CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 14 novembre 2013 ( 1 )

Causa C‑351/12

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA)

contro

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Plzni (Repubblica ceca)]

«Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Definizione della nozione di “comunicazione al pubblico” — Comunicazione a mezzo di apparecchi televisivi o radiofonici installati nelle camere di un istituto termale — Effetto diretto — Libera prestazione dei servizi — Diritti esclusivi accordati ad un gestore collettivo dei diritti d’autore in uno Stato membro»

1. 

Gli apparecchi radiofonici e televisivi installati nelle camere di un istituto termale residenziale nella Repubblica ceca consentono l’accesso ad opere radiotelevisive. Ai sensi della direttiva 2001/29 ( 2 ), i titolari dei diritti d’autore su tali opere hanno il diritto esclusivo di autorizzarne la «comunicazione al pubblico» e possono esigere le relative royalties. Un gestore collettivo dei diritti d’autore, con diritto esclusivo di stipulare contratti di licenza e riscuotere royalties per conto di autori di opere musicali nella Repubblica ceca, chiede all’istituto di cui trattasi le royalties relative a tale comunicazione al pubblico. L’istituto obietta che il servizio di cui trattasi non costituisce «comunicazione al pubblico» e che il monopolio territoriale dell’ente di gestione collettiva ceco viola il diritto dell’istituto, conferito da disposizioni di diritto dell’UE relative alla libera prestazione dei servizi, di stipulare un contratto di licenza con un ente di gestione collettiva in un altro Stato membro - un problema che esso sostiene essere aggravato dall’abuso, da parte della società di gestione collettiva ceca, della sua posizione dominante nel territorio nazionale, mediante l’imposizione di royalties eccessive.

2. 

Il Krajský soud v Plzni (tribunale regionale, Pilsen) desidera sapere: se il servizio di cui trattasi costituisca «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva 2001/29; se le disposizioni pertinenti di tale direttiva siano sufficientemente precise e incondizionate da poter essere fatte valere in una controversia tra privati; e se il diritto dell’Unione europea osti a che uno Stato membro attribuisca ad un unico gestore collettivo diritti esclusivi nel suo territorio.

Diritto dell’UE pertinente

Diritto d’autore e diritti connessi

3.

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 stabilisce che «[g]li Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

4.

L’articolo 5 della direttiva 2001/29 prevede, in particolare, quanto segue:

«(...)

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(...)

e)

le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.

3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui [all’articolo 3] nei casi seguenti:

(...)

b)

quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l’utilizzo sia collegato all’handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;

(...)

5.   Le eccezioni e limitazioni di cui [al paragrafo 3] sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

Libera prestazione dei servizi

5.

Gli articoli 56 e segg. TFUE vietano ( 3 ) qualunque restrizione alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese dell’Unione che non sia quello del destinatario della prestazione. L’articolo 57 TFUE definisce come servizi le prestazioni «fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone» e comprendenti, in particolare, attività «di carattere industriale», «commerciale», «artigiane» e «delle libere professioni».

6.

Tali disposizioni sono attuate e chiarite, tra l’altro, dalla direttiva 2006/123 ( 4 ), il cui articolo 1 dispone quanto segue:

«1.   La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

2.   La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

3.   La presente direttiva non riguarda né l’abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza.

La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

(...)».

7.

L’Articolo 2 dispone, tra l’altro:

«(...)

2.   La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

a)

i servizi non economici d’interesse generale;

(...)».

8.

L’articolo 4, paragrafo 1, definisce «servizio»«qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo [57 TFUE], fornita normalmente dietro retribuzione».

9.

L’articolo 16 della direttiva 2006/123 prevede, in particolare, che:

«1.   Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

(...)

Gli Stati membri non possono subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

a)

non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,

(...)

2.   Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

a)

l’obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b)

l’obbligo per il prestatore di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;

(...)».

10.

Ai sensi dell’articolo 17, tuttavia, l’articolo 16 non si applica, tra l’altro:

«1)

ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro (...)

(...)

11)

ai diritti d’autore e diritti connessi (...)».

Norme sulla concorrenza applicabili alle imprese

11.

L’articolo 102 TFUE prevede, in particolare:

«È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a)

nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

(...)».

12.

L’articolo 106 TFUE prevede, in particolare:

«1.   Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle [che vietano la discriminazione in base alla cittadinanza e relativa alla concorrenza]».

2.   Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.

(...)».

Diritto ceco pertinente

13.

Ai sensi dell’articolo 23, della legge n. 121/2000 sul diritto d’autore (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»), per «effettuazione di un’emissione radiofonica o televisiva di un’opera» si intende la messa a disposizione dell’opera diffusa dalla radio o dalla televisione mediante un’apparecchiatura tecnicamente idonea a ricevere emissioni radiofoniche o televisive. Tuttavia, ciò non include la messa a disposizione dell’opera a pazienti nell’ambito della prestazione di cure sanitarie in case di cura ( 5 ).

14.

Ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, della legge sul diritto d’autore, ente di gestione collettiva è chi ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio collettivo della gestione. Ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 6, lettera c), della stessa legge, l’autorizzazione viene conferita al richiedente se, tra l’altro, per l’esercizio dello stesso diritto in relazione al medesimo oggetto di tutela e purché si tratti dello stesso diritto in relazione al medesimo tipo di opera, non sia già stata autorizzata un’altra persona. Il giudice del rinvio afferma che con tale disposizione è stato istituito un monopolio legale nella Repubblica ceca.

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

15.

La Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (società per la protezione dei diritti d’autore in materia musicale, in prosieguo: la «OSA»), è una società di gestione collettiva autorizzata ad operare nella Repubblica ceca. Essa opera anche per conto di altri enti di gestione collettiva con sede sia nella Repubblica ceca, sia in taluni altri Stati membri.

16.

Il Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. (un istituto termale sito in Marienbad, in prosieguo: l’«istituto termale»), fornisce, tra l’altro, assistenza ospedaliera e ambulatoriale (cure preventive, curative e riabilitative) con l’utilizzo di sorgenti termali naturali locali, nonché servizi di alloggio e ristorazione.

