SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 novembre 2012 ( *1 )

«Regolamento (CE) n. 343/2003 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Clausola umanitaria — Articolo 15 di tale regolamento — Persona che beneficia dell’asilo in uno Stato membro dipendente dall’assistenza del richiedente asilo perché affetta da una grave malattia — Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento — Obbligo di tale Stato membro, che non è competente alla luce dei criteri elencati al capo III del medesimo regolamento, di esaminare la domanda di asilo presentata da detto richiedente asilo — Presupposti»

Nella causa C-245/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Asylgerichtshof (Austria), con decisione del 20 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 23 maggio 2011, nel procedimento

K

contro

Bundesasylamt,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente, dal sig. A. Tizzano, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. L. Bay Larsen (relatore), A. Rosas, dalla sig.ra M. Berger, e dal sig. E. Jarašiūnas, presidenti di sezione, dai sigg. E. Juhász, J.-C. Bonichot, D. Šváby, dalla sig.ra A. Prechal e dal sig. C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per la sig.ra K, da A. Egger, Rechtsanwalt;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer e P. Cede, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, in qualità di agente;

per il governo francese, da G. de Bergues e B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e K. Veres, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, da S. Ossowski, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Condou-Durande e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 giugno 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, in primo luogo, dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1), e, in secondo luogo, dell’articolo 3, paragrafo 2, di questo stesso regolamento.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra K, cittadina di un paese terzo, e il Bundesasylamt (ufficio federale tedesco in materia di asilo) in merito al rigetto da parte di quest’ultimo della domanda di asilo introdotta in Austria dalla ricorrente del procedimento principale, con la motivazione che la Repubblica di Polonia è lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo.

Contesto normativo

Il regolamento n. 343/2003

3

I considerando terzo e quarto del regolamento n. 343/2003 sono del seguente tenore:

«(3)

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(4)

Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande d’asilo».

4

I considerando sesto e settimo di detto regolamento enunciano quanto segue:

«(6)

L’unità del nucleo familiare dovrebbe essere preservata, nella misura compatibile con gli altri obiettivi perseguiti attraverso l’individuazione dei criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo.

(7)

Il trattamento congiunto delle domande d’asilo degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di assicurare un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti. Nondimeno, gli Stati membri dovrebbero poter derogare ai criteri di competenza per permettere la riunione dei membri di una stessa famiglia quando ciò è reso necessario da motivi umanitari».

5

Come si evince dal quindicesimo considerando del regolamento n. 343/2003, letto alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, tale regolamento rispetta i diritti le libertà e i principi riconosciuti, segnatamente, dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). In particolare, esso intende assicurare, sulla base degli articoli 1 e 18 della stessa, il pieno rispetto della dignità umana e del diritto d’asilo dei richiedenti asilo.

6

L’articolo 1 del regolamento n. 343/2003 dispone che quest’ultimo «stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo».

7

Ai termini dell’articolo 2, lettere c), d), e), e i), di detto regolamento, si intende per:

«c)

“domanda d’asilo”: la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale da parte di uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra[, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati]. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che il cittadino di un paese terzo solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che può essere richiesto con domanda separata;

d)

“richiedente”o “richiedente asilo”: il cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

e)

“esame di una domanda d’asilo”: l’insieme delle misure d’esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda d’asilo conformemente alla legislazione interna, ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;

(...)

i)

“familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo già costituito nel paese di origine che si trovano nel territorio degli Stati membri:

i)

il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

ii)

i figli minori di coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

iii)

il padre, la madre o il tutore quando il richiedente o rifugiato è minorenne e non coniugato».

8

L’articolo 3 del medesimo regolamento, che fa parte del capo II di quest’ultimo, rubricato «Principi generali», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d’asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo».

9

Al fine di determinare lo «Stato membro competente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 343/2003, gli articoli 6-14 di quest’ultimo, contenuti nel capo III, enunciano una serie di criteri obiettivi e in ordine gerarchico.

