19.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 novembre 2014 — Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl/Commissione europea

(Causa C-580/12 P) (1)

(Impugnazione - Intese - Mercato del vetro piano nello Spazio economico europeo (SEE) - Fissazione dei prezzi - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Considerazione delle vendite interne delle imprese - Termine ragionevole - Ricevibilità dei documenti prodotti ai fini dell’udienza dinanzi al Tribunale)

(2015/C 016/02)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl (rappresentanti: H.-G. Kamann e S. Völcker, Rechtsanwälte, mandatari di M. O’Daly, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e R. Sauer, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (T-82/08, EU:T:2012:494) è annullata nella parte in cui viene respinto il motivo attinente alla violazione del principio di non discriminazione con riguardo al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Guardian Industries Corp. e alla Guardian Europe Sàrl con condanna delle stesse alle spese.

2)

L’articolo 2 della decisione C(2007) 5791 definitivo della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39165 — Vetro piatto), è annullato nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Guardian Industries Corp. e alla Guardian Europe Sàrl nella somma di EUR 148 000 000.

3)

L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Guardian Industries Corp. e alla Guardian Europe Sàrl per l’infrazione accertata all’articolo 1 di detta decisione è fissato nella somma di EUR 103 600 000.

4)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

5)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese inerenti sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione, la metà delle spese sostenute dalla Guardian Industries Corp. e dalla Guardian Europe Sàrl nell’ambito dei due giudizi.

6)

La Guardian Industries Corp. e la Guardian Europe Sàrl sopporteranno la metà delle loro spese inerenti ai due giudizi.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013.