15.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 315/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-335/12) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie - Recupero di dazi all’importazione - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Eccedenze di zucchero non esportate))
2014/C 315/04
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A. Caeiros, agente)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, J. Gomes, P. Rocha e A. Cunha, agenti)
Dispositivo
1) |
La Repubblica portoghese, avendo rifiutato di mettere a disposizione della Commissione europea un importo di EUR 7 85 078,50, a titolo di diritti relativi a eccedenze di zucchero non esportate in seguito alla sua adesione alla Comunità europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, dell’articolo 7 della decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 579/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1o marzo 1986, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3332/86 della Commissione, del 31 ottobre 1986, nonché degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |