SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 maggio 2013 ( *1 )

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Concorso transfrontaliero di diverse persone ad uno stesso atto illecito — Possibilità di radicare la competenza territoriale in base al luogo dell’atto commesso da un autore del danno diverso dal convenuto (“wechselseitige Handlungsortzurechnung”)»

Nella causa C-228/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Düsseldorf (Germania), con decisione del 29 aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2011, nel procedimento

Melzer

contro

MF Global UK Ltd,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di Sezione, da A. Borg Barthet, J.-J. Kasel, M. Safjan (relatore) e da M. Berger, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 luglio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per Melzer, da S. Volaric-Huppert, F. Marzillier, G. Guntner e W. A. Meier, Rechtsanwälte;

per MF Global UK Ltd, da C. Gierets, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da T. Henze nonché da K. Petersen e J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, in qualità di agente;

per il governo svizzero, da D. Klingele, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Melzer e la MF Global UK Ltd (in prosieguo: la «MF Global») in merito a una domanda di risarcimento danni nel contesto dell’esecuzione di operazioni di borsa a termine.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

Dal considerando 2 del regolamento n. 44/2001 emerge che quest’ultimo è volto, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, ad adottare «disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

4

I considerando 11, 12 e 15 di detto regolamento così recitano:

«11.

Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

12.

Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(...)

15.

Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili (…)».

5

Le norme in materia di competenza compaiono al capo II dello stesso regolamento.

6

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 1 del capo II, rubricata «Disposizioni generali», così recita:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7

L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, appartenente alla stessa sezione, così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

8

L’articolo 5, punti 1 e 3, del regolamento n. 44/2001, collocato nella sezione 2 del capo II, relativa alle «Competenze speciali», prevede quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a)

in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)

[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)

la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(...)

3)

in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

9

L’articolo 6, punto 1, di detto regolamento, che appartiene alla stessa sezione, è formulato nel modo seguente:

«La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta:

1)

in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».

Il diritto tedesco

10

Ai sensi dell’articolo 830 del codice civile (Bürgerliches Gesetzbuch), intitolato «Coautori e partecipanti»:

«1)

Qualora diverse persone abbiano causato un danno per un fatto illecito realizzato congiuntamente, ciascuna di esse ne è responsabile. Lo stesso accade qualora sia impossibile determinare quale delle persone implicate abbia causato il danno per fatto proprio.

2)

Gli istigatori e i complici sono assimilati ai coautori».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Melzer, domiciliato a Berlino (Germania), concludeva un contratto a seguito di invito telefonico e che la sua posizione veniva quindi seguita dalla Weise Wertpapier Handelsunternehmen (in prosieguo: la «WWH»), con sede in Düsseldorf (Germania). Detta società apriva presso la MF Global, società di intermediazione finanziaria con sede in Londra (Regno Unito), un conto a nome del sig. Melzer. La MF Global vi eseguiva per quest’ultimo operazioni di borsa a termine dietro remunerazione.

12

Il sig. Melzer effettuava, nel corso degli anni 2002-2003, versamenti per un importo complessivo di EUR 172 000 su un conto determinato. La MF Global gli riversava il 9 luglio 2003 una somma di EUR 924,88. Il sig. Melzer chiede il risarcimento del danno a concorrenza della differenza, ossia EUR 171075,12.

13

La MF Global fatturava al sig. Melzer una commissione di 120 USD. Essa tratteneva 25 USD, retrocedendo alla WWH la differenza, vale a dire 95 USD.

14

Il sig. Melzer considera di non essere stato sufficientemente informato dei rischi connessi alle operazioni di borsa a termine né dalla WWH né dalla MF Global. Egli non sarebbe neppure stato informato in modo obiettivo sulla convenzione in materia di commissioni occulte («kickback agreement»), conclusa tra la MF Global e la WWH, e sul conflitto d’interessi che ne deriva. A suo avviso, la MF Global deve rispondere del risarcimento del danno per cooperazione intenzionale e illecita alla commissione di un danno da parte della WWH.

15

Il Landgericht Düsseldorf ritiene che la competenza internazionale tedesca a norma dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 sia giustificata dal fatto che il danno si è prodotto in Germania. Il danno pecuniario di cui il sig. Melzer chiede il risarcimento si sarebbe verificato in Germania, in quanto in tale Stato membro egli avrebbe effettuato i versamenti sul suo conto situato a Londra e il danno subìto si sarebbe verificato sul suo conto gestito da un istituto di credito.

16

Il giudice del rinvio si interroga, nondimeno, sulla propria competenza a norma dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Poiché il danno si è verificato a Berlino e non a Düsseldorf, sarebbe allora determinante il luogo del fatto dannoso. Orbene, poiché la MF Global opererebbe soltanto a Londra, a Düsseldorf sarebbe possibile basarsi soltanto sull’attività della WWH.

17

Secondo il giudice del rinvio, tale collegamento alternativo al luogo del fatto generatore commesso da determinati coautori o da complici è ammesso dal diritto processuale civile tedesco ed è ipotizzabile nella specie, alla luce dei pertinenti rilievi del sig. Melzer.

18

In tale contesto, il Landgericht Düsseldorf ha disposto la sospensione del procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, per determinare il luogo di concretizzazione del danno in caso di concorso transfrontaliero di più autori in un illecito civile nell’ambito della competenza ratione loci in materia di illeciti civili di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001], sia ammissibile un criterio di collegamento alternativo al luogo del fatto generatore».

Sulla questione pregiudiziale

19

Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che consenta di radicare, a titolo di luogo dell’evento generatore ascritto ad uno dei supposti autori di un danno, che non è parte della controversia, la competenza giurisdizionale nei confronti di un altro supposto autore di detto danno, che non abbia agito nel distretto del giudice adito.

20

Nella decisione di rinvio detto giudice rileva che il diritto tedesco riconosce siffatta possibilità mediante un «criterio di collegamento alternativo al luogo dell’evento generatore». Esso si interroga allora sull’eventuale applicazione mutatis mutandis di detta regola al caso dinanzi ad esso pendente.

21

Va osservato preliminarmente che il giudice del rinvio rileva che, malgrado la natura contrattuale del rapporto intercorrente tra il sig. Melzer e la MF Global, il ricorso nel procedimento principale è basato esclusivamente sul diritto in materia di responsabilità da fatto illecito. Pertanto, la presente questione pregiudiziale è circoscritta all’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

22

Occorre parimenti ricordare che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema generale e delle loro finalità (v., in particolare, sentenze del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie, C-189/08, Racc. pag. I-6917, punto 17 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, Racc. pag. I-10269, punto 38).

23

Ciò precisato, occorre sottolineare che solo in deroga al principio fondamentale enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede un certo numero di attribuzioni di competenze speciali, tra cui quella dell’articolo 5, punto 3, del regolamento medesimo.

24

Poiché la competenza dei giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire costituisce una regola di competenza speciale, essa deve essere interpretata in modo restrittivo e non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal regolamento n. 44/2001 (v., analogamente, sentenza Zuid-Chemie, cit., punto 22).

25

Ciò non toglie che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», riportata dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo dell’evento causale che è all’origine di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola (sentenza del 19 aprile 2012, Wintersteiger, C-523/10, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

26

Al riguardo, emerge da costante giurisprudenza che la regola di competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, il che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (v. citate sentenze Zuid-Chemie, punto 24, nonché eDate Advertising e a., punto 40).

27

Infatti, in materia di illecito civile doloso o colposo, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (v., in tal senso, sentenze del 1o ottobre 2002, Henkel, C-167/00, Racc. pag. I-8111, punto 46, e Zuid-Chemie, cit., punto 24).

28

Poiché l’individuazione di uno degli elementi di collegamento riconosciuti dalla giurisprudenza ricordata supra al punto 25 deve così consentire di radicare la competenza del giudice che ricopre obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona convenuta, occorre che l’elemento di collegamento pertinente sia situato nel distretto del giudice adito (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec, C-133/11, punto 52).

29

È giocoforza rilevare in proposito che la questione sottoposta non riguarda l’individuazione del luogo della concretizzazione del danno, ma, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, l’interpretazione della nozione di «luogo del fatto generatore», in una situazione in cui la persona giuridica convenuta dinanzi al giudice del rinvio lo è non in base al fatto commesso nel distretto di tale giudice, bensì in base a quello asseritamente commesso da altri.

30

Orbene, in circostanze come quelle descritte nella decisione di rinvio, in cui uno solo tra diversi presunti autori di un asserito danno sia convenuto dinanzi ad un giudice, nel distretto del quale esso non ha agito, l’elemento di collegamento basato sull’attività del convenuto difetta per principio.

31

In tal contesto, il giudice adito dovrebbe, per potersi riconoscere competente a norma dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, dimostrare per quale motivo si debba nondimeno ritenere che il fatto generatore abbia avuto luogo nel suo distretto. Orbene, ciò richiederebbe, già nella fase dell’esame della competenza, una valutazione analoga a quella che deve essere effettuata per giudicare la controversia nel merito.