17.

Durante il periodo di cui trattasi (dal 1o maggio 2008 al 31 dicembre 2009), nelle camere dell’istituto termale sono stati collocati apparecchi televisivi e radiofonici, con i quali messo sono state messe a disposizione opere d’autore gestite dalla OSA. L’istituto termale, tuttavia, non aveva stipulato un contratto di licenza con la OSA. La OSA chiede CZK 546 995 a titolo di canone (circa EUR 21 000), maggiorato degli interessi.

18.

L’istituto termale sostiene che ad esso si applica l’eccezione prevista all’articolo 23 della legge sul diritto d’autore. Esso afferma che tale disposizione è in linea con la direttiva 2001/29 ma che, qualora non lo fosse, quest’ultima non potrebbe essere invocata in una controversia tra privati. Inoltre, esso sostiene che la OSA abusa della sua posizione di monopolio, richiedendo royalties più elevate rispetto a quelle richieste negli Stati membri circostanti. L’istituto termale, la cui clientela è internazionale e i cui apparecchi televisivi e radiofonici ricevono trasmissioni straniere, si trova, pertanto, in una posizione concorrenziale sfavorevole rispetto ad istituti termali degli Stati membri limitrofi.

19.

Il Krajský soud v Plzni solleva le seguenti questioni pregiudiziali.

«1)

Se la direttiva [2001/29] debba essere interpretata nel senso che è in contrasto con i suoi articoli 3 e 5 [e, in particolare, con il suo] articolo 5, paragraf[i] 2, lettera e), (...) 3, lettera b), e (...) 5[,] un’eccezione che non ammette la retribuzione degli autori per la comunicazione della loro opera, mediante emissioni televisive o radiofoniche a mezzo di un apparecchio televisivo o radiofonico, a pazienti nelle camere di un istituto termale, che è un soggetto imprenditoriale.

2)

Se tali disposizioni relative all’utilizzo di un’opera menzionato nella direttiva abbiano un contenuto sufficientemente preciso e incondizionato da poter essere fatte valere dinanzi ai giudici nazionali, in una controversia tra privati, dagli enti di gestione (...), qualora uno Stato [membro] non abbia correttamente trasposto la direttiva [2001/29] nel proprio diritto interno.

3)

Se gli articoli 56 TFUE e seguenti e l’articolo 102 [TFUE,] e di conseguenza l’articolo 16 della direttiva [2006/123,] debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di una normativa nazionale che riserva l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore nel territorio dello Stato [membro] ad un unico gestore collettivo (monopolista) (...), e così facendo non consente al destinatario del servizio la libera scelta di un ente (...) di gestione di un altro Stato [membro]».

20.

Hanno presentato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, i governi austriaco, ceco, tedesco, ungherese e polacco, nonché la Commissione europea. Tutti, ad eccezione del governo tedesco, hanno inoltre svolto considerazioni orali nel corso dell’udienza del 26 giugno 2013. A richiesta della Corte, tali considerazioni sono state circoscritte alla terza questione, dal momento che si riferisce all’interpretazione dell’articolo 56 TFUE.

Valutazione

Prima questione

21.

La questione principale è se la situazione di cui al paragrafo 23 della legge sul diritto d’autore (opere tutelate dal diritto d’autore diffuse dalla radio o dalla televisione e messe a disposizione dei pazienti nell’ambito della prestazione di cure sanitarie in case di cura), debba essere analizzata come nella causa SGAE ( 6 ) (dove la Corte ha affermato che la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi effettuata da un albergo ai clienti nelle camere dello stesso costituiva un atto di «comunicazione al pubblico»), o come nella causa SCF ( 7 ) (dove la Corte ha affermato che la nozione di «comunicazione al pubblico» non includeva la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio odontoiatrico privato, a beneficio dei clienti, indipendentemente da un loro atto di volontà).

22.

Spetta, naturalmente, al giudice nazionale competente determinare se la situazione di cui al procedimento principale - che riguarda opere radiodiffuse messe a disposizione nelle camere di un istituto termale - rientri nella nozione di opere messe a disposizione dei pazienti nell’ambito della prestazione di cure sanitarie in case di cura ai sensi dell’articolo 23 della legge sul diritto d’autore.

23.

In breve, la OSA, il governo ceco e la Commissione sostengono che la comunicazione di un’opera a mezzo di un apparecchio radiofonico o televisivo installato in una camera di un istituto termale costituisce comunicazione al pubblico. Essi sostengono che tali circostanze sono analoghe a quelle di cui alla sentenza SGAE e differiscono da quelle di cui alla sentenza SCF. L’istituto termale sostiene la tesi opposta.

24.

Concordo con la OSA, il governo ceco e la Commissione.

25.

È vero che, nella sentenza SCF, la Corte ha interpretato l’espressione «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 ( 8 ) e non di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Tuttavia, così facendo, essa si è fondata, in larga misura, sulle sue sentenze nelle cause SGAE e Football Association Premier League e a. ( 9 ), che riguardavano l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Pur distinguendo tra le due disposizioni, essa lo ha fatto solo per sottolineare l’importanza ancora maggiore del carattere lucrativo dell’operazione nell’ambito della direttiva 92/100 ( 10 ).

26.

In tale giurisprudenza, la Corte ha enunciato diversi criteri emergenti in parte dall’interpretazione di accordi internazionali vincolanti per l’Unione e/o i suoi Stati membri ( 11 ), per accertare se sussista «comunicazione al pubblico» ai sensi delle direttive di cui trattasi. Tali criteri possono essere riassunti come segue.

27.

