SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 ottobre 2013 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Sentenza della Corte che dichiara un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260 TFUE — Sanzioni pecuniarie — Imposizione di una somma forfettaria e di una penalità»

Nella causa C‑533/11,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 260 TFUE, proposto il 19 ottobre 2011,

Commissione europea, rappresentata da G. Wils, A. Marghelis e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet e T. Materne, in qualità di agenti, assistiti da M. Neumann, A. Lepièce, E. Gillet, J. Bouckaert e H. Viaene, avocats,

convenuto,

sostenuto da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da C. Murrell, in qualità di agente, assistita da D. Anderson, QC,

interveniente,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász (relatore), A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 aprile 2013,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiedeva inizialmente alla Corte di:

dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le misure richieste dall’esecuzione della sentenza della Corte dell’8 luglio 2004, Commissione/Belgio (C‑27/03), non aveva adempiuto agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

condannare il Regno del Belgio a versare alla Commissione una penalità di importo pari ad EUR 55 836 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio, a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa sino al giorno in cui sarà data esecuzione alla menzionata sentenza Commissione/Belgio;

ingiungere al Regno del Belgio di versare alla Commissione la somma forfettaria giornaliera di EUR 6 204, a decorrere dalla data di pronuncia della menzionata sentenza Commissione/Belgio fino al giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa ovvero, se precedente, fino al giorno in cui sarà data esecuzione alla menzionata sentenza Commissione/Belgio.

2

All’udienza, in considerazione degli elementi di informazione pervenutile successivamente al 4 maggio 2012, data della memoria di replica nella presente controversia, la Commissione ha modificato la sua domanda. In tal senso, ha chiesto alla Corte di condannare il Regno del Belgio a versarle:

una penalità di EUR 4 722 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio, a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa, il cui importo dovrà essere calcolato sulla base di periodi di sei mesi riducendo il totale relativo a tale periodo di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: gli «a.e.») che si trovano in situazione di conformità con la menzionata sentenza Commissione/Belgio, fino al termine di tale periodo rispetto al numero di a.e. che non si trovano in situazione di conformità con la presente sentenza alla data della sua pronuncia;

una somma forfettaria giornaliera di EUR 6 168 a decorrere dalla data di pronuncia della menzionata sentenza Commissione/Belgio fino al giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa ovvero, se precedente, fino al giorno in cui sarà data esecuzione alla menzionata sentenza Commissione/Belgio.

Contesto normativo

3

Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998 (GU L 67, pag. 29, in prosieguo: la «direttiva 91/271»), disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dallo scarico di acque reflue.

4

L’articolo 2 della direttiva definisce le «acque reflue urbane» come «acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento».

5

Lo stesso articolo definisce anche l’a.e. come «il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno».

6

Ai termini dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/271:

«Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15000 e

entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2000 e 15000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

(...)».

7

L’articolo 4 della direttiva 91/271, al paragrafo 1, enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15000 a.e.;

entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10000 e 15000;

entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2000 e 10000».

8

L’articolo 5 della direttiva 91/271 precisa quanto segue:

«1.   Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10000 a.e.

(...)

4.   In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.

5.   Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4.

(...)».

9

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/271, gli Stati membri elaborano, entro il 31 dicembre 1993, un programma di attuazione della direttiva 91/271 e comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno 1994, le informazioni relative al programma.

10

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 91/271, i metodi e le specifiche redazionali da adottare per le relazioni relative ai programmi nazionali sono determinati secondo la procedura prevista dall’articolo 18 della direttiva stessa.

11

A tal fine, la Commissione ha adottato la decisione 93/481/CEE del 28 luglio 1993 concernente i moduli di presentazione dei programmi nazionali di cui all’articolo 17 della direttiva 91/271 (GU L 226, pag. 23), che prevede i moduli di presentazione che gli Stati membri devono utilizzare per la redazione della loro relazione definitiva sul loro programma nazionale di attuazione della direttiva 91/271.

