SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

22 novembre 2012 ( *1 )

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Nozione di “chiusura della procedura” — Possibilità che il giudice chiamato a pronunciarsi in una procedura secondaria di insolvenza valuti l’insolvenza del debitore — Possibilità di avviare una procedura di liquidazione come procedura secondaria di insolvenza qualora la procedura principale sia una procedura di salvaguardia»

Nella causa C-116/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Polonia), con decisione del 21 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2011, nel procedimento

Bank Handlowy w Warszawie SA,

PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak

contro

Christianapol sp. z o.o.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J.-J. Kasel, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per la Bank Handlowy w Warszawie SA, da Z. Skórczyński, consigliere giuridico;

per la Christianapol sp. z o.o., da M. Barłowski, consigliere giuridico, assistito da P. Saigne e M. Le Berre, adwokaci;

per il governo polacco, da M. Szpunar, M. Arciszewski e B. Czech, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;

per il governo francese, da G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha e N. Rouam, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 maggio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’intepretazione degli articoli 4, paragrafi 1 e 2, lettera j), e 27 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 788/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008 (GU L 213, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di un procedimento diretto ad aprire in Polonia, su domanda della Bank Handlowy w Warszawie SA (in prosieguo: la «Bank Handlowy») e della PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak (in prosieguo: la «Adamiak»), una procedura di insolvenza avverso la Christianapol sp. z o.o. (in prosieguo: la «Christianapol»), società di diritto polacco nei confronti della quale era stata anteriormente aperta in Francia una procedura c.d. di salvaguardia.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

I considerando 2, 12, 19, 20 e 23 del regolamento prevedono rispettivamente:

«(2)

Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L’adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’articolo 65 del trattato.

(...)

(12)

Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale di insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria in parallelo con la procedura principale. La procedura secondaria può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all’interno della Comunità.

(...)

(19)

Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dell’interesse locale. Può accadere ad esempio che il patrimonio del debitore sia troppo complesso da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l’estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati. Per questo motivo il curatore della procedura principale può chiedere l’apertura di una procedura secondaria quando ciò sia necessario per una gestione efficace dell’attivo.

(20)

Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono tuttavia contribuire ad un’efficace liquidazione dell’attivo soltanto se è effettuato un coordinamento tra tutte le procedure pendenti. (…) Per garantire il ruolo dominante della procedura principale di insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità di intervento sulle procedure secondarie di insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo ad esempio la facoltà di proporre un piano di risanamento o un concordato oppure di chiedere la sospensione della liquidazione dell’attivo nelle procedure secondarie.

(...)

(23)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono ‐ nel loro ambito d’applicazione ‐ le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura di insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure di insolvenza».

4

Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento si applica «alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore».

5

Rientrano nella definizione di «procedura di insolvenza», in conformità all’articolo 2, lettera a), del regolamento, «le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1». La stessa disposizione precisa che «l’elenco di tali procedure figura nell’allegato A».

6

L’elenco delle procedure che compare nell’allegato A del regolamento riporta per la Francia la «procédure de sauvegarde».

7

L’articolo 3 del regolamento così dispone:

«1.   Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2.   Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3.   Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure di insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.

(...)».

8

L’articolo 4 del regolamento prevede quanto segue:

«1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.

2.   La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

(...)

j)

le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante concordato;

(...)».

9

L’articolo 16 pone il principio del riconoscimento delle procedure di insolvenza nei seguenti termini:

«1.   La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.

(...)».

10

L’articolo 25 del regolamento precisa l’ambito di applicazione di tale principio nel modo seguente:

«1.   Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità (...)».

11

L’articolo 26 del regolamento prevede un’eccezione a tale principio e permette ad uno Stato membro di rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, qualora il riconoscimento possa «produrre effetti palesemente contrari all’ordine pubblico, in particolare ai principi fondament[ali] o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione».

12

L’articolo 27 del regolamento così dispone:

«La procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in quest’altro Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, una procedura secondaria di insolvenza, senza che in questo altro Stato sia esaminata l’insolvenza del debitore. Tale procedura deve essere una delle procedure [di liquidazione] che figurano nell’allegato B. I suoi effetti sono limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro».