In primo luogo, l’espressione deve essere intesa in senso ampio, in modo da garantire un livello elevato di protezione a favore degli autori delle opere ( 12 ). In secondo luogo, il mezzo di comunicazione specifico non è determinante; ciò che rileva è che il pubblico sia posto in condizione di accedere alle opere di cui trattasi ( 13 ). In terzo luogo, la nozione di «pubblico», comporta un numero indeterminato, ma piuttosto considerevole, di spettatori o ascoltatori potenziali e, a tale riguardo, occorre prendere in considerazione l’effetto cumulativo di una pluralità di destinatari potenziali, considerati sia collettivamente, sia in successione ( 14 ). In quarto luogo, il pubblico di cui trattasi deve essere un pubblico «nuovo», nel senso che deve essere diverso rispetto a quello previsto al momento dell’autorizzazione della trasmissione originaria (come, ad esempio, quando una trasmissione destinata alla sfera privata viene mostrata al grande pubblico) ( 15 ). Infine, se la comunicazione presenta un elemento lucrativo (ad esempio, se attira i clienti), ciò è un indicatore rilevante del fatto che essa rientra nell’ambito di applicazione non solo del diritto ad un’equa remunerazione ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 1992/100 o 2006/115, ma anche del diritto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29 ( 16 ).

28.

Applicando tali criteri, ritengo che l’installazione di apparecchi televisivi e radiofonici nelle camere di un istituto termale, congiuntamente al relativo segnale che permette l’ascolto o la visione di trasmissioni, deve rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 a meno che, in circostanze eccezionali, uno o più criteri non siano soddisfatti. In particolare, un istituto termale è suscettibile di ospitare, contestualmente e in successione, un numero indeterminato, ma piuttosto considerevole, di persone che possono ricevere trasmissioni nelle loro camere e che costituiscono un nuovo pubblico, nel senso che l’autorizzazione originaria era relativa a trasmissioni dirette a persone che le ascoltano o vedono individualmente o nella loro sfera privata o familiare. Inoltre, sembra difficile negare che l’installazione di apparecchi radiofonici e televisivi nelle camere abbia natura lucrativa per l’istituto, nel senso che è più probabile che sia la loro presenza, piuttosto che la loro assenza, ad attirare i clienti. L’istituto termale ha sostenuto, a sua volta, di essere svantaggiato sul piano concorrenziale, qualora gli vengano richieste royalties più elevate rispetto agli istituti nei paesi circostanti; un eventuale siffatto svantaggio sarebbe aggravato qualora l’istituto non fornisse affatto l’accesso alle trasmissioni, contrariamente agli istituti concorrenti.

29.

Nella sentenza SCF, la Corte ha affermato che i criteri di cui trattasi non erano soddisfatti nel caso della diffusione di musica di sottofondo in presenza di pazienti in una clinica dentistica privata. In particolare: a) i clienti di un dentista formano un «insieme di destinatari potenziali determinato» piuttosto che un gruppo indeterminato di «gente in generale». Essi sono in numero limitato simultaneamente; la diffusione di musica di sottofondo non è idonea ad incidere sugli introiti del dentista e i clienti usufruiscono della musica indipendentemente dalla loro volontà ( 17 ).

30.

Nessuna di tali considerazioni sembra applicabile ad una situazione come quella di cui al procedimento principale. In genere, gli istituti termali hanno una clientela più ampia e meno determinata rispetto ai dentisti (e in udienza i difensori dell’istituto termale hanno descritto quest’ultimo come forse la più grande struttura di questo genere in Europa); l’accesso a trasmissioni radiotelevisive nelle camere può certamente incidere sulla scelta operata da un cliente di un istituto termale e, a tale riguardo, è probabile che la disponibilità di una scelta assuma rilevanza.

31.

Inoltre, gli apparecchi televisivi e radiofonici sono collocati nelle camere dei clienti. Essi vengono utilizzati nel contesto delle prestazioni alberghiere fornite dall’istituto termale, non nell’ambito della sua prestazione di cure sanitarie. Tali circostanze sono, chiaramente, analoghe a quelle dei clienti d’albergo di cui alla sentenza SGAE.

32.

In via accessoria, occorre verificare se le circostanze di cui al procedimento principale possano rientrare nelle eccezioni consentite dall’articolo 5, paragrafi 2, lettera e), o 3, lettera b), della direttiva 2001/29. Ritengo di no.

33.

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), non è pertinente, poiché riguarda una possibile eccezione al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 della direttiva, e non il diritto di autorizzare una comunicazione al pubblico, di cui all’articolo 3. Il procedimento principale verte solo su quest’ultimo punto. In ogni caso, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), concerne «istituzioni sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigioni». Un istituto termale che persegue fini di lucro non risponde a tale definizione.

34.

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), non si limita ad un utilizzo che non abbia carattere commerciale, ma si estende ad un utilizzo «a favore dei portatori di handicap, sempre che l’utilizzo sia collegato all’handicap (...), e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap». Né dall’ordinanza di rinvio, né dalle osservazioni presentate alla Corte, emerge alcun rapporto tra la disponibilità di apparecchi televisivi e radiofonici nelle camere di un istituto termale e qualsivoglia particolare handicap dal quale i clienti possono essere affetti.

35.

Nella misura in cui nessuna di tali eccezioni è applicabile, l’articolo 5, paragrafo 5, al quale il giudice nazionale fa anche riferimento, e che si limita a restringere l’ambito di applicazione di tali eccezioni, è irrilevante.

36.

Risponderei quindi alla prima questione nel senso che un’eccezione prevista da una legge nazionale, che non ammetta la retribuzione degli autori per la comunicazione delle loro opere mediante emissioni televisive o radiofoniche a pazienti nelle camere di un istituto termale che è un soggetto imprenditoriale, è in contrasto con la direttiva 2001/29.

Seconda questione

37.

Le disposizioni pertinenti della direttiva 2001/29 sono sufficientemente precise e incondizionate da poter essere fatte valere dinanzi ai giudici nazionali dagli enti di gestione collettiva, qualora lo Stato membro non abbia correttamente trasposto la direttiva?

38.

In breve, la OSA risolve tale questione in senso affermativo. Citando la sentenza Kücükdeveci ( 18 ), essa è del parere che un giudice nazionale investito di una siffatta controversia debba disapplicare qualsiasi disposizione contraria dell’articolo 23, della legge sul diritto d’autore.

39.