La sentenza Commissione/Belgio

12

Nel dispositivo della menzionata sentenza Commissione/Belgio, la Corte ha dichiarato e statuito che il Regno del Belgio, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all’attuazione completa degli articoli 3, 5 e 17 della direttiva 91/271 — quest’ultimo letto congiuntamente agli articoli 3 e 4 della direttiva stessa — nonché della decisione 93/481, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 226 CE nonché della direttiva e della decisione suddette.

13

La Corte ha in tal modo dichiarato che il Regno del Belgio aveva violato dette disposizioni sulla base del rilievo che 114 agglomerati della Regione fiamminga, 60 agglomerati della Regione vallona, nonché la Regione di Bruxelles Capitale non si erano adeguati alle previsioni della direttiva 91/271.

La fase precontenziosa del procedimento

14

Nel contesto del controllo dell’esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio, la Commissione ha chiesto al Regno del Belgio di descrivere le misure che intendeva adottare per attuare la sentenza stessa. Alla luce delle risposte relative alle tre regioni belghe, la Commissione ha inviato a tale Stato membro, in primo luogo, una lettera di diffida, datata 30 gennaio 2006, ai sensi dell’articolo 228 CE (divenuto articolo 260 TFUE), in quanto un numero estremamente elevato di agglomerati della Regione vallona e della Regione fiamminga nonché la Regione di Bruxelles Capitale non si erano ancora muniti di sistemi di raccolta e di impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Inoltre, la Commissione considerava che non era possibile verificare se gli impianti di trattamento situati nella Regione fiamminga operassero conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271.

15

In secondo luogo, l’istituzione ha inviato a detto Stato membro una lettera di diffida complementare, datata 23 ottobre 2007, in base al rilievo che un numero ancora elevato di agglomerati della Regione vallona e della Regione fiamminga nonché la Regione di Bruxelles Capitale non rispettavano le prescrizioni di cui alla direttiva 91/271.

16

In esito alle risposte relative alle tre regioni, la Commissione ha inviato al Regno del Belgio, in terzo luogo, un parere motivato ai sensi dell’articolo 228 CE, datato 26 giugno 2009, dato che 20 agglomerati fiamminghi non rispettavano l’articolo 5 della direttiva 91/271 e 50 agglomerati valloni nonché la Regione di Bruxelles Capitale non avevano ancora dato esecuzione alla menzionata sentenza Commissione/Belgio, sia quanto all’obbligo di disporre di un sistema di raccolta completo delle acque reflue urbane sia quanto all’obbligo di prevedere un trattamento delle stesse acque successivamente alla loro raccolta, obblighi posti, rispettivamente, dagli articoli 3 e 5 della direttiva 91/271. Nel parere motivato, la Commissione ha chiesto al Regno del Belgio di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al citato parere motivato entro un termine di due mesi decorrenti dalla ricezione dello stesso.

17

Secondo la Commissione, discendeva dall’analisi delle risposte delle autorità belghe al parere motivato del 26 giugno 2009, nonché dalle loro ulteriori comunicazioni, che detto Stato membro, sino all’introduzione del presente ricorso per inadempimento non aveva dato piena esecuzione alla menzionata sentenza Commissione/Belgio. Un agglomerato fiammingo, infatti, non rispettava le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 91/271 e 21 agglomerati valloni nonché la Regione di Bruxelles Capitale non rispettavano quelle di cui agli articoli 3 e/o 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 91/271.

18

Ciò premesso, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

19

Con ordinanza del presidente della Corte del 18 aprile 2012, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno del Belgio.

Gli sviluppi emersi nel corso del presente procedimento

20

Occorre anzitutto segnalare che, nella replica, la Commissione ha ulteriormente circoscritto l’oggetto della controversia e ha chiesto che l’inadempimento fosse accertato unicamente nei confronti di tredici agglomerati valloni e della Regione di Bruxelles Capitale.

