza questione pregiudiziale che un’azione relativa all’efficacia dell’esercizio di un diritto di prelazione su un immobile, come quella proposta dinanzi al giudice italiano adito prima del giudice a quo nella presente causa, rientra nella nozione di azione «in materia di diritti reali immobiliari» ai sensi dell’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

2. Sulle conseguenze, rispetto a un’eventuale sospensione del procedimento per litispendenza, della competenza esclusiva del giudice successivamente adito in virtù dell’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (quarta questione)

33.

La quarta questione pregiudiziale verte, in sostanza, sui rapporti tra l’articolo 22, punto 1, e l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, e più in particolare sulla questione se il primo dei suddetti articoli consenta di derogare al secondo. Infatti, la Corte è invitata a dichiarare se, qualora siano pendenti cause parallele in due Stati membri diversi, il giudice successivamente adito debba prendere in considerazione il fatto che, a suo avviso, un’eventuale decisione del giudice precedentemente adito non sarebbe riconosciuta dagli altri Stati membri, conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, di detto regolamento, a causa della violazione della competenza esclusiva prevista dal citato articolo 22, punto 1, in materia di diritti reali immobiliari.

34.

Ritengo che a tale questione occorra dare una risposta affermativa. Ciò mi sembra necessario alla luce del testo dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, che riproduce quello dell’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles. Il testo di quest’ultima disposizione ha seguito una notevole evoluzione, di cui occorre tenere conto. Prima della modifica introdotta nel 1989 ( 37 ), tale articolo 21 era redatto in modo tale che il giudice successivamente adito avesse la facoltà di sospendere il procedimento, anziché l’obbligo di dichiarare la propria incompetenza, solo quando la competenza dell’altro giudice fosse contestata.

35.

L’attuale meccanismo è invertito, poiché il giudice successivamente adito ha, al contrario, l’obbligo di sospendere il procedimento «finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza». Orbene, in ipotesi, tale competenza non potrebbe mai essere accertata qualora il giudice successivamente adito fosse l’unico dotato, a norma dell’articolo 22, punto 1, del predetto regolamento, di una competenza esclusiva in ragione dell’oggetto della controversia, che deve necessariamente prevalere ( 38 ).

36.

A mio avviso, la giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles non contraddice tale analisi. Infatti, nella sentenza Overseas Union Insurance e a. ( 39 ), è presente un obiter dictum che può essere interpretato a contrario nel senso che, qualora il giudice successivamente adito avesse avuto una competenza esclusiva prevista da tale Convenzione, e in particolare dal suo articolo 16 (equivalente all’articolo 22 del regolamento n. 44/2001), detto giudice avrebbe avuto la possibilità di tener conto dell’incompetenza del giudice precedentemente adito. Più esattamente, in tale ipotesi, il giudice successivamente adito si limita ad esaminare la propria competenza, che nella fattispecie è esclusiva, come era stato rilevato dall’avvocato generale Van Gerven nella medesima causa ( 40 ).

37.

Tale approccio, che è stato adottato con riferimento alla versione iniziale del suddetto articolo 21, dovrebbe a mio avviso valere a fortiori rispetto all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, il cui testo è ancora più esplicito quanto alla necessità che la competenza del giudice adito in precedenza sia formalmente accertata prima di trarre tutte le conseguenze da una situazione di litispendenza.

38.

Aggiungo che la giurisprudenza successiva mi sembra compatibile con tale analisi. Nella sentenza Gasser ( 41 ), che verte sulla versione modificata dell’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, la Corte ha statuito che la regola procedurale contenuta in tale articolo «si basa chiaramente ed unicamente sull’ordine cronologico in cui i giudici di cui trattasi sono stati aditi». Essa ne ha dedotto che il giudice adito per secondo, e la cui competenza è stata rivendicata in virtù di una clausola attributiva di competenza, deve comunque sospendere il procedimento fino a quando il giudice adito per primo non si dichiari incompetente, e ciò, in particolare, per motivi di certezza del diritto ( 42 ).

39.

Tuttavia, in tale causa si trattava del caso specifico di una competenza esclusiva fondata su una convenzione di scelta del foro, a cui le parti possono rinunciare o la cui validità rischia di essere contestata ( 43 ), e non su un’ipotesi di competenza connessa direttamente all’oggetto della controversia, come in materia di diritti reali immobiliari ai sensi dell’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

40.

Orbene, nel caso in cui il giudice successivamente adito fosse l’unico competente in via esclusiva ( 44 ) in virtù di quest’ultima disposizione, sarebbe, a mio avviso, inopportuno che sospendesse il procedimento pendente dinanzi ad esso in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, dello stesso regolamento, in attesa della decisione del giudice precedentemente adito, poiché quest’ultimo non potrebbe validamente dichiararsi competente e quindi decidere sul merito della causa parallela. Un diverso approccio favorirebbe le cosiddette «azioni‑torpedine», che possono essere avviate per prime in uno Stato membro in modo sleale, al solo scopo di evitare la competenza, che è però esclusiva, dei giudici di un altro Stato membro, e cioè quello in cui è situato l’immobile oggetto della causa.

41.

Il sistema in cui è inserito l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 conferma l’interpretazione da me proposta. Infatti, a norma dell’articolo 25 di tale regolamento, l’obbligo di dichiarare la propria incompetenza incombe a tutti i giudici degli Stati membri diversi da quelli del luogo di ubicazione dell’immobile che è oggetto della controversia relativa a diritti reali ( 45 ). Inoltre, ai sensi degli articoli 35, paragrafo 1, e 45, paragrafo 1, di detto regolamento, una decisione che fosse emessa dal giudice precedentemente adito in violazione della regola di competenza enunciata dal citato articolo 22, punto 1, non sarebbe certamente né riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri. In tali circostanze, il fatto che il giudice successivamente adito, che abbia competenza esclusiva, sospenda il procedimento determinerebbe semplicemente una perdita di tempo e non risponderebbe all’esigenza di una buona amministrazione della giustizia.

42.

Tuttavia, al fine di non privare del suo effetto utile il meccanismo previsto dal citato articolo 27, paragrafo 1, ritengo che tale affermazione della propria competenza esclusiva da parte del giudice successivamente adito, in deroga alla priorità attribuita in via di principio al giudice adito in precedenza, debba essere limitata ai casi in cui sia possibile una previsione affidabile sul riconoscimento e sull’esecuzione, senza rischi di decisioni divergenti. Al pari del governo del Regno Unito e del governo svizzero, ritengo che tale previsione sia possibile allorché le controversie rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001. In questo preciso contesto, non vi sono rischi per lo scopo del regolamento n. 44/2001, e in particolare del suo articolo 27, cioè evitare procedimenti paralleli dinanzi ai giudici di Stati membri diversi nonché le decisioni incompatibili che potrebbero derivarne ( 46 ), poiché la probabilità di tali decisioni è particolarmente ridotta.

43.

Propongo pertanto di rispondere positivamente alla quarta questione pregiudiziale, poiché, in una fattispecie come quella della presente causa, non vi sono due giudici ugualmente competenti e, quindi, non vi è un conflitto positivo di competenza che debba essere risolto applicando le disposizioni del regolamento n. 44/2001 relative alla litispendenza.

B – Sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001

44.

Le altre quattro questioni pregiudiziali relative all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 ( 47 ) saranno raggruppate in modo tale da trattare, in primo luogo, le condizioni necessarie affinché esista una litispendenza ai sensi della predetta disposizione (1) e, in secondo luogo, le conseguenze di questa eventuale esistenza (2).

45.

A mio avviso, non occorrerà rispondere a tali questioni se, come propongo, la Corte statuisca che nella presente causa è esclusa una litispendenza ai sensi del suddetto articolo a causa della prevalenza della competenza esclusiva del forum rei sitae prevista dall’articolo 22, punto 1, del regolamento citato. Pertanto, esporrò le considerazioni seguenti su dette questioni in via meramente subordinata.

1. Sulle condizioni di esistenza di una litispendenza ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001

46.

Le due prime questioni pregiudiziali sono relative alle condizioni in presenza delle quali si verifica una litispendenza secondo l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. In particolare, la Corte è chiamata a precisare cosa si debba intendere con le espressioni «[domande] (...) tra le stesse parti» (a) e «domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo» (b), che non sono definite da tale disposizione.

47.

Innanzitutto, rilevo che queste due espressioni devono avere una definizione autonoma, e quindi svincolata dalle concezioni prevalenti nei singoli Stati membri ( 48 ).

48.

A mio avviso, nel quadro dell’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 relative alla litispendenza, converrebbe tener conto, a contrario, dell’approccio adottato dalla Corte nella sentenza Tatry, a proposito dell’interpretazione della nozione parallela di connessione, che comprende «tutti i casi in cui si configuri il rischio di soluzioni contrastanti, anche qualora le pronunce possano essere eseguite separatamente e i loro effetti giuridici non si escludano reciprocamente» ( 49 ). Ne deduco che la litispendenza riguarda le situazioni in cui le future decisioni non possano essere eseguite separatamente e i loro effetti giuridici si escludano reciprocamente. È questa, a mio avviso, la ratio dell’obbligo, imposto al giudice successivamente adito, di sospendere il procedimento in attesa che sia accertata la competenza del giudice adito in precedenza ( 50 ).

49.