L’istituto termale sostiene che, in base ai criteri di cui alla sentenza Foster e a. ( 19 ), la OSA è un’emanazione dello Stato: è soggetta all’autorità o al controllo dello Stato e dispone di poteri speciali, che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra singoli. Essa deve, pertanto, essere equiparata allo Stato e non può far valere gli effetti della direttiva.

40.

Il governo ceco è del parere che non sorga una questione di effetto diretto: le condizioni per l’applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 23 della legge sul diritto d’autore – trasmissione di programmi in una casa di cura e nell’ambito della prestazione di cure sanitarie – non sono soddisfatte. Anche se un istituto termale è una casa di cura ai sensi della legislazione nazionale, tale assistenza non viene fornita ai clienti nelle loro camere.

41.

I governi tedesco e ungherese ricordano che una direttiva non può, di per sé, imporre obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, né da un ente pubblico, né da un altro individuo.

42.

La Commissione sostiene che, in una situazione come quella in esame, il giudice nazionale deve interpretare il diritto nazionale conformemente al diritto dell’Unione europea. Il fatto che gli effetti giuridici della direttiva debbano essere considerati in relazione ad un privato o a rapporti tra privati, non modifica tale requisito.

43.

Concordo, in sostanza, con le considerazioni della OSA e della Commissione.

44.

In primo luogo, nell’applicare il diritto interno, il giudice nazionale è tenuto ad interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo di qualsiasi direttiva pertinente, al fine di conseguire il risultato da essa perseguito. Tale obbligo è insito nel sistema del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso permette a tali giudici di assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie nell’ambito della loro giurisdizione.

45.

Solo qualora tale approccio non sia possibile – se, ad esempio, comportasse un’interpretazione contra legem – occorre valutare se una disposizione pertinente di una direttiva produca un effetto diretto e, in caso affermativo, se tale effetto diretto possa essere fatto valere nei confronti di una parte della controversia nazionale.

46.

Spetta, pertanto, al giudice del rinvio fare tutto quanto rientra nella sua competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva 2001/29 e pervenire ad un risultato conforme alla finalità perseguita da quest’ultima ( 20 ).

47.

In secondo luogo, l’argomento dell’istituto termale, secondo il quale la OSA è un’emanazione dello Stato, non mi sembra rilevante. L’effetto diretto della direttiva potrebbe essere fatto valere nei confronti di un’entità statale solo se l’istituto termale potesse avvalersi di una disposizione della direttiva 2001/29 non trasposta nel diritto nazionale ( 21 ). Tuttavia, dalla risposta che propongo di fornire alla prima questione, risulta che non è così nella fattispecie. L’istituto termale sembra, piuttosto, far valere un’interpretazione di diritto nazionale che sarebbe in contrasto con la direttiva. Siffatta interpretazione non è ammissibile tenuto conto della giurisprudenza sopra citata ( 22 ). In ogni caso, l’affermazione secondo cui la OSA dovrebbe essere considerata un’emanazione dello Stato appare piuttosto difficilmente giustificabile, dal momento che gli enti di gestione collettiva cercano di far rispettare i diritti di natura privatistica degli individui, piuttosto che esercitare qualsivoglia forma di autorità statale.

48.

La seconda questione andrebbe quindi risolta nel senso che, se uno Stato membro non ha correttamente trasposto la direttiva 2001/29, un giudice nazionale investito di una domanda concernente la richiesta ad un privato del pagamento di diritti d’autore deve interpretare il diritto interno quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo di tale direttiva, al fine di conseguire il risultato perseguito dalla stessa.

Terza questione

49.

Il giudice nazionale chiede se talune disposizioni dell’UE relative alla libera prestazione dei servizi e/o all’abuso di una posizione dominante, ostino a che uno Stato membro attribuisca ad un unico gestore collettivo diritti esclusivi nel suo territorio, creando un monopolio territoriale che priva i destinatari dei servizi della possibilità di scegliere un ente di gestione collettiva in un altro Stato membro.

Ricevibilità

50.

La Commissione è del parere che tale questione sia poco rilevante per la controversia di cui al procedimento principale, concernente la definizione della nozione di «comunicazione al pubblico». I governi ceco e austriaco si spingono oltre: non vi è alcuna indicazione che l’istituto termale abbia cercato di stipulare un accordo con un ente di gestione collettiva in un altro Stato membro e, qualunque sia la risposta, essa non può produrre alcun effetto sulla richiesta di pagamento dei diritti d’autore. Tali governi considerano la questione irricevibile. In udienza, la OSA ha adottato la stessa posizione.

51.

Non concordo sul fatto che la Corte debba rifiutare di rispondere a tale questione. Come risulta da una giurisprudenza consolidata, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia, e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle circostanze della causa, sia la necessità, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire. Solo in via eccezionale essa può rifiutare di pronunciarsi su una domanda pregiudiziale, qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo teorico, o qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile ( 23 ).

52.

Nella fattispecie tali circostanze non ricorrono. Nell’ordinanza di rinvio si legge che l’istituto termale ha sostenuto che la OSA abusa della propria posizione di monopolio, chiedendo royalties più elevate rispetto a quelle richieste da enti di gestione collettiva stabiliti negli Stati membri circostanti. Per trattare tale argomento, il giudice del rinvio deve esaminare la situazione alla luce del diritto dell’UE in materia di libera prestazione dei servizi e di concorrenza e ha il diritto di cercare di ottenere orientamenti dalla Corte di giustizia a tale riguardo.

Merito

53.

Esaminerò innanzitutto la situazione con riferimento all’abuso di una posizione dominante e, successivamente, con riferimento alla prestazione di servizi.

– Abuso di posizione dominante

54.

Di fatto, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 102 TFUE osti a che uno Stato membro riconosca ad un ente di gestione collettiva un monopolio territoriale che restringe la scelta per i destinatari dei servizi di tale società.

55.

Come sottolineato in diverse osservazioni presentate alla Corte, un monopolio legale in uno Stato membro può costituire una posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Tuttavia, il semplice fatto di creare siffatta posizione mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, non è di per sé incompatibile con l’articolo 102 del Trattato medesimo. Uno Stato membro viola i divieti posti da tali due disposizioni solo quando l’impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio di tali diritti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante o quando tali diritti sono idonei a creare una situazione in cui l’impresa è indotta a commettere tali abusi ( 24 ).

