SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 luglio 2012 ( *1 )

«Concorrenza — Articolo 102 TFUE — Nozione di ‘impresa’ — Dati del registro delle imprese memorizzati in una banca dati — Attività di raccolta e di messa a disposizione di tali dati dietro corrispettivo — Incidenza del rifiuto, da parte delle pubbliche autorità, di autorizzare il riutilizzo di tali detti — Diritto ‘sui generis’ previsto dall’articolo 7 della direttiva 96/9/CE»

Nella causa C-138/11,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 28 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 21 marzo 2011, nel procedimento

Compass-Datenbank GmbH

contro

Republik Österreich,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 febbraio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per la Compass-Datenbank GmbH, da F. Galla, Rechtsanwalt;

per la Republik Österreich, da C. Pesendorfer e G. Kunnert, in qualità di agenti;

per il Bundeskartellanwalt, da A. Mair, in qualità di agente;

per l’Irlanda, da D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito da P. Dillon Malone, BL;

per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels e J. Langer, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da M. Szpunar e B. Majczyna, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Kellerbauer, R. Sauer e P. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 aprile 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 102 TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Compass-Datenbank GmbH (in prosieguo: la «Compass-Datenbank») e la Republik Österreich (Repubblica d’Austria), in merito alla messa a disposizione di dati del registro delle imprese (in prosieguo: il «Firmenbuch») memorizzati in una banca dati.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

L’articolo 2 della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8), quale modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003 (GU L 221, pag. 13), elenca gli atti e le indicazioni che sono soggetti alla pubblicità obbligatoria relativa alle società.

4

L’articolo 3 della direttiva 68/151, come modificata dalla direttiva 2003/58, così dispone:

«1.   In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo, o presso un registro centrale, o presso il registro di commercio o registro delle imprese, per ogni società iscritta.

2.   Tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell’articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l’oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.

(...)

3.   Una copia integrale o parziale di ogni atto o indicazione di cui all’articolo 2 deve potersi ottenere su richiesta. Dal 1o gennaio 2007 al più tardi, le richieste possono essere presentate al registro, in forma cartacea o per via elettronica, a scelta del richiedente.

(...)

Il costo per il rilascio – parziale o integrale, su supporto cartaceo o per via elettronica – degli atti o delle indicazioni di cui all’articolo 2 non può essere superiore al costo amministrativo.

(...)».

5

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20), gli Stati membri attribuiscono al «costitutore di una banca di dati» il diritto «sui generis» di «vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo».

6

La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345, pag. 90; in prosieguo: la «direttiva ISP»), al suo quinto considerando, recita:

«Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala comunitaria. Le informazioni del settore pubblico sono un’importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali. Esse diventeranno una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo dei servizi di contenuti via comunicazioni mobili. In tale contesto sarà fondamentale anche un’ampia copertura geografica oltre i confini nazionali. Più ampie possibilità di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico dovrebbero, tra l’altro, consentire alle imprese europee di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro».

7

Ai sensi del nono considerando della direttiva ISP:

«La presente direttiva non prescrive l’obbligo di consentire il riutilizzo di documenti. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo spetta agli Stati membri o all’ente pubblico interessato. La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti resi accessibili per il riutilizzo quando gli enti pubblici concedono una licenza in relazione ad informazioni, ovvero vendono, diffondono, scambiano o forniscono le medesime (...)».

8

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva ISP è redatto nei seguenti termini:

«La presente direttiva detta un complesso minimo di norme in materia di riutilizzo e di strumenti pratici per agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri».

9

L’articolo 2, punto 4, della direttiva ISP definisce il riutilizzo dei documenti del settore pubblico come «l’uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell’ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti».