32

Infatti, si porrebbe segnatamente la questione di stabilire le condizioni in presenza delle quali, in caso di una pluralità di autori, possa essere ammessa l’imputazione delle attività di uno di essi agli altri per poter convenire questi ultimi dinanzi al giudice nel distretto del quale tali attività hanno avuto luogo. Orbene, in assenza di un concetto comune agli ordinamenti giuridici nazionali e dell’Unione europea atto a consentire siffatta imputazione, il giudice adito si ispirerebbe verosimilmente al proprio diritto nazionale.

33

Ciò è evidenziato dal fatto che il collegamento alternativo al luogo dell’evento generatore commesso da altri cui il giudice del rinvio si richiama a tal fine si ispira ad una regola di diritto tedesco in materia di responsabilità civile, vale a dire l’articolo 830 del codice civile.

34

Orbene, l’applicazione di concetti giuridici nazionali nel contesto del regolamento n. 44/2001 comporterebbe soluzioni divergenti tra gli Stati membri, tali da compromettere l’obiettivo di unificare le norme sulla competenza che il regolamento persegue, come risulta dal considerando 2 di quest’ultimo (v., analogamente, sentenza del 7 febbraio 2013, Refcomp, C-543/10, punto 39).

35

Peraltro, la soluzione consistente nel subordinare l’individuazione dell’elemento di collegamento a criteri di valutazione derivanti dal diritto nazionale sostanziale sarebbe in contrasto con l’obiettivo di certezza del diritto, in quanto, in funzione del diritto applicabile, l’attività di una persona, che ha avuto luogo in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, potrebbe essere qualificata o meno come fatto generatore ai fini dell’attribuzione della competenza ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Tale soluzione, infatti, non consentirebbe al convenuto di prevedere ragionevolmente quale sia il giudice dinanzi al quale egli possa essere citato.

36

Inoltre, nei limiti in cui condurrebbe a consentire di citare in giudizio, in base all’evento generatore, il presunto autore di un danno dinanzi al giudice di uno Stato membro nel distretto del quale questi non ha agito, la soluzione in esame andrebbe al di là delle ipotesi espressamente contemplate dal regolamento medesimo e, di conseguenza, contravverrebbe alla sistematica e agli obiettivi dello stesso.

37

Ciò precisato, occorre ricordare che l’impossibilità, per il giudice del distretto nel quale l’autore presunto non ha agito in prima persona, di radicare la propria competenza in base al luogo dell’evento generatore, non pregiudica affatto l’applicabilità delle regole in materia di competenza, tanto generale quanto speciale, previste dal regolamento n. 44/2001, e, in particolare, quella di cui all’articolo 5, punto 1, dello stesso.

38

Ciò non toglie che l’autore di un fatto dannoso possa sempre essere convenuto in giudizio, in forza dell’articolo 5, punto 3, di tale regolamento, dinanzi al giudice nel distretto del quale egli ha agito ovvero, in difetto, conformemente alla regola generale, dinanzi al giudice del luogo in cui egli è domiciliato.

39

Peraltro, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, l’attribuzione della competenza giurisdizionale a conoscere di controversie nei confronti di persone che non abbiano agito nel distretto del giudice adito resta possibile in forza dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, nei limiti in cui ricorrano le condizioni indicate in tale disposizione, segnatamente l’esistenza di un nesso di collegamento.

40

Dalle suesposte considerazioni deriva che, in circostanze come quelle della controversia principale, in cui uno solo tra diversi presunti autori di un asserito danno sia convenuto dinanzi a un giudice nel distretto del quale il medesimo non ha agito, l’interpretazione autonoma dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, conforme agli obiettivi e alla sistematica dello stesso, osta a che si possa ritenere che l’evento generatore si sia prodotto nel distretto di detto giudice.

41

Di conseguenza, occorre risolvere la questione presentata dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che non consente di radicare, in base al luogo dell’evento generatore ascritto ad uno dei presunti autori di un danno, che non è parte in causa, la competenza giurisdizionale nei confronti di un altro presunto autore di tale danno che non ha agito nel distretto del giudice adito.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non consente di radicare, in base al luogo dell’evento generatore ascritto ad uno dei presunti autori di un danno, che non è parte in causa, la competenza giurisdizionale nei confronti di un altro presunto autore di tale danno che non ha agito nel distretto del giudice adito.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.