56.

L’asserito abuso fatto valere dall’istituto termale nel procedimento principale è che la OSA impone royalties eccessive in assenza di concorrenza. Se tali remunerazioni siano effettivamente eccessive, è una questione che spetta al giudice nazionale accertare. Ove lo siano (l’ordinanza di rinvio non contiene dichiarazioni in tal senso), esso deve trarre dai suoi accertamenti le conclusioni più appropriate nell’ambito del procedimento principale. La constatazione di abuso di posizione dominante riguarderà, tuttavia, principalmente la condotta della OSA e non la validità della normativa nazionale ai sensi della quale il monopolio è stato concesso. Tale normativa sarebbe messa in questione solo qualora fosse dimostrato che abbia indotto la OSA a commettere tale abuso. Condivido il parere della Commissione e di diversi Stati membri sul fatto che dal fascicolo non emerge che le condizioni nelle quali il monopolio è concesso sono tali da indurre l’ente di gestione collettiva ad imporre royalties eccessive. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale decidere della questione in via definitiva, nei limiti in cui essa è stata sollevata nel procedimento principale.

– Servizi

57.

La OSA e diversi Stati membri hanno sostenuto che le attività degli enti di gestione collettiva non rientrano nel quadro delle disposizioni dell’UE relative alla libera prestazione dei servizi: esse non sono affatto «servizi», nel senso che rappresentano semplicemente l’esercizio collettivo, da parte dei titolari, dei loro diritti, oppure si tratta di servizi non economici di interesse generale, esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/112 ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

58.

Non sono d’accordo. Secondo consolidata giurisprudenza, le attività degli enti di gestione collettiva sono soggette alle norme del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi ( 25 ). È vero che tali società forniscono i servizi in primo luogo ai loro membri (i titolari dei diritti per conto dei quali essi riscuotono le royalties). Tuttavia, è artificioso sostenere che, pur avendo personalità giuridica distinta, un ente di gestione collettiva non è che l’estensione di ciascuno dei propri membri, che agisce per loro conto. Chiaramente, tali società forniscono effettivamente un servizio a titolari di diritti che, diversamente, avrebbero difficoltà a riscuotere le royalties, in particolare per la comunicazione al pubblico di opere musicali.

59.

Il fatto che tali servizi non rientrino esattamente in una delle categorie elencate (in modo non esauriente) nell’articolo 57 TFUE, o che gli enti di gestione collettiva non perseguano, in linea di principio, uno scopo di lucro, non può, a mio avviso, incidere sulla situazione. Tali società richiedono necessariamente una certa remunerazione, se non altro per coprire le spese amministrative e del personale. Per lo stesso motivo, ritengo inoltre difficile concordare sul fatto che le attività degli enti di gestione collettiva costituiscono servizi non economici di interesse generale.

60.

Inoltre, gli enti di gestione collettiva non forniscono servizi solo ai titolari dei diritti, ma anche agli utilizzatori, come l’istituto termale ( 26 ). Un utilizzatore leale e diligente, che intenda pagare ai titolari di diritti le royalties dovute per la comunicazione al pubblico delle loro opere d’autore, troverebbe difficile farlo in assenza del sistema di licenze per repertori particolari, concesse dagli enti di gestione collettiva.

– Articolo 16 della direttiva 2006/123

61.

Le osservazioni presentate alla Corte sono quasi unanimi ( 27 ) quanto al fatto che l’articolo 16 della direttiva 2006/123 non è applicabile alle circostanze di cui al procedimento principale, sebbene tali osservazioni differiscano per quanto concerne i motivi della sua non applicabilità. Rispettivamente: le attività di un ente di gestione collettiva non costituiscono «servizi» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva; sono servizi non economici di interesse generale, esclusi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a); si tratta di servizi economici d’interesse generale, esclusi dall’applicazione dell’articolo 16 in forza dell’articolo 17, paragrafo 1; e/o essi sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 16 in forza dell’articolo 17, paragrafo 11, che esclude i diritti d’autore e diritti connessi.

62.

Ho già esaminato la questione se si debba ritenere che le attività degli enti di gestione collettiva non costituiscano affatto servizi, o costituiscano servizi non economici d’interesse generale.

63.

Ritengo, tuttavia, che le attività di cui trattasi potrebbero essere considerate servizi di interesse economico generale (articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2006/123), fatto che deve essere stabilito dagli Stati membri (articolo 1, paragrafo 3, della medesima direttiva) e che, in tal modo, esse siano specificamente escluse dall’applicazione dell’articolo 16, nonché dall’ambito di applicazione della direttiva ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2.

64.

In ogni caso, a mio avviso, esse devono essere escluse dall’applicazione dell’articolo 16 della direttiva 2006/123 (la disposizione in merito alla quale il giudice del rinvio chiede chiarimenti), dal momento che rientrano nel campo di applicazione dei diritti d’autore e diritti connessi, di cui all’articolo 17, paragrafo 11, della medesima direttiva. Sebbene, con riguardo al suo tenore letterale, quest’ultima disposizione riguardi solo diritti, è chiaro che, di fatto, deve riferirsi ai servizi relativi a tali diritti, dal momento che solo i servizi possono essere esclusi dall’applicazione dell’articolo 16. Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 3, precisa che la direttiva non riguarda l’abolizione di monopoli che forniscono servizi.

– Articolo 56 e seguenti TFUE

65.

Il fatto che i servizi forniti dagli enti di gestione collettiva non rientrino nell’articolo 16 della direttiva 2006/112 non li esclude dalle disposizioni più generali dell’articolo 56 e segg. TFUE. Detto questo, sembra innegabile che i monopoli territoriali, che delimitano l’area all’interno della quale gli enti di gestione collettiva possono operare, restringono la loro libertà di prestazione dei servizi; una limitazione vietata, in linea di principio, da dette disposizioni. Inoltre, essi limitano la libertà sia dei titolari dei diritti, sia degli utilizzatori, di operare una scelta tra i fornitori di servizi.