10

L’articolo 15 di detto regolamento, che è l’unico articolo del capo IV, rubricato «Clausola umanitaria», così dispone:

«1.   Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti dal presente regolamento, procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali. In tal caso detto Stato membro esamina, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo dell’interessato. Le persone interessate debbono acconsentire.

2.   Nel caso in cui la persona interessata sia dipendente dall’assistenza dell’altra a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, serio handicap o età avanzata, gli Stati membri [di regola lasciano] insieme o [ricongiungono] il richiedente asilo e un altro parente che si trovi nel territorio di uno degli Stati membri, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine.

(...)

4.   Se lo Stato membro richiesto acconsente a tale richiesta, la competenza dell’esame della domanda gli è trasferita.

5.   Le condizioni e procedure d’applicazione del presente articolo, ed anche, eventualmente, meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere al ricongiungimento delle persone interessate, sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2».

11

Al capo V del regolamento n. 343/2003, rubricato «Obbligo di prendere o riprendere in carico un richiedente asilo», figura in particolare l’articolo 16, il cui paragrafo 1 è così formulato:

«Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo in forza del presente regolamento è tenuto a:

(...)

c)

riprendere in carico, alle condizioni di cui all’articolo 20, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d’esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato;

(...)».

Il regolamento (CE) n. 1560/2003

12

Il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 343/2003 (GU L 222, pag. 3), al suo articolo 11, rubricato «Casi di dipendenza» dispone quanto segue:

«1.   L’articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento n. 343/2003] si applica sia al richiedente asilo che dipenda dall’assistenza del familiare soggiornante in uno Stato membro, sia al familiare soggiornante in uno Stato membro che dipenda dall’assistenza del richiedente asilo.

2.   I casi di dipendenza di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento n. 343/2003] sono valutati, per quanto possibile, in base ad elementi obiettivi quali certificati medici. Ove questi elementi non sussistano o non possano essere esibiti, i motivi umanitari possono fondarsi solo su informazioni convincenti addotte dagli interessati.

(...)

4.   L’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento n. 343/2003] è comunque subordinata all’impegno assunto dal richiedente asilo o dal familiare a provvedere effettivamente all’assistenza necessaria.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

La sig.ra K da un paese terzo entrava illegalmente in Polonia dove depositava, nel marzo 2008, una prima domanda d’asilo.

14

Senza attendere l’esito dell’esame di tale domanda, ella lasciava il territorio polacco, entrando illegalmente in Austria, dove raggiungeva uno dei suoi figli adulti che ivi beneficia già dello status di rifugiato con la moglie e i loro tre figli minorenni.

15

Nell’aprile 2008 la sig.ra K inoltrava in Austria una seconda domanda di asilo.

16

Secondo l’Asylgerichtshof, è stato dimostrato che la nuora della sig.ra K si trova in una situazione di dipendenza rispetto a quest’ultima per la presenza di un neonato e per la grave malattia e la seria disabilità da cui è affetta in seguito ad un evento traumatico grave occorso in un paese terzo. Se tale evento dovesse essere scoperto, la nuora, date le tradizioni culturali intese a ristabilire l’onore della famiglia, rischierebbe di subire gravi sevizie da parte dei membri maschi del suo ambiente familiare. La sig.ra K, da quando ha ritrovato la nuora in Austria, ne è stata la consigliera nonché più intima amica, non soltanto per i legami familiari che le uniscono, ma anche perché ella possiede un’adeguata esperienza professionale.

17

Ritenendo che la Repubblica di Polonia fosse competente per l’esame della domanda d’asilo presentata dalla sig.ra K, le autorità austriache chiedevano a tale Stato membro di riprenderla in carico.