21

Con lettera del 4 marzo 2013, la Corte ha chiesto al governo belga e alla Commissione di fornire, entro l’8 aprile 2013 incluso, informazioni sullo stato esatto dell’esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio, al 1o aprile 2013, indicando gli agglomerati, ivi compresi i corrispondenti valori a.e., per i quali la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane non sono ancora conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 91/271. Tali informazioni dovevano parimenti indicare le proporzioni dei totali nel numero di agglomerati e nel valore a.e. rispetto ai totali degli agglomerati e dei valori a.e. non conformi esistenti alla data di pronuncia della menzionata sentenza Commissione/Belgio.

22

All’udienza, la Commissione ha convenuto che, secondo le informazioni pervenutele successivamente al 4 maggio 2012, data della memoria di replica nella presente controversia, le misure che consentono di conformarsi agli obblighi derivanti dalla menzionata sentenza Commissione/Belgio non erano state adottate solo con riguardo a cinque agglomerati.

23

Due di questi cinque agglomerati, vale a dire Amay et Malmedy, non rispetterebbero gli articoli 3, paragrafo 1, e 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 91/271. Quanto agli altri tre, vale a dire Herve, Bastogne-Rhin e Liège-Sclessin, essi non rispetterebbero l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 91/271. Il complesso di questi agglomerati costituirerebbe un totale di 225710 a.e. non conformi.

24

Secondo la Commissione, quanto agli agglomerati di Amay e di Herve, il Regno del Belgio non ha fornito dati relativi alla qualità degli scarichi ai sensi delle tabelle 1 e 2 dell’allegato I della direttiva 91/271. Per gli altri tre agglomerati, vale a dire Bastogne-Rhin, Liège‑Sclessin et Malmedy, detto Stato membro non avrebbe fornito i dati relativi alla qualità degli scarichi ai sensi delle tabelle 1 e 2 dell’allegato I della direttiva 91/271 su un periodo sufficientemente lungo.

25

In considerazione di tali elementi, la Commissione ha modificato le proprie domande, come esposto supra, al punto 2.

Sull’inadempimento

Argomenti delle parti

26

Per quanto riguarda l’asserito inadempimento, la Commissione ricorda che, conformemente all’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, ove la Corte riconosca che uno Stato membro è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato FUE, tale Stato membro è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Quanto al termine entro il quale l’esecuzione di tale sentenza doveva effettuarsi, la Commissione precisa che da una giurisprudenza consolidata risulta che l’esigenza di un’immediata e uniforme applicazione del diritto dell’Unione impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti (sentenza del 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, C-121/07, Racc. pag. I-9159, punto 21 e giurisprudenza ivi richiamata).

27

Il Regno del Belgio sostiene che, successivamente alla menzionata sentenza Commissione/Belgio, le Regioni fiamminga, vallona e di Bruxelles Capitale hanno avviato piani di investimento estremamente consistenti per garantire l’esecuzione di tale sentenza.

28

In tal modo, alla data dell’udienza, tutti questi agglomerati sarebbero muniti di sistemi di trattamento e sarebbero pertanto conformi a detta sentenza. La controversia, pertanto, verterebbe unicamente sulla prova di tale conformità quanto a cinque agglomerati situati nella Regione vallona.

29

Secondo il Regno Unito, la Commissione deve prevedere, nel contesto di progetti di infrastrutture di ampiezza rilevante, come quelli di cui è causa nella fattispecie, un termine di esecuzione ragionevole in considerazione di un complesso di parametri, quali la concezione del progetto, la sua realizzazione tecnica o la natura delle prescrizioni regolamentari di cui occorre garantire il rispetto. La Commissione dovrebbe anche, eventualmente, tener conto di eventi non imputabili allo Stato membro interessato, come i casi di catastrofi naturali. Ricadrebbero tra gli elementi che consentirebbero di valutare il carattere ragionevole o meno di un termine i procedimenti amministrativi e giurisdizionali previsti dal diritto dell’Unione e dal diritto interno. Infine, il Regno Unito fa valere che è onere della Commissione provare che il tempo impiegato per eseguire la sentenza che dichiara un inadempimento è irragionevole.