66.

Il dibattito dinanzi alla Corte si è focalizzato sulla questione se tali restrizioni possano essere giustificate: se perseguano uno scopo legittimo compatibile con i Trattati, se siano giustificate da ragioni imperative di interesse generale, se siano idonee a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo ( 28 ).

67.

Qualsiasi decisione al riguardo deve fondarsi su accertamenti di fatto, che non rientrano, in linea di principio, nella competenza di questa Corte, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale. Tuttavia, gli argomenti fatti valere nel corso delle fasi, sia scritta sia orale, del procedimento consentono alla Corte di fornire qualche indicazione al giudice nazionale ai fini della sua valutazione.

68.

Per quanto concerne l’obiettivo perseguito, sarebbe difficile negare che garantire gli interessi dei titolari di diritti d’autore (e degli utilizzatori) assicurando la riscossione e la gestione equa ed efficace dei diritti è uno scopo legittimo, compatibile con i Trattati. In effetti, la grande utilità degli enti di gestione collettiva in quanto tali non è messa in discussione.

69.

Ciò di cui occorre tenere conto è se le ragioni di pubblico interesse fatte valere a favore dell’istituto e/o del mantenimento di monopoli territoriali per tali società siano «imperative», nel senso che tali monopoli non sono solo idonei, ma necessari a garantire lo scopo di assicurare il perseguimento dell’obiettivo della riscossione e la gestione equa ed efficace, e non vanno oltre la misura in cui sono necessari a tale scopo.

70.

A questo punto, ritengo utile tenere presente il modo in cui gli enti di gestione collettiva operano, con particolare riferimento alle opere musicali, come descritto in dettaglio nelle osservazioni presentate alla Corte.

71.

Dette società sono associazioni di titolari di diritti, che riscuotono le royalties dovute ai propri membri, con particolare riferimento a qualsiasi comunicazione al pubblico delle opere di tali membri. Esse perseguono tale scopo concedendo licenze agli utilizzatori che intendono esercitare tale comunicazione, con riferimento a repertori definiti, che comprendono diverse opere musicali o le opere di diversi titolari dei diritti. Esse riscuotono canoni dai titolari delle licenze e controllano gli utilizzatori o gli utilizzatori potenziali, al fine di verificare se le opere d’autore vengono comunicate al pubblico e, in caso affermativo, se l’utilizzatore sia in possesso di una licenza.

72.

In genere (anche se non sempre), nell’Unione Europea gli enti di gestione collettiva operano (in forza di un monopolio legale o de facto) nell’ambito del territorio di un solo Stato membro e possono essere tenuti ad accettare come membri titolari di diritti che risiedono o sono stabiliti in tale Stato. In tali casi, essi controllano e concedono licenze ad utilizzatori nel territorio dello stesso Stato membro. Qualora un utilizzatore intenda ottenere una licenza per un repertorio gestito da un ente di gestione collettiva stabilito in un altro Stato membro, può farlo per mezzo di accordi reciproci tra detti enti, ciascuno operante per conto dell’altro o degli altri, all’interno del proprio territorio.

73.

Argomenti a favore della giustificazione dei monopoli sono stati dedotti dalla OSA e da tutti gli Stati membri che partecipano al procedimento ed argomenti contrari sono stati fatti valere dall’istituto termale e, in particolare, dalla Commissione.

74.

Per sintetizzare molto brevemente i principali argomenti dedotti a favore della giustificazione, è stato sottolineato che un regime di monopoli territoriali legali, con accordi di rappresentanza reciproca: fornisce agli utilizzatori uno «sportello unico» all’interno di qualsiasi Stato membro, eliminando le incertezze circa dove ottenere le licenze e quali diritti sono conferiti in forza delle diverse licenze; evita la frammentazione dei repertori, dove gli enti di gestione collettiva «selezionano» i titolari di diritti più redditizi e trascurano gli interessi culturali minoritari o locali; fornisce ai titolari dei diritti un maggiore potere di contrattazione nei confronti degli utilizzatori all’interno di un dato territorio, contribuendo in tal modo ad evitare una corsa verso il livello più basso dei diritti di licenza; consente agli Stati membri di imporre le condizioni necessarie alla gestione degli enti di gestione collettiva e di sottoporli a sorveglianza e controlli ufficiali; e riduce le spese, evitando la duplicazione delle risorse necessarie non solo nell’amministrazione, ma anche nel controllo di potenziali autori di violazioni all’interno di un dato territorio.

75.

Gli argomenti contrari sottoposti alla Corte sono, ancora una volta molto sinteticamente: l’esigenza di uno «sportello unico» nazionale non sussiste, dal momento che si potrebbe istituire una «piattaforma» a livello dell’UE, che renda accessibili tutte le informazioni necessarie a tutti i potenziali utilizzatori; negli Stati membri (come la Svezia e il Regno Unito) in cui non esiste un monopolio territoriale, non risulta alcuna frammentazione apparente dei repertori, né gli utilizzatori incontrano difficoltà nell’individuare e ottenere le licenze desiderate; una libera scelta del fornitore di servizi sia per i titolari dei diritti, sia per gli utilizzatori, si tradurrà in un’effettiva concorrenza e, di conseguenza, in canoni più equi e in una riscossione più efficace, con beneficio per tutti gli interessati; non sussiste l’esigenza di un monopolio legale al fine di consentire agli Stati membri di regolamentare efficacemente gli enti di gestione collettiva; le spese di riscossione (risulta che ammontano a circa il 15%-20% delle royalties) sono, di fatto, aumentate nel contesto della rappresentanza reciproca, mentre un ente di gestione collettiva stabilito in uno Stato membro non avrebbe alcuna difficoltà nel controllare l’utilizzo in altri Stati membri, che ciò avvenga impiegando le proprie risorse o ricorrendo a quelle di un ente di gestione collettiva cooperante, stabilito in detto altro Stato membro, e la possibilità di concedere licenze multiterritoriali gioverebbe non solo agli utilizzatori (come l’istituto termale, che afferma di essere parte di un gruppo operante in diversi Stati membri), ma anche ai titolari dei diritti.