Il diritto austriaco

10

In base all’articolo 1 della legge relativa al registro delle imprese (Firmenbuchgesetz; in prosieguo: il «FBG»), il Firmenbuch serve a registrare e rendere accessibili al pubblico fatti soggetti all’obbligo di registrazione in forza della predetta legge o di altre disposizioni legali. Devono essere registrati tutti i soggetti di diritto di cui all’articolo 2 del FBG, quali gli imprenditori individuali e le varie forme societarie ivi elencate.

11

Tutti questi soggetti di diritto sono tenuti a far registrare una serie di informazioni elencate all’articolo 3 del FBG, quali la loro denominazione sociale, la loro forma giuridica, la loro sede, la sigla del loro ramo di attività, le loro eventuali succursali, il nome e la data di nascita delle persone che rivestono la qualità di rappresentanti, nonché la data di inizio della procura e la natura della medesima, così come la liquidazione o l’apertura di una procedura d’insolvenza.

12

Gli articoli 4-7 del FBG sanciscono particolari requisiti di registrazione. La modifica di fatti registrati deve essere parimenti dichiarata senza indugio, conformemente all’articolo 10 della legge in parola. A norma dell’articolo 24 della medesima legge, possono essere inflitte sanzioni amministrative al fine di garantire che le informazioni soggette ad obblighi dichiarativi siano comunicate integralmente e tempestivamente.

13

A norma dell’articolo 34 del FBG, chiunque è autorizzato ad eseguire singole consultazioni del Firmenbuch mediante una trasmissione informatizzata di dati, compatibilmente con i mezzi tecnici e con le risorse di personale disponibili.

14

Dalle osservazioni della Commissione europea emerge che, in base alle disposizioni della legge relativa alla responsabilità della pubblica amministrazione (Amtshaftungsgesetz), la Republik Österreich è responsabile dell’esattezza delle informazioni comunicate in attuazione del FBG.

15

Le tasse dovute per le consultazioni singole o globali sono stabilite dal regolamento relativo alla banca dati del registro delle imprese (Firmenbuchdatenbankverordnung; in prosieguo: la «FBDV»). Le tasse riscosse dalle agenzie intermediarie e riversate alla Republik Österreich sono calcolate, sostanzialmente, in funzione della natura delle informazioni consultate.

16

L’articolo 4, paragrafo 2, della FBDV prevede che l’autorizzazione a consultare il Firmenbuch, conformemente agli articoli 34 e segg. del FBG, oltre alla consultazione dei dati, non conferisce il diritto di compiere operazioni di sfruttamento dei medesimi. Tale diritto rimane riservato alla Republik Österreich, nella sua veste di costitutore della banca dati, a norma delle disposizioni di cui agli articoli 76 c e segg. della legge relativa al diritto d’autore (Urheberrechtsgesetz; in prosieguo: l’«UrhG»), adottate in sede di recepimento della direttiva 96/9. Secondo l’articolo 4, paragrafo 1, della FBDV, la banca dati del Firmenbuch è una banca dati protetta ai sensi dell’articolo 76 c dell’UrhG. In forza dell’articolo 76 d dell’UrhG, il titolare dei diritti afferenti a tale banca dati è la Republik Österreich.

17

La legge federale relativa al riutilizzo delle informazioni degli enti pubblici (Bundesgesetz über die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen; in prosieguo: l’«IWG») è stata adottata al fine di dare attuazione alla direttiva ISP. L’IWG prevede la possibilità di far valere, sul piano del diritto privato, un diritto al riutilizzo di documenti nei confronti degli enti pubblici, nei limiti in cui questi ultimi mettono a disposizione documenti che possono essere riutilizzati. Essa detta, peraltro, i criteri applicabili alla determinazione dei corrispettivi che possono essere richiesti a tale fine. Tuttavia, l’accesso ai dati del Firmenbuch non è regolato dalla legge sopra citata.