30

Secondo il Regno Unito, la Commissione deve essere disposta a concedere allo Stato membro interessato un termine ragionevole per la realizzazione non solo dei lavori minimi necessari, ma anche di un progetto più ambizioso e che comporti benefici per l’ambiente che uno Stato membro possa avere l’intento di intraprendere per conformarsi a una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

Giudizio della Corte

31

Ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare le sue osservazioni, può adire la Corte, precisando l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di detto Stato e che essa consideri adeguato alle circostanze.

32

A tal riguardo, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE corrisponde alla scadenza del termine impartito nella diffida emessa in forza di tale disposizione (sentenze dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, punto 67, nonché del 25 giugno 2013, Commissione/Repubblica ceca, C‑241/11, punto 23). Ove, tuttavia, la procedura per inadempimento sia stata avviata sul fondamento dell’articolo 228, paragrafo 2, CE, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso precedentemente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vale a dire il 1o dicembre 2009 (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2011, Commissione/Italia, C-496/09, Racc. pag. I-11483, punto 27).

33

È pacifico che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, il Regno del Belgio non aveva adottato tutte le misure necessarie per conformarsi integralmente alla menzionata sentenza Commissione/Belgio.

34

Ciò premesso, si deve dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla menzionata sentenza Commissione/Belgio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

Sulle sanzioni pecuniarie

Argomenti delle parti

35

La Commissione sostiene che l’importo della somma forfettaria richiesta, pari a EUR 6 168 per giorno di infrazione, e l’importo della penalità giornaliera di EUR 4 722 sono stati fissati conformemente ai criteri previsti dalla comunicazione del 13 dicembre 2005 relativa all’applicazione dell’articolo 228 CE [SEC(2005) 1658], aggiornata dalla Comunicazione della Commissione riguardante l’applicazione dell’articolo 260 TFUE e l’aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione proporrà alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti per inadempimento [SEC(2010) 923], resa applicabile ai procedimenti disciplinati dall’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, in forza della comunicazione della Commissione riguardante l’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE (GU 2011, C 12, pag. 1), nonché della comunicazione della Commissione del 31 agosto 2012 riguardante l’aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione proporrà alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti per inadempimento [C(2012) 6106 def].

36

Secondo la Commissione, l’importo della penalità giornaliera dovrebbe essere calcolato moltiplicando l’importo forfettario di base della penalità, pari a EUR 600 al giorno, per il coefficiente di gravità dell’infrazione fissato a 6 (su una scala da 1 a 20), per un coefficiente di durata, pari a 3 nella specie, nonché per un fattore «n» che rappresenta la capacità di pagamento del Regno del Belgio, pari a 5,14. L’importo ottenuto in applicazione di tale metodo è pari a EUR55512 al giorno e corrisponderebbe a una penalità equivalente a 2653000 a.e. di scarichi non conformi alla data di deposito del ricorso. Orbene, come rilevato dalla Commissione all’udienza, tali scarichi non conformi rappresenterebbero solo 225710 a.e., ciò che comporta, moltiplicando 225710 per 55512 e dividendo il prodotto per 2653000, un importo pari a EUR 4722 per giorno di infrazione.

37

L’importo della somma forfettaria giornaliera sarebbe il risultato della moltiplicazione dell’importo forfettario di base di EUR 200 al giorno per il coefficiente di gravità dell’infrazione fissato nella specie a 6 nonché per questo fattore «n» che rappresenta la capacità di pagamento del Regno del Belgio, pari a 5,14.

