SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

7 ottobre 2015 ( *1 )

«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d’appalto — Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti e per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione — Classificazione di un offerente in una procedura a cascata — Criteri di aggiudicazione — Pari opportunità — Trasparenza — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale — Perdita di un’opportunità»

Nella causa T‑299/11,

European Dynamics Luxembourg SA, con sede in Ettelbrück (Lussemburgo),

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con sede in Atene (Grecia),

European Dynamics Belgium SA, con sede in Bruxelles (Belgio),

rappresentate inizialmente da N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, successivamente da I. Ampazis, avvocati,

ricorrenti,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da N. Bambara e M. Paolacci, in qualità di agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati

convenuto,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione dell’UAMI, adottata nell’ambito della gara d’appalto con procedura aperta n. AO/021/10 intitolata «Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti e per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione», e comunicata alle ricorrenti con lettera del 28 marzo 2011, di classificare l’offerta della prima ricorrente al terzo posto, secondo il meccanismo a cascata, ai fini della concessione di un contratto quadro e, dall’altro, richieste di risarcimento danni,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relatore), giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 gennaio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

Fatti

1

Le ricorrenti, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e European Dynamics Belgium SA, operano nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e partecipano regolarmente alle procedure di gare d’appalto indette da diversi organismi e istituzioni dell’Unione europea, tra cui l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

2

Con bando di gara del 28 agosto 2010, l’UAMI ha pubblicato nel Supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2010/S 167‑255574) una gara d’appalto, con il numero di riferimento AO/021/10, intitolata «Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti e per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione», a seguito della quale la prima ricorrente ha presentato un’offerta l’11 ottobre 2010. L’appalto da aggiudicare riguardava la fornitura di servizi esterni relativi alla gestione di programmi e di progetti nel settore delle tecnologie dell’informazione, nonché di consulenze tecniche legate a tutti i tipi di sistemi informativi e in tutti i settori tecnologici.

[omissis]

4

Ai sensi del punto II.1.4 del bando di gara, l’appalto riguardava l’aggiudicazione di contratti quadro aventi una durata massima di quattro anni con un numero massimo di tre prestatori di servizio. A tal riguardo, il punto 14.2 del capitolato d’oneri (allegato 1 della documentazione di gara) precisava che i suddetti contratti quadro dovevano essere conclusi secondo il cosiddetto meccanismo «a cascata». Secondo siffatto meccanismo, se l’offerente classificato al primo posto non è in grado di fornire i servizi richiesti, l’UAMI si rivolgerà al secondo classificato, e via di seguito. Inoltre, secondo il punto IV.2 del bando di gara, l’appalto doveva essere aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.

5

Per la valutazione tecnica, il capitolato d’oneri invitava gli offerenti a presentare «i compiti e le attività da svolgere per la gestione e la realizzazione del progetto di cui all’ipotesi di lavoro n. 1». Tale ipotesi di lavoro, esposta nell’allegato 18 del capitolato d’oneri, prevedeva la creazione da parte dell’UAMI di un «progetto di realizzazione di un sistema informativo».

6

A tal fine, il capitolato d’oneri indicava, al punto 13.3, cinque criteri di aggiudicazione formulati nel seguente modo:

«criterio [di aggiudicazione] n. 1: l’offerente presenta i compiti e le attività cui provvederà in materia di gestione del progetto, sulla base della sua metodologia e della sua esperienza, compreso in particolare (ma non esclusivamente) quanto segue:

a)

controllo progressivo [ossia controllo dell’avanzamento dei lavori];

b)

procedura di gestione delle questioni specifiche;

c)

procedura di gestione del cambiamento;

d)

gestione delle procedure di attivazione di livelli successivi di intervento;

e)

programma di capitalizzazione dell’esperienza;

f)

piano di comunicazione;

g)

procedure di accettazione del prodotto da consegnare

(40 punti, con una soglia minima di 20 punti);

criterio [di aggiudicazione] n. 2: l’offerente presenta i compiti e le attività cui provvederà in materia di consulenze tecniche, sulla base della sua metodologia e della sua esperienza, compreso in particolare (ma non esclusivamente) quanto segue:

a)

valutazione dell’architettura;

b)

analisi delle prestazioni;

c)

valutazione della sicurezza;

d)

integrazione in altri sistemi;

(30 punti, con una soglia minima di 10 punti);

criterio [di aggiudicazione] n. 3: ripartizione dello sforzo stimato tra ciascun compito e ciascuna attività di gestione del progetto (10 punti);

criterio [di aggiudicazione] n. 4: ripartizione dello sforzo stimato tra ciascun compito e ciascuna attività di consulenza tecnica (10 punti);

criterio [di aggiudicazione] n. 5: pianificazione dell’esecuzione di tutti i suddetti compiti ed attività (con ricorso a Microsoft Project o programma equivalente) (10 punti)».

[omissis]

8

Con lettera del 28 marzo 2011, l’UAMI comunicava alle ricorrenti l’esito della procedura di gara d’appalto AO/021/10 (in prosieguo: la «decisione di aggiudicazione») indicando loro che l’offerta della prima ricorrente era stata classificata al terzo posto, collocandola come contraente di riserva nel sistema a cascata.

[omissis]

11

Con lettera dell’11 aprile 2011, l’UAMI comunicava alla prima ricorrente i nomi degli altri aggiudicatari che si erano classificati al primo e al secondo posto, ossia rispettivamente il consorzio Unisys SLU e Charles Oakes & Co. Sàrl, con il subappaltatore Unisys Belgium SA, da un lato, e ETIQ Consortium (by everis e Trasys), dall’altro. Tale lettera conteneva inoltre una tabella che riportava i punteggi ottenuti da ciascun aggiudicatario per i diversi criteri di qualità tecnica.

12

Si tratta della tabella seguente:

Criterio qualitativoConsortium UnisysETIQ ConsortiumEuropean DynamicsCriterio qualitativo 1 (40)40,0021,8822,81Criterio qualitativo 2 (30)28,0020,0024,50Criterio qualitativo 3 (10)1064Criterio qualitativo 4 (10)668Criterio qualitativo 5 (10)778Totale punteggio (100)91,0060,8867,31Totale punteggio tecnico99,8666,8073,87

13

Inoltre, nella suddetta lettera l’UAMI indicava le ragioni per le quali aveva attribuito all’offerta della prima ricorrente i punteggi indicati rispettivamente nell’ultima colonna della tabella sopra riportata, per ciascuno dei criteri di qualità tecnica pertinenti. Per quanto riguarda la terza, la quarta e la quinta domanda della prima ricorrente (v. supra, punto 10), l’UAMI affermava che, in forza degli orientamenti relativi all’accesso pubblico ai documenti in materia di appalti pubblici, non era autorizzato a divulgare né la relazione di valutazione, né i nomi dei membri del comitato di valutazione, né le offerte economiche degli altri aggiudicatari.

[omissis]

19

Con lettera congiunta del 18 aprile 2011, le ricorrenti informavano l’UAMI di considerare che la motivazione, vaga e generica, così come esposta nella sua lettera dell’11 aprile 2011, fosse insufficiente e non consentisse loro di esercitare i propri diritti. Inoltre, esse reiteravano la richiesta di ottenere comunicazione, in particolare, delle offerte economiche degli altri aggiudicatari nonché una copia completa della relazione di valutazione. Le ricorrenti esponevano inoltre in dettaglio, con riguardo a ciascuna delle valutazioni effettuate dall’UAMI sui diversi criteri di qualità tecnica della loro offerta, le ragioni per le quali, a loro avviso, la valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice era lacunosa ed erronea, o perfino viziata da errori manifesti di valutazione. Infine, le ricorrenti invitavano l’UAMI a riconsiderare il risultato della sua valutazione, a fornire giustificazioni dettagliate per le sue decisioni e a correggere gli errori manifesti di valutazione lamentati.

20

Con lettera del 29 aprile 2011, l’UAMI trasmetteva alle ricorrenti la seguente tabella, contenente i punteggi assegnati alla loro offerta economica nonché alle offerte economiche degli altri aggiudicatari.

 

Criterio 1 (60)

Criterio 2 (40)

Totale (100)

Punti economici

ETIQ Consortium (by everis e Trasys)

60,00

35,59

95,59

100,00

European Dynamics

40,00

40,00

80,00

83,69

Consortium Unisys SLU e Charles Oakes & Co. Sàrl

34,14

38,61

72,75

76,11

Inoltre, con riguardo alla valutazione dei criteri di aggiudicazione tecnica, l’UAMI comunicava alle ricorrenti che avrebbe fornito loro una risposta completa nei giorni lavorativi successivi.

[omissis]

22

Con lettera datata 2 maggio 2011, trasmessa tramite fax del 12 maggio 2011, l’UAMI reiterava sostanzialmente le osservazioni contenute nella sua lettera dell’11 aprile 2011 in merito alla valutazione della qualità tecnica dell’offerta della prima ricorrente.

[omissis]

28

Con lettera del 13 maggio 2011, le ricorrenti contestavano l’approccio dell’UAMI e sostenevano di essere ora costrette a presentare un ricorso dinanzi al Tribunale.

Procedimento e conclusioni delle parti

29

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

30

A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

31

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

32

Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza tenutasi il 21 gennaio 2015.