Aggiungo che, secondo tale interpretazione, occorrerà anche trarre conseguenze appropriate dal fatto che la portata, sia oggettiva che soggettiva, dell’autorità di cosa giudicata (o res iudicata) di una decisione emessa in materia civile non è armonizzata dal diritto dell’Unione. Pertanto, l’applicazione delle disposizioni relative alla litispendenza non è priva di difficoltà, dato che la litispendenza è in realtà, secondo me, una forma anticipata dell’autorità di cosa giudicata della decisione che il giudice precedentemente adito dovrà pronunciare. Inoltre, l’esecuzione dell’obbligo di sospendere il procedimento, previsto dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, non può richiedere che il giudice successivamente adito conosca i dettagli delle norme del diritto civile o della procedura civile applicabili nello Stato membro del giudice adito per primo. Ritengo che il giudice successivamente adito debba poter prendere la propria decisione piuttosto a seguito di un esame di tipo tecnico degli atti introduttivi del procedimento pendente in parallelo.

a) Sull’interpretazione dell’espressione «tra le stesse parti» ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 (prima questione)

50.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se possano essere considerate cause «tra le stesse parti» – nozione che costituisce uno dei criteri di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 – due cause parallele nelle quali le persone coinvolte in entrambe sono ambedue convenute nella prima causa, mentre sono rispettivamente ricorrente e convenuta nella seconda causa.

51.

Essendo già stata chiamata a definire la suddetta espressione nel quadro dell’interpretazione della Convenzione di Bruxelles, la Corte ha statuito che «l’identità delle parti va intesa indipendentemente dalla posizione processuale assunta dall’una e dall’altra nei due procedimenti, in quanto l’attore nel primo procedimento può essere il convenuto nel secondo» ( 51 ), e viceversa. È quindi possibile un’inversione dei ruoli processuali delle parti da una causa parallela all’altra.

52.

Si è anche ammesso che esiste una litispendenza in caso di identità non completa, ma soltanto parziale, delle persone coinvolte, a condizione che «almeno uno degli attori e uno dei convenuti del primo procedimento rientri altresì nel novero degli attori e dei convenuti del secondo procedimento, o viceversa» ( 52 ).

53.

Inoltre, adottando un’interpretazione particolarmente estensiva di tale criterio, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Drouot assurances, che l’applicazione delle disposizioni relative alla litispendenza può talvolta essere necessaria anche in mancanza di un’identità formale delle parti dei due procedimenti, a condizione che gli interessi dei soggetti coinvolti siano talmente identici e indissociabili da dover essere considerati come una sola e identica parte, poiché «una sentenza pronunciata nei confronti dell’uno avrebbe forza di giudicato nei confronti dell’altro» ( 53 ).

54.

Tuttavia, secondo me, la portata di tale sentenza dovrebbe essere limitata ai casi di litisconsorzio necessario o alle situazioni simili in cui non esiste alcun dubbio, sul piano giuridico, in merito all’identità e all’indissociabilità degli interessi delle parti. Di regola, il giudice successivamente adito non può essere tenuto ad accertare se tali criteri siano soddisfatti, poiché ciò potrebbe richiedere l’audizione di tutte le parti della causa pendente dinanzi al giudice precedentemente adito o l’acquisizione di prove utili a tal fine.

55.

In mancanza di tale limite, l’applicazione di detta giurisprudenza rischierebbe, a mio avviso, di determinare un diniego di giustizia, poiché una causa pendente nei confronti di una parte in un primo Stato membro potrebbe impedire di avviare e di portare a termine un procedimento contro un’altra persona in un secondo Stato membro, anche se la decisione pronunciata nella prima causa dovesse essere non eseguibile nei confronti del convenuto della seconda causa in quest’ultimo Stato membro ( 54 ). A tal riguardo, occorre ricordare che i diritti sanciti dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ( 55 ), e dall’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 56 ) sono diritti individuali che esistono indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica in questione abbia o meno interessi indissociabili o identici con un’altra persona. Poiché tali persone, pur avendo interessi in comune, sono soggetti di diritto distinti, un soggetto non può essere legittimamente privato della possibilità di far esaminare la sua domanda immediatamente per il fatto che un altro soggetto è convenuto in una causa pendente dinanzi a un giudice di un altro Stato membro.

56.

Per quanto concerne, più in particolare, la fattispecie di cui alla presente causa, ritengo che dal testo dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 risulti chiaramente che l’identità delle parti, ai sensi di tale disposizione, richiede che le stesse siano contrapposte l’una all’altra nelle due cause pendenti parallelamente ( 57 ). Tale esigenza è altresì il riflesso dell’approccio classico della procedura civile, basato su rapporti processuali di tipo binario che contrappongono un ricorrente e un convenuto che propongono domande l’uno contro l’altro.

57.

Se è vero che, secondo la giurisprudenza sopra menzionata, in caso di potenziale litispendenza le posizioni delle parti nei procedimenti paralleli possono essere invertite, è anche vero che non vi è nulla, nel testo di tale disposizione, che indichi che essa debba applicarsi nei casi in cui, come nella presente causa, le parti sono entrambe ricorrenti o convenute nel primo procedimento, ma una di esse è ricorrente e l’altra convenuta nel secondo procedimento.

58.

Ritengo che l’applicazione della regola della sospensione del procedimento, prevista dal citato articolo 27, paragrafo 1, in una siffatta situazione rischierebbe di pregiudicare una tutela giurisdizionale efficace delle parti, e soprattutto i diritti della difesa di una parte che sia convenuta nella prima causa. Infatti, quest’ultima non potrà difendere efficacemente i propri interessi dinanzi al giudice adito per primo nei confronti di una parte che rivesta anch’essa il ruolo di convenuto, e non di parte avversa, in tale causa.

59.

Inoltre, ciò produrrebbe, a mio avviso, un risultato critico rispetto all’autorità di cosa giudicata e all’esecuzione forzata della decisione emessa dal giudice adito per primo, a favore di uno dei convenuti e contro l’altro convenuto. In caso di combinazione di una situazione triangolare (A contro B e C) con una situazione binaria (B contro C), non vedo per quale ragione le decisioni emesse in parallelo non possano essere eseguite separatamente e in che modo i loro effetti giuridici rischino di escludersi reciprocamente, tenuto conto del fatto che le decisioni in materia civile e commerciale non possono avere una portata soggettiva erga omnes, cioè che vada al di là del rapporto giuridico esistente tra l’attore e il convenuto.

60.

L’interpretazione che propongo è compatibile con l’obiettivo principale dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, che è quello di prevenire il rischio di decisioni divergenti e quindi inidonee ad essere eseguite in un altro Stato membro ( 58 ), poiché tale rischio non sussiste in situazioni come quelle della presente causa. Infatti, una decisione pronunciata da un giudice tedesco nei confronti della sig.ra M. Weber non avrebbe forza di giudicato, e quindi valore vincolante, nei confronti della società Z. GbR in Italia, così come, viceversa, non l’avrebbe in Germania una decisione emessa dal giudice italiano adito per primo. Inoltre, gli interessi della sig.ra M. Weber, in quanto debitrice del diritto di prelazione, non sono identici a quelli di detta società, che è l’acquirente dell’immobile oggetto di tale diritto.

61.

Per tutte queste ragioni, e contrariamente a quanto suggerisce il giudice del rinvio, condivido il parere di tutte le parti interessate, ad eccezione della sig.ra M. Weber ( 59 ), secondo il quale le domande come quelle di cui sono investiti rispettivamente il giudice italiano e quello tedesco nella presente causa non possono essere considerate come proposte «tra le stesse parti» ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Pertanto, se la Corte decide di pronunciarsi sulla prima questione, propongo di rispondere ad essa negativamente.

b) Sull’interpretazione dell’espressione «il medesimo oggetto e il medesimo titolo» ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 (seconda questione)

62.

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se due cause abbiano «il medesimo oggetto», ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, allorché vertono su domande caratterizzate da conclusioni e da motivi diversi, ma per la decisione di entrambi tali procedimenti paralleli deve essere risolta la stessa questione preliminare o in uno di essi viene chiesto, con domanda subordinata, l’accertamento di un rapporto giuridico che nell’altro procedimento riveste il ruolo di questione preliminare.

63.

Preciso che, nel caso di specie, il problema si pone unicamente rispetto alla combinazione tra il primo capo delle domande proposte dinanzi al giudice italiano adito per primo e la domanda proposta dinanzi al giudice tedesco adito per secondo.

64.

Aggiungo che non occorrerebbe rispondere a tale questione se, come suggerisco, la risposta data alla prima questione fosse negativa, poiché, essendo i criteri enunciati dal citato articolo 27 espressamente cumulativi, la mancanza di uno di essi è sufficiente affinché la regola di litispendenza prevista da tale articolo non si applichi nel caso di specie. A mio avviso, l’esistenza di un’identità di titolo e di oggetto non può essere valutata indipendentemente dalla questione dell’esistenza o meno di un’identità di parti. Il titolo e l’oggetto riguardano la portata oggettiva sia delle domande sia dell’autorità di cosa giudicata della futura decisione. Tale portata oggettiva non può andare al di là della portata soggettiva di un procedimento, nelle cause che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 ( 60 ).

65.

È quindi soltanto a fini di completezza che rilevo, innanzitutto, che la Corte ha statuito, nella citata sentenza Gubisch Maschinenfabrik ( 61 ), che, «[a]nche se la versione tedesca dell’art. 21» della convenzione di Bruxelles, che equivale all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, «non fa una distinzione espressa fra le nozioni di “oggetto” e “titolo”, essa va intesa nel medesimo senso delle altre versioni linguistiche le quali tutte presentano tale distinzione» ( 62 ). Di conseguenza, nonostante il tenore letterale della seconda questione qui sollevata, ritengo che sia necessario non limitare la risposta alla nozione di oggetto, ma includere anche la nozione di titolo.