Causa principale e questioni pregiudiziali

18

La Compass-Datenbank è una società a responsabilità limitata di diritto austriaco che gestisce una banca di dati economici al fine di fornire servizi di informazione. Nel 1984, essa ha iniziato a creare una versione elettronica di tale banca dati fondata su uno schedario il cui contenuto veniva verificato, corretto ed integrato previa consultazione del Firmenbuch. Nella sua qualità di editore del Zentralblatt für Eintragungen in das Firmenbuch der Republik Österreich (Bollettino centrale per le iscrizioni nel registro delle imprese della Repubblica d’Austria), fino al 2001 essa ha ottenuto i dati di cui trattasi dal centro federale di elaborazione dati senza alcuna restrizione d’uso. Essa ha anche utilizzato tali dati, in particolare, per alimentare la propria banca dati.

19

Perché essa possa fornire servizi di informazione, alla Compass-Datenbank occorre che siano quotidianamente messi a disposizione ed aggiornati gli estratti del Firmenbuch relativi alle imprese che procedono a iscrizioni o cancellazioni. I servizi di informazione in tal modo forniti si basano sulle informazioni contenute nel Firmenbuch, alle quali si aggiungono informazioni derivanti da ricerche condotte dalla Compass-Datenbank mediante i propri servizi di redazione, nonché altre informazioni, come quelle provenienti dalle camere di commercio.

20

In seguito ad una procedura di gara d’appalto, la Republik Österreich, che provvede alla tenuta del Firmenbuch, nel 1999 ha affidato a varie imprese l’istituzione di agenzie intermediarie per la trasmissione, a pagamento, dei dati del Firmenbuch (in prosieguo: le «agenzie intermediarie»). Tali imprese forniscono l’interfaccia tra il cliente finale e la banca dati del Firmenbuch e riscuotono tasse, il cui importo viene riversato alla Republik Österreich. Secondo la Commissione, quale remunerazione delle loro attività, oltre a tali tasse, esse possono fatturare al cliente finale un supplemento di un congruo importo. Alle agenzie intermediarie e ai loro clienti finali è vietato creare proprie raccolte che riproducano i dati del Firmenbuch, offrire essi stessi i suddetti dati o aggiungere pubblicità al contenuto o alla presentazione dei medesimi.

21

Nel 2001 la Republik Österreich ha proposto dinanzi allo Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna) un ricorso diretto, in particolare, a vietare alla Compass-Datenbank l’uso dei dati del Firmenbuch, compresa la memorizzazione, riproduzione o trasmissione degli stessi a terzi. La controversia tra la Republik Österreich e la Compass-Datenbank ha infine dato luogo a una decisione dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema), datata 9 aprile 2002, in cui quest’ultimo ha ingiunto a tale impresa di cessare, in via provvisoria, di utilizzare la banca dati del Firmenbuch per l’aggiornamento della propria banca dati e, segnatamente, di cessare di memorizzare o di riprodurre in qualunque altro modo i dati in esso contenuti al fine di inoltrarli a terzi, di renderli accessibili a terzi oppure di estrarre dal Firmenbuch informazioni destinate a terzi, nei limiti in cui tali dati non fossero acquisiti dietro un corrispettivo versato alla Republik Österreich.

22

La decisione di rinvio non specifica se, in seguito, i giudici austriaci si siano pronunciati sul merito della predetta controversia.

23

Benché nella decisione di rinvio il procedimento giurisdizionale distinto, promosso dalla Compass-Datenbank e da cui trae origine il procedimento principale intentato dinanzi all’Oberster Gerichtshof, non venga descritto, nella proprie osservazioni la Republik Österreich espone le varie fasi del medesimo.

24

In tal senso, il 21 dicembre 2006 la Compass-Datenbank ha presentato un ricorso dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale civile di Vienna), diretto contro la Republik Österreich e nel quale chiedeva che a quest’ultima venisse ordinato di mettere a sua disposizione, conformemente all’IWG e dietro pagamento di un congruo corrispettivo, determinati documenti estratti dal Firmenbuch. In concreto, essa ha chiesto di avere accesso ad estratti del Firmenbuch contenenti dati aggiornati relativi a soggetti di diritto ivi registrati, che fossero stati oggetto di iscrizioni o cancellazioni il giorno precedente alla consultazione, nonché ad estratti del Firmenbuch contenenti dati storici.