33

All’udienza le ricorrenti hanno rinunciato, da un lato, al loro quarto motivo, attinente ad una violazione, in particolare, del principio della parità di trattamento, dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 94 e dell’articolo 96 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario generale»), come modificato dal regolamento (CE, Euratom), n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 (GU L 390, pag. 1), e degli articoli 133 e 134 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento [finanziario generale] (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: le «modalità di esecuzione») e, dall’altro, al capo delle loro conclusioni relativo al risarcimento del danno subito per la perdita del beneficio ragionevolmente atteso. Inoltre, tenuto conto dell’ordinanza del 12 settembre 2013, European Dynamics Luxembourg e a./UAMI (T‑556/11, Racc., EU:T:2013:514), l’UAMI ha rinunciato al suo motivo di irricevibilità diretto contro le domande di annullamento e di risarcimento danni. Nel verbale dell’udienza si è preso atto delle suddette rinunce.

34

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di aggiudicazione, comunicata con lettera del 28 marzo 2011, nella parte in cui classifica la loro offerta al terzo posto secondo il meccanismo a cascata;

annullare tutte le altre decisioni connesse dell’UAMI, comprese quelle che assegnano l’appalto di cui trattasi agli offerenti classificati al primo e al secondo posto secondo il meccanismo a cascata;

condannare l’UAMI a risarcire il danno subito dalle ricorrenti in conseguenza della perdita di una opportunità e della lesione della loro reputazione e credibilità, per un importo pari a EUR 650000;

condannare l’UAMI alle spese.

35

L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

1. Sulla domanda di annullamento

Sintesi dei motivi di annullamento

36

A sostegno della loro domanda di annullamento le ricorrenti, dopo la rinuncia al quarto motivo (v. punto 33 supra) deducono tre motivi.

37

Con il primo motivo le ricorrenti addebitano all’UAMI di aver violato l’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario generale e l’articolo 149 delle modalità di esecuzione, nonché l’obbligo di motivazione, ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, rifiutando di fornire loro una spiegazione o una giustificazione sufficienti per la decisione di aggiudicazione.

38

Con il secondo motivo le ricorrenti invocano una «violazione del capitolato d’oneri», in quanto l’UAMI avrebbe seguito, a loro scapito, nuovi criteri di aggiudicazione che non figuravano nel suddetto capitolato.

39

Con il terzo motivo le ricorrenti imputano all’UAMI di aver commesso numerosi errori manifesti di valutazione.

40

Il Tribunale ritiene opportuno prendere in esame, anzitutto, il secondo motivo, quindi il terzo motivo e, infine, il primo.

Sul secondo motivo, attinente ad una violazione dei requisiti previsti dal capitolato d’oneri

41

Nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti contestano, in particolare, l’analisi comparativa, alla luce del primo criterio di aggiudicazione, della loro offerta rispetto a quelle degli altri aggiudicatari che l’amministrazione aggiudicatrice ha esposto nella lettera del 2 maggio 2011. Al riguardo, nella suddetta lettera si afferma in particolare che «(…) le offerte [degli altri aggiudicatari] che hanno raggiunto nell’ambito del primo criterio di aggiudicazione un livello molto buono o addirittura eccellente, mostravano un “ottimo uso del quadro Prince2, spiegando anzitutto il quadro” prima di definire la maniera in cui sarebbe stato utilizzato all’UAMI, sicché le suddette offerte coprivano tanto gli aspetti teorici quanto quelli pratici dell’uso del quadro Prince2». Inoltre, secondo la stessa lettera, tali offerte «individuavano nella gestione del cambiamento e nella comunicazione i due compiti di maggiore rilevanza per la riuscita del progetto» (v. punto 23 supra).

42

Secondo le ricorrenti, in sostanza, siffatta valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice non trova alcun fondamento nel capitolato d’oneri e si basa su elementi, tra cui la metodologia Prince2, che non sono stati portati in tempo utile a conoscenza degli offerenti. Dal capitolato d’oneri non emergerebbe neppure che i due sottocriteri «gestione del cambiamento» e «comunicazione» fossero, agli occhi dell’UAMI, quelli «di maggiore rilevanza». Pertanto, l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe introdotto, ex post, un nuovo criterio e avrebbe attribuito un nuovo peso ai suddetti sottocriteri.

43

Secondo l’UAMI, il presente motivo si basa su una lettura erronea della sua lettera del 2 maggio 2011, che non rivela l’introduzione di nuovi criteri di aggiudicazione. Da un lato, l’UAMI ricorda che, in forza del primo criterio di aggiudicazione gli offerenti erano invitati a descrivere i compiti e le attività che avrebbero svolto in materia di gestione del progetto. Orbene, Prince2 sarebbe una delle metodologie disponibili che le ricorrenti stesse avrebbero scelto a tal fine. Dall’altro, il fatto di aver indicato che le migliori offerte «hanno individuato nella gestione delle modifiche e nella comunicazione i due compiti di maggiore rilevanza per la riuscita del progetto» non equivarrebbe a introdurre un nuovo criterio di aggiudicazione né ad applicare un fattore di ponderazione stabilito ex post, poiché il capitolato d’oneri precisa che gli offerenti dovevano descrivere i compiti e le attività cui avrebbero provveduto in materia di gestione del progetto, tra cui il processo di gestione delle modifiche e i piani di comunicazione. Nessun punteggio specifico sarebbe stato associato a questi sottocriteri e l’UAMI si sarebbe limitato a confermare che gli altri aggiudicatari avevano correttamente compreso che la gestione delle modifiche e la comunicazione rappresentavano i due compiti di maggiore rilevanza.

44

Occorre ricordare che, in virtù del principio della parità di trattamento, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a garantire, in ogni fase della procedura di gara d’appalto, il rispetto della parità di trattamento e, di conseguenza, delle pari opportunità tra tutti gli offerenti. Parimenti, il principio della parità di trattamento significa che gli offerenti devono trovarsi su un piano di parità sia nel momento in cui preparano le loro offerte, sia in quello in cui queste ultime sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice. Ciò implica, in particolare, che i criteri di aggiudicazione devono essere formulati, nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, in modo da consentire a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di interpretarli nello stesso modo e che, in sede di valutazione delle offerte, tali criteri devono essere applicati in modo oggettivo e uniforme a tutti gli offerenti (sentenza del 17 febbraio 2011, Commissione/Cipro, C‑251/09, EU:C:2011:84, punti 39 e 40; v. anche, in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Astrim e Elyo Italia/Commissione, T‑216/09, EU:T:2012:574, punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il principio di trasparenza, che ha fondamentalmente lo scopo di garantire che non sussistano rischi di favoritismo e di comportamento arbitrario da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, implica che tutte le condizioni e modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri in modo da permettere a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e d’interpretarle allo stesso modo, da un lato, e da porre l’amministrazione aggiudicatrice in condizione di verificare se effettivamente le offerte dei concorrenti rispondano ai criteri che disciplinano l’appalto in questione, dall’altro (v., in tal senso, sentenze Astrim e Elyo Italia/Commissione, cit., EU:T:2012:574, punto 37, e del 16 settembre 2013, Spagna/Commissione, T‑402/06, Racc., EU:T:2013:445, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

45

Per quanto riguarda la prima censura, attinente al fatto che l’UAMI avrebbe applicato un criterio di aggiudicazione non previsto nel capitolato d’oneri, è vero che il quadro o la metodologia Prince2 non vi sono espressamente menzionati, in quanto ai sensi del primo criterio di aggiudicazione, in particolare, «l’offerente presenta i compiti e le attività cui provvederà in materia di gestione del progetto, sulla base della sua metodologia e della sua esperienza». Tuttavia, da un lato, dall’offerta della prima ricorrente emerge chiaramente che la metodologia ivi proposta è «basata sul metodo di gestione del progetto Prince2 dell’OGC, che rientra nelle migliori pratiche ed è ampiamente adottato su scala internazionale e viene utilizzato per definire un approccio dei progetti nell’ambito dell’ITIL» e che il suddetto metodo «sarà la metodologia dominante applicabile nell’ambito del progetto». Dall’altro, è pacifico che le offerte degli altri aggiudicatari si basino anch’esse sulla metodologia Prince2, il che ha permesso all’amministrazione aggiudicatrice di effettuare l’analisi comparativa di cui al punto 41 supra.

46

Ciò considerato, la censura delle ricorrenti secondo cui l’UAMI avrebbe stabilito ex post un nuovo criterio di aggiudicazione, ossia la metodologia Prince2, che non era né previsto nel capitolato d’oneri né comunicato in tempo utile agli offerenti, non può essere accolta. Infatti, la valutazione da parte dell’UAMI dell’offerta della prima ricorrente era manifestamente guidata dal criterio «sulla base della sua metodologia e della sua esperienza», il che non è rimesso in discussione dal fatto che, nel caso della suddetta offerta e in quello delle offerte degli altri aggiudicatari, tale metodologia corrispondeva proprio a Prince2. Al contrario, questa circostanza dimostra di per sé che tutti gli aggiudicatari avevano ben compreso che il primo criterio di aggiudicazione permetteva loro di fondare la propria offerta sulla suddetta metodologia. Pertanto, non si può censurare l’amministrazione aggiudicatrice per aver comparato le offerte di cui trattasi alla luce dei criteri propri della suddetta metodologia, il che poteva solo agevolare il raffronto delle rispettive qualità e promuovere l’obiettività della valutazione comparativa. Infine, i requisiti del suddetto criterio di aggiudicazione devono essere chiaramente distinti dal punto 2.3 dell’allegato II del capitolato d’oneri, secondo il quale «[l]a metodologia utilizzata dall’UAMI per la gestione del progetto è un adattamento personalizzato di Prince2», per il quale si indica chiaramente che «verrà messo a disposizione del contraente [soltanto] all’inizio del contratto quadro», sicché non poteva costituire un modello al quale le offerte dovevano adeguarsi.

