Causa C-377/11

International Bingo Technology SA

contro

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

«Sesta direttiva IVA — Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1 — Organizzazione di giochi di bingo — Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori — Calcolo della base imponibile»

Massime della sentenza

  1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Vendita di cartelle di bingo – Esclusione della parte del prezzo di vendita prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori

    [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a)]

  2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Detrazione prorata – Calcolo – Cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione – Parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio – Esclusione

    [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 11, parte A, § 1, a), 17, § 5, e 19, § 1]

  1.  L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, deve essere interpretato nel senso che, nel caso della vendita di cartelle di bingo, la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non comprende la parte del prezzo di dette cartelle prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori.

    Poiché la parte del prezzo di vendita delle cartelle che è distribuita come premio ai giocatori è fissata in anticipo ed è obbligatoria, essa non può essere considerata come facente parte del corrispettivo ottenuto dall’organizzatore del gioco per la prestazione da lui fornita, corrispettivo che costituisce la base imponibile.

    (v. punti 25, 28, 33, dispositivo 1)

  2.  Gli articoli 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono stabilire che, ai fini del calcolo del prorata della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio faccia parte della cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione di cui al detto articolo 19, paragrafo 1.

    Infatti, in primo luogo, uno Stato membro non può, in linea di principio, applicare a determinate operazioni una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. In secondo luogo, la suddetta parte non dev’essere inserita nella base imponibile e, pertanto, non può essere considerata come facente parte della cifra d’affari dell’organizzatore del gioco.

    (v. punti 37-39, dispositivo 2)


Causa C-377/11

International Bingo Technology SA

contro

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

«Sesta direttiva IVA — Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1 — Organizzazione di giochi di bingo — Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori — Calcolo della base imponibile»

Massime della sentenza

  1. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Vendita di cartelle di bingo — Esclusione della parte del prezzo di vendita prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori

    [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a)]

  2. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Detrazione prorata — Calcolo — Cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione — Parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio — Esclusione

    [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 11, parte A, § 1, a), 17, § 5, e 19, § 1]

  1.  L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, deve essere interpretato nel senso che, nel caso della vendita di cartelle di bingo, la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non comprende la parte del prezzo di dette cartelle prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori.

    Poiché la parte del prezzo di vendita delle cartelle che è distribuita come premio ai giocatori è fissata in anticipo ed è obbligatoria, essa non può essere considerata come facente parte del corrispettivo ottenuto dall’organizzatore del gioco per la prestazione da lui fornita, corrispettivo che costituisce la base imponibile.

    (v. punti 25, 28, 33, dispositivo 1)

  2.  Gli articoli 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono stabilire che, ai fini del calcolo del prorata della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio faccia parte della cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione di cui al detto articolo 19, paragrafo 1.

    Infatti, in primo luogo, uno Stato membro non può, in linea di principio, applicare a determinate operazioni una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. In secondo luogo, la suddetta parte non dev’essere inserita nella base imponibile e, pertanto, non può essere considerata come facente parte della cifra d’affari dell’organizzatore del gioco.

    (v. punti 37-39, dispositivo 2)