25

Il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ha respinto le richieste della Compass-Datenbank con sentenza del 22 gennaio 2008. Tale rigetto è stato confermato dall’Oberlandesgericht Wien (Corte d’appello di Vienna) con sentenza del 19 dicembre 2008.

26

Adito in sede di impugnazione, l’Oberster Gerichtshof ha anch’esso ritenuto, in una decisione del 14 luglio 2009, che la Compass-Datenbank non potesse trarre alcun diritto dall’IWG. Tuttavia, esso ha dichiarato che, negli argomenti addotti da tale impresa, taluni elementi consentivano di ritenere che essa potesse fare leva su disposizioni del diritto della concorrenza, applicando in via analogica le disposizioni dell’IWG relative alle remunerazioni. Di conseguenza, esso ha annullato le precedenti decisioni e ha incaricato il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien di chiedere alla Compass-Datenbank di precisare se, nel procedimento di cui trattasi, essa facesse valere diritti derivanti dall’IWG oppure diritti derivanti dal diritto della concorrenza.

27

Interrogata a tal riguardo, la Compass-Datenbank ha dichiarato dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien che essa faceva espressamente valere disposizioni del diritto della concorrenza, applicando per analogia le norme dell’IWG relative alle remunerazioni, e ha modificato le proprie conclusioni in tal senso. Con decisione del 17 settembre 2009, il suddetto giudice si è dichiarato incompetente e ha rinviato la causa dinanzi all’Oberlandesgericht Wien, giudice competente in materia di concorrenza.

28

Dinanzi all’Oberlandesgericht Wien, la Compass-Datenbank ha chiesto, in sostanza, che venisse ingiunto alla Republik Österreich di mettere a sua disposizione documenti aggiornati provenienti dal Firmenbuch e contenenti tutti gli estratti del medesimo relativi alle imprese che erano state oggetto di iscrizioni o di cancellazioni il giorno precedente a tale messa a disposizione, e ciò dietro «congruo corrispettivo». La richiesta della Compass-Datenbank era essenzialmente fondata sull’argomento secondo cui la Republik Österreich, quale impresa che occupa una posizione dominante sul mercato ai sensi dell’articolo 102 TFUE, era tenuta a comunicarle i dati del Firmenbuch, in applicazione della dottrina cosiddetta delle «infrastrutture essenziali (essential facilities)».

29

L’Oberlandesgericht Wien ha respinto il ricorso della Compass-Datenbank con una decisione dell’8 marzo 2010. Tale impresa ha impugnato la suddetta decisione dinanzi all’Oberster Gerichtshof. Nella decisione di rinvio, quest’ultimo giudice osserva che il divieto di abuso di posizione dominante, di cui all’articolo 102 TFUE, riguarda le imprese, ivi comprese quelle pubbliche, purché esse esercitino un’attività economica. Esso rileva che, in base alle sentenze del 16 giugno 1987, Commissione/Italia (118/85, Racc. pag. 2599, punto 7), e del 16 marzo 2004, AOK-Bundesverband e a. (C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, Racc. pag. I-2493, punto 58), un soggetto di diritto può essere considerato un’impresa soltanto riguardo ad una parte della propria attività qualora quest’ultima possa essere qualificata come economica, ma che, secondo la sentenza del 18 marzo 1997, Diego Calì & Figli (C-343/95, Racc. pag. I-1547), la qualità di impresa deve invece essere esclusa in ordine ad enti statali, qualora e nei limiti in cui agiscano come pubbliche autorità.