47

Pertanto, la prima censura dev’essere respinta in quanto infondata.

48

Per quanto riguarda la seconda censura, il Tribunale ritiene che le ricorrenti abbiano ragione quando affermano che l’amministrazione aggiudicatrice ha effettivamente accordato ai sottocriteri «gestione del cambiamento» e «comunicazione» un peso maggiore rispetto agli altri sottocriteri indicati nell’ambito del primo criterio di aggiudicazione. Infatti, la motivazione inequivoca esposta nella lettera dell’UAMI del 2 maggio 2011, secondo la quale le offerte degli altri aggiudicatari «individuavano nella gestione del cambiamento e nella comunicazione i due compiti di maggiore rilevanza per la riuscita del progetto», non può essere intesa in altro modo. Essa dimostra che l’amministrazione aggiudicatrice aveva approvato l’approccio proposto dagli altri aggiudicatari basandosi su una ponderazione dei suddetti sottocriteri che non risulta dalla lettera del primo criterio di aggiudicazione. Orbene, tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 44 supra, l’amministrazione aggiudicatrice non può effettuare una ponderazione di sottocriteri che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2008, Lianakis e a., C‑532/06, Racc., EU:C:2008:40, punto 38).

49

Al riguardo, da un lato, è necessario precisare che la «gestione del cambiamento» e il «piano di comunicazione» costituivano solo due di un complesso di sette sottocriteri che venivano elencati allo stesso livello e a titolo non esclusivo nell’ambito del primo criterio di aggiudicazione, ossia il controllo progressivo, la procedura di gestione delle questioni specifiche, la procedura di gestione del cambiamento, la gestione delle procedure di attivazione di livelli successivi di intervento, il programma di capitalizzazione dell’esperienza, il piano di comunicazione e le procedure di accettazione del prodotto da consegnare, e per i quali l’amministrazione aggiudicatrice intendeva assegnare un massimo di 40 punti (v. punto 5 supra). Orbene, né dalla lettera del suddetto criterio, né da altri passaggi rilevanti del capitolato d’oneri emerge che l’amministrazione aggiudicatrice intendesse, eventualmente e per ragioni specifiche non rivelate, accordare un’importanza diversa ai suddetti sottocriteri ai fini della presentazione del progetto previsto all’ipotesi di lavoro n. 1, o anche attribuire, a titolo della valutazione delle offerte presentate alla luce del primo criterio di aggiudicazione, punteggi più o meno elevati a seconda che le offerte ponessero l’accento sull’uno o sull’altro dei suddetti sottocriteri. Questo vale in particolare per i sottocriteri «gestione del cambiamento» e «piano di comunicazione», a proposito dei quali il capitolato d’oneri non indica che l’amministrazione aggiudicatrice li considerava come «i due compiti di maggiore rilevanza per la riuscita del progetto».

50

Dall’altro, conformemente all’esposizione generale, nel capitolato d’oneri, dei requisiti che gli offerenti dovevano soddisfare, questi ultimi erano invitati a presentare «i compiti e le attività da svolgere per la gestione e la realizzazione del progetto presentato nell’ipotesi di lavoro n. 1» di cui all’allegato 18 del capitolato d’oneri e vertente sulla creazione da parte dell’UAMI di un «progetto di realizzazione di un sistema informativo». Da ciò deriva che la descrizione, nelle offerte presentate, dei compiti e delle attività inerenti ai diversi sottocriteri in base al primo criterio di aggiudicazione si riferiva necessariamente al suddetto progetto che era, per definizione, lo stesso per tutti gli offerenti.

51

Ciò premesso, la frase «individuavano nella gestione del cambiamento e nella comunicazione i due compiti di maggiore rilevanza per la riuscita del progetto» può essere intesa solo come implicante un giudizio di valore di portata assoluta e generale riguardo all’importanza particolare dei sottocriteri «gestione del cambiamento» e «piano di comunicazione» (quelli «di maggiore rilevanza») nell’ambito del progetto previsto dall’UAMI a titolo dell’ipotesi di lavoro n. 1 («per la riuscita del progetto»), dei quali le offerte degli altri aggiudicatari avrebbero tenuto conto e, all’inverso, come una critica nei confronti dell’offerta della prima ricorrente per non aver seguito un approccio analogo a quello proposto dai suddetti aggiudicatari a tal riguardo.

52

In proposito, l’UAMI non può legittimamente affermare, in sostanza, che la motivazione summenzionata dev’essere intesa come un giudizio di valore relativo alla qualità elevata delle offerte degli altri aggiudicatari che si fondava sull’individuazione di due sottocriteri particolari, ossia la «gestione del cambiamento» e la «comunicazione», poiché non è possibile dissociare tale giudizio da una valutazione preliminare e astratta specifica dei predetti sottocriteri rispetto agli altri cinque sottocriteri elencati nell’ambito del primo criterio di aggiudicazione. Inoltre, non fosse altro che per le ragioni esposte ai punti da 48 a 51 supra, non appare credibile che l’amministrazione aggiudicatrice non abbia attribuito punti specifici del totale disponibile di 40 punti ai diversi sottocriteri ivi previsti (v. altresì punti 93 e 94 infra).

53

Pertanto, occorre concludere che il giudizio comparativo negativo espresso dall’amministrazione aggiudicatrice sull’offerta della prima ricorrente riguardo a tale punto non trova alcun fondamento nel tenore letterale del primo criterio di aggiudicazione. Soprattutto, la ponderazione sottostante a tale giudizio non risultava in maniera sufficientemente chiara, precisa e univoca dal suddetto criterio per consentire a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e di interpretarla nello stesso modo. Effettuando, contrariamente ai requisiti derivanti dalla giurisprudenza citata ai punti 44 e 48 supra, una ponderazione dei diversi sottocriteri nell’ambito del suddetto criterio di aggiudicazione che non era prevista dal capitolato d’oneri né era stata preliminarmente comunicata agli offerenti, l’UAMI ha dunque violato, a discapito delle ricorrenti, i principi di pari opportunità e di trasparenza.

54

Di conseguenza, la seconda censura dev’essere accolta.

55

Pertanto, il secondo motivo dev’essere in parte respinto e in parte accolto.

Sul terzo motivo, attinente ad errori manifesti di valutazione

Osservazioni preliminari

56

Le ricorrenti ritengono che le uniche informazioni lacunose fornite dall’UAMI rivelino numerosi errori gravi e manifesti di valutazione, in assenza dei quali l’offerta della prima ricorrente avrebbe potuto essere classificata al primo posto in base al meccanismo a cascata. A loro avviso, tali errori inficiano la valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice relativamente a ciascuno dei criteri di aggiudicazione previsti dal capitolato d’oneri. In tale contesto, le ricorrenti censurano in particolare i commenti negativi contenuti nelle lettere dell’UAMI dell’11 aprile e del 2 maggio 2011.

57

Per quanto concerne la valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice in merito al primo criterio di aggiudicazione, le ricorrenti invocano undici censure che qui di seguito dovranno essere esaminate individualmente oppure – qualora coincidano – in combinazione. A questo proposito, si deve ricordare che il suddetto criterio di aggiudicazione richiedeva all’offerente di presentare «i compiti e le attività cui provvederà in materia di gestione del progetto, sulla base della sua metodologia e della sua esperienza», compresi in particolare, ma non esclusivamente, sette sottocriteri, vale a dire il controllo progressivo, la procedura di gestione delle questioni specifiche, la procedura di gestione del cambiamento, la gestione delle procedure di attivazione di livelli successivi di intervento, il programma di capitalizzazione dell’esperienza, il piano di comunicazione e le procedure di accettazione del prodotto da consegnare (v. supra, punto 5).

58

Inoltre, occorre sottolineare che l’amministrazione aggiudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto e che il sindacato del Tribunale deve essere limitato alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’assenza di un errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (v. sentenza del 23 novembre 2011, bpost/Commissione, T‑514/09, EU:T:2011:689, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).

I presunti errori manifesti di valutazione inerenti al primo criterio di aggiudicazione

[omissis]

– Sulla sesta censura

81

Con la sesta censura le ricorrenti contestano la valutazione dell’UAMI secondo la quale un gestore di programma, un gestore principale di progetto e un gestore di progetto non erano necessari per ciascun progetto. Alla luce dei requisiti dell’ipotesi di lavoro n. 1, le ricorrenti avrebbero presentato e giustificato, nei capitoli 2 e 4 della loro offerta, sulla base della loro esperienza come richiesto dal capitolato d’oneri, la loro proposta di creare un ufficio progetti, che comprende un gestore di programma e un gestore principale di progetto.

82

Occorre ricordare che, nella sua lettera dell’11 aprile 2011, l’UAMI ha rilevato che «i progetti indicati nell’offerta [delle ricorrenti] non richiedono tutti un gestore di programma, un gestore principale di progetto e un gestore di progetto». Nelle memorie depositate dinanzi al Tribunale l’UAMI ha confermato che le ricorrenti avrebbero erroneamente supposto che l’UAMI gestisse tutti i suoi progetti nell’ambito del medesimo programma, il che le avrebbe indotte a proporre una soluzione con un gestore di programma, un gestore principale di progetto e un gestore del progetto per ciascun progetto. Orbene, la dimensione e la portata limitate del progetto da utilizzare a titolo di esempio, ossia l’ipotesi di lavoro n. 1, non avrebbero giustificato il ricorso ai suddetti tre profili.