38

La Commissione considera adeguato il coefficiente di gravità prescelto nella specie in ragione della circostanza che, in materia ambientale, le norme violate nella presente controversia rivestono un’importanza estremamente elevata e sono essenziali per il benessere dei cittadini, per la loro qualità di vita, per la loro salute, nonché per la tutela delle risorse naturali e degli ecosistemi.

39

La Commissione ritiene che le conseguenze dell’infrazione per gli interessi generali e individuali siano particolarmente gravi in quanto l’esecuzione incompleta della menzionata sentenza Commissione/Belgio incide sulla qualità dei corpi idrici superficiali e dei relativi ecosistemi acquatici e terrestri. Le conseguenze di tale incompleta esecuzione sono tanto più rilevanti dal momento che il Regno del Belgio ha indicato la totalità del proprio territorio quale «area sensibile» e che ciò può incidere sull’attuazione di altre norme di tutela dell’ambiente.

40

Per contro, quanto ai fattori da prendere in considerazione nella valutazione della gravità della violazione del diritto dell’Unione, la Commissione fa valere che il Regno del Belgio ha lealmente cooperato. Inoltre, la Commissione sottolinea che tale Stato membro ha avviato consistenti investimenti finanziari e materiali per la realizzazione di tali complesse infrastrutture di raccolta e trattamento di acque reflue urbane.

41

Tuttavia, la Commissione ritiene che le misure destinate a garantire l’esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio siano state avviate solo diversi anni dopo la pronuncia della sentenza stessa, il che non sarebbe giustificato, nemmeno con riguardo all’ampiezza della realizzazione dei cantieri medesimi.

42

Quanto al criterio relativo alla durata dell’infrazione, che, secondo la domanda della Commissione, è pertinente unicamente ai fini del calcolo della penalità, la Commissione rileva che sono trascorsi più di 71 mesi tra tale sentenza e la decisione di avvio di un procedimento per infrazione della Commissione contro il Regno del Belgio, il che giustifica un coefficiente di durata massimo pari a 3,0.

43

Nelle sue osservazioni sia scritte sia orali il Regno del Belgio fa valere che né la gravità né la durata dell’infrazione, né l’attitudine cooperativa e diligente adottata nel corso del procedimento giustificano la condanna al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità nella presente controversia. In subordine, detto Stato membro contesta il metodo di calcolo di tali somme.

44

Per quanto riguarda il calcolo della gravità dell’infrazione, il Regno del Belgio ritiene che, ancorché gli obiettivi perseguiti dalle prescrizioni della direttiva 91/271 presentino un carattere fondamentale, le conseguenze ambientali della mancata esecuzione degli obblighi imposti da tale direttiva non siano stati valutati in concreto. Nella Regione vallona e nella Regione di Bruxelles Capitale gli studi e i commenti in proposito sarebbero eccessivi e/o erronei quanto alla riduzione dell’emissione di fosforo, alla qualità delle acque superficiali, alla salute umana, alla qualità ecologica dei corsi d’acqua, al potenziale inquinante complessivo non raccolto e/o trattato e all’impatto sul turismo e sull’attività economica. Per la Regione fiamminga, risulterebbe acclarato che tutti gli agglomerati di più di 10000 a.e. dispongono di un’infrastruttura di epurazione adeguata.

45

In ogni caso, se la Corte fosse di parere contrario e applicasse il metodo di calcolo scelto dalla Commissione ai fini della determinazione dell’importo della somma forfettaria, il coefficiente di gravità assunto dovrebbe necessariamente essere sostanzialmente inferiore a 4. Tale coefficiente di gravità dovrebbe necessariamente tener conto delle difficoltà pratiche di esecuzione e di interpretazione della menzionata sentenza Commissione/Belgio e quelle dell’evoluzione dell’interpretazione della sfera di applicazione della direttiva 91/271.