76.

In molti modi, un esame adeguato di tali argomenti comporterebbe una scelta tra constatazioni di fatto concorrenti, una questione che esula dalla competenza della Corte nell’ambito della presente causa (potrebbe trattarsi, piuttosto, di una questione spettante al legislatore). In proposito, osservo che il Tribunale ha recentemente accolto un ricorso proposto avverso una decisione della Commissione, che ha constatato, tra l’altro, che diverse società di gestione collettiva si erano illegittimamente coordinate in materia di definizione dei territori, delimitando la validità delle licenze al territorio nazionale di ciascuna società ( 29 ). Nella sua sentenza, il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che la Commissione non avesse dimostrato una serie di affermazioni analoghe a quelle fatte valere nella presente causa ( 30 ). Nessun ricorso è stato presentato avverso tale sentenza e la Commissione ha ammesso, nella presente causa, di non avere motivato con sufficiente certezza la propria posizione dinanzi al Tribunale. Non traggo, tuttavia, alcuna conclusione certa dalle constatazioni del Tribunale, fornite in procedimenti diversi e in circostanze diverse ( 31 ), se non per sottolineare che un esame approfondito, che va oltre quello che la Corte è in condizione di effettuare nella presente causa, è opportuno nel decidere in via definitiva in merito alla giustificazione dei monopoli territoriali legali per gli enti di gestione collettiva.

77.

Per quanto riguarda gli argomenti sollevati nella presente causa, ritengo, in primo luogo, che non vi siano elementi, negli argomenti contrari, che mettono seriamente in dubbio l’idoneità di monopoli legali come quello di cui trattasi a garantire l’equa ed efficiente riscossione e gestione delle royalties. È vero che la Commissione sostiene che essi hanno come conseguenza una duplicazione delle spese, ma i difensori della OSA hanno dichiarato in udienza che tali spese verrebbero, di regola, condivise nell’ambito degli accordi di rappresentanza reciproca.

78.

Nella presente causa si controverte la questione se tali monopoli siano necessari e proporzionati allo scopo perseguito.

79.

A tale riguardo, «molto si potrebbe dire su entrambe le parti» ( 32 ) – e non mi pare che alcuna di esse abbia prevalso, con i suoi argomenti, nelle osservazioni presentate alla Corte nella presente causa.

80.

Da un lato, ad esempio, posso apprezzare la fondatezza degli argomenti relativi all’opportunità fondamentale di uno «sportello unico» all’interno di qualsiasi territorio, sia per i titolari dei diritti, sia per gli utilizzatori; d’altro canto, sembra plausibile che tale strumento possa essere introdotto a livello dell’UE, se venissero abolite tutte le restrizioni alla libera prestazione dei servizi in questo settore. Tuttavia, non è affatto dimostrato che ciò necessariamente avverrebbe in assenza di regolamentazione. Oppure, anche se la Commissione può non avere constatato una frammentazione dei repertori, o negligenza nei confronti della musica di interesse minoritario nei pochi Stati membri in cui attualmente non esiste un monopolio legale, ciò non significa necessariamente che tali effetti non vengano impediti, in concreto, dall’esistenza di monopoli legali o de facto nella maggior parte degli Stati membri. O, ancora, mentre la necessità di regolamentare le attività degli enti di gestione collettiva può non richiedere l’imposizione di monopoli nazionali, potrebbe essere difficile raggiungere l’obiettivo perseguito assoggettando semplicemente tali società ad una serie di misure nazionali, a seconda degli Stati membri nei quali esercitano la loro attività.

81.

In breve, ritengo che, mentre l’abolizione dei monopoli territoriali legali con il fine di rispettare il divieto di restrizione della libera prestazione dei servizi previsto dal Trattato può costituire un valido argomento, non è stato dimostrato che sia tale libertà, sia l’equa ed efficiente riscossione e gestione delle royalties con riferimento alla comunicazione al pubblico di opere musicali mediante apparecchi radiofonici e televisivi fissi, possono essere realizzate in assenza di un quadro normativo a livello dell’UE. Il mio parere è rafforzato dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, presentata dalla Commissione. In tale proposta si precisa che «[l]’azione dell’Unione è necessaria alla luce del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, TUE) poiché il quadro giuridico, a livello sia nazionale, sia unionale, si è rivelato insufficiente per risolvere i problemi» ( 33 ).

82.

Ciò premesso, a mio giudizio, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di opere musicali mediante apparecchi radiofonici e televisivi fissi e in attesa di un’eventuale regolamentazione a livello dell’UE, si può legittimamente ritenere che i monopoli legali nazionali per gli enti di gestione collettiva perseguano uno scopo legittimo compatibile con i Trattati, siano giustificati da ragioni imperative di interesse generale, siano idonei a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo. Il fatto che in un numero ridotto di Stati membri tali monopoli non esistano non mi dissuade da tale posizione. In tali casi, l’eccezione non invalida la regola. Spetterà infine, tuttavia, al giudice nazionale risolvere tali questioni, tenendo conto dei fatti ad esso sottoposti.

Conclusione

83.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Krajský soud v Plzni come segue:

1)

Un’eccezione che non ammette la retribuzione degli autori per la comunicazione della loro opera, a mezzo di un apparecchio televisivo o radiofonico, a pazienti nelle camere di un istituto termale, che è un soggetto imprenditoriale, è in contrasto con le disposizioni della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

2)

Qualora uno Stato membro non abbia correttamente trasposto la direttiva 2001/29, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare il loro diritto interno quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo di tale direttiva, al fine di ottenere il risultato da essa perseguito. In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non è rilevante se le disposizioni della direttiva siano sufficientemente precise e incondizionate da poter essere fatte valere da un privato contro lo Stato o un ente assimilato allo Stato.