83

A tale proposito, si deve ricordare che dalla descrizione generale, contenuta nel capitolato d’oneri, dei requisiti che gli offerenti sono tenuti a soddisfare, emerge che questi ultimi avrebbero presentato «i compiti e le attività da svolgere per la gestione e la realizzazione del progetto presentato nell’ipotesi di lavoro n. 1». Inoltre, l’ipotesi di lavoro n. 1, come illustrata nell’allegato 18 del capitolato d’oneri, si limitava a indicare un unico «progetto di realizzare un sistema informativo» e non un programma comprensivo di diversi progetti di questo tipo, per cui l’amministrazione aggiudicatrice poteva validamente censurare la proposta di un gestore di programma presentata dalle ricorrenti.

84

Per contro, dal capitolato d’oneri non emerge con la chiarezza e la precisione richieste dalla giurisprudenza citata al punto 44 supra, e in particolare dal primo criterio di aggiudicazione e dalla definizione dell’ipotesi di lavoro n. 1, che l’UAMI intendesse invitare gli offerenti a presentare una soluzione che non comprendesse neppure i profili di gestore principale di progetto e di gestore di progetto, come proposto dalle ricorrenti. Parimenti, l’UAMI non ha spiegato i motivi per cui la proposta dei suddetti profili sarebbe incompatibile con l’ipotesi di lavoro n. 1. Infine, a differenza della difesa prodotta contro le prime cinque censure, l’UAMI non ha sostenuto che, su tale punto, le ricorrenti si sarebbero discostate dalla metodologia Prince2. Orbene, considerata la mancanza di precisione del capitolato d’oneri al riguardo, occorre ricordare che le ricorrenti erano libere, in forza del primo criterio di aggiudicazione, di presentare i compiti e le attività da svolgere in materia di gestione di progetto, sulla base della loro metodologia e della loro esperienza.

85

Considerata, in particolare, questa mancanza di precisione del capitolato d’oneri, nonché il carattere sintetico e vago del giudizio del comitato di valutazione, è impossibile, tanto per le ricorrenti, quanto per il Tribunale, verificare la plausibilità della critica mossa contro l’inclusione di un gestore principale di progetto e di un gestore di progetto e, pertanto, definire la questione se essa sia viziata da un errore manifesto di valutazione.

86

Di conseguenza, occorre concludere nel senso che esiste un difetto di motivazione su questo punto ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale (v. punti da 125 a 135 infra).

– Sull’ottava censura

87

Con l’ottava censura le ricorrenti contestano il commento finale del comitato di valutazione in merito al primo criterio di aggiudicazione, secondo il quale «l’offerta complessiva della [prima ricorrente] è molto operativa anziché strategica e si concentra su un tipo di gestore di progetto diverso da quello previsto dall’UAMI». Tale commento sarebbe arbitrario e non suffragato dal capitolato d’oneri. L’offerta della prima ricorrente risponderebbe a tutti i requisiti del capitolato d’oneri e delle buone pratiche del settore della gestione del progetto, ossia Prince2. A tal riguardo, le ricorrenti richiamano il punto 4.1.1 della loro offerta, intitolato «Struttura dell’organizzazione», che propone una struttura unificata e centralizzata nell’ambito della quale qualsiasi progetto, compresi progetti indipendenti, come quello previsto dall’ipotesi di lavoro n. 1, oppure progetti rientranti in un programma, verrà diretto, gestito, controllato e seguito dall’ufficio progetti. Il gestore di programma sarebbe membro dell’ufficio progetti e disporrebbe di una prospettiva globale, esercitando al contempo un controllo generale sull’insieme dei progetti e dei programmi realizzati in forza del contratto quadro per garantirne in tal modo la gestione efficace, omogenea e adeguata. Pertanto, penalizzando l’offerta della prima ricorrente sulla base di un requisito non previsto nel capitolato d’oneri, ossia il fatto che «l’UAMI [abbia] diretto tutti i suoi progetti nell’ambito di uno stesso programma», l’UAMI sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione.

88

Nel corso del procedimento, l’UAMI si è limitato a far valere, a riguardo, l’argomento ricordato supra, al punto 82. Orbene, conformemente alle considerazioni esposte supra al punto 84, è giocoforza rilevare che, in assenza di criteri sufficientemente chiari e precisi esposti nel capitolato d’oneri, il commento finale del comitato di valutazione, in particolare la critica vaga secondo la quale l’UAMI prevedeva un «diverso tipo di gestore di progetto», non è comprensibile, sicché né le ricorrenti né il Tribunale possono verificarne la plausibilità e, pertanto, valutare la questione se tale critica sia viziata o meno da un errore manifesto di valutazione. Ciò tanto più che, in forza del primo criterio di aggiudicazione, si presumeva che gli offerenti avrebbero presentato i compiti e le attività da svolgere in materia di gestione del progetto sulla base della loro metodologia ed esperienza e, pertanto, non sulla base di un’eventuale prassi o esperienza dell’UAMI non descritta nel capitolato d’oneri.

89

Ciò posto, si deve concludere nel senso che su questo punto esiste un difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale (v. infra, punti da 125 a 135).

– Sulle censure da nona a undicesima

90

Con le censure da nona a undicesima, le ricorrenti contestano, in sostanza, la risposta asseritamente lacunosa, evasiva e vaga dell’UAMI, nella sua lettera del 2 maggio 2011, in particolare con riguardo alla notazione e alla valutazione comparativa della loro offerta, in base al primo criterio di aggiudicazione, rispetto alle offerte degli altri aggiudicatari. L’UAMI si limiterebbe a indicare in modo vago che le altre due offerte sono state considerate migliori in quanto entrambe esponevano «aspetti teorici e pratici dell’uso del quadro Prince2» e «individuavano nella gestione del cambiamento e nella comunicazione i due compiti di maggiore rilevanza per la riuscita del progetto». Tuttavia, ai punti 2.1.1 e 2.1.2 della loro offerta, anche le ricorrenti avrebbero esposto gli aspetti teorici e pratici della metodologia Prince2 di gestione del progetto e avrebbero fornito una proposta dettagliata dei compiti relativi alla gestione del cambiamento e della comunicazione applicati al caso del progetto dell’UAMI. Inoltre, ai punti da 2.2 a 2.11 della suddetta offerta, esse avrebbero indicato dettagliatamente gli aspetti pratici dell’uso del loro approccio metodologico fondato su Prince2 per la gestione del progetto e per l’esecuzione dei compiti relativi alla gestione del progetto in forza dell’ipotesi di lavoro n. 1. Del pari, il punto 2.5 di tale offerta descriverebbe in maniera circostanziata l’approccio da seguire per la gestione del cambiamento e i punti 2.10 e 2.8 illustrerebbero le proposte relative al piano di comunicazione e alle procedure d’attivazione di livelli successivi di intervento, senza che l’UAMI abbia fornito spiegazioni sulle asserite lacune o sul contenuto asseritamente migliore delle altre offerte sotto questo profilo (nona censura). Inoltre, il primo criterio di aggiudicazione non avrebbe richiesto di specificare l’importanza dei compiti in materia di gestione del progetto proposti, il che sarebbe stato contrario alle buone pratiche e ai metodi consolidati su scala internazionale. In ogni caso, le ricorrenti avrebbero presentato una metodologia di gestione del progetto molto ben definita, coerente e chiaramente strutturata, in base alla quale i processi, le attività e i compiti di gestione del progetto sono tutti essenziali per la riuscita dello stesso (decima censura). Infine, l’UAMI non giustificherebbe il bassissimo punteggio di 22,81 assegnato all’offerta della prima ricorrente per il primo criterio di aggiudicazione, mentre l’offerta dell’aggiudicatario classificato al primo posto avrebbe ottenuto il punteggio massimo di 40 (undicesima censura).

91

Occorre anzitutto far riferimento alle considerazioni esposte supra, ai punti da 48 a 53, in risposta al secondo motivo, secondo le quali il giudizio comparativo negativo sull’offerta della prima ricorrente, in base al quale le offerte degli altri aggiudicatari «individuavano nella gestione del cambiamento e nella comunicazione i due compiti di maggiore rilevanza per la riuscita del progetto», è viziato da una violazione dei principi di pari opportunità e di trasparenza, in quanto non trova alcun fondamento nel tenore letterale del primo criterio di aggiudicazione e, pertanto, si tratterebbe di una ponderazione non comunicata preventivamente agli offerenti dei diversi sottocriteri nell’ambito del primo criterio di aggiudicazione. Ne deriva giocoforza che tale giudizio difetta di plausibilità ed è altresì viziato da un errore manifesto di valutazione nella ponderazione dei suddetti sottocriteri.

92

Nel corso del giudizio, poi, l’UAMI non ha ritenuto opportuno prendere posizione sull’argomentazione circostanziata delle ricorrenti né sul modo in cui il comitato di valutazione era giunto ad un punteggio aggregato di 22,81 su un totale di 40 punti per l’offerta della prima ricorrente, come indicato nella lettera dell’UAMI del 2 maggio 2011. Tuttavia, in udienza, rispondendo a una domanda precisa del Tribunale, l’UAMI ha in sostanza spiegato che, nel caso di specie, nel giudicare l’offerta della prima ricorrente i valutatori non si sarebbero basati su una formula matematica che li aveva portati a detrarre alcuni punti per sottocriterio o per taluni commenti negativi, ma avevano assegnato un punteggio complessivo per la qualità generale dell’intera parte della suddetta offerta in base al primo criterio di aggiudicazione. A tal proposito, l’attribuzione di un punteggio a due decimali (22,81) sarebbe dovuta al fatto che le offerte erano state giudicate da più valutatori i cui punteggi iniziali sommati sarebbero stati poi divisi per il numero dei valutatori stessi.