18

In risposta a detta richiesta, le autorità polacche, senza chiedere alle autorità austriache la presa in carico della sig.ra K in base all’articolo 15 del regolamento n. 343/2003, acconsentivano a riprenderla in carico conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

19

Date tali circostanze, con decisione del 16 luglio 2008, il Bundesasylamt respingeva la domanda d’asilo presentata dalla sig.ra K in Austria, con la motivazione che lo Stato membro competente a decidere su tale domanda era la Repubblica di Polonia.

20

La sig.ra K proponeva ricorso contro la suddetta decisione di rigetto dinanzi all’Asylgerichtshof.

21

Basandosi sulla constatazione che, in via di principio, competente a decidere sulla domanda d’asilo dalla sig.ra K è la Repubblica di Polonia, poiché è la frontiera di tale Stato membro la prima frontiera attraversata illegalmente provenendo da un paese terzo, il suddetto giudice ritiene peraltro che, in una situazione quale quella di cui è investito, occorra prendere in considerazione l’applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 343/2003, o dell’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso. Orbene, l’applicazione dell’una o dell’altra disposizione porterebbe ad affermare la competenza della Repubblica d’Austria a decidere su tale domanda d’asilo.

22

L’Asylgerichtshof considera inoltre che, in quanto lex specialis, l’articolo 15 del regolamento n. 343/2003 prevale sulle regole generali dettate agli articoli 6-14 del medesimo.

23

Secondo l’Asylgerichtshof, l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 è sussidiaria rispetto a quella dell’articolo 15 del medesimo, cosicché la Repubblica d’Austria dovrebbe esercitare il suo diritto di avocazione della competenza per l’esame della domanda d’asilo per ragioni umanitarie quali quelle di cui a quest’ultimo articolo.

24

Infine, emerge dalle spiegazioni del giudice a quo relative all’interpretazione di detto articolo 15 che costui considera che, in circostanze quali quelle della controversia di cui è investito, sarebbe necessario esaminare la questione di una possibile applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, prima di stabilire se il paragrafo 1 di tale articolo possa applicarsi in via sussidiaria.

25

Alla luce di quanto sopra, l’Asylgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 15 del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro che, in conformità alle disposizioni degli articoli 6-14 del regolamento stesso, non sia competente in merito al procedimento di una richiedente asilo, diviene obbligatoriamente competente quando in tale Stato si trovi la nuora della richiedente, gravemente ammalata ed esposta a grave minaccia per motivi culturali, o vi si trovino i [suoi] nipoti minori, bisognosi di essere accuditi a causa della malattia della nuora, e la richiedente asilo sia disposta a, ed in condizione di, prestare aiuto alla nuora o ai nipoti. Se ciò valga anche in mancanza di una richiesta, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 343/2003, da parte dello Stato membro altrimenti competente.

2)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie quale quella descritta [nella prima questione], si incardini obbligatoriamente la competenza dello Stato membro che, in sé, ne sia privo, quando la competenza altrimenti prevista dalle disposizioni del regolamento stesso comporti la violazione dell’articolo 3 o dell’articolo 8 di [convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] (articolo 4 o 7 della [Carta]). Se, in questo caso, nell’interpretazione ed applicazione incidentale dell’articolo 3 o dell’articolo 8 della [detta convenzione] (articolo 4 o 7 della [Carta]), si possa far ricorso ad una nozione di «trattamento inumano» e di «famiglia» diversa, e più ampia, rispetto a quella applicata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15 del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle presenti al procedimento principale, nel quale la nuora del richiedente asilo dipende dalla sua assistenza per la presenza di un neonato e per il fatto di essere affetta da una grave malattia e da una seria disabilità, uno Stato membro che non è quello che i criteri elencati al capo III di tale regolamento individuano come competente per l’esame della domanda presentata da un richiedente asilo, può divenirlo d’obbligo per motivi umanitari. In caso di risposta positiva, detto giudice desidera sapere se tale interpretazione resti valida, allorquando lo Stato membro competente in forza dei suddetti criteri non ha presentato una richiesta ai sensi del paragrafo 1, seconda frase, dello stesso articolo 15.