30

Il giudice del rinvio constata che la prima questione che si pone nel procedimento principale è se, nel caso in cui un’autorità pubblica «monopolizzi» dati che devono essere registrati e resi pubblici ex lege, raccogliendoli in una banca data protetta da una lex specialis, tale autorità eserciti un’attività che rientra nelle prerogative dei pubblici poteri. Il fatto che la Republik Österreich, invocando la tutela della banca dati di cui trattasi nel procedimento principale in base al diritto di proprietà intellettuale, faccia valere disposizioni non di diritto pubblico, bensì di diritto privato, deporrebbe contro una qualificazione della sua attività come attività rientrante nell’esercizio di pubblici poteri. Detto giudice osserva che la Republik Österreich non agisce neppure nell’interesse generale, il quale, a suo avviso, risiede nella possibilità di ottenere, grazie al gioco della concorrenza, un’offerta di servizi di informazione diversificata ed economica.

31

Il giudice del rinvio rileva che, in base ai considerando 5 e 9 della direttiva ISP, i dati pubblici costituiscono una materia prima importante per i prodotti e i servizi dal contenuto digitale e che occorre permettere alle imprese europee di sfruttare il loro potenziale, il che deporrebbe in favore dell’applicazione, nel caso di specie, del diritto della concorrenza, anche se detta direttiva non contiene alcun obbligo di autorizzare il riutilizzo dei dati, ma lascia tale decisione agli Stati membri.

32

Tale giudice rileva che, ove l’attività della Republik Österreich di cui trattasi nel procedimento principale dovesse essere qualificata come economica, si porrebbe inoltre la questione se i principi enucleati nelle sentenze del 6 aprile 1995, RTE e ITP/Commissione (C-241/91 P e C-242/91 P, Racc. pag. I-743), e del 29 aprile 2004, IMS Health, C-418/01 (Racc. pag. I-5039) (dottrina delle «infrastrutture essenziali»), debbano essere anch’essi applicati, benché non sussista un «mercato a monte», poiché i dati di cui trattasi sono raccolti e registrati nell’ambito dell’esercizio di pubblici poteri. Il suddetto giudice illustra argomenti favorevoli e argomenti sfavorevoli all’applicazione della summenzionata dottrina nella controversia principale.

33

In tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che una pubblica autorità svolge un’attività imprenditoriale, qualora memorizzi in una banca dati (il registro delle imprese) i dati comunicati dalle imprese in base a obblighi legali di notificazione e, a pagamento, conceda la consultazione e/o consenta la produzione di copie cartacee, ma ne vieti qualsiasi impiego ulteriore.

2)

In caso di risposta negativa alla questione sub 1):

Se sussista attività imprenditoriale allorquando la pubblica autorità, invocando il diritto sui generis in qualità di costitutore di una banca dati, vieti qualsiasi impiego che vada oltre la concessione della consultazione e la produzione di copie cartacee.

3)

In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1) o sub 2):

Se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che i principi sanciti nelle [citate sentenze RTE e ITP/Commissione nonché IMS Health] (dottrina delle “infrastrutture essenziali”) devono essere applicati anche qualora non sussista alcun “mercato a monte”, in quanto i dati tutelati vengono raccolti e memorizzati in una banca dati (registro delle imprese) nell’ambito di attività comportanti l’esercizio di pubblici poteri».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

34

Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’attività di una pubblica autorità consistente nel memorizzare, in una banca dati, dati che le imprese sono tenute a comunicare in base ad obblighi legali, nel consentire agli interessati di consultare tali dati e/o nel fornire loro copie degli stessi su supporto cartaceo dietro pagamento di un corrispettivo, vietando al contempo ogni impiego ulteriore di tali dati, poiché tale pubblica autorità si avvale, in particolare, della tutela sui generis concessale in quanto costitutore della banca dati in questione, costituisca un’attività economica, sicché, nell’ambito dell’attività in esame, detta pubblica autorità deve essere considerata come un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