93

Orbene, secondo il Tribunale queste spiegazioni, non contenute nella lettera dell’UAMI del 2 maggio 2011, sono tardive e difettano altresì di plausibilità. Al riguardo, a causa della mancanza di precisione nel capitolato d’oneri riguardo alla ponderazione effettiva dei vari sottocriteri nell’ambito del primo criterio di aggiudicazione e di prove documentali presentate dall’UAMI al riguardo, occorre respingere come non credibile l’argomento dell’UAMI secondo cui i valutatori non avrebbero collegato l’attribuzione di certi punti ai suddetti sottocriteri elencati nell’ambito del primo criterio di aggiudicazione, in base al quale gli offerenti potevano raggiungere un massimo di 40 punti. Inoltre, come fatto valere dalle ricorrenti in udienza, non risulta maggiormente credibile il fatto che i valutatori non abbiano utilizzato una formula matematica o, quanto meno, abbiano assegnato frazioni di punteggio per sottocriterio ai fini della valutazione delle offerte alla luce del suddetto criterio di aggiudicazione. Infatti, anche supponendo che le valutazioni aggregate siano divise per il numero totale dei valutatori, come sostenuto dall’UAMI, se non vi fosse stato un simile approccio matematico o una distribuzione di frazioni di punteggio per sottocriterio non sarebbe stato possibile arrivare ad un punteggio aggregato con due decimali. Pertanto, l’argomento dell’UAMI, secondo il quale sarebbe stato attribuito un punteggio complessivo per l’intera parte dell’offerta della prima ricorrente in base al primo criterio di aggiudicazione, non può essere accolto.

94

È giocoforza constatare che la lettera dell’UAMI del 2 maggio 2011 non contiene alcuna spiegazione pertinente al riguardo. Infatti, tale lettera si limita a rilevare in modo vago che «le offerte [degli altri aggiudicatari] che hanno raggiunto nell’ambito del primo criterio di aggiudicazione un livello molto buono, o addirittura eccellente, mostravano un ottimo uso del quadro Prince2, spiegando anzitutto il quadro prima di definire il modo in cui sarebbe stato utilizzato all’UAMI, sicché le suddette offerte coprivano tanto gli aspetti teorici quanto quelli pratici relativi all’uso del quadro Prince2». Inoltre, in tale sede l’UAMI si è limitato a rilevare che le suddette offerte «individuavano nella gestione del cambiamento e nella comunicazione i due criteri di maggiore rilevanza per la riuscita del progetto» per concludere che «[p]er comparazione, il comitato di valutazione ha trovato proposte di qualità migliore rispetto a quella d[elle ricorrenti]». Orbene, alla luce di queste imprecise e lacunose considerazioni valutative esposte nella suddetta lettera, le quali si riferiscono solo ad alcuni dei sottocriteri del primo criterio di aggiudicazione senza indicare il punteggio preciso che l’amministrazione aggiudicatrice intendeva attribuire a ciascun sottocriterio, nonché del silenzio del capitolato d’oneri quanto alla ponderazione dei suddetti sottocriteri nel loro complesso, né le ricorrenti né il Tribunale sono in grado di comprendere in che modo l’amministrazione aggiudicatrice, nell’ambito delle sue valutazioni individuali e comparative delle offerte presentate, ha attribuito i punti disponibili in base al primo criterio di aggiudicazione e ai suoi diversi sottocriteri.

95

Di conseguenza, a parte la constatazione dell’errore manifesto di valutazione di cui al punto 91 supra, il Tribunale non è in grado di affermare se esistono o meno simili errori manifesti al riguardo, proprio a causa del fatto che la decisione di aggiudicazione è priva di una motivazione sufficiente ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE in combinato disposto con l’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario generale (v. infra, punti da 125 a 135).

– Conclusione provvisoria

96

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, fatta salva la valutazione del primo motivo, attinente a difetti di motivazione, la nona censura del presente capo del terzo motivo, inerente al primo criterio di aggiudicazione, dev’essere accolta con riferimento all’errore manifesto di valutazione accertato al punto 91 supra e, per il resto, il suddetto capo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sui presunti errori manifesti di valutazione inerenti al secondo criterio di aggiudicazione

97

Le ricorrenti contestano la valutazione negativa della loro offerta in base al secondo criterio di aggiudicazione, come esposta nella lettera dell’11 aprile 2011, secondo la quale non vi sarebbe «alcun esempio di prodotto da consegnare per l’esame del caso: registro giornaliero, registro degli elementi di configurazione, rapporti sui principali indicatori». A sostegno del presente capo, in primo luogo, esse affermano, in sostanza, che l’UAMI non ha risposto a nessuna delle contestazioni circostanziate da esse formulate al riguardo nella loro lettera del 18 aprile 2011. Infatti, il capitolato d’oneri non avrebbe richiesto un esempio di tal genere, ma solo di esporre i compiti e le attività da svolgere in materia di consulenze tecniche. In secondo luogo, il punto 6.2 dell’offerta della prima ricorrente fornirebbe esempi di forme e dei modelli utilizzati per ciascun prodotto da consegnare, come infine ammesso dall’UAMI. Tali modelli sarebbero esaurienti e sufficientemente dettagliati in quanto presentano la struttura, le sezioni e i contenuti esatti delle prestazioni da fornire nell’ambito dello scenario ipotetico indicato nel capitolato d’oneri. In terzo luogo, nella sua lettera del 2 maggio 2011, l’UAMI non avrebbe spiegato perché gli altri aggiudicatari avevano presentato ottimi esempi di prodotti da consegnare, né le ragioni per cui le loro offerte erano state giudicate di qualità migliore rispetto a quella delle ricorrenti. Gli elementi citati dall’UAMI non sarebbero prodotti da consegnare rientranti nella prestazione di servizi di consulenza tecnica, bensì semplicemente prodotti da consegnare inerenti alla gestione del progetto e proposti dalla metodologia Prince2. All’udienza le ricorrenti hanno aggiunto che, come esposto in sede di controreplica, nell’ambito della valutazione delle offerte in base al secondo criterio di aggiudicazione, l’UAMI avrebbe giudicato positivamente la presentazione, da parte di altri offerenti, di esempi di progetti precedenti, il che equivarrebbe, da un lato, a introdurre ex post un nuovo sottocriterio e, dall’altro, a confondere illegittimamente il criterio di selezione relativo all’esperienza con il criterio di aggiudicazione de quo. Tuttavia, dal punto 11 del capitolato d’oneri, intitolato «Presentazione di esempi», emergerebbe chiaramente che «la presentazione di un’offerta non è soggetta all’obbligo di corredarla di esempi».

98

L’UAMI ribatte che il termine «esempio» utilizzato nella lettera dell’11 aprile 2011 dev’essere inteso, in sostanza, nel senso che significa «fornire una presentazione» dei servizi proposti. Al riguardo, il capitolato d’oneri avrebbe richiesto di descrivere il modo in cui si sarebbero svolti i compiti e le attività, e pertanto di procedere ad una presentazione adeguata dei servizi, accompagnata da esempi dei predetti servizi forniti sulla base dell’ipotesi di lavoro n. 1. Il commento negativo, riguardo al fatto che l’offerta della prima ricorrente conteneva solo cinque «esempi in bianco», sarebbe di per sé una prova della sua qualità inferiore e del fatto che le ricorrenti erano consapevoli della necessità di includere esempi di servizi nella loro offerta. Orbene, a differenza degli esempi presentati da altri offerenti, in particolare da Accenture, che ha ottenuto il punteggio massimo al riguardo, gli esempi in bianco presentati dalle ricorrenti non sarebbero stati adeguati all’ipotesi di lavoro n. 1. In udienza l’UAMI ha precisato che, così facendo, essa non avrebbe valutato l’esperienza pregressa degli offerenti, ma avrebbe semplicemente tenuto conto del fatto che gli esempi presentati dei prodotti da consegnare possedevano un valore aggiunto, in quanto dimostravano che i suddetti offerenti avevano ben compreso le esigenze dell’UAMI e cosa fosse necessario.

99

Occorre ricordare anzitutto che, da un lato, in base al secondo criterio di aggiudicazione «l’offerente presenta i compiti e le attività da svolgere in materia di consulenza tecnica, sulla base della propria metodologia ed esperienza, compreso in particolare (ma non esclusivamente) (…) [una] valutazione dell’architettura; [una] analisi della prestazione; [una] valutazione della sicurezza; [e una] integrazione in altri sistemi» e che, dall’altro, l’offerta della prima ricorrente ha ottenuto un punteggio di 24,5 su un totale di 30 punti in base al suddetto criterio di aggiudicazione, mentre agli altri aggiudicatari sono stati attribuiti rispettivamente 28 e 20 punti.

100

È giocoforza constatare, poi, che la censura contenuta nella lettera dell’UAMI dell’11 aprile 2011, secondo la quale l’offerta della prima ricorrente non prospettava «alcun esempio del prodotto da consegnare per l’esame del caso (…)» si basa su fatti incontestati, dato che le ricorrenti si sono limitate a presentare esempi in bianco o semplici modelli vuoti allegati al punto 6.2 della loro offerta.