27

A tal proposito, occorre rilevare che, sebbene l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 343/2003 sia una disposizione facoltativa che accorda un ampio potere discrezionale agli Stati membri per decidere di «ricongiungere» membri di una stessa famiglia nonché altri parenti a carico, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, il paragrafo 2 del medesimo articolo restringe tuttavia tale potere in modo tale che, qualora ricorrano i presupposti menzionati in tale disposizione, gli Stati membri «[di regola lasciano] insieme» il richiedente asilo e un altro familiare.

28

La prima questione mira dunque, soprattutto, a ottenere un’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.

29

Occorre, da un lato, constatare che, contrariamente a quanto hanno sostenuto il governo austriaco e quello ceco, il solo fatto che il richiedente asilo non si trovi più nel territorio dello «Stato membro competente», ma sia già presente nel territorio dello Stato membro in cui cerca di ottenere un «ricongiungimento familiare» facendo valere ragioni umanitarie, non può avere l’effetto di escludere di per sé l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.

30

Infatti, detto paragrafo 2 riguarda non soltanto le situazioni nelle quali gli Stati membri «ricongiungono» il richiedente asilo e un altro parente, ma anche quelle in cui li «lasciano» insieme, poiché le persone interessate si trovano già nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente ai sensi dei criteri dettati al capo III del regolamento n. 343/2003.

31

Tale interpretazione non soltanto è coerente con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, secondo il quale ogni Stato membro «può» esaminare una domanda d’asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti in tale regolamento, ma è anche l’interpretazione più idonea ad assicurare l’effetto utile dell’articolo 15, paragrafo 2, di quest’ultimo.

32

Dall’altro, occorre verificare, in primo luogo, se detto articolo 15, paragrafo 2, possa trovare applicazione in una situazione di dipendenza quale quella presente nel procedimento principale, in cui non è il richiedente asilo stesso a dipendere dall’assistenza del familiare che si trova in uno Stato membro diverso da quello identificato come competente in base ai criteri dettati al capo III del regolamento n. 343/2003, ma è il familiare che si trova in tale Stato membro diverso a dipendere dall’assistenza del richiedente asilo.

33

A questo proposito, occorre sottolineare che l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 non si riferisce espressamente alla situazione di un richiedente asilo che sia dipendente dall’assistenza di un’altra persona. Utilizzando, invece, in tale disposizione, termini generali quali «la persona interessata» per indicare quella che dipende dall’assistenza dell’«altra» ai sensi di tale disposizione, il legislatore dell’Unione ha lasciato intendere che tanto la nozione di «persona interessata» quanto quella di «altra» possono riferirsi al richiedente asilo.

34

Tale interpretazione non può essere invalidata per il solo fatto che, al paragrafo 1, seconda frase, di detto articolo 15, utilizzando i termini «la domanda d’asilo della persona interessata», lo stesso legislatore abbia creato, in questa disposizione specifica, un nesso tra il richiedente asilo e i termini «la persona interessata». Infatti, occorre rilevare in proposito che, nella frase successiva dello stesso paragrafo, il richiedente asilo e l’altra persona sono qualificati come «persone interessate».

35

La suddetta interpretazione è, invece, conforme all’obiettivo dell’articolo 15 del regolamento n. 343/2003, che è quello, come espone il settimo considerando dello stesso, di permettere agli Stati membri di ricongiungere «membri di una stessa famiglia» quando ciò è reso necessario da ragioni umanitarie.

36

A questo proposito, si deve rilevare che l’obiettivo dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 è raggiunto sia se è il richiedente asilo a dipendere dall’assistenza del familiare che si trova in uno Stato membro diverso da quello identificato come competente alla luce dei criteri dettati al capo III di tale regolamento sia, viceversa, quando è il familiare a dipendere dall’assistenza del richiedente.

