10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 27 giugno 2011 — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

(Causa C-317/11)

2011/C 269/53

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: Rainer Reimann

Convenuta: Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali e l’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), ostino a una normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 13, n. 2, della legge federale sulle ferie minime per i lavoratori dipendenti (Bundesurlaubsgesetz; in prosieguo: il «BUrlG»), secondo cui in determinati settori la durata del periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane può essere ridotta mediante contratto collettivo.

2)

Se l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali e l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 ostino a una norma (collettiva) nazionale, quale quella contenuta nel contratto collettivo quadro per l’industria edile, secondo cui non sorge alcun diritto alle ferie negli anni in cui, per causa di malattia, non viene percepito uno stipendio lordo di un determinato importo.

3)

Nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente:

se una norma quale quella di cui all’art. 13, n. 2, del BUrlG risulti quindi inapplicabile.

4)

Nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente:

se, con riferimento all’efficacia della norma di cui all’art. 13, n. 2, del BUrlG e delle norme del contratto collettivo quadro per l’industria edile, si configuri una tutela del legittimo affidamento qualora i periodi in questione siano precedenti al 1o dicembre 2009, ossia all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali. Se alle parti firmatarie del contratto collettivo quadro dell’industria edile si debba concedere un termine entro il quale esse stesse possano pattuire un’altra disposizione.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).