35

A tal riguardo, dalla giurisprudenza si evince che costituisce un’impresa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (sentenze del 23 aprile 1991, Höfner e Elser, C-41/90, Racc. pag. I-1979, punto 21, nonché del 17 febbraio 1993, Poucet e Pistre, C-159/91 e C-160/91, Racc. pag. I-637, punto 17). Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, costituisce attività economica qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato (sentenze del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione, C-82/01 P, Racc. pag. I-9297, punto 79; del 1o luglio 2008, MOTOE, C-49/07, Racc. pag. I-4863, punto 22, e del 3 marzo 2011, AG2R Prévoyance, C-437/09, Racc. pag. I-973, punto 42). Pertanto, lo Stato stesso o un ente statale possono agire come impresa (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 1985, Italia/Commissione, 41/83, Racc. pag. 873, punti 16-20).

36

Per contro, le attività che si ricollegano all’esercizio di pubblici poteri non presentano un carattere economico che giustifichi l’applicazione delle norme sulla concorrenza previste dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 1985, Commissione/Germania, 107/84, Racc. pag. 2655, punti 14 e 15; del 19 gennaio 1994, SAT Fluggesellschaft, C-364/92, Racc. pag. I-43, punto 30, nonché MOTOE, cit., punto 24).

37

Inoltre, un soggetto di diritto, segnatamente un ente pubblico, può essere considerato un’impresa unicamente per quanto riguarda una parte delle sue attività, se queste ultime corrispondono a quelle che devono essere qualificate come attività economiche (citate sentenze Aéroports de Paris/Commissione, punto 74, e MOTOE, punto 25).

38

Infatti, nei limiti in cui un ente pubblico svolga un’attività economica che può essere dissociata dall’esercizio dei suoi pubblici poteri, in ordine a una siffatta attività tale ente agisce come impresa mentre, qualora la suddetta attività economica sia indissociabile dall’esercizio dei suoi pubblici poteri, tutte le attività svolte da tale ente rimangono attività che si ricollegano all’esercizio dei suddetti poteri (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, C-113/07 P, Racc. pag. I-2207, punti 72 e segg.).

39

Peraltro, la circostanza secondo cui un prodotto o un servizio fornito da un ente pubblico e inerente all’esercizio, da parte del medesimo, di pubblici poteri venga fornito dietro un corrispettivo previsto dalla legge e non determinato, direttamente o indirettamente, da tale ente, di per sé non è sufficiente a fare qualificare l’attività svolta come attività economica e l’ente che la svolge come impresa (v., in tal senso, citate sentenze SAT Fluggesellschaft, punti 28 e segg., nonché Diego Calì & Figli, punti 22-25).

40

Alla luce del complesso della giurisprudenza citata, occorre osservare che un’attività di raccolta di dati relativi ad imprese, basata su un obbligo legale di dichiarazione imposto a queste ultime e sui correlativi poteri coercitivi, rientra nell’esercizio di pubblici poteri. Di conseguenza, un’attività di tal genere non configura un’attività economica.

41

Del pari, un’attività consistente nel conservare e nel rendere accessibili al pubblico i dati in tal modo raccolti, vuoi mediante semplice consultazione, vuoi mediante la fornitura di copie su supporto cartaceo, conformemente alla normativa nazionale applicabile, non costituisce neanch’essa un’attività economica, poiché la tenuta di una banca dati contenente tali dati e la sua messa a disposizione del pubblico sono attività inscindibili dall’attività di raccolta degli stessi dati. Invero, la raccolta di suddetti dati sarebbe ampiamente privata della sua utilità qualora non venisse tenuta una banca dati che li registra affinché possano essere consultati dal pubblico.