66.

Ricordo che, conformemente alla giurisprudenza, la nozione di «titolo»«comprende i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda», mentre la nozione di «oggetto»«consiste nello scopo della domanda» ( 63 ), cioè nel risultato del procedimento che si intende ottenere. Inoltre, conformemente a tale approccio finalistico, la Corte ha già dichiarato che l’identità di oggetto non è limitata ai casi in cui le domande proposte nelle due cause parallele sono formulate negli stessi termini ( 64 ). Essa ha sottolineato inoltre che, per valutare se due domande abbiano il medesimo oggetto, si deve tener conto soltanto delle pretese dei rispettivi ricorrenti che le hanno proposte, con esclusione dei mezzi di difesa opposti da un convenuto ( 65 ).

67.

Per quanto concerne la particolare problematica sollevata nella presente causa, rilevo innanzi tutto che, a mio avviso, il fatto che una stessa questione preliminare si ponga in due procedimenti paralleli non è determinante per accertare se tali cause abbiano il medesimo titolo e il medesimo oggetto ( 66 ). Ritengo che l’identità del titolo e dell’oggetto debba essere esaminata soprattutto alla luce dei potenziali effetti della decisione che dovrà emettere il giudice adito per primo. Pertanto, occorre chiedersi se il convenuto del primo procedimento avrebbe ancora qualcosa da guadagnare, nel secondo procedimento, dopo aver vinto o perso nel primo procedimento. In altri termini, bisogna considerare qual è il risultato giuridico richiesto e su quale base la decisione emessa nella prima causa avrebbe forza di giudicato oggettivo dinanzi al giudice adito per secondo.

68.

È sufficiente constatare che, in via di principio, la qualifica di una questione come «preliminare» dovrebbe escludere il rapporto giuridico in questione dall’ambito di applicazione della nozione di oggetto di una domanda ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, poiché lo scopo di un procedimento non può consistere unicamente nel dare una risposta a detta questione, che il giudice debba risolvere in via preliminare per poter negare o concedere il risultato chiesto dal ricorrente. Ciò vale indipendentemente dal fatto che la questione preliminare rivesta anche nell’altro procedimento il ruolo di domanda preliminare oppure di domanda proposta nel quadro di una conclusione subordinata.

69.

A tal riguardo, ricordo che, nel caso di specie, la domanda proposta dinanzi al giudice italiano verte principalmente sull’invalidità e sull’inefficacia dell’esercizio, da parte della sig.ra I. Weber, del proprio diritto di prelazione, a causa della mancata accettazione, da parte sua, di tutte le condizioni del contratto concluso tra la società Z. GbR e la sig.ra M. Weber, e più precisamente del diritto di recesso spettante a quest’ultima. La società Z. GbR ha chiesto inoltre, in subordine, che si dichiari che la sig.ra I. Weber era vincolata dalle condizioni contrattuali stipulate tra tale società e la sig.ra M. Weber, tra cui il predetto diritto di recesso. Invece, la domanda proposta dinanzi al giudice tedesco è volta ad ottenere un consenso forzato della sig.ra M. Weber per l’iscrizione nel registro fondiario della sig.ra I. Weber come proprietaria della quota di comproprietà di quattro decimi posseduta dalla prima.

70.

Su un piano puramente formale, quindi, non esiste identità di oggetto tra questi due procedimenti e non vi è il rischio di decisioni incompatibili. Tuttavia, vi è una sovrapposizione tra la domanda, proposta in subordine nell’azione avviata in Italia e la motivazione dell’azione avviata in Germania, per quanto riguarda la questione se la clausola del contratto relativa al diritto di recesso della sig.ra M. Weber sia opponibile alla sig.ra I. Weber. In considerazione di ciò, ritengo, al pari della Commissione, che esista un’identità tra gli oggetti di queste due azioni potenzialmente sufficiente alla luce dei criteri enunciati dalla giurisprudenza sopra citata, che consente di riferirsi alla problematica che costituisce il «centro» delle due cause parallele ( 67 ), cioè, in questo caso, l’efficacia dell’esercizio del diritto di prelazione di cui trattasi.

71.

Viceversa, per quanto riguarda il titolo, a mio avviso le due cause sono certamente fondate sugli stessi fatti, ma le domande sono, come rilevato dal governo tedesco, derivate da due atti giuridici diversi. Infatti, l’azione della società Z. GbR dinanzi al giudice italiano è stata fondata sul contratto che la stessa ha concluso con la sig.ra M. Weber il 28 ottobre 2009, mentre l’azione della sig.ra I. Weber dinanzi ai giudici tedeschi è basata sull’accordo che lei stessa ha concluso con la sig.ra M. Weber a seguito dell’esercizio del proprio diritto di prelazione. Osservo che, anche se la decisione di rinvio non precisa le disposizioni di legge su cui sono fondate le domande della società Z. GbR dinanzi al giudice italiano ( 68 ), sembra comunque che dette domande siano formulate in modo tale da riguardare rapporti contrattuali. Al contrario, la contestazione sollevata nella causa pendente in Germania è fondata sull’articolo 464 del BGB ( 69 ) ed è derivata da un diritto reale di prelazione. Tenuto conto della definizione della nozione di «titolo» enunciata dalla Corte ( 70 ), che include sia i fatti che la norma giuridica invocati a fondamento della domanda, mi sembra che non sussista un’identità di titolo tra queste due cause, poiché l’atto giuridico in questione nella seconda è indipendente dal contratto invocato nella prima, e le norme giuridiche invocate nelle due cause non mi sembrano le stesse.

72.

Infine, desidero insistere sul fatto che, se l’ambito di applicazione materiale dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 fosse concepito in modo eccessivamente estensivo, potrebbe risultare difficile tracciare il confine tra tale disposizione e l’articolo 28 dello stesso regolamento, e potrebbe determinarsi addirittura la perdita dell’effetto utile di quest’ultimo articolo, che ha lo scopo di completare il precedente nei casi di procedimenti meno direttamente concorrenti ( 71 ). Tornerò sull’articolazione da operare tra le due suddette disposizioni nel quadro della risposta alla sesta questione sollevata dal giudice del rinvio.

73.

Propongo pertanto, in subordine, di rispondere negativamente alla seconda questione pregiudiziale.

2. Sulle circostanze che deve esaminare il giudice successivamente adito nel quadro dell’applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001

74.

La quinta questione e la prima parte dell’ottava questione hanno quale punto in comune quello di riguardare entrambe le conseguenze da trarre da una litispendenza accertata, e in particolare gli elementi che il giudice successivamente adito deve prendere in considerazione nel quadro della propria decisione di sospendere il procedimento a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Con tali questioni, si chiede rispettivamente se il giudice successivamente adito debba, prima di sospendere il procedimento a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, da un lato, esaminare la doglianza di una parte secondo cui l’altra parte avrebbe commesso un abuso di diritto nell’adire precedentemente un giudice di un altro Stato membro e, in caso di risposta affermativa, quali sarebbero le conseguenze di tale abuso (a), nonché, dall’altro lato, tener conto del diritto alla tutela giurisdizionale del ricorrente che abbia agito in giudizio per secondo (b).

75.

Preciso che non occorrerebbe rispondere a tali due questioni qualora la Corte, nel rispondere alle questioni precedenti sollevate dal giudice del rinvio, statuisse, come suggerisco, che detto articolo 27 non è applicabile in circostanze come quelle della presente causa.

a) Sull’abuso del diritto di agire in giudizio commesso dal ricorrente che abbia adito per primo un altro giudice (quinta questione)

76.

Innanzitutto, sottolineo che la quinta questione mi sembra di natura ipotetica. Infatti, essa riguarda il caso in cui il ricorrente che abbia agito dinanzi al giudice adito per secondo sostenga dinanzi a quest’ultimo che la precedente azione avviata dinanzi a un altro giudice dalla parte avversa («l’altra parte», nei termini della presente questione) è stata abusiva, e ciò prima che quest’ultimo si sia pronunciato sulla propria competenza.

77.

Tuttavia, come eccepito dalla sig.ra M. Weber, il procedimento parallelo avviato in Italia non è stato introdotto da lei stessa, ma dalla società Z. GbR, la quale non è parte nel procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, poiché tale procedimento vede contrapposte la sig.ra I. Weber e la sig.ra M. Weber. Conformemente a una giurisprudenza costante ( 72 ), poiché la risposta che la Corte potrebbe fornire a tale questione è manifestamente irrilevante ai fini della decisione sulla controversia principale ( 73 ), e non sarebbe pertanto utile al giudice del rinvio per consentirgli di pronunciarsi su una sospensione del procedimento a norma dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, ritengo che tale questione sia irricevibile.

78.

In via subordinata, per l’ipotesi in cui la Corte ritenga necessario pronunciarsi su tale questione, formulerò comunque alcune osservazioni.

79.

A favore di una risposta affermativa ( 74 ), si potrebbe osservare che una priorità di competenza basata unicamente su un criterio cronologico, come quella risultante dall’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, favorisce la parte che è stata più rapida nell’adire un giudice di uno Stato membro. Orbene, è ben noto che esiste il rischio di «azioni‑torpedine», mediante le quali talune parti fraudolentemente esercitano il prima possibile il proprio diritto di agire al solo scopo di aggirare le norme ordinarie sulla competenza, in particolare quella dei tribunali del domicilio del convenuto, o a fini puramente dilatori ( 75 ). La sig.ra I. Weber sostiene che ciò è avvenuto nella presente causa ( 76 ).