101

Tuttavia, dal capitolato d’oneri e, in particolare, dal secondo criterio di aggiudicazione non deriva che gli offerenti fossero tenuti a presentare «esemp[i] di prodotti da consegnare per l’esame del caso», o che l’amministrazione aggiudicatrice potesse attribuire un valore aggiunto a siffatta presentazione, come sostenuto dall’UAMI nel corso del giudizio. Al contrario, come sottolineato dalle ricorrenti, il punto 11 del capitolato d’oneri, intitolato «Presentazione di esempi» prevedeva chiaramente che «la presentazione di un’offerta non è soggetta all’obbligo di corredarla di esempi. In proposito, dev’essere respinto l’argomento non credibile dell’UAMI secondo il quale il termine «esempio» utilizzato nella lettera dell’11 aprile 2011 dovrebbe essere inteso, in sostanza, nel senso di «fornire una presentazione» dei servizi proposti, dato che il rilievo negativo «alcun esempio di prodotto da consegnare per l’esame del caso (…)» può essere inteso solo nel senso che, secondo l’amministrazione aggiudicatrice, le ricorrenti non avevano presentato esempi del genere. Inoltre, i motivi per cui l’amministrazione aggiudicatrice ha ritenuto che l’offerta della prima ricorrente proponesse una presentazione insufficiente degli elementi «registro quotidiano, registro degli elementi di configurazione, rapporti sui principali indicatori» non emergerebbe con sufficiente precisione dalla suddetta lettera.

102

Tali considerazioni sono sufficienti per constatare che il rilievo negativo contenuto nella lettera dell’UAMI dell’11 aprile 2011 non trova alcun sostegno nel capitolato d’oneri ed è, pertanto, viziato da un errore manifesto di valutazione, senza che occorra esaminare le altre censure che le ricorrenti hanno dedotto nel presente contesto.

103

Pertanto, il capo del presente motivo attinente alla valutazione dell’offerta della prima ricorrente in base al secondo criterio di aggiudicazione dev’essere accolto.

Sui presunti errori manifesti di valutazione inerenti al terzo criterio di aggiudicazione

104

Giova ricordare che il terzo criterio di aggiudicazione richiedeva agli offerenti di determinare la «ripartizione dello sforzo stimato per ciascun compito e ciascuna attività di gestione del progetto» e che, a tal riguardo, all’offerta della prima ricorrente sono stati assegnati soltanto quattro punti su un totale di dieci. A sostegno di tale valutazione, nella sua lettera dell’11 aprile 2011, con riguardo agli aspetti negativi, l’UAMI ha affermato che «un progetto che non risulta collegato ad un programma (come l’ipotesi di lavoro n. 1) non necessita di alcun gestore di programma [;] sono presenti troppi livelli di spese generali [;] lo sforzo stimato assegnato alla gestione del progetto rappresenta il 24% dello sforzo complessivo attribuito al progetto presentato nell’ipotesi di lavoro n.1». Nella sua lettera del 2 maggio 2011 l’UAMI ha anche precisato che «proposte migliori non prevedevano sforzi assegnati al gestore del programma e ne davano una giustificazione conseguente» e che «[i]n seguito al raffronto, il comitato di valutazione [aveva] preferito questo approccio e gli [aveva] assegnato una migliore valutazione».

[omissis]

107

Per quanto riguarda, anzitutto, l’errore di calcolo o di valutazione dei fatti riguardo allo sforzo stimato assegnato alla gestione del programma, ossia il 12% anziché il 24%, occorre rilevare che, già nel corso della gara d’appalto, l’UAMI aveva riconosciuto l’esistenza di un simile errore e, nel corso del giudizio, ha prodotto una nota interna del 24 aprile 2011 contenente calcoli alternativi in base ai quali si poteva considerare che, anche senza l’errore di calcolo o nel caso in cui all’offerta della prima ricorrente fosse stato assegnato il massimo di dieci punti, quest’ultima sarebbe stata classificata al terzo posto secondo il meccanismo a cascata. Orbene, questi semplici errori di fatto o di calcolo, inidonei ad influire sull’esito di una procedura, non possono giustificare l’annullamento dell’atto contestato (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 2005, Freistaat Thüringen/Commissione, T‑318/00, Racc., EU:T:2005:363, punto 191 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 marzo 2010, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑50/05, Racc., EU:T:2010:101, punto 159).

108

Pertanto, questo errore di fatto, non contestato, non può dar luogo a una dichiarazione di illegittimità che giustifichi l’annullamento della decisione di aggiudicazione.

[omissis]

111

Di conseguenza, le censure dirette contro la valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice con riguardo al terzo criterio di aggiudicazione devono essere respinte integralmente.

[omissis]

Conclusione sul terzo motivo

121

Dall’insieme delle considerazioni che precedono deriva che, fatta salva la valutazione del primo motivo, attinente a difetti di motivazione, devono essere accolte, da un lato, la nona censura del primo capo, inerente al primo criterio di aggiudicazione, per quanto riguarda l’errore manifesto di valutazione constatato al precedente punto 91 e, dall’altro lato, il secondo capo, inerente al secondo criterio di aggiudicazione, integralmente (v. supra, punti da 97 a 103), e che il terzo motivo dev’essere respinto per il resto.

Sul primo motivo, attinente a difetti di motivazione

122

Con il primo motivo le ricorrenti lamentano numerose violazioni dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale, dell’articolo 149 delle modalità di esecuzione nonché dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

123

In tale contesto, le ricorrenti chiedono al Tribunale di ordinare all’UAMI la produzione delle versioni complete e non riservate delle offerte degli altri aggiudicatari nonché l’intera relazione di valutazione, compresi i commenti relativi alle dette offerte. Inoltre, le ricorrenti affermano, in sostanza, che gli estratti della relazione di valutazione contenenti il giudizio sulla loro offerta sono, a causa del loro carattere lacunoso e vago, viziati da difetti di motivazione che hanno loro impedito di far valere utilmente i propri diritti e hanno reso, almeno in parte, impossibile un controllo della legittimità della decisione di aggiudicazione da parte del Tribunale. Questo varrebbe in particolare per i motivi lacunosi e insufficienti contenuti nella lettera dell’UAMI del 2 maggio 2011, che avrebbero dovuto giustificare la valutazione comparativa dell’offerta della prima ricorrente rispetto a quelle degli altri aggiudicatari.

124

L’UAMI contesta tali argomenti e chiede il rigetto della domanda di misure di organizzazione del procedimento o di misure istruttorie presentata dalle ricorrenti.

125

A questo proposito, si deve ricordare che nei casi in cui, come nella specie, le istituzioni, gli organi o organismi dell’Unione dispongano, nella loro qualità di amministrazioni aggiudicatrici, di un ampio potere discrezionale, è tanto più di fondamentale importanza il rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi. Nel novero di tali garanzie rientra segnatamente l’obbligo dell’istituzione competente di motivare sufficientemente le proprie decisioni. Solamente in tal modo il giudice dell’Unione sarà in grado di verificare la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto cui è subordinato l’esercizio del potere discrezionale (sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc., EU:C:1991:438, punto 14; del 20 maggio 2009, VIP Car Solutions/Parlamento, T‑89/07, Racc., EU:T:2009:163, punto 61, e del 12 dicembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T‑457/07, EU:T:2012:671, punto 42).

126

In forza dell’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE, l’autore di un atto deve fare apparire, in modo chiaro e inequivoco, l’iter logico da esso seguito, in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per fare valere i loro diritti e, dall’altra, al giudice di esercitare il suo controllo. Inoltre, tale obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare alla luce del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo direttamente e individualmente interessati possono avere a ricevere spiegazioni (v. sentenza del 21 febbraio 2013, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑9/10, EU:T:2013:88, punti 25 e 26 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza del 22 maggio 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑17/09, EU:T:2012:243, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

127

In materia di aggiudicazione di appalti pubblici, l’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario generale, nonché l’articolo 149, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione precisano le condizioni alle quali l’amministrazione aggiudicatrice adempie al proprio obbligo di motivazione nei confronti degli offerenti.

128

Infatti, a termini dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario generale, «[l]’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario».

129

A questo proposito, secondo una giurisprudenza ben consolidata, in forza di tale disposizione, non si può esigere che l’amministrazione aggiudicatrice trasmetta a un offerente, la cui offerta non è stata accolta, da un lato, oltre alle ragioni del rifiuto di quest’ultima, una sintesi minuziosa del modo in cui ciascun dettaglio della sua offerta è stato preso in considerazione ai fini della valutazione della medesima e, dall’altro, nell’ambito della comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi all’offerta prescelta, un’analisi comparativa minuziosa di quest’ultima e di quella dell’offerente escluso. Parimenti, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a fornire a un offerente escluso, su domanda scritta di quest’ultimo, una copia completa della relazione di valutazione (sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑629/11 P, EU:C:2012:617, punti da 21 a 23; ordinanza del 20 settembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑561/10 P, EU:C:2011:598, punto 27, e del 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑235/11 P, EU:C:2011:791, punti 50 e 51). Il giudice dell’Unione verifica, tuttavia, se il metodo applicato dall’amministrazione aggiudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte è indicato in modo chiaro nel capitolato d’oneri, compresi i diversi criteri di aggiudicazione, il loro peso rispettivo nella valutazione, ossia nel calcolo del punteggio totale, nonché il numero minimo e massimo di punti per ciascun criterio (v., in tal senso, sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, cit., EU:C:2012:617, punto 29).