13

Lo svolgimento della procedura secondaria è disciplinato dagli articoli 28-38 del regolamento. Per garantire il coordinamento tra procedura principale e procedura secondaria l’articolo 31, paragrafo 1, prevede un obbligo di cooperazione e di informazione tra il curatore della procedura principale e quello della procedura secondaria.

14

L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento permette la sospensione della procedura secondaria. Esso così recita:

«A richiesta del curatore della procedura principale, il giudice che ha aperto la procedura secondaria sospende in tutto o in parte le operazioni di liquidazione, salva la facoltà di esigere in tal caso dal curatore della procedura principale misure atte a garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria e di taluni gruppi di creditori. La richiesta del curatore della procedura principale può essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura principale. La sospensione della liquidazione può essere stabilita per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata».

15

L’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento, attinente alla chiusura della procedura secondaria, prevede quanto segue:

«Qualora la legge applicabile alla procedura secondaria preveda la possibilità di chiudere la procedura senza liquidazione mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura analoga, tale misura è proposta dal curatore della procedura principale.

La chiusura della procedura secondaria mediante una misura di cui al primo comma diventa definitiva soltanto con l’assenso del curatore della procedura principale ovvero, mancando tale assenso, qualora la misura proposta non leda gli interessi finanziari dei creditori della procedura principale».

Il diritto nazionale

16

La procedura di «sauvegarde» delle imprese è disciplinata nel diritto francese dagli articoli L. 620-1 e segg. del codice di commercio. Nella sua versione modificata dalla legge del 26 luglio 2005, n. 2005-845, applicabile alla fattispecie principale, l’articolo L. 620-1 prevedeva quanto segue:

«È stabilita una procedura di salvaguardia avviata su domanda del debitore menzionato all’articolo L. 620-2, il quale dimostri che sussistono difficoltà di pagamento che egli non è in grado di superare, idonee a condurre alla cessazione dei pagamenti. Scopo di tale procedura è favorire la riorganizzazione dell’impresa per consentire il proseguimento della sua attività economica, il mantenimento dei posti di lavoro e la riduzione del debito.

La procedura di salvaguardia dà luogo ad un piano emesso con sentenza al termine di un periodo di osservazione (…)».

Fatti e questioni pregiudiziali

17

La Christianapol, la cui sede statutaria è situata a Łowyń (Polonia), si presenta come la controllata al 100% di una società tedesca, a sua volta detenuta al 90% da una società francese.

18

Con sentenza del 1o ottobre 2008 il tribunal de commerce de Meaux (Tribunale commerciale di Meaux, Francia) ha aperto una procedura di insolvenza nei confronti della Christianapol. Tale giudice ha fondato la propria competenza sulla constatazione che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Francia. Il giudice ha avviato una procedura di salvaguardia, motivata dalla constatazione che il debitore non si trovava nella situazione di cessazione dei pagamenti, ma che si sarebbe trovato in tale situazione in assenza di una rapida ristrutturazione finanziaria.

19

Il 21 aprile e il 26 giugno 2009 la Bank Handlowy, con sede in Varsavia (Polonia), in qualità di creditrice della Christianapol, ha chiesto al giudice del rinvio di aprire una procedura secondaria di insolvenza nei confronti di tale società sulla base delle disposizioni dell’articolo 27 del regolamento. In subordine, per l’ipotesi in cui la sentenza del tribunal de commerce de Meaux del 1o ottobre 2008 fosse dichiarata contraria all’ordine pubblico in applicazione dell’articolo 26 dello stesso regolamento, essa ha chiesto l’avvio di una procedura di liquidazione disciplinata dalla legge polacca.

20

Il 20 luglio 2009 il tribunal de commerce de Meaux ha emesso un piano di salvaguardia della Christianapol, in cui si prevedeva un pagamento dei debiti scaglionato in 10 anni e si vietava la cessione dell’impresa avente sede in Łowyń nonché di taluni beni definiti dal debitore. Il giudice francese ha mantenuto i curatori fallimentari designati anteriormente fino alla fine della procedura di liquidazione dei crediti e fino alla consegna della loro relazione finale al termine dell’incarico. Esso ha inoltre designato, nella sentenza, un commissario per l’esecuzione del piano.