80.

Tuttavia, al pari della Commissione, ritengo che un eventuale abuso del diritto di agire da parte del ricorrente che abbia adito per primo il giudice di un altro Stato membro non costituisca un elemento di cui il giudice successivamente adito possa o addirittura debba tenere conto quando si trova in presenza di una litispendenza ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001.

81.

Infatti, la Corte ha già dichiarato, con particolare riferimento all’accusa di manovre dilatorie asseritamente commesse dal primo ricorrente, che sarebbe manifestamente incompatibile sia con la lettera sia con la struttura e la finalità della Convenzione di Bruxelles, se il suo articolo 21 (equivalente all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001) fosse interpretato nel senso di non doversi applicare nel caso in cui il giudice adito per primo appartenga a uno Stato contraente (o a uno Stato membro) i cui organi giurisdizionali hanno, in generale, termini di trattazione delle cause eccessivamente lunghi ( 77 ).

82.

A mio avviso, tale interpretazione restrittiva potrebbe essere globalizzata in modo tale da includervi una doglianza come quella relativa all’abuso del diritto di agire in giudizio per primo, tenuto conto del tenore letterale del citato articolo 27 ( 78 ), che si limita a esigere il controllo dell’identità del titolo, dell’oggetto e delle parti, e in considerazione del principio della fiducia reciproca nell’equivalenza degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, su cui si fonda in particolare tale disposizione ( 79 ). Detto controllo presenta il vantaggio di essere di natura oggettiva, e di non essere soggetto a una valutazione casistica.

83.

Ritengo dunque, in subordine, che alla quinta questione si debba eventualmente rispondere che, nel quadro dell’applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il giudice successivamente adito non è tenuto a prendere in considerazione la doglianza del ricorrente secondo cui la parte avversa avrebbe agito abusivamente nell’adire per primo un giudice di un altro Stato membro.

b) Sul diritto alla tutela giurisdizionale del ricorrente che abbia agito per secondo (prima parte dell’ottava questione)

84.

Con la prima parte dell’ottava questione, si chiede, in sostanza, se l’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che il giudice adito per secondo deve tener conto, quando si trova ad applicare tale articolo, non soltanto dell’obiettivo di prevenire decisioni incompatibili o divergenti ( 80 ), ma anche del «diritto alla tutela giurisdizionale» o «diritto di accesso alla giustizia» ( 81 ) del ricorrente che l’abbia successivamente adito.

85.

Ritengo che occorra limitare la risposta all’interpretazione del paragrafo 1 del citato articolo 27, anche se questa precisazione non è presente nella questione in oggetto. Infatti, la presente causa riguarda il caso della sospensione del procedimento da parte del giudice adito per secondo in attesa che sia accertata la competenza del giudice adito in precedenza ( 82 ), mentre il paragrafo 2 dello stesso articolo concerne l’ipotesi della dichiarazione di incompetenza che avviene quando la competenza del giudice adito per primo sia stata già accertata.

86.

Rilevo che il giudice del rinvio ritiene che la tutela del diritto di accesso alla giustizia non possa consentire una deroga alla regola applicabile in caso di litispendenza. Esso osserva che ciò sarebbe contrario al principio su cui è basato il regolamento n. 44/2001 ( 83 ), secondo cui la tutela dei singoli è garantita in modo equivalente in tutti gli Stati membri ( 84 ), salvo che in circostanze eccezionali ( 85 ), non presenti nel caso di specie.

87.

Per parte mia, ritengo che il fatto di consentire a un giudice di uno Stato membro di tener conto in concreto del diritto del ricorrente di accedere alla giustizia sia, di per sé, conforme al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ( 86 ) sancito dagli articoli 6 e 13 della CEDU nonché dall’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta ( 87 ). Preciso che la Corte ha già dichiarato che i diritti fondamentali «a un ricorso effettivo» e «a un giudice imparziale», ai sensi di tale articolo della Carta, devono essere garantiti anche nel quadro dell’applicazione del regolamento n. 44/2001 ( 88 ).

88.

Ritengo tuttavia che l’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, quand’anche effettuata alla luce della Carta, non possa modificare la portata di tale articolo. Infatti, quest’ultimo è una disposizione puramente tecnica ( 89 ), la cui applicazione, a mio avviso, non dovrebbe porre alcun problema rispetto all’articolo 47 della Carta, poiché le parti della controversia devoluta al giudice successivamente adito beneficiano per ipotesi, trattandosi di ordinamenti giuridici degli Stati membri, del diritto di accesso alla giustizia e della garanzia di ottenere un processo equo dinanzi al giudice precedentemente adito.

89.

Come sottolinea la Commissione, quando si verificano le condizioni limitative enunciate dal citato articolo 27, il giudice successivamente adito ha l’obbligo di sospendere il procedimento, anche d’ufficio, e senza poter prendere in considerazione altri elementi quali l’effettività dell’accesso alla giustizia da parte di un ricorrente. Tale giudice non dispone a tal riguardo di un margine di discrezionalità, a differenza che nel caso del potere che gli è riconosciuto dall’articolo 28, paragrafo 1, del predetto regolamento.

90.

Propongo pertanto, in subordine, di rispondere negativamente alla prima parte dell’ottava questione.

C – Sull’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001

91.

Le tre questioni pregiudiziali vertenti sull’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 ( 90 ) verranno raggruppate in modo tale da rispondere innanzitutto alla questione se la citata disposizione debba applicarsi soltanto se le condizioni di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento non sono soddisfatte (1), e da individuare in seguito gli elementi che possono essere presi in considerazione dal giudice successivamente adito quando questi esercita il potere di valutare l’opportunità di sospendere il procedimento, che gli è riconosciuto in caso di connessione dal citato articolo 28 (2).

1. Sull’articolazione tra gli articoli 27, paragrafo 1, e 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 (sesta questione)

92.

In sostanza, la sesta questione mira a determinare se, prima di poter applicare l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 – relativo alla sospensione del procedimento in caso di connessione –, il giudice successivamente adito debba accertarsi che l’articolo 27, paragrafo 1, dello stesso regolamento – relativo alla sospensione del procedimento in caso di litispendenza – non deve essere applicato con riferimento alla causa pendente dinanzi ad esso, o se esso possa optare direttamente per l’applicazione di detto articolo 28 senza esaminare l’eventuale applicabilità del citato articolo 27 ( 91 ).

93.

A mio avviso, la risposta alla sesta questione sarà necessaria soltanto se, contrariamente alla mia proposta, la Corte rispondesse alle prime quattro questioni pregiudiziali nel senso che le disposizioni dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 debbono applicarsi nella presente causa in ragione dell’identità dell’oggetto, del titolo e delle parti, e nonostante un’eventuale competenza esclusiva del giudice successivamente adito, e che tali disposizioni possono quindi entrare in concorrenza con quelle dell’articolo 28 dello stesso regolamento.

94.

Ritengo che sia opportuno stabilire un rapporto logico, o addirittura gerarchico, tra tali disposizioni, così da riconoscere al citato articolo 27 una priorità di applicazione rispetto all’articolo 28 dello stesso regolamento, in considerazione delle differenze esistenti tra loro ( 92 ).

95.

In primo luogo, tali articoli hanno scopi alquanto diversi. Certamente, entrambi contengono regole destinate a evitare, nella misura del possibile, che in Stati diversi siano emesse decisioni incompatibili riguardo a una stessa controversia ( 93 ). Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il connotato dell’incompatibilità è concepito in modo più elastico riguardo all’articolo 28 del regolamento n. 44/2001 ( 94 ) di quanto lo sia riguardo all’articolo 27 dello stesso regolamento, poiché il primo tende semplicemente a favorire un migliore coordinamento dell’attività giurisdizionale dei diversi Stati membri ( 95 ).

96.

In secondo luogo, le modalità di applicazione di tali disposizioni sono diverse. Mentre l’applicazione del citato articolo 27 postula, in particolare, il cumulo dei fattori di identità in esso enunciati, quella del citato articolo 28 è meno rigorosa. Così, in mancanza di una verifica delle condizioni richieste perché si abbia litispendenza ai sensi dell’articolo 27, due cause che siano comunque sufficientemente connesse tra loro possono rientrare nelle disposizioni relative alla connessione, purché soddisfino i criteri previsti dall’articolo 28, paragrafo 3 ( 96 ).

97.

In terzo luogo, gli effetti prodotti dai rispettivi paragrafi 1 degli articoli 27 e 28 del regolamento n. 44/2001 sono molto diversi, benché entrambe le disposizioni riguardino la sospensione del procedimento ( 97 ). Infatti, il giudice successivamente adito dispone di un margine di discrezionalità in caso di connessione ( 98 ), essendo libero di non rilevarla d’ufficio e di non sospendere il procedimento, di cui non dispone in caso di litispendenza, in cui la sospensione del procedimento deve essere necessariamente dichiarata, anche se nessuna delle parti si sia avvalsa di quest’ultima eccezione.

98.

Sottolineo inoltre che la Corte ha dichiarato, nella citata sentenza Tatry, che la questione sottopostale, riguardante l’ambito di applicazione dell’articolo 22 della Convenzione di Bruxelles (equivalente all’articolo 28 del regolamento n. 44/2001), «sussiste[va] manifestamente solo qualora non [ricorressero] i presupposti per l’applicazione dell’art. 21 della Convenzione [equivalente all’articolo 27 del citato regolamento]» ( 99 ). Ne deduco che esiste un vincolo di subordinazione tra tali disposizioni, poiché l’articolo 28 può applicarsi soltanto in caso di inapplicabilità dell’articolo 27 ( 100 ).