46

Quanto all’inclusione del fattore relativo alla durata nel coefficiente di gravità, il Regno del Belgio contesta i fattori assunti dalla Commissione ai fini della determinazione di tale coefficiente. Dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza del 31 marzo 2011, Commissione/Grecia (C-407/09, Racc. pag. I-2467), nonché dalla comunicazione della Commissione SEC(2005) 1658, nella sua versione aggiornata, risulta che i criteri di gravità e di durata dell’inadempimento devono essere determinati in termini rigidamente separati.

47

Quanto alla durata dell’infrazione, il Regno del Belgio considera che le tre regioni belghe hanno proceduto subito dopo la pronuncia della menzionata sentenza Commissione/Belgio all’adozione di misure ai fini della sua esecuzione e che erroneamente la Commissione ha affermato che alcuni cantieri sono stati avviati solo diversi anni dopo la pronuncia di tale sentenza. Alla luce delle considerevoli difficoltà che implica la completa esecuzione di detta sentenza, la durata della completa assenza di conforme esecuzione riguardo alla direttiva 91/271 non può in alcun caso essere considerata eccessiva e il coefficiente di gravità dell’infrazione dovrebbe essere ridotto a un anno alla luce della durata della stessa.

48

Il dies a quo ai fini del calcolo della somma forfettaria non potrebbe in alcun caso iniziare a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza con cui è stato dichiarato il primo inadempimento, dal momento che la sentenza non poteva, in ogni caso, aver già avuto esecuzione in tale data, ma potrebbe iniziare a decorrere da un termine ragionevole per la sua esecuzione.

Giudizio della Corte

Sulla somma forfettaria

49

Per quanto riguarda la somma forfettaria, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, primo comma, TFUE, la Commissione indica nella sua proposta un importo che essa consideri «adeguato alle circostanze». L’esercizio della competenza della Corte è parimenti dettato dalla considerazione di tutte le circostanze della controversia sottoposte al suo esame.

50

Secondo la giurisprudenza, l’eventualità di una condanna siffatta e la fissazione, se del caso, dell’importo di una somma forfettaria devono, in ciascun caso di specie, rimanere espressione del complesso degli elementi pertinenti che si riferiscono tanto alle caratteristiche dell’inadempimento constatato quanto al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell’articolo 260 TFUE (v. sentenza Commissione/Repubblica ceca, cit., punto 41 e giurisprudenza ivi richiamata).

51

Tale disposizione lascia in proposito alla Corte un ampio margine discrezionale nel decidere se infliggere o meno siffatta sanzione e, eventualmente, nel determinarne l’importo. In particolare, la condanna di uno Stato membro al pagamento di una somma forfettaria non può avere carattere automatico (v. sentenza Commissione/Repubblica ceca, cit., punto 42 e giurisprudenza ivi richiamata).

52

Al riguardo, le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono mere indicazioni. Del pari, gli orientamenti in materia di condanna al pagamento di somme forfettarie, come quelli che compaiono nella comunicazione della Commissione SEC(2005) 1658, nella sua versione aggiornata, su cui detta istituzione si è basata nella presente fattispecie, non vincolano la Corte, ma possono contribuire a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione svolta dalla Commissione (v. sentenza Commissione/Repubblica ceca, cit., punto 43 e giurisprudenza ivi richiamata).

53

In tale contesto, spetta alla Corte, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, stabilire l’importo della somma forfettaria in modo tale che la stessa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato. Tra i fattori pertinenti al riguardo figurano, in particolare, elementi quali la durata della persistenza dell’inadempimento a far data dalla sentenza che lo ha constatato e la gravità dell’infrazione (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punti 143 e 144 nonché giurisprudenza ivi richiamata).

54

Quanto alla durata dell’infrazione, è giocoforza rilevare che l’inadempimento accertato dalla menzionata sentenza Commissione/Belgio è persistito per circa nove anni, il che è eccessivo, anche se deve riconoscersi che gli adempimenti da eseguire richiedevano un periodo significativo di diversi anni e che l’esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio va considerata ad un punto avanzato, se non quasi completa.