21

Il 2 agosto 2009 un altro creditore, la Adamiak, con sede in Łęczyca (Polonia), ha del pari domandato l’apertura di una procedura di liquidazione disciplinata dalla legge polacca.

22

In un primo momento la Christianapol aveva richiesto il rigetto della domanda di apertura di una procedura secondaria di insolvenza in Polonia, giudicandola in contrasto con gli scopi e il carattere della procedura di «sauvegarde». Dopo l’approvazione del piano di salvaguardia da parte del giudice francese, la Christianapol ha dichiarato che non vi era luogo a provvedere sul procedimento relativo all’apertura di una procedura secondaria di insolvenza per effetto della chiusura della procedura principale. Essa ha inoltre dichiarato di adempiere le proprie obbligazioni previste dal concordato approvato dal giudice francese. Ciò significherebbe che, alla luce del diritto polacco, non sussistevano crediti pecuniari esigibili a suo carico, così che non esisterebbe alcun motivo idoneo a giustificare una dichiarazione di insolvenza nei suoi confronti.

23

Il giudice del rinvio si è rivolto al tribunal de commerce de Meaux perché gli indicasse se la procedura di insolvenza per la quale era stato adito, che costituiva la procedura principale ai sensi del regolamento, fosse ancora pendente. La risposta del giudice francese non ha fornito il chiarimento necessario. Il giudice del rinvio ha allora fatto ricorso ad un esperto.

24

È in tal contesto che il Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.

Se, nell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, lettera j), del [regolamento], il concetto di “chiusura della procedura di insolvenza” utilizzato in tale disposizione debba essere interpretato in modo autonomo, indipendentemente dalla disciplina giuridica dei singoli Stati membri, oppure nel senso che riguardo al momento di chiusura della procedura di insolvenza decide soltanto il diritto nazionale dello Stato di apertura.

2.

Se l’articolo 27 del [regolamento] debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su una domanda per l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza non può mai esaminare l’insolvenza del debitore nei confronti del cui patrimonio in un altro Stato membro è aperta una procedura principale di insolvenza, o se debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale in determinate situazioni può verificare l’esistenza dell’insolvenza del debitore, soprattutto quando la procedura principale è una procedura concorsuale nella quale il giudice ha stabilito che il debitore non è insolvente (la procedura francese di “sauvegarde”).

3.

Se l’interpretazione dell’articolo 27 del [regolamento] consenta di aprire una procedura secondaria di insolvenza, come definita nell’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento, nello Stato membro in cui si trova l’intero patrimonio del debitore insolvente, nel caso in cui la procedura principale, soggetta a riconoscimento automatico, sia una procedura avente carattere di salvaguardia (la procedura francese di sauvegarde), nell’ambito della quale sia stato adottato e approvato un piano di pagamento attuato dal debitore, e il giudice abbia deliberato il divieto di alienazione del patrimonio appartenente al debitore».

Sulla domanda di riapertura della fase orale

25

La fase orale del procedimento è stata chiusa il 24 maggio 2012 in seguito alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale.

26

Con lettera del 29 giugno 2012, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, la Christianapol ha chiesto alla Corte di disporre la riapertura della fase orale.

27

A sostegno di tale domanda, viene fatto valere che le conclusioni dell’avvocato generale hanno sollevato diverse questioni relative al ruolo e all’influenza del curatore della procedura principale di insolvenza rispetto alla procedura secondaria, all’accertamento se la procedura di salvaguardia del diritto francese sia una procedura di insolvenza ai sensi del regolamento, nonché alla possibilità che il giudice cui sia stata sottoposta una domanda di apertura di una procedura secondaria verifichi l’insolvenza del debitore.

28

Al riguardo si deve rilevare che la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di dibattito tra le parti o gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia (v., in tal senso, a proposito dell’articolo 61 del regolamento di procedura nella sua versione vigente prima del 1o novembre 2012, ordinanza del 4 luglio 2012, Feyerbacher, C-62/11, punto 6 e giurisprudenza citata).

29

Nella fattispecie, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per risolvere le questioni sollevate e che tali elementi siano stati dibattuti dinanzi ad essa.