42

Per quanto riguarda la circostanza che la messa a disposizione, a favore degli interessati, dei dati contenuti in detta banca dati avvenga dietro un corrispettivo, va rilevato che, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 38 e 39 della presente sentenza, nei limiti in cui i diritti o le tasse dovuti per la messa a disposizione del pubblico delle informazioni di cui trattasi non sono determinati, direttamente o indirettamente, dall’ente interessato, bensì sono previsti dalla legge, la riscossione di un siffatto corrispettivo può essere considerata inscindibile da tale messa a disposizione. Pertanto, la riscossione da parte della Republik Österreich dei diritti o delle tasse dovuti per la messa a disposizione del pubblico delle informazioni di cui trattasi non è atta a modificare la qualificazione giuridica di tale attività, sicché essa non configura un’attività economica.

43

A tal riguardo va rilevato che, in base alle informazioni contenute nella decisione di rinvio, è la Republik Österreich che provvede alla tenuta del Firmenbuch nonché della banca dati ad esso collegata, mentre le agenzie intermediarie, selezionate nell’ambito di una gara d’appalto, forniscono l’interfaccia tra il cliente finale e la suddetta banca dati e riscuotono le tasse previste dalla FBDV, di cui riversano l’importo alla Republik Österreich. Come corrispettivo delle loro attività, oltre a tali tasse, le agenzie intermediarie possono, stando alla Commissione, fatturare al cliente finale un supplemento di un congruo importo.

44

Ciò premesso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, occorre non confondere le attività stesse della Republik Österreich con quelle delle agenzie intermediarie. Infatti, nel procedimento principale, sono in discussione le attività della Republik Österreich e non quelle delle agenzie intermediarie.

45

In udienza la Republik Österreich ha affermato che le agenzie intermediarie sono selezionate esclusivamente in funzione di criteri qualitativi, e non in base ad un’offerta finanziaria, e che il loro numero non è limitato. Ove così fosse, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, l’unico corrispettivo che le pubbliche autorità riscuotono come compenso per la tenuta e la messa a disposizione del pubblico, tramite le agenzie intermediarie, delle informazioni contenute nella banca dati di cui trattasi nel procedimento principale è costituito dalle tasse previste dalla FDBV.

46

Il giudice del rinvio interroga altresì la Corte sull’attività di un’autorità pubblica consistente nel vietare ad agenzie intermediarie e ai loro clienti finali di riutilizzare informazioni raccolte da tale autorità e registrate nella banca dati di un pubblico registro, quale il Firmenbuch, al fine di fornire propri servizi di informazione. In particolare, esso chiede se la circostanza che la suddetta autorità si avvalga della tutela sui generis, concessale come costitutore di una banca dati, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 96/9, implichi l’esercizio di un’attività economica.

47

A tal riguardo va considerato che un ente pubblico che crea una banca dati e che invoca successivamente diritti di proprietà intellettuale, segnatamente il diritto sui generis summenzionato, al fine di proteggere i dati ivi registrati, non agisce per ciò solo come impresa. Un siffatto ente non è tenuto ad autorizzare un libero impiego dei dati da esso raccolti e messi a disposizione del pubblico. Come osservato dalla Republik Österreich, una pubblica autorità è legittimata a considerare che sia necessario, o addirittura obbligatorio alla luce delle disposizioni del suo diritto nazionale, vietare il riutilizzo dei dati contenuti in una banca dati, come quella in esame nel procedimento principale, affinché venga rispettato l’interesse che le società e gli altri soggetti di diritto, che sottoscrivono dichiarazioni imposte dalla legge, hanno affinché informazioni ad essi relative non vengano riutilizzate al di fuori di tale banca dati.

48

A tal proposito, dalla decisione di rinvio emerge che nel diritto austriaco esiste una limitazione legale di riutilizzo dei dati del Firmenbuch, atteso che l’articolo 4, paragrafo 2, della FBDV prevede che l’autorizzazione a consultare il Firmenbuch, ai sensi degli articoli 34 e segg. del FBG, oltre alla consultazione dei dati, non conferisca il diritto di compiere operazioni di sfruttamento dei medesimi.