99.

Propongo pertanto di rispondere alla sesta questione che l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 presuppone effettivamente che il giudice successivamente adito abbia preliminarmente verificato e sia giunto alla conclusione che i criteri di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, dello stesso regolamento non sono soddisfatti nel quadro del procedimento pendente dinanzi ad esso.

100.

Tuttavia, tenuto conto del testo di tale questione ( 101 ), preciso che, a mio parere, non è necessario che il giudice successivamente adito si pronunci in modo formale, con una decisione espressa, sull’inapplicabilità dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 nel procedimento in questione. È sufficiente che tale giudice proceda in modo sistematico a un controllo preliminare dell’eventuale applicabilità del citato articolo 27, quando prevede di sospendere il procedimento a norma dell’articolo 28 di detto regolamento.

2. Sulle circostanze che deve esaminare il giudice successivamente adito nel quadro dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001

101.

In sostanza, con la settima questione e con la seconda parte dell’ottava questione si interroga la Corte sui criteri che un giudice investito di una causa per secondo può prendere in considerazione quando esercita la facoltà di sospendere il procedimento riconosciutagli dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, se un altro giudice è già stato investito di una causa connessa. Mentre una delle suddette questioni evoca una serie di elementi congiunturali (a), l’altra riguarda il diritto alla tutela giurisdizionale del ricorrente che ha agito per secondo (b).

a) Sull’esame, in caso di sospensione del procedimento per connessione, delle circostanze specifiche delle cause pendenti (settima questione)

102.

Nella sua settima questione, il giudice del rinvio elenca quattro fattori di cui si chiede se possano, e non debbano, essere pertinenti ai fini della valutazione, da parte del giudice adito per secondo, dell’opportunità di sospendere il procedimento oppure di decidere sulla controversia in presenza di una connessione, conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 ( 102 ).

103.

Il testo di tale paragrafo 1 non contiene alcun elemento di risposta. La Commissione sostiene che la volontà del legislatore era di non compilare un tale elenco. A me sembra che, in tal modo, al giudice adito per secondo sia attribuito un potere discrezionale, sempre che, tuttavia, esso rispetti in ogni caso la finalità dell’articolo 28 del citato regolamento, che è quella di evitare, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia nell’ambito dell’Unione, procedimenti paralleli dinanzi ai giudici di diversi Stati membri e il contrasto di decisioni che potrebbe conseguirne ( 103 ).

104.

A mio avviso, il giudice adito per secondo dovrebbe avere la possibilità di tener conto di tutte le circostanze concrete che gli consentano di determinare se sia opportuno sospendere il procedimento nel caso di specie di cui è investito ( 104 ). Non è questa la sede per dire se questo o quell’altro criterio di valutazione sia valido in assoluto, al di fuori di qualsiasi contesto tangibile, poiché un elemento che può essere pertinente in una causa non lo è necessariamente in un’altra.

105.

Aggiungo che il giudice del rinvio non precisa se ritiene che ciascuno dei criteri sui quali interroga la Corte possa essere preso in considerazione in modo isolato, nel senso che sarebbe sufficiente di per sé. Tuttavia, a mio avviso, nessuno di tali criteri può essere determinante da solo. Occorre piuttosto che il giudice successivamente adito effettui una ponderazione consistente nel bilanciare l’insieme degli elementi favorevoli e sfavorevoli alla sospensione del procedimento nel caso di specie.

106.

A prescindere dalla posizione che la Corte adotterà riguardo ai quattro criteri enunciati nella settima questione, l’elenco che vi ha incluso il giudice del rinvio non può essere ritenuto esaustivo. Molti altri fattori di valutazione possono meritare di essere presi in considerazione nel quadro dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Ad esempio, si potrebbe tener conto di dati come quelli suggeriti nella dottrina tedesca citata a tal proposito dalla sig.ra I. Weber ( 105 ) o degli indizi individuati, in modo non esaustivo, dall’avvocato generale Lenz ( 106 ).

107.

Il primo dei criteri elencati nella decisione di rinvio riguarda il fatto che il giudice adito per primo ha sede in uno Stato membro in cui i procedimenti, in base alle statistiche, durano molto di più che nello Stato membro in cui ha sede il giudice adito per secondo. Secondo me, una tale valutazione generale del sistema giudiziario di un altro Stato membro non può consentire di derogare all’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 ( 107 ), tenuto conto del principio di equivalenza degli ordinamenti degli Stati membri, su cui tale regolamento si fonda.

108.

Per contro, nell’ipotesi in cui il giudice successivamente adito constati in concreto che il procedimento avviato per primo in un altro Stato membro ha una durata manifestamente eccessiva, esso potrà legittimamente dedurne che non è opportuno, nel caso specifico, sospendere il procedimento per connessione. A tal riguardo occorre rilevare, per analogia, che la Corte ha già ammesso, relativamente al regolamento n. 2201/2003, che il giudice successivamente adito possa proseguire l’esame della domanda dinanzi ad esso proposta, decorso un termine ragionevole per le risposte ai quesiti formulati ( 108 ).

109.

Il secondo criterio proposto verte sull’ipotesi in cui il giudice successivamente adito ritenga che nella causa occorra applicare il diritto dello Stato membro in cui esso ha sede. Orbene, a mio avviso, il giudice adito per secondo non può essere autorizzato a pronunciarsi né sulla determinazione del diritto applicabile nel merito della causa pendente dinanzi al giudice adito per primo, né sulla capacità o meno di quest’ultimo di applicare le disposizioni di diritto sostanziale in questione ( 109 ).

110.

Il terzo criterio evocato, evidentemente ispirato dalla veneranda età delle due parti del procedimento principale, si riferisce all’età di una delle parti. Mi sembra evidente che questo elemento personale non possa essere preso in considerazione, poiché i diritti e gli obblighi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 hanno, quasi senza eccezione, un carattere non personale ( 110 ).

111.

Il quarto e ultimo criterio evocato nella settima questione si riferisce alle prospettive di successo del ricorso dinanzi al giudice adito per primo. Mi oppongo al fatto che il giudice successivamente adito possa essere autorizzato a pronunciarsi anticipatamente sull’esito del procedimento pendente dinanzi a un altro giudice. Posto che tale giudice non avrebbe né sentito tutte le parti sulle rispettive domande nel quadro del primo procedimento, né avuto comunicazione dei mezzi di prova su cui queste si basano, una tale soluzione sarebbe contraria al principio di buona amministrazione della giustizia e al diritto fondamentale a un processo equo.

b) Sull’esame, in caso di sospensione del procedimento per connessione, di un’eventuale violazione del diritto alla tutela giurisdizionale di una parte (seconda parte dell’ottava questione)

112.

La seconda parte dell’ottava questione invita la Corte a dichiarare se il giudice successivamente adito possa o debba tener conto della tutela del diritto del ricorrente che l’ha adito ad accedere alla giustizia, nel quadro dell’applicazione dell’articolo 28 del regolamento n. 44/2001, e quindi allorché esiste una connessione tra la causa pendente dinanzi a tale giudice e una causa pendente dinanzi a un giudice di un altro Stato membro.

113.

Come per la prima parte di tale questione, ritengo che, sebbene il giudice del rinvio non abbia precisato l’oggetto della propria domanda, occorra limitare la risposta all’interpretazione del paragrafo 1 del citato articolo 28, tenuto conto degli elementi della presente causa. Pertanto, la sola ipotesi qui esaminata sarà quella in cui il giudice adito per secondo prevede di sospendere il procedimento, e non di dichiarare la propria incompetenza ( 111 ).

114.

A mio avviso, la tutela del diritto fondamentale evocato può svolgere un ruolo importante ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del citato regolamento. Infatti, contrariamente a quanto avviene nel caso dell’articolo 27, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il giudice successivamente adito dispone in tale ambito di un potere di valutazione che gli consente di assicurarsi che non si produrrebbe una violazione grave del diritto di accesso alla giustizia del ricorrente che l’ha adito, conformemente all’articolo 47 della Carta ( 112 ), qualora esso decidesse di sospendere il procedimento. Di conseguenza, a mio avviso, occorre rispondere affermativamente alla seconda parte dell’ottava questione.

IV – Conclusione

115.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali poste dall’Oberlandesgericht München:

1)

In via principale:

In risposta alla terza questione: l’articolo 22, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ipotesi di competenza esclusiva prevista da tale disposizione «in materia di diritti reali immobiliari» un’azione volta a far dichiarare che la parte convenuta non ha efficacemente esercitato il proprio diritto reale di prelazione su un bene immobile.

In risposta alla quarta questione: l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che il giudice successivamente adito è tenuto ad esaminare se esso stesso abbia competenza esclusiva in virtù dell’articolo 22, punto 1, dello stesso regolamento, dal che risulterebbe che il giudice precedentemente adito sarebbe incompetente e che un’eventuale decisione dello stesso non sarebbe riconosciuta ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, di detto regolamento.