130

La giurisprudenza ha inoltre precisato che, quando l’amministrazione aggiudicatrice invia una lettera, a seguito di una richiesta di spiegazioni supplementari in merito a una decisione di aggiudicazione prima della proposizione di un ricorso, ma dopo la data fissata dall’articolo 149, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione, tale lettera può essere parimenti presa in considerazione per esaminare se, nella specie, la motivazione fosse sufficiente. Infatti, l’obbligo di motivazione deve essere valutato in considerazione degli elementi di informazione di cui una parte ricorrente disponeva al momento della proposizione del ricorso, fermo restando, tuttavia, che l’istituzione non è autorizzata a sostituire una motivazione del tutto nuova a quella iniziale (v., in tal senso, sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 126 supra, EU:T:2013:88, punti 27 e 28 e giurisprudenza ivi citata).

131

In via preliminare, occorre rilevare che, in forza della giurisprudenza citata supra al punto 129, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a permettere all’offerente escluso di accedere alla versione completa dell’offerta dell’aggiudicatario dell’appalto de quo, né a quella della relazione di valutazione. Peraltro, nel caso di specie, alla luce delle memorie delle parti, dei documenti versati agli atti e dei risultati dell’udienza, il Tribunale si considera sufficientemente informato per statuire sulla presente controversia (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commissione, T‑120/04, Racc., EU:T:2006:350, punto 80), sicché non vi è motivo di accogliere la domanda delle ricorrenti di misure di organizzazione del procedimento o di misure istruttorie (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P e C‑137/07 P, Racc., EU:C:2009:576, punto 319, e ordinanza del 10 giugno 2010, Thomson Sales Europe/Commissione, C‑498/09 P, EU:C:2010:338, punto 138).

132

Per quanto riguarda poi i motivi dedotti dall’UAMI ex post, ossia nelle sue lettere dell’11 aprile e del 2 maggio 2011, non si contesta che dette lettere costituiscano, in quanto tali, dei complementi di motivazione della decisione di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario generale, nonché dell’articolo 149, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione, che il Tribunale può prendere in considerazione. In ogni caso, anche se la lettera dell’UAMI del 2 maggio 2011 è stata trasmessa alle ricorrenti solo tramite fax del 12 maggio 2011, ossia dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 149, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione, calcolato a partire dalla prima domanda delle ricorrenti presentata il 30 marzo 2011, detta lettera può essere presa in considerazione per valutare l’adeguatezza della motivazione della decisione di aggiudicazione (v. la giurisprudenza citata al punto 130 supra).

133

Resta dunque da stabilire se e in quale misura le suddette lettere siano inficiate da vizi di motivazione, proprio perché non hanno consentito alle ricorrenti di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di far valere i loro diritti e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità nel merito.

134

Sul punto occorre ricordare che, in sede di valutazione del terzo motivo, per quanto riguarda la sesta censura e le censure da ottava a undicesima inerenti al primo criterio di aggiudicazione, nonché il capo relativo al quarto criterio di aggiudicazione, il Tribunale non è in grado di procedere ad un controllo della legittimità nel merito della decisione di aggiudicazione, in quanto quest’ultima si basa sulla valutazione individuale e comparativa delle offerte alla luce dei criteri di aggiudicazione tecnici di cui trattasi. Orbene, i giudizi contestati costituivano elementi di motivazione essenziali necessari per la corretta comprensione dei requisiti derivanti dal capitolato d’oneri, tra cui il peso relativo di taluni sottocriteri, nonché della valutazione individuale e comparativa delle offerte da parte dell’amministrazione aggiudicatrice a tal riguardo (v. punti da 81 a 86, da 87 a 89 e da 90 a 95 supra).

135

Di conseguenza, la decisione di aggiudicazione è inficiata da numerosi vizi di motivazione ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale, in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE e il primo motivo dev’essere accolto.

Conclusione sulla domanda di annullamento

136

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, a causa di errori di sostanza e di forma commessi dall’UAMI, come accertati nell’ambito dei primi tre motivi, occorre annullare la decisione di aggiudicazione nella sua integralità, anche nella misura in cui essa riguarda la classificazione degli altri aggiudicatari al primo e al secondo posto secondo il meccanismo a cascata (v. supra, punto 34, secondo trattino).

2. Sulla domanda di risarcimento danni

137

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, si deve ricordare che, in udienza, le ricorrenti hanno limitato la portata della stessa rinunciando al risarcimento del danno derivante dalla perdita del beneficio ragionevolmente atteso, circostanza di cui si è dato atto nel verbale d’udienza (v. supra, punto 33). In tale contesto, le ricorrenti hanno precisato di non voler più ottenere un risarcimento della perdita dell’appalto de quo, ma unicamente la compensazione della perdita di un’opportunità di concludere il suddetto contratto di appalto in quanto aggiudicatario classificato al primo posto, il che è cosa diversa dalla perdita dell’appalto stesso (v., in tal senso, sentenze del 21 maggio 2008, Belfass/Consiglio, T‑495/04, Racc., EU:T:2008:160, punto 124, e del 20 settembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, Racc., EU:T:2011:494, punto 210), nonché il risarcimento del danno morale subito a causa della lesione della loro reputazione e della loro credibilità.

138

Secondo le ricorrenti, in sostanza, la concessione di un risarcimento danni nella forma richiesta è necessaria a causa del rifiuto «irreversibile» di assegnare loro l’appalto de quo, dal momento che a quest’ultimo probabilmente verrà data piena esecuzione alla data della pronuncia del Tribunale che porrà fine al giudizio. Infatti, anche nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli la decisione di aggiudicazione e che l’UAMI organizzi una nuova gara d’appalto, le condizioni «concorrenziali» per l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi non sarebbero più le stesse, il che equivarrebbe alla perdita certa di un’opportunità e recherebbe loro un pregiudizio grave. Infatti, avendo firmato un contratto con gli altri aggiudicatari, l’UAMI avrebbe creato una situazione di fatto irreversibile, avente per effetto la perdita definitiva e irrimediabile della loro opportunità di vedersi aggiudicare l’appalto. Si tratterebbe di un danno certo – in quanto valutabile economicamente malgrado l’incertezza riguardo alla sua esatta quantificazione – che le ricorrenti valutano nel caso di specie, tenendo conto del valore dell’appalto, della complessità delle questioni tecniche e del prestigio dell’amministrazione aggiudicatrice, in EUR 650000. In tale contesto, le ricorrenti contestano che il periodo contrattuale iniziale di un anno e la sua possibile proroga triennale, così come la libertà dell’UAMI di assegnare ordini specifici al contraente, incidano sul nesso di causalità tra il comportamento illecito dell’amministrazione aggiudicatrice e il danno subito. In ogni caso, il rispetto del principio fondamentale della tutela giurisdizionale effettiva imporrebbe di risarcire la perdita subita da un offerente leso.

139

L’UAMI contesta tale argomento e, in particolare, l’entità del danno riconducibile alla perdita di un’opportunità o alla lesione della reputazione o della credibilità delle ricorrenti, l’esistenza di simile danno e, considerato l’ampio potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice, il nesso di causalità tra le presunte condotte illegittime e la suddetta lesione, da un lato, e il danno asseritamente subito, dall’altro.

140

Secondo una giurisprudenza consolidata, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per comportamento illecito dei suoi organi, presuppone il ricorrere di un insieme di condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento ed il danno lamentato (v. sentenza del 15 ottobre 2013, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑474/10, EU:T:2013:528, punto 215 e giurisprudenza ivi citata).

141

A tal proposito, si deve ricordare che la domanda di risarcimento danni è basata sulle stesse condotte illegittime invocate a sostegno della domanda di annullamento della decisione di aggiudicazione e che quest’ultima è viziata da numerosi illeciti sostanziali, tra cui una violazione dei principi di pari opportunità e di trasparenza (v. supra, punto 53), e da errori manifesti di valutazione (v. supra, punti 96, 102 e 121), nonché da numerosi vizi di motivazione (v. supra, punti 86, 89, 95, 134 e 135).

142

Tuttavia, quanto all’esistenza di un nesso di causalità tra i suddetti illeciti sostanziali e formali e il danno asseritamente subito, secondo una costante giurisprudenza un vizio di motivazione non può, in quanto tale, far sorgere la responsabilità dell’Unione, in particolare perché non è atto a dimostrare che, in sua assenza, l’appalto avrebbe potuto, o dovuto, essere assegnato alla parte ricorrente (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 2011, Alfastar Benelux/Consiglio, T‑57/09, EU:T:2011:609, punto 49; del 17 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Corte di giustizia, T‑447/10, EU:T:2012:553, punto 123, e del 14 gennaio 2015, Veloss International e Attimedia/Parlamento, T‑667/11, EU:T:2015:5, punto 72).

143

Pertanto, nel caso di specie non è possibile ravvisare l’esistenza di siffatto nesso di causalità tra i vizi di motivazione constatati e i danni lamentati dalle ricorrenti.