37

Nello stesso senso, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1560/2003, nei limiti delle competenze di esecuzione accordate dal regolamento n. 343/2003, precisa che i termini «persona interessata» di cui all’articolo 15, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento devo essere intesi nel senso di riferirsi anche a una situazione di dipendenza quale quella di cui trattasi nel procedimento principale.

38

In secondo luogo, occorre precisare che, nonostante il fatto che la nozione di «familiari» ai sensi dell’articolo 2, lettera i), del regolamento n. 343/2003 non riguardi né la nuora né i nipoti di un richiedente asilo, l’articolo 15 dello stesso regolamento deve tuttavia essere interpretato nel senso che tali persone rientrano nel concetto di «altro parente» usato al paragrafo 2 di tale articolo 15.

39

A questo proposito, occorre innanzitutto osservare che le varie versioni linguistiche di detti termini dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 divergono e che alcune di esse, come ad esempio la versione in lingua inglese, impiegano termini diversi e più ampi di quelli utilizzati all’articolo 2, lettera i), del medesimo regolamento.

40

Occorre, inoltre, rilevare che, dato che il regolamento n. 343/2003, agli articoli 6-8, contiene disposizioni di carattere vincolante finalizzate a preservare l’unità delle famiglie conformemente al sesto considerando del medesimo, la clausola umanitaria di cui all’articolo 15, avendo l’obiettivo di permettere agli Stati membri di derogare ai criteri di ripartizione delle competenze tra gli stessi per agevolare il ricongiungimento dei membri di una famiglia quando ciò è reso necessario da motivi umanitari, deve potersi applicare a situazioni che vanno al di là di quelle oggetto di tali articoli 6-8, anche se riguardano persone che non rientrano nella definizione di «familiari» ai sensi di detto articolo 2, lettera i).

41

Tenuto conto della sua finalità umanitaria, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 delimita, sulla base di un criterio di dipendenza fondato in particolare su una malattia o un handicap gravi, una cerchia di familiari del richiedente asilo necessariamente più ampia di quella definita all’articolo 2, lettera i), dello stesso regolamento.

42

Se esistevano già legami familiari nel paese d’origine, occorre verificare che il richiedente asilo o la persona che ha con lui legami familiari abbia effettivamente bisogno di assistenza e che, eventualmente, la persona che deve garantire l’assistenza dell’altra persona sia in grado di farlo.

43

Ciò premesso, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 è applicabile allorché le ragioni umanitarie che vi sono richiamate risultano sussistenti in capo a una persona dipendente ai sensi di tale disposizione la quale, senza essere un familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera i), di tale regolamento, ha legami familiari con il richiedente asilo, persona alla quale quest’ultimo è in grado di fornire effettivamente l’assistenza necessaria conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1560/2003.

44

In terzo luogo, occorre sottolineare che, allorché si presentano situazioni di dipendenza che possono rientrare nelle ipotesi previste dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, come interpretato ai punti 33-43 della presente sentenza, nelle quali le persone interessate si trovano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente in base ai criteri enunciati al capo III del medesimo regolamento, tale Stato membro, a condizione che i legami familiari esistessero già nel paese d’origine, «[di regola]» è tenuto a lasciare insieme tali persone.

45

Rispetto a quest’ultimo presupposto, è sufficiente precisare che si evince dalla decisione di rinvio che, nel procedimento principale, i legami familiari tra la richiedente asilo e la nuora esistevano già nel paese d’origine.

46

Quanto specificamente all’obbligo di lasciare «[di regola]» insieme il richiedente asilo e l’«altro» parente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, esso va inteso nel senso che uno Stato membro può derogare a tale obbligo di lasciare insieme le persone interessate solamente se una deroga del genere è giustificata dall’esistenza di una situazione eccezionale. Orbene, si deve precisare che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice a quo non ha menzionato una situazione eccezionale del genere.