In risposta alla settima questione: l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che il giudice successivamente adito non può tener conto, nel quadro dell’esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto da tale disposizione, di considerazioni quali: il fatto che il giudice precedentemente adito abbia sede in uno Stato membro in cui i procedimenti, da un punto di vista statistico e non in concreto, durano molto di più che nello Stato membro in cui esso stesso ha sede; il fatto che, secondo la valutazione del giudice successivamente adito, occorrerebbe applicare il diritto dello Stato membro in cui esso stesso ha sede; l’età di una delle parti; o le prospettive di successo del ricorso dinanzi al giudice precedentemente adito.

In risposta alla seconda parte dell’ottava questione: l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nel quadro della sua decisione di sospendere il procedimento ai sensi di tale disposizione, il giudice successivamente adito ha l’obbligo di tener conto del diritto alla tutela giurisdizionale efficace del ricorrente che l’ha adito per secondo.

Non occorre rispondere alle altre questioni.

2)

In subordine:

In risposta alla prima e alla seconda questione: la nozione di «[domande] (...) tra le stesse parti» ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretata nel senso che essa non include le situazioni in cui due parti sono convenute nel quadro di una prima causa e sono rispettivamente ricorrente e convenuta nel quadro di una seconda causa. La nozione di «domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo» ai sensi dello stesso articolo deve essere interpretata nel senso che essa non include l’ipotesi in cui due cause diano luogo a conclusioni e a motivazioni diverse, anche se hanno in comune una stessa questione preliminare.

In risposta alla quinta questione: l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che il giudice successivamente adito non è tenuto, nel quadro della sua decisione ai sensi di tale disposizione, ad esaminare la doglianza di una delle parti secondo cui l’altra parte avrebbe commesso un abuso di diritto agendo dinanzi al giudice precedentemente adito.

In risposta alla sesta questione: gli articoli 27, paragrafo 1, e 28, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che l’applicazione di quest’ultima disposizione presuppone che il giudice successivamente adito abbia determinato preliminarmente che la prima di tali disposizioni non deve essere applicata nella causa dinanzi ad esso pendente.

In risposta alla prima parte dell’ottava questione: l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nel quadro della sua decisione di sospendere il procedimento ai sensi di tale disposizione, il giudice successivamente adito non ha l’obbligo di tener conto del diritto alla tutela giurisdizionale efficace del ricorrente che l’ha adito per secondo.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2001, L 12, pag. 1.

( 3 ) Secondo tale disposizione, «[i]ndipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: (…) in materia di diritti reali immobiliari (…), i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato».

( 4 ) Dal paragrafo 1 di detto articolo 27 risulta che, «[q]ualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza». Le parole da me evidenziate corrispondono alle due espressioni la cui interpretazione è più specificamente richiesta nel quadro della presente causa.

( 5 ) A norma del paragrafo 1 di detto articolo 28, «[o]ve più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento». Il paragrafo 3 dello stesso articolo precisa che «[a]i sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

( 6 ) V. la terza questione pregiudiziale.

( 7 ) V. la quarta questione pregiudiziale.

( 8 ) Il capo III, sezione 1, del regolamento n. 44/2001 si occupa del riconoscimento in uno Stato membro delle decisioni emesse in un altro Stato membro. In tale sezione, l’articolo 34, punto 3, prevede, in particolare, che una decisione non sia riconosciuta se è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto. L’articolo 35, paragrafo 1, aggiunge che il riconoscimento è parimenti negato «se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate (…)», il che include la competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari.

( 9 ) V. la prima e la seconda questione pregiudiziale.

( 10 ) V. la quinta questione pregiudiziale e la prima parte dell’ottava questione pregiudiziale.

( 11 ) V. la sesta questione pregiudiziale.

( 12 ) V. la settima questione pregiudiziale e la seconda parte dell’ottava questione pregiudiziale.

( 13 ) Tale disposizione stabilisce che «[u]n fondo può essere gravato in modo che colui a cui favore è costituito l’onere sia legittimato alla prelazione nei confronti del proprietario».

( 14 ) L’articolo 463 del BGB dispone che «[c]hi con riferimento ad un oggetto ha diritto alla prelazione può esercitare il diritto di prelazione quando l’obbligato ha concluso con un terzo un contratto di vendita dell’oggetto». A norma dell’articolo 464 del BGB, «[l]’esercizio del diritto di prelazione avviene con dichiarazione nei confronti dell’obbligato. Per la dichiarazione non è richiesta la forma prevista per il contratto di vendita. (...) Con l’esercizio del diritto di prelazione, la vendita si perfeziona tra l’avente diritto e l’obbligato alle condizioni che l’obbligato ha pattuito con il terzo».

( 15 ) Secondo tale disposizione, «[p]er il trasferimento della proprietà su un bene immobile (...) sono necessari l’accordo del legittimato e dell’altra parte in merito alla modificazione giuridica e l’iscrizione della modificazione nel registro fondiario, a meno che la legge non prescriva altrimenti».

( 16 ) Tale articolo stabilisce che «[l]’iscrizione ha luogo a seguito dell’autorizzazione da parte di colui il cui diritto è interessato dall’iscrizione».

( 17 ) A sostegno del proprio ricorso, la signora I. Weber ha affermato che il diritto di recesso concordato tra la società Z. GbR e la signora M. Weber non sarebbe opponibile nei suoi confronti e non farebbe parte delle clausole contrattuali applicabili ad essa in base all’esercizio del diritto di prelazione.

( 18 ) GU 1972, L 299, pag. 32. Convenzione come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

( 19 ) V., in particolare, sentenza del 14 novembre 2013, Maletic (C‑478/12, punto 27 e giurisprudenza citata).

( 20 ) Cioè, rispettivamente, gli articoli 16, paragrafo 1, lettera a), 21, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1, della Convenzione di Bruxelles.

( 21 ) V. sentenze del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec (C‑133/11, 31 e 32), e del 3 ottobre 2013, Schneider (C‑386/12, punto 21), riguardanti rispettivamente gli articoli 27 e 22 del regolamento n. 44/2001.

( 22 ) Cioè, identità di parti, di titolo e di oggetto.

( 23 ) A sostegno della sua tesi, ella osserva che il procedimento introdotto in Italia è stato basato non su un diritto reale, ma su obblighi esistenti tra la società Z. GbR e lei stessa in virtù del contratto concluso il 28 ottobre 2009. Ella aggiunge che la questione preliminare sollevata nello stesso procedimento, volta ad accertare se la signora I. Weber abbia esercitato efficacemente il proprio diritto reale di prelazione, non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del citato articolo 22, punto 1, poiché l’esistenza di tale diritto e le prerogative che ne derivano non sono contestate.

( 24 ) V., in particolare, sentenza del 21 febbraio 2013, ProRail (C‑332/11, punto 31).

( 25 ) Secondo la decisione di rinvio, «[c]on la prima domanda da essa proposta in via principale, la Z. GbR ha chiesto al Tribunale ordinario di Milano di “constatare e dichiarare l’esercizio illegittimo e inefficace del diritto di prelazione da parte della signora I. [Weber], tanto più che quest’ultima non aveva mai accettato per intero le condizioni del primo contratto concordate tra la Z. GbR e la signora M. [Weber] e, in particolare, il diritto di recesso del venditore”».

( 26 ) V. ordinanza del 5 aprile 2001, Gaillard (C-518/99, Racc. pag. I-2771, punto 13), in cui si precisa che tale definizione autonoma consente di garantire, nella misura del possibile, la parità e l’uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla suddetta Convenzione per gli Stati contraenti e le persone interessate, e sentenza del 18 maggio 2006, ČEZ (C-343/04, Racc. pag. I-4557, punto 25 e giurisprudenza citata).

( 27 ) V. per analogia, sulla nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi del regolamento n. 44/2001, sentenza Schneider, cit., punto 18.

( 28 ) Sottolineo che, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 44/2001, la competenza non spetta soltanto al giudice nel cui circondario si trova l’immobile, ma a tutti i giudici dello Stato membro così designato.

( 29 ) P. Jenard, nella sua relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 35), ha evidenziato che «[q]uesti tipi di controversie comportano infatti in modo frequente accertamenti, indagini e perizie che dovranno essere effettuati sul posto. La materia inoltre è spesso sottoposta in parte ad usi che sono conosciuti in genere solo dagli organi giurisdizionali del luogo, o quanto meno dal paese in cui l’immobile è sito». Aggiungo che, in diversi Stati membri, i diritti reali immobiliari devono essere iscritti, per essere opponibili ai terzi, nel registro fondiario o in un altro registro pubblico che benefici di una presunzione di affidabilità, la cui tenuta è talvolta affidata ai tribunali del luogo in cui è situato l’immobile, e che, in ogni caso, le decisioni emesse da questi ultimi, che riguardino diritti registrati in tal modo, devono essere comunicate d’ufficio per essere iscritte.

( 30 ) V., in particolare, sentenza ČEZ, cit., punti 28 e 29 nonché giurisprudenza citata.

( 31 ) V. ordinanza Gaillard, cit., punto 14; sentenze del 13 ottobre 2005, Klein (C-73/04, Racc. pag. I-8667, punto 15), e ČEZ, cit., punto 26 e giurisprudenza citata.

( 32 ) L’articolo 23, paragrafo 5, del suddetto regolamento dispone, in particolare, che «[l]e clausole attributive di competenza (…) non sono valide (…) se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell’articolo 22».

( 33 ) Sentenza Schneider, cit., punto 21 e giurisprudenza relativa alla citata Convenzione di Bruxelles.

( 34 ) V., in particolare, sentenza del 17 maggio 1994, Webb (C-294/92, Racc. pag. I-1717, punto 14), e ordinanza Gaillard, cit., punti 16 e 17 nonché giurisprudenza citata.