144

Per contro, quanto al nesso di causalità tra gli illeciti sostanziali constatati, ossia la violazione dei principi di pari opportunità e di trasparenza e gli errori manifesti di valutazione, da un lato, e la perdita di un’opportunità, dall’altro, l’UAMI non può limitarsi a sostenere che, tenuto conto del suo ampio potere discrezionale in quanto amministrazione aggiudicatrice, non era tenuto a firmare il contratto quadro con le ricorrenti (v., in tal senso, sentenza Evropaïki Dynamiki/BEI, punto 137 supra, EU:T:2011:494, punto 211). Nel caso di specie, è giocoforza considerare che gli illeciti sostanziali commessi dall’amministrazione aggiudicatrice in sede di valutazione individuale e comparativa delle offerte degli aggiudicatari erano tali da compromettere l’opportunità della prima ricorrente di essere classificata al primo o al secondo posto nel meccanismo a cascata. Questo è particolarmente vero per la valutazione comparativa delle suddette offerte in base al primo criterio di aggiudicazione, nell’ambito della quale l’UAMI era guidato da una lettura manifestamente erronea del capitolato d’oneri, in forza della quale l’offerta della prima ricorrente ha ottenuto solo 22,81 punti su un totale di 40. Ne deriva inoltre che, anche tenendo conto dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice riguardo alla concessione dell’appalto de quo, la perdita di opportunità subita nel caso di specie dalla prima ricorrente costituisce un danno reale e certo ai sensi della giurisprudenza (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C‑243/05 P, Racc., EU:C:2006:708, punti da 26 a 42; conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Giordano/Commissione, C‑611/12 P, Racc., EU:C:2014:195, paragrafo 61, e sentenza Evropaïki Dynamiki/BEI, punto 137 supra, EU:T:2011:494, punti 66 e 67). Infatti, nel caso di specie il semplice fatto che la prima ricorrente sia stata classificata al terzo posto nel meccanismo a cascata e che sia stata così ammessa come potenziale contraente, rende poco credibile l’ipotesi secondo la quale l’amministrazione aggiudicatrice poteva essere indotta a non assegnarle l’appalto de quo.

145

Peraltro, come sostengono giustamente le ricorrenti, in una situazione come quella del caso di specie, in cui, al termine del procedimento contenzioso dinanzi al Tribunale, esiste un rischio notevole che all’appalto di cui trattasi sia già stata data piena esecuzione, il fatto stesso che il giudice dell’Unione non riconosca la perdita di una simile opportunità e la necessità di concedere un risarcimento a questo proposito sarebbe contrario al principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Difatti, in una situazione del genere, l’annullamento retroattivo di una decisione di aggiudicazione non offre più alcun vantaggio all’offerente escluso, sicché la perdita di opportunità si rivela irrimediabile. Per di più, occorre tener conto del fatto che, in forza delle condizioni richieste per i procedimenti sommari dinanzi al presidente del Tribunale, l’offerente che abbia visto valutare e scartare illegittimamente la propria offerta è, in pratica, solo raramente in grado di ottenere una sospensione dell’esecuzione di una simile decisione [ordinanza del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), Racc., EU:C:2015:275; ordinanza del 4 febbraio 2014, Serco Belgium e a./Commissione, T‑644/13 R, Racc., EU:T:2014:57, punti 18 e segg.].

146

Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, sia necessario risarcire la prima ricorrente per la perdita di un’opportunità, in quanto la decisione di aggiudicazione, anche nel caso di suo annullamento con effetto retroattivo, ha in pratica annullato definitivamente la possibilità, per la prima ricorrente, di ottenere una migliore classificazione della propria offerta e, pertanto, la sua possibilità di vedersi assegnare accordi di esecuzione specifici nell’ambito dell’attuazione di un contratto quadro.

147

Tuttavia, per quanto riguarda la portata del risarcimento del danno inerente alla perdita di un’opportunità, stimato in EUR 650000 dalle ricorrenti, il Tribunale non è in grado, in questa fase del giudizio, considerati gli elementi del fascicolo, di pronunciarsi definitivamente sull’ammontare del risarcimento che l’Unione deve accordare alla prima ricorrente. Poiché la questione della stima del danno non può essere ancora definita, è opportuno, per considerazioni attinenti all’economia del procedimento, statuire, in una prima fase, con sentenza interlocutoria sulla responsabilità dell’Unione. La determinazione degli importi del risarcimento derivante dagli illeciti in cui è incorso l’UAMI è riservata a una fase successiva, o al comune accordo delle parti o al Tribunale, in mancanza di siffatto accordo (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, ATC e a./Commissione, T‑333/10, Racc., EU:T:2013:451, punto 199 e giurisprudenza ivi citata).

148

Tuttavia, a tal fine, nel caso di specie, tanto le parti quanto il Tribunale sono invitati a tener conto dei seguenti aspetti.

149

In primo luogo, occorre considerare che il valore stimato dell’appalto di cui trattasi, come indicato nel bando di gara, è di EUR 13000000, tasse escluse, per il periodo massimo di esecuzione del contratto quadro di quattro anni e che, pertanto, il valore dell’ottenimento del contratto quadro per il primo anno è almeno di EUR 3250000.

150

In secondo luogo, occorre stabilire il grado di probabilità di successo dell’offerta della prima ricorrente, ossia la possibilità di essere classificata al primo o al secondo posto in base al meccanismo a cascata, in assenza dei diversi illeciti sostanziali commessi dall’UAMI durante la gara d’appalto. A tal riguardo, si deve considerare che l’offerta tecnica e quella economica della prima ricorrente sono state classificate entrambe al secondo posto (v. le tabelle riportate supra, ai punti 12 e 20) e che, secondo le modalità di calcolo indicate al punto 13.5 del capitolato d’oneri, la ponderazione delle suddette offerte ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi era di 50/50.

151

In terzo luogo, occorre tener conto del fatto che il contratto quadro viene aggiudicato e firmato solo per un periodo iniziale di un anno e non vi è alcuna certezza che lo stesso verrà rinnovato dall’UAMI per i tre anni successivi (v. punto 14.3 del capitolato d’oneri e punto 1.2.5 del progetto di contratto quadro). Si deve altresì valutare la probabilità che il primo contraente sia in grado di soddisfare i requisiti dei diversi buoni d’ordine emessi dall’amministrazione aggiudicatrice sia durante il primo anno di esecuzione del contratto quadro sia durante gli anni successivi, nel caso di un suo rinnovo. Ne consegue la necessità di correggere il grado di probabilità di successo in funzione dell’incertezza riguardo al rinnovo del contratto quadro e dell’eventuale incapacità del suddetto contraente di eseguire i suddetti buoni d’ordine.

152

In quarto luogo, occorre stabilire il danno risarcibile tenendo conto dell’utile netto che avrebbe potuto essere realizzato dalla prima ricorrente nel corso dell’esecuzione del contratto quadro. A tal proposito, si deve ricordare che secondo le ricorrenti, nel corso dell’esercizio 2006, nell’ambito di progetti commerciali, la prima ricorrente aveva realizzato un utile lordo medio del 10,33%.

153

In quinto luogo, occorre detrarre gli utili altrimenti realizzati dalla prima ricorrente a seguito della mancata attribuzione dell’appalto de quo, al fine di evitare una sovracompensazione.

154

In sesto luogo, per determinare l’ammontare complessivo risarcibile a titolo della perdita di un’opportunità, si dovrà moltiplicare l’utile netto accertato per il grado di probabilità di successo.

155

Infine, quanto alla presunta lesione della reputazione e della credibilità delle ricorrenti, è sufficiente constatare che, secondo la giurisprudenza, un eventuale annullamento da parte del Tribunale della decisione di aggiudicazione è, in linea di principio, sufficiente per rimediare al danno causato dalla suddetta lesione (v., in tal senso, ordinanza del 20 settembre 2005, Deloitte Business Advisory/Commissione, T‑195/05 R, Racc., EU:T:2005:330, punto 126), senza che occorra giudicare se la classificazione, nel caso di specie ingiustificata, dell’offerta della prima ricorrente al terzo posto in base al meccanismo a cascata, anziché al primo o al secondo posto, configuri una siffatta lesione.

156

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre dunque accogliere la domanda di risarcimento danni delle ricorrenti nei limiti in cui riguarda il risarcimento della perdita di un’opportunità, e respingerla per il resto.

157

Per quanto riguarda l’importo risarcibile a titolo della perdita di un’opportunità, occorre invitare le parti, fatta salva una successiva decisione del Tribunale, a raggiungere un accordo in merito al suddetto importo alla luce delle considerazioni che precedono e a comunicare al Tribunale, entro un termine di tre mesi decorrenti dalla data di pronuncia della presente sentenza, l’importo da pagare, stabilito di comune accordo o, in mancanza, di fargli pervenire, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno (v., in tal senso, sentenza ATC e a./Commissione, punto 147 supra, EU:T:2013:451, punto 101).

Sulle spese

158

Le spese devono essere riservate.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione dell’UAMI adottata nell’ambito della gara d’appalto con procedura aperta n. AO/021/10 intitolata «Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti e per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione», e comunicata a European Dynamics Luxembourg SA con lettera del 28 marzo 2011, di classificare la sua offerta al terzo posto secondo il meccanismo a cascata, ai fini della concessione di un contratto quadro, nonché di classificare le offerte del consorzio Unisys SLU e Charles Oakes & Co. Sàrl, da un lato, e di ETIQ Consortium (by everys e Trasys), dall’altro, rispettivamente al primo e al secondo posto è annullata.

 

2)

L’Unione europea è tenuta a risarcire il danno subito da European Dynamics Luxembourg per la perdita di un’opportunità di vedersi aggiudicare il contratto quadro in quanto primo contraente del meccanismo a cascata.

 

3)

La richiesta di risarcimento danni è respinta per il resto.

 

4)

Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro un termine di tre mesi dalla data di pronuncia della sentenza, la quantificazione dell’indennizzo stabilita di comune accordo.

 

5)

In mancanza di accordo, le parti presenteranno al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.

 

6)

Le spese sono riservate.

 

Prek

Labucka

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 ottobre 2015.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Vengono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.