2.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 15 aprile 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

(Causa C-177/11)

2011/C 194/14

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)

Parti

Ricorrente: Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton (Associazione degli urbanisti e pianificatori territoriali greci)

Convenuti: 1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon (Ministro dell’Ambiente, dell’Assetto territoriale e dei Lavori Pubblici), 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon kai (Ministro dell’Economia e delle Finanze), 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (Ministro degli Interni, della Pubblica Amministrazione e del Decentramento)

Questione pregiudiziale

«Se l’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30), disponendo che viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e programmi “per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE”, significhi che l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale dipende dal fatto che ricorrano, per tale piano, i presupposti per procedere a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 92/43/CEE e che, pertanto, detta disposizione della direttiva 2001/42 presuppone anch’essa, come quelle succitate della direttiva 92/43, la constatazione che il piano può avere un’incidenza significativa su una determinata zona speciale di conservazione, lasciando la corrispondente valutazione sostanziale agli Stati membri. O se invece, ai sensi di tale art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/42, l’obbligo di effettuare, conformemente ad essa, una valutazione ambientale non dipenda dalla sussistenza dei presupposti per l’effettuazione di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 92/43, ossia dal giudizio sui possibili effetti significativi su una zona speciale di conservazione, bastando — al contrario — affinché si attivi l’obbligo di eseguire una tale valutazione, constatare che un determinato piano è collegato in qualche modo ad uno dei siti di cui alla direttiva 92/43, e non necessariamente ad una zona speciale di conservazione».