( 35 ) Con l’eccezione prevista dal predetto punto 1 per le azioni in materia di contratti d’affitto di immobili.

( 36 ) Rilevo che P. Schlosser, nella sua relazione sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71), ha menzionato, tra i diritti reali esistenti negli Stati membri di origine, e in particolare in Germania, «i diritti di prelazione» (v. punto 166).

( 37 ) Dalla Convenzione del 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1).

( 38 ) In tal senso, v. Gaudemet‑Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, Parigi, 4a ed., 2010, punto 338‑1; Magnus, U., e Mankowski, P. (ed.), European Commentaries on Private International Law, Brussels I Regulation, Sellier, Monaco, 2a ed., 2012, pagg. 478 e segg., punti 5 e 10, nonché pag. 496, punto 55.

( 39 ) Sentenza del 27 giugno 1991 (C-351/89, Racc. pag. I-3317), al cui punto 26 si legge che, «salvo il caso in cui il giudice adito per secondo abbia una competenza esclusiva contemplata dalla convenzione e, in particolare, dall’art. 16 della stessa (…), il giudice adito per secondo può solo sospendere il procedimento» (il corsivo è mio). Benché nel procedimento principale non fosse stata rivendicata alcuna competenza esclusiva a favore del giudice successivamente adito (v. punto 21 di tale sentenza), la Corte ha comunque evocato tale aspetto, come ha fatto anche l’avvocato generale Van Gerven (v. paragrafo 9 delle sue conclusioni nella stessa causa).

( 40 ) Ibidem, punti 21, 25 e 26 della sentenza citata, nonché paragrafo 13 delle conclusioni citate.

( 41 ) Sentenza del 9 dicembre 2003 (C-116/02, Racc. pag. I-14693, punto 47).

( 42 ) V. punti da 41 a 54 della citata sentenza, tenendo presente che l’avvocato generale Léger si era pronunciato in senso contrario (v. punti 57 e segg. delle sue conclusioni nella causa che ha dato luogo a tale sentenza).

( 43 ) Punti da 49 a 51 della stessa sentenza.

( 44 ) Viceversa, a norma dell’articolo 29 del regolamento n. 44/2001, applicabile sia in caso di litispendenza che in caso di connessione, «[q]ualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve rimettere la causa al giudice adito in precedenza» (il corsivo è mio).

( 45 ) A norma del citato articolo 25, «[i]l giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

( 46 ) Scopo enunciato nel considerando 15 del regolamento citato.

( 47 ) Cioè, le questioni pregiudiziali prima, seconda, quinta e ottava.

( 48 ) Conformemente alla giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, che è l’equivalente dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, v., in particolare, sentenze dell’8 dicembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, Racc. pag. 4861, punto 11), e del 19 maggio 1998, Drouot assurances (C-351/96, Racc. pag. I-3075, punto 16).

( 49 ) Sentenza del 6 dicembre 1994 (C-406/92, Racc. pag. I-5439, punto 53).

( 50 ) In effetti, al pari del governo svizzero, ritengo che le norme relative alla litispendenza tendano a prevenire il rischio di «decisioni formalmente contrastanti», e quindi totalmente incompatibili tra loro nella fase dell’esecuzione.

( 51 ) Sentenza Tatry, cit., punto 31, e conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella stessa causa (paragrafi 14 e 20).

( 52 ) Sentenza Tatry, cit., punti 29 e 34. In tal caso, il giudice successivamente adito ha l’obbligo di rimettere la causa soltanto se le parti della causa pendente dinanzi a sé sono anche parti del procedimento avviato in precedenza e il suo procedimento può continuare tra le altre parti.

( 53 ) Sentenza Drouot assurances, cit., punti 19 e 23.

( 54 ) Ad esempio, gli interessi di una società e della sua succursale il cui capitale sociale sia posseduto per intero da tale società possono essere indissociabili e identici in alcuni casi, ma ciò non implica necessariamente che una decisione emessa contro detta società in uno Stato membro sia eseguibile nei confronti della sua succursale nello Stato membro in cui quest’ultima ha sede.

( 55 ) In prosieguo: la «CEDU». Il «diritto a un equo processo», previsto dal citato articolo 6, include l’accesso a un tribunale – in particolare, entro un termine ragionevole – l’equità del procedimento – in particolare, con riferimento alle prove – e il diritto al contraddittorio (paragrafo 1), nonché la presunzione di innocenza (paragrafo 2) e i diritti della difesa (paragrafo 3). L’articolo 13 sancisce il «diritto a un ricorso effettivo».

( 56 ) In prosieguo: la «Carta». Tali commi sono relativi, rispettivamente, al diritto a un ricorso effettivo e al diritto a un giudice imparziale, mentre il terzo comma dello stesso articolo 47 riguarda il patrocinio a spese dello Stato. Sulle origini e sul testo di tale disposizione, v. le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17) e, in particolare, sentenze del 13 marzo 2007, Unibet (C-432/05, Racc. pag. I-2271, punto 37), e del 18 marzo 2010, Alassini e a. (da C-317/08 a C-320/08, Racc. pag. I-2213, punto 61).

( 57 ) Ciò è vero alla luce della versione francese di tale disposizione, che richiede domande proposte «entre les mêmes parties», ma anche, come sottolinea il governo tedesco, in base ad altre versioni linguistiche, in particolare le versioni tedesca («zwischen denselben Parteien»), spagnola («entre las mismas partes»), inglese («between the same parties»), italiana («tra le stesse parti»), olandese («tussen dezelfde partijen»), portoghese («entre as mesmas partes») e finlandese («samojen asianosaisten välillä») (il corsivo è mio).

( 58 ) V., in particolare, considerando 10 e 15 di tale regolamento, nonché sentenza Drouot assurances, cit., punto 17.

( 59 ) Preciso che la signora M. Weber sostiene che la prima questione pregiudiziale non ha alcuna pertinenza ai fini dell’applicazione dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 nel caso di specie.

( 60 ) In altri termini, sarebbe irragionevole chiedersi se l’azione di un ricorrente A contro un convenuto B abbia il medesimo oggetto e il medesimo titolo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 27 del regolamento citato, di un’azione di un ricorrente C contro un convenuto D.

( 61 ) V. punto 14 della sentenza citata.

( 62 ) Diversamente, in particolare, dalla versione francese, che distingue espressamente tra il titolo («cause») e l’oggetto («object») delle azioni, la versione tedesca è formulata così: «Klagen wegen desselben Anspruchs», che può tradursi come «domande fondate sulle stesse pretese». Preciso che non si tratta di un caso isolato, poiché anche la versione inglese contiene una formulazione priva di distinzioni («proceedings involving the same cause of action»). A tal riguardo, v. Magnus, U., e Mankowski, P., op. cit., pagg. 502 e segg.

( 63 ) Sentenze Tatry, cit., punti 39 e 41, nonché del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C-39/02, Racc. pag. I-9657, punti 35 e 38).

( 64 ) Sentenza Gubisch Maschinenfabrik, cit., punti 15 e segg. La Corte ha dichiarato che, essendo stata proposta, in uno Stato membro, una domanda di esecuzione di un contratto volta a rendere efficace tale contratto e, in un altro Stato membro, una domanda di annullamento e di risoluzione dello stesso contratto volta precisamente a privarlo di ogni efficacia, la forza obbligatoria di quest’ultimo si trovava «al centro» delle due cause parallele, di cui la seconda poteva anche essere considerata come un semplice mezzo di difesa contro la prima.

( 65 ) Sentenza dell’8 maggio 2003, Gantner Electronic (C-111/01, Racc. pag. I-4207, punto 32).

( 66 ) Ad esempio, una stessa questione preliminare relativa al potere di rappresentanza di un procuratore potrebbe porsi in cause vertenti su contratti di vendita distinti.

( 67 ) V. nota 64 delle presenti conclusioni.

( 68 ) Neanche la decisione emessa il 23 maggio 2013 dal Tribunale ordinario di Milano, acquisita agli atti della presente causa, precisa il fondamento giuridico delle domande proposte al giudice.

( 69 ) Disposizione citata alla nota 14 delle presenti conclusioni.

( 70 ) Sentenza Tatry, cit., punto 39. In particolare, nella citata sentenza Gubisch Maschinenfabrik, la Corte ha ammesso che le due cause parallele erano basate sullo stesso titolo, in quanto fondate sul «medesimo rapporto contrattuale» (v. punto 15).

( 71 ) V. già, a proposito dei rapporti tra gli articoli 21 e 22 della Convenzione di Bruxelles, Boularbah, H., «La notion de “mêmes parties”, condition de la litispendance communautaire», Journal des tribunaux, 1998, n. 37, pagg. 774 e segg., specialemente pag. 776.

( 72 ) V., in particolare, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj (C‑571/10, punto 41 e giurisprudenza citata).

( 73 ) Sottolineo che il governo svizzero ha rilevato altresì che la decisione di rinvio non consente di determinare se e in quale misura, nella presente causa, esista un abuso del diritto di agire.

( 74 ) A sostegno di tale tesi, secondo cui sarebbe possibile derogare alla regola della sospensione del procedimento prevista dal citato articolo 27 qualora dai fatti della causa risulti che una parte se ne avvale abusivamente, il governo svizzero rileva che in tal senso è già stata pronunciata una sentenza dal Bundesgericht svizzero (sentenza del 6 luglio 2007, 4A_143/2007, E), in merito alla disposizione equivalente della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 (GU L 319, pag. 9).