3)

L’articolo 102 TFUE o l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, non ostano all’applicazione di una normativa nazionale che riserva l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore nel territorio dello Stato membro ad un unico gestore collettivo (monopolista) dei diritti d’autore e così facendo non consente al destinatario del servizio la libera scelta di un ente collettivo di gestione di un altro Stato membro. All’applicazione di tali norme ostano l’articolo 56 e segg. TFUE, solo qualora sia accertato che esse non perseguono uno scopo legittimo compatibile con i Trattati, non sono giustificate da ragioni imperative di interesse generale, non sono idonee a garantire la realizzazione di tale obiettivo o vanno oltre quanto è necessario per raggiungerlo.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

( 3 ) Subordinatamente a talune condizioni non rilevanti nella fattispecie.

( 4 ) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno (GU L 376, pag. 36).

( 5 ) Fino all’agosto 2008, l’eccezione comprendeva anche la messa a disposizione di un’opera a coloro che soggiornano nell’ambito della prestazione di servizi connessi con l’alloggio.

( 6 ) Sentenza del 7 dicembre 2006 (C-306/05, Racc. pag. I-11519, punti da 32 a 47).

( 7 ) Sentenza del 15 marzo 2012 (C‑135/10, punti da 70 a 102).

( 8 ) Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61); v. ora, l’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (GU L 376, pag. 28). Tale disposizione (invariata nel 2006) dispone quanto segue: «Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione (…)».

( 9 ) Sentenza del 4 ottobre 2011 (C-403/08 e C-429/08, Racc. pag. I-9083, punti da 183 a 207).

( 10 ) V. sentenze SCF, punti 74, 75 e 89; Football Association Premier League e a., punto 188.

( 11 ) In particolare: la convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961; la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (revisione di Parigi del 24 luglio 1971), come modificata il 28 settembre 1979; l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, contenuto nell’allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato mediante decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1); e il trattato dell’OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), concluso il 20 dicembre 1996 e approvato con decisione del Consiglio 2000/278/CE, del 16 marzo 2000.(GU L 89, pag. 6).

( 12 ) V. sentenze SGAE, punto 36; Football Association Premier League e a., punto 186.

( 13 ) V. sentenze SGAE, punti da 43 a 46; Football Association Premier League e a., punti da 192 a 194; SCF, punto 82.

( 14 ) V. sentenze SGAE, punti da 37 a 39; SCF, punti da 84 a 87.

( 15 ) V. sentenze SGAE, punti da 40 a 42; Football Association Premier League e a., punti da 197 a 199.

( 16 ) V. sentenze SGAE, punto 44; Football Association Premier League e a., punti da 204 a 206; SCF, punti 88 e segg.

( 17 ) V. punti da 95 a 98 della sentenza.

( 18 ) Sentenza del 19 gennaio 2010 (C-555/07, Racc. pag. I-365, punto 56).

( 19 ) Sentenza del 12 luglio 1990, (C-188/89, Racc. pag. I-3313, punti da 16 a 22).

( 20 ) Tra gli esempi classici di tali principi rientrano le sentenze del 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Racc. pag. I-4135); del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a. (da C-397/01 a C-403/01, Racc. pag. I-8835), e del 4 luglio 2006, Adeneler e a (C-212/04, Racc. pag. I-6057). Più recentemente, v., ad esempio, sentenze del 24 gennaio 2012, Dominguez (C‑282/10, punto 23 e segg. e giurisprudenza ivi citata); 5 settembre 2012, Lopes da Silva Jorge (causa C-42/11, punto 53 e segg. e giurisprudenza ivi citata).

( 21 ) V., ad esempio, sentenza Dominguez, punti 32 e segg., in particolare, punti 38 e 39 e giurisprudenza ivi citata.

( 22 ) Punti da 44 a 46.

( 23 ) V., per un esempio recente, la sentenza del 27 giugno 2013, Di Donna (C‑492/11, punti 24 e 25 e giurisprudenza ivi citata).

( 24 ) V., per un esempio recente, sentenza del 3 marzo 2011, AG2R Prévoyance (C-437/09, Racc. pag. I-973, punti 67 e 68 e giurisprudenza ivi citata).

( 25 ) V. sentenze del 25 ottobre 1979, Greenwich Film Production (22/79, Racc. pag. 3275, punto 12); del 2 marzo 1983, GVL/Commissione (7/82, Racc. pag. 483, punto 38); del 20 ottobre 1993, Phil Collins e a. (C-92/92 e C-326/92, Racc. pag. I-5145, punto 24).

( 26 ) V. sentenza dell’11 dicembre 2008, Kanal 5 e TV4 (C-52/07, Racc. pag. I-9275, punto 29), e paragrafi da 40 a 42 delle conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak.

( 27 ) L’istituto termale ha fatto solo un breve riferimento alla disposizione, in relazione ad una sentenza della Corte costituzionale ceca.

( 28 ) V., per un esempio recente della giurisprudenza costante della Corte, la sentenza del 18 luglio 2013, Citroën Belux (C‑265/12, punto 37).

( 29 ) Sentenza del 12 aprile 2013, CISAC/Commissione (T‑442/08), concernente la decisione della Commissione C(2008) 3435 def., del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 del accordo SEE (causa COMP/C2/38, 698 ‑ CISAC).

( 30 ) V. punto 146 e segg. della sentenza.

( 31 ) La decisione controversa nella causa T‑442/08 aveva ad oggetto «le condizioni di gestione dei diritti di esecuzione in pubblico delle opere musicali nonché di concessione delle licenze corrispondenti, unicamente per quanto riguarda le modalità di sfruttamento via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo» (punto 1 della sentenza). La causa in esame riguarda la comunicazione al pubblico mediante apparecchi radiofonici e televisivi fissi, una situazione nella quale gli aspetti territoriali possono avere maggiore rilevanza.

( 32 ) Sir Roger de Coverley, come citato in The Spectator, 20 luglio 1711.

( 33 ) COM(2012) 372 def., attualmente all’esame del Parlamento e del Consiglio; v. punto 3.2 della relazione illustrativa. Sebbene il settore oggetto della proposta non sia esattamente lo stesso di cui trattasi nella presente causa, ritengo che la necessità di un’azione concertata costituisca una considerazione importante in entrambi i casi.