55

Quanto alla gravità dell’infrazione, occorre rilevare che la direttiva 91/271 ha lo scopo di proteggere l’ambiente. Classificando l’integralità del suo territorio quale «area sensibile», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva e dell’allegato II della stessa, il Regno del Belgio ha riconosciuto la necessità di una tutela ambientale rafforzata del proprio territorio. Orbene, il mancato trattamento delle acque reflue urbane arreca un pregiudizio all’ambiente.

56

Inoltre, quando l’omessa esecuzione di una sentenza della Corte è tale da arrecare pregiudizio all’ambiente, la cui salvaguardia fa parte degli obiettivi stessi della politica dell’Unione, come risulta dall’articolo 191 TFUE, un inadempimento siffatto riveste una particolare gravità (sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Irlanda, C‑279/11, punto 72 e giurisprudenza ivi menzionata).

57

Occorre ricordare, tuttavia, che il numero di agglomerati per i quali lo Stato membro convenuto non ha fornito, alla data dell’udienza, la prova della conformità alla direttiva 91/271 costituisce solo una parte relativamente esigua del numero complessivo di agglomerati oggetto della menzionata sentenza Commissione/Belgio.

58

Quanto alle osservazioni del Regno del Belgio e del Regno Unito secondo cui la Commissione dovrebbe tener conto, nel contesto di progetti di infrastrutture di ampiezza rilevante, come quelli di cui è causa nella fattispecie, di un termine di esecuzione ragionevole in considerazione dell’ampiezza e della difficoltà di realizzazione di tali progetti, dal momento che la durata dell’infrazione inizia ad essere valutata solo allo scadere di tale termine, occorre rilevare che senza dubbio la data del 26 agosto 2009, fissata dal parere motivato, non deve essere considerata prematura o irragionevole.

59

Dagli atti di causa sottoposti alla Corte risulta che il Regno del Belgio ha affrontato investimenti impegnativi per l’esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio, compiendo progressi considerevoli. I progressi del Regno del Belgio erano già sostanziali alla scadenza del termine fissato dal parere motivato.

60

Occorre inoltre sottolineare che il Regno del Belgio ha pienamente cooperato con la Commissione nel corso del procedimento.

61

Conseguentemente, la Corte dichiara che l’insieme degli elementi in fatto e in diritto che coesistono con l’inadempimento accertato può costituire un indice del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione è tale da richiedere, nella specie, l’adozione di una misura dissuasiva, quale l’imposizione di una somma forfettaria (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Irlanda, C‑374/11, punto 48 e giurisprudenza ivi menzionata).

62

Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, la Corte ritiene di procedere ad un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie fissando in EUR 10 milioni l’importo della somma forfettaria che il Regno del Belgio dovrà versare.

63

Di conseguenza, si deve condannare il Regno del Belgio a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 10 milioni.

Sulla penalità

64

Secondo costante giurisprudenza, l’imposizione di una penalità è giustificata in linea di principio soltanto se l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza perdura fino all’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Irlanda, C‑374/11, cit., punto 33 e giurisprudenza ivi richiamata).

65

Nella specie, occorre rilevare che, alla data dell’udienza, le misure necessarie per l’esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio non erano state ancora integralmente adottate.

66

In tale contesto, la Corte afferma che la condanna del Regno del Belgio al versamento di una penalità costituisce uno strumento finanziario adeguato al fine di garantire la completa esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio (v. sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Irlanda, C‑374/11, cit., punto 35 e giurisprudenza ivi richiamata).

67

Per contro, in considerazione della continua evoluzione verso la completa esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio, parimenti riconosciuta dalla Commissione, non è escluso che, alla data di pronuncia della sentenza nella presente controversia, la menzionata sentenza Commissione/Belgio sia integralmente eseguita. In tal senso, la penalità è imposta solo nell’ipotesi in cui l’inadempimento persista alla data di pronuncia della sentenza nella presente controversia.