49

La circostanza che la messa a disposizione dei dati di una banca dati avvenga dietro un corrispettivo non incide in alcun modo sul carattere economico o meno di un divieto di riutilizzo di tali dati, purché tale corrispettivo non sia esso stesso atto a giustificare che l’attività di cui trattasi sia qualificata come economica, conformemente alle considerazioni esposte ai punti 39 e 42 della presente sentenza. Nei limiti in cui il corrispettivo di una messa a disposizione di dati è limitato e considerato inscindibile dalla medesima, l’invocare diritti di proprietà intellettuale allo scopo di proteggere tali dati e più particolarmente di impedirne il riutilizzo non può essere considerato come un’attività economica. Invero, far valere tali diritti è, in tali circostanze, inscindibile dalla messa a disposizione dei dati di cui trattasi.

50

Infine, laddove il giudice del rinvio si interroga sulla questione se la direttiva ISP possa avere un’incidenza sulla risposta alle questioni prima e seconda, occorre necessariamente constatare che, in base a quanto enunciato al suo nono considerando, tale direttiva non contiene alcun obbligo di autorizzare il riutilizzo di documenti. Peraltro, l’accesso ai dati del Firmenbuch non è regolato dall’IWG, legge con cui la Republik Österreich ha recepito la direttiva ISP. Ne consegue che tale direttiva è priva di rilevanza ai fini della determinazione del carattere economico o meno di un diniego di autorizzare il riutilizzo di dati nel contesto del presente procedimento principale.

51

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’attività di una pubblica autorità consistente nel memorizzare, in una banca dati, dati che le imprese sono tenute a comunicare in forza di obblighi legali, nel consentire agli interessati di consultare tali dati e/o nel fornire loro copie degli stessi su supporto cartaceo non costituisce un’attività economica e, di conseguenza, nell’ambito di una siffatta attività, tale pubblica autorità non deve essere considerata un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE. La circostanza che tale consultazione e/o tale fornitura di copie vengano effettuate dietro pagamento di un corrispettivo previsto dalla legge e non determinato, direttamente o indirettamente, dall’ente di cui trattasi non è atta a modificare la qualificazione giuridica di tale attività. Inoltre, nei limiti in cui tale pubblica autorità vieta qualsiasi impiego ulteriore dei suddetti dati in tal modo raccolti e messi a disposizione del pubblico, avvalendosi della tutela sui generis concessale in quanto costitutore della banca dati in questione, a norma dell’articolo 7 della direttiva 96/9, o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, essa non svolge neppure sotto questo profilo un’attività economica e non deve dunque essere considerata, nell’ambito di tale attività, un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

Sulla terza questione

52

In considerazione della risposta fornita alle questioni prima e seconda, e del carattere subordinato della terza questione, non è necessario rispondere a quest’ultima.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’attività di una pubblica autorità consistente nel memorizzare, in una banca dati, dati che le imprese sono tenute a comunicare in forza di obblighi legali, nel consentire agli interessati di consultare tali dati e/o nel fornire loro copie degli stessi su supporto cartaceo non costituisce un’attività economica e, di conseguenza, nell’ambito di una siffatta attività, tale pubblica autorità non deve essere considerata un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE. La circostanza che tale consultazione e/o tale fornitura di copie vengano effettuate dietro pagamento di un corrispettivo previsto dalla legge e non determinato, direttamente o indirettamente, dall’ente di cui trattasi non è atta a modificare la qualificazione giuridica di tale attività. Inoltre, nei limiti in cui tale pubblica autorità vieta qualsiasi impiego ulteriore dei dati in tal modo raccolti e messi a disposizione del pubblico, avvalendosi della tutela sui generis concessale in quanto costitutore della banca dati in questione, a norma dell’articolo 7 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, essa non svolge neppure sotto questo profilo un’attività economica e non deve dunque essere considerata, nell’ambito di tale attività, un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.