ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

8 settembre 2011

Causa F-51/11 R

Dimitrios Pachtitis

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 278 TFUE e 157 EA nonché dell’art. 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Pachtitis chiede la sospensione della decisione, del 14 febbraio 2011, dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) con cui egli è stato invitato a ripetere i test di accesso del concorso generale EPSO/AD/77/06, in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 giugno 2010, causa F-35/08, Pachtitis/Commissione (oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T-361/10 P).

Decisione:      La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità prima facie del ricorso principale

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

3.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Atto preparatorio

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione che confermi una decisione non impugnata entro il termine – Irricevibilità

1.      I presupposti relativi all’urgenza e all’apparente fondatezza della domanda (fumus boni iuris) sono cumulativi, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora manchi uno di questi presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.

Nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate tali varie condizioni nonché l’ordine in cui condurre tale esame, qualora nessuna norma di diritto gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

(v. punti 15 e 16)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 settembre 1999, causa T-173/99 R, Elkaïm e Mazuel/Commissione, punto 18

Tribunale della funzione pubblica: 3 luglio 2008, causa F-52/08 R, Plasa/Commissione, punti 21 e 22, e giurisprudenza ivi citata

2.      La questione della ricevibilità del ricorso di merito non deve, in linea di principio, essere esaminata nell’ambito di un procedimento sommario, ma dev’essere riservata all’esame del detto ricorso, a meno che quest’ultimo appaia, prima facie, manifestamente irricevibile. Infatti, statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario allorché essa non è, prima facie, totalmente esclusa porterebbe a pregiudicare la decisione del Tribunale nel procedimento di merito.

(v. punto 17)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 4 febbraio 1999, causa T-196/98 R, Peña Abizanda e a./Commissione, punto 10, e giurisprudenza ivi citata

Tribunale della funzione pubblica: 14 dicembre 2006, causa F-120/06 R, Dálnoky/Commissione, punto 41

3.      Il mero invito a sostenere test di accesso ad un concorso non costituisce un atto che arreca pregiudizio, in quanto non pregiudica la possibilità del candidato di superare i test di cui trattasi per poi ottenere nelle prove del concorso punteggi che consentano la sua iscrizione nell’elenco di riserva.

(v. punto 21)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 22 giugno 1990, cause riunite T-32/89 e T-39/89, Marcopoulos/Corte di giustizia, punto 22

Tribunale della funzione pubblica: 23 settembre 2009, causa F-22/05 RENV, Neophytou/Commissione, punto 71

4.      Un ricorso di annullamento proposto contro una decisione meramente confermativa di una precedente decisione non tempestivamente impugnata è irricevibile. Una decisione è meramente confermativa di una precedente decisione quando non contiene nessun elemento nuovo rispetto all’atto anteriore e non è stata preceduta da un riesame della posizione del destinatario del detto atto anteriore.

(v. punto 28)

Riferimento:

Corte: 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/Commissione, punti 11-14; 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione, punto 18

Tribunale di primo grado: 26 ottobre 2000, cause riunite da T-83/99 a T-85/99, Ripa di Meana e a./Parlamento, punti 33 e 34

Tribunale della funzione pubblica: 19 dicembre 2006, causa F-78/06, Suhadolnik/Corte di giustizia, punti 31 e 32; 15 luglio 2008, causa F-28/08 Pouzol/Corte dei conti, punto 45