68

Si deve ricordare che, nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, spetta alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (v. sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Irlanda, C‑374/11, cit., punto 36 e giurisprudenza ivi richiamata).

69

Nell’ambito della valutazione della Corte, i criteri da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione sono costituiti, in linea di principio, dalla durata dell’infrazione, dal suo grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per l’applicazione di tali criteri, la Corte è chiamata a tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati nonché dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 119 e giurisprudenza ivi richiamata).

70

Nella specie, occorre rilevare che la Commissione suggerisce di prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo della penalità, la progressiva riduzione del numero di a.e. non conformi ai requisiti di cui alla direttiva 91/271, ciò che consentirebbe di tener conto dei progressi realizzati dal Regno del Belgio per dare esecuzione alla menzionata sentenza Commissione/Belgio e del principio di proporzionalità.

71

Si deve osservare che, all’udienza, la Commissione ha fatto valere che il numero di a.e. non conformi alla data del ricorso, vale a dire il 19 ottobre 2011, era pari a 2653000 a.e. e che sarebbe stato pari alla data dell’udienza, vale a dire il 18 aprile 2013, a 225710 a.e.

72

Tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie in esame, ivi compresi gli elementi e le considerazioni di cui alla parte della presente sentenza rubricata «Sulla somma forfettaria», la Corte considera adeguata l’imposizione di una penalità dell’importo di EUR 4 722 al giorno.

73

Quanto alla periodicità della penalità, conformemente alla proposta della Commissione, dato che la produzione della prova della conformità alla direttiva 91/271 può richiedere un certo tempo, e per tener conto del progresso eventualmente compiuto dallo Stato membro convenuto, la Corte considera adeguato un calcolo della penalità effettuato sulla base di periodi di sei mesi, riducendo il totale relativo a tali periodi di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di a.e. che si trovano in situazione di conformità con la menzionata sentenza Commissione/Belgio.

74

Occorre pertanto condannare il Regno del Belgio a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di EUR 859 404 per semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla menzionata sentenza Commissione/Belgio, a far data dalla pronuncia della presente sentenza e sino a completa esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio, il cui importo effettivo deve essere calcolato al termine di ogni periodo di sei mesi, riducendo il totale relativo a tali periodi di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di a.e. che si trovano in situazione di conformità con la menzionata sentenza Commissione/Belgio, fino al termine di tale periodo rispetto al numero di a.e. che non si trovano in situazione di conformità con la presente sentenza alla data della sua pronuncia.

Sulle spese

75

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno del Belgio, quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, secondo cui le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico, occorre statuire che il Regno Unito sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Non avendo adottato tutte le misure richieste dall’esecuzione della sentenza dell’8 luglio 2004, Commissione/Belgio (C‑27/03), con cui è stato dichiarato l’inadempimento del Regno del Belgio agli obblighi derivanti dagli articoli 3 e 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998, tale Stato membro non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

 

2)

Il Regno del Belgio è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 10 milioni.

 

3)

Nell’ipotesi in cui l’inadempimento accertato al punto 1 persista alla data della pronuncia della presente sentenza, il Regno del Belgio è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di EUR 859 404 per semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla menzionata sentenza Commissione/Belgio, a far data dalla pronuncia della presente sentenza e sino a completa esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Belgio, il cui importo effettivo deve essere calcolato al termine di ogni periodo di sei mesi, riducendo il totale relativo a tali periodi di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di abitanti equivalenti che si trovano in situazione di conformità con la menzionata sentenza Commissione/Belgio, fino al termine di tale periodo rispetto al numero di abitanti equivalenti che non si trovano in situazione di conformità con la presente sentenza alla data della sua pronuncia.

 

4)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

 

5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.