( 75 ) Sul rischio di siffatte tattiche processuali, v. Magnus, U., e Mankowski, P., op. cit., pagg. 483 e segg., punti 17 e 18.

( 76 ) Ella sostiene che la società Z. GbR ha agito in Italia a causa della lunghezza dei processi in tale Stato membro, al fine di impedire la sua acquisizione legittima della quota appartenente alla signora M. Weber dell’immobile situato in Germania, nonché per dissuaderla dal difendersi, specialmente in considerazione della sua età avanzata. La stessa afferma che, poco prima dell’avvio di tale azione in Italia, la signora M. Weber, che è come lei convenuta nel procedimento italiano, si è trasferita a Milano, dove si trova lo studio legale di suo figlio, il quale è membro della direzione della società Z. GbR.

( 77 ) Sentenza Gasser, cit., punti 70 e 73.

( 78 ) Ibidem, punto 71.

( 79 ) Ibidem, punto 72.

( 80 ) Che costituisce l’obiettivo principale di tale articolo (v. paragrafo 42 delle presenti conclusioni).

( 81 ) Quest’ultima espressione figura nelle motivazioni della decisione di rinvio relative alla questione in oggetto.

( 82 ) V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni.

( 83 ) V., in particolare, considerando 16 del regolamento citato.

( 84 ) Esso precisa che tale principio è acquisito anche se, nella realtà, esistono differenze tra gli Stati membri, come era noto all’epoca dell’adozione del regolamento n. 44/2001 e come avviene ancor oggi.

( 85 ) Esso evoca situazioni estreme in cui l’attività del giudice adito per primo sia sospesa, ad esempio, a causa di conflitti armati o di catastrofi naturali i cui effetti si protraggano e ostacolino la regolare amministrazione della giustizia.

( 86 ) Su tale nozione, v., in particolare, Prechal, S., e Widdershoven, R., «Redefining the Relationship between “Rewe‑effectiveness” and Effective Judicial Protection», Review of European Administrative Law, 2011, vol. 4, n. 2, pag. 31.

( 87 ) V. paragrafo 55 delle presenti conclusioni. Mi sembra che due aspetti di tale diritto vengano in considerazione più in particolare nella fattispecie: da un lato, il meccanismo della litispendenza potrebbe creare un ostacolo all’accesso alla giustizia del ricorrente che abbia avviato il secondo procedimento e, dall’altro, una durata prolungata del primo procedimento potrebbe causare una violazione del diritto a un processo equo.

( 88 ) Per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa, v. sentenza del 15 marzo 2012, G (C‑292/10, punti 47 e segg.). V. anche, per analogia, sentenza del 22 dicembre 2010, Aguirre Zarraga (C-491/10 PPU, Racc. pag. I-14247, punti 59 e segg.), concernente il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), in cui la Corte ha evidenziato che i sistemi di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro istituiti da tale regolamento sono fondati sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri in ordine al fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali siano in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione europea, in particolare nella Carta.

( 89 ) In effetti, l’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 si limita a regolare la ripartizione delle competenze tra i giudici degli Stati membri investiti in modo concorrente di controversie identiche. V., per analogia, la citata sentenza Gasser, in cui la Corte, invitata ad interpretare l’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles (equivalente al predetto articolo 27), in particolare rispetto all’articolo 6 della CEDU (punti 59 e segg.), ha incentrato la sua risposta sulla struttura e sulla finalità di tale convenzione e sulla fiducia che gli Stati contraenti accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie (punti 70 e segg.). V. anche Magnus, U., e Mankowski, P., op. cit., pagg. 487 e segg.

( 90 ) Cioè, la sesta, la settima e l’ottava questione pregiudiziale.

( 91 ) La signora I. Weber sostiene che tale questione si pone dal momento che il Landgericht München I ha deciso due volte di sospendere il procedimento, prima sul fondamento del citato articolo 27, paragrafo 1, e poi su quello del citato articolo 28, paragrafi 1 e 3, precisando che l’Oberlandesgericht München sarebbe all’origine di tale rettifica.

( 92 ) In tal senso, la signora I. Weber e il governo svizzero citano l’analisi del citato articolo 28 operata dalla dottrina tedesca [Rauscher, T., e Leible, S., Europäisches Zivilprozeßund Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, Kommentar, Brüssel IVO, LugÜbk 2007, Sellier, Monaco, 2011; Hüßtege, R., in Thomas, H., e Putzo, H. (dir.), Zivilprozessordnung, Kommentar, Beck, Monaco, 32a edizione, 2011] e dalla dottrina svizzera [Bucher, A., Loi sur le droit international privé. Convention de Lugano, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2011; Mabillard, R., in Oetiker, C., e Weibel, T. (dir.), Lugano Übereinkommen, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2011].

( 93 ) V. pag. 13 della relazione di P. Jenard, citata alla nota 29 delle presenti conclusioni, con riferimento alle disposizioni equivalenti della Convenzione di Bruxelles, nonché considerando 15 del regolamento n. 44/2001.

( 94 ) Nella citata sentenza Tatry (punto 53), a proposito dell’articolo 22 della Convenzione di Bruxelles, la Corte ha dichiarato che «[l’]interpretazione [della nozione di connessione] dev’essere ampia e comprendere tutti i casi in cui si configuri il rischio di soluzioni contrastanti, anche qualora le pronunce possano essere eseguite separatamente e i loro effetti giuridici non si escludano reciprocamente». V. altresì sentenza del 13 luglio 2006, Roche Nederland e a. (C-539/03, Racc. pag. I-6535, punto 22).

( 95 ) Sentenza Tatry, cit., punto 55, e conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella stessa causa (paragrafo 28).

( 96 ) Disposizione citata alla nota 5 delle presenti conclusioni.

( 97 ) Ricordo che l’oggetto della questione pregiudiziale in parola non comprende i paragrafi 2 dei citati articoli, che riguardano la dichiarazione di incompetenza del giudice successivamente adito.

( 98 ) Su tale argomento, v. gli elementi di risposta alla settima questione pregiudiziale esposti infra.

( 99 ) Punti 49 e 50 (il corsivo è mio).

( 100 ) Secondo Cadiet, L., Jeuland, E. e Amrani‑Mekki, S. (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, Parigi, 2011, punto 129, la connessione è «una sorta di litispendenza imperfetta», dato che «le condizioni per accertare una situazione di connessione sono meno rigorose rispetto a quelle della litispendenza. Ne consegue che gli effetti che ne derivano lo sono anche».

( 101 ) Il giudice del rinvio evoca la necessità che il giudice successivamente adito «abbia deciso».

( 102 ) Occorre distinguere tra tale potere di valutazione e il fatto di determinare se esista una connessione alla luce dei criteri di prossimità tra le cause parallele definiti dal paragrafo 3 di tale articolo.

( 103 ) V. sentenze Tatry, cit., punto 55, e Overseas Union Insurance e a., cit., punto 16, a proposito dello scopo dell’articolo 22 della Convenzione di Bruxelles, disposizione equivalente all’articolo 28 del regolamento n. 44/2001, nonché considerando 15 di tale regolamento.

( 104 ) V. paragrafo 75 delle conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 20 gennaio 1994, Owens Bank (C-129/92, Racc. pag. I-117), sull’articolo 22 della citata Convenzione.

( 105 ) Ella menziona gli interessi, i comportamenti e le motivazioni delle parti; l’intensità del legame; lo stato e la durata del procedimento nella fattispecie; le prospettive di accoglimento della domanda; il principio dell’economia processuale, in termini di impegno, di costi e di prossimità delle prove; la competenza o meno del giudice adito per primo, nonché la possibilità del riconoscimento.

( 106 ) Cioè, «il grado di connessione e il rischio di conflitti di decisioni», «la fase nella quale si trovano i relativi procedimenti» e «la prossimità ai fatti dei giudici aditi» (v. punto 76 delle conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Owens Bank, cit.). Tali criteri sono analoghi a quelli ammessi dal legislatore nel quadro della rifusione del regolamento n. 44/2001, ma soltanto con riferimento a cause parallele pendenti in uno Stato membro e in uno Stato terzo. V. considerando 23 e 24 nonché gli articoli 33 (sulla litispendenza) e 34 (sulla connessione) del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1), applicabile per la maggior parte a partire dal 10 gennaio 2015.

( 107 ) Nella citata sentenza Gasser (punti 70 e segg.), la Corte si è pronunciata in tal senso, ma con riferimento alla disposizione della Convenzione di Bruxelles equivalente all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, e quindi in materia di litispendenza, e non di connessione.

( 108 ) Sentenza del 9 novembre 2010, Purrucker (C-296/10, Racc. pag. I-11163, punti 82 e 83).

( 109 ) V., per analogia, con riferimento al rifiuto di applicare la teoria del «forum non conveniens» in caso di litispendenza di cui alla Convenzione di Bruxelles, i punti 78 e 181 della relazione di P. Schlosser, citata alla nota 36 delle presenti conclusioni.

( 110 ) Tra le eccezioni cito il caso delle azioni relative ai diritti morali di un autore sulla propria opera.

( 111 ) Il paragrafo 2 dell’articolo citato riguarda la possibilità di una dichiarazione di incompetenza quando una delle parti la richieda, a condizione che sia stato già accertato che il giudice precedentemente adito è competente a decidere sulle domande connesse e che la sua legge consente la loro riunione.

( 112 ) V. altresì paragrafo 87 delle presenti conclusioni.