47

Quando ricorrono i presupposti elencati in detto articolo 15, paragrafo 2, lo Stato membro che per le ragioni umanitarie richiamate in tale disposizione ha l’obbligo di prendere in carico un richiedente asilo diventa lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo.

48

A questo proposito, occorre aggiungere che le autorità nazionali competenti hanno l’obbligo di assicurarsi che l’attuazione del regolamento n. 343/2003 avvenga in modo da garantire l’effettivo accesso alle procedure di determinazione dello status di rifugiato e da non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande d’asilo.

49

Detto obiettivo di rapidità, che emerge dal quarto considerando del regolamento n. 343/2003, va inoltre sottolineato allorché, in ultimo luogo, occorre spiegare, per quanto riguarda la seconda parte della prima questione, le ragioni per le quali, in circostanze quali quelle del procedimento principale, l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 è giustificata anche se lo «Stato membro competente» non ha presentato una richiesta in tal senso conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, di questo stesso regolamento.

50

Quanto poi alla tesi difesa dai vari governi che hanno presentato osservazioni alla Corte nella presente causa, secondo la quale una richiesta dello «Stato membro competente» sarebbe, comunque, una conditio sine qua non per l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, occorre precisare che tale disposizione, diversamente dal paragrafo 1, seconda frase, dello stesso articolo, non menziona nessuna «richiesta» proveniente da un altro Stato membro.

51

Al riguardo, occorre rilevare che, allorché il richiedente asilo e un altro familiare che si trovano insieme nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente in base ai criteri formulati al capo III del regolamento n. 343/2003 hanno debitamente dimostrato che esiste una situazione di dipendenza ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento, le autorità competenti di tale Stato membro non possono ignorare l’esistenza di tale specifica situazione e la presentazione di una richiesta quale quella prevista al paragrafo 1, seconda frase, di questo stesso articolo non avrebbe più alcuno scopo. In tali circostanze un requisito simile sarebbe puramente un pro forma.

52

In una situazione quale quella oggetto del procedimento principale, in cui non si tratta di «ricongiungere» i membri di una stessa famiglia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, ma di «lasciarli» insieme nello Stato membro in cui si trovano, esigere una domanda proveniente dallo «Stato membro competente» sarebbe in contrasto con l’obbligo di rapidità, perché prolungherebbe inutilmente il procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

53

Di conseguenza, in una situazione quale quella presente nel procedimento principale, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 può avere applicazione anche se lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda d’asilo non ha ricevuto una richiesta in tal senso da parte dello «Stato membro competente».

54

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che, in circostanze quali quelle del procedimento principale, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che non è competente per l’esame di una domanda d’asilo in base ai criteri elencati al capo III di tale regolamento lo diventa. Spetta allo Stato membro divenuto lo Stato membro competente ai sensi del medesimo regolamento assumere gli obblighi connessi a tale competenza. Esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente. Tale interpretazione del suddetto articolo 15, paragrafo 2, si applica anche quando lo Stato membro che era competente in forza dei criteri elencati al capo III di detto regolamento non ha presentato richiesta in tal senso conformemente al paragrafo 1, seconda frase del medesimo articolo.

Sulla seconda questione

55

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre, nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale, pronunciarsi sulla seconda questione posta dal giudice del rinvio.

Sulle spese

56

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

In circostanze quali quelle del procedimento principale, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, uno Stato membro che non è competente per l’esame di una domanda d’asilo in base ai criteri elencati al capo III di tale regolamento lo diventa. Spetta allo Stato membro divenuto lo Stato membro competente ai sensi del medesimo regolamento assumere gli obblighi connessi a tale competenza. Esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente. Tale interpretazione del suddetto articolo 15, paragrafo 2, si applica anche quando lo Stato membro che era competente in forza dei criteri elencati al capo III di detto regolamento non ha presentato richiesta in tal senso conformemente al paragrafo 1, seconda frase, del medesimo articolo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.