30

Di conseguenza, la domanda di riapertura della fase orale presentata dalla Christianapol dev’essere respinta.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

31

Si deve preliminarmente ricordare l’ambito di applicazione del regolamento.

32

Occorre in proposito sottolineare che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento totale o parziale dei suoi beni nonché la designazione di un curatore. Con «procedura di insolvenza», l’articolo 2, lettera a), di detto regolamento intende le procedure concorsuali previste in tale articolo 1, paragrafo 1, e precisa che il loro elenco figura all’allegato A dello stesso regolamento.

33

Ne consegue che una procedura, in quanto è iscritta nell’allegato A del regolamento, deve essere considerata rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento. Tale iscrizione beneficia dell’effetto diretto e obbligatorio collegato alle disposizioni di un regolamento.

34

È pacifico che la procedura di salvaguardia avviata, nella fattispecie di cui al procedimento principale, dal tribunal de commerce de Meaux figura tra le procedure iscritte, per la Francia, nell’allegato A del regolamento.

35

Da tale iscrizione, la cui fondatezza non è oggetto di questione pregiudiziale, deriva, da un lato, che la procedura francese di salvaguardia rientra nell’ambito di applicazione del regolamento e, dall’altro, che la situazione di un debitore come la Christianapol, nei cui confronti è stata avviata una procedura di tal genere, dev’essere considerata come una situazione di insolvenza ai fini dell’applicazione del regolamento stesso.

Sulla prima questione

36

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del regolamento debba essere interpretato nel senso che la nozione di «chiusura della procedura di insolvenza» riveste un significato autonomo, proprio del regolamento, oppure se spetti al diritto nazionale dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta stabilire in quale momento intervenga la chiusura di tale procedura.

37

Il giudice del rinvio chiarisce che la soluzione di tale questione è essenziale per stabilire se la procedura principale di insolvenza aperta in Francia nei confronti della Christianapol sia ancora in corso e per consentirgli di pronunciarsi sulle domande, presentate dalla Bank Handlowy e dalla Adamiak, dirette all’avvio in Polonia, nei confronti del medesimo debitore, di una seconda procedura principale di insolvenza. Il giudice del rinvio reputa che, nell’ipotesi in cui la procedura principale di insolvenza aperta in Francia fosse chiusa, potrebbe accogliere le domande della Bank Handlowy e della Adamiak in seguito alla verifica dello stato di insolvenza della Christianapol alla luce del suo diritto nazionale.

38

Tali considerazioni richiamano le osservazioni seguenti.

39

Il giudice del rinvio ha giustamente qualificato la procedura di insolvenza aperta in Francia come procedura principale. Infatti, quest’ultima è stata aperta a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento.

40

Come osservato dal giudice del rinvio, siffatta procedura produce effetti universali in quanto si applica ai beni del debitore situati in tutti gli Stati membri. Se una procedura principale di insolvenza è in corso, non può essere avviata nessun’altra procedura principale. Come indica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento ogni procedura di insolvenza aperta durante tale periodo può essere soltanto di natura secondaria e i suoi effetti essere limitati ai beni del debitore situati nello Stato membro in cui detta procedura è aperta (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2011, Rastelli Davide e C., C-191/10, Racc. pag. I-13209, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

41

In forza dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, la procedura principale di insolvenza aperta in uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli Stati membri dal momento in cui produce i suoi effetti nello Stato di apertura. Detta regola implica che i giudici degli altri Stati membri riconoscono la decisione che apre una procedura di insolvenza senza poter controllare la valutazione effettuata dal primo giudice relativamente alla propria competenza (v., in tal senso, sentenze del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC, C-341/04, Racc. pag. I-3813, punti 39 e 42, nonché del 21 gennaio 2010, MG Probud Gdynia, C-444/07, Racc. pag. I-417, punti 27 e 29). L’articolo 25 del regolamento estende tale regola di riconoscimento a tutte le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura della procedura.

42

Nella fattispecie di cui al procedimento principale, l’apertura della procedura principale di insolvenza da parte del tribunal de commerce de Meaux era, in particolare, basata sulla constatazione che il centro degli interessi principali del debitore, criterio esclusivo di competenza internazionale previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, si trovava in Francia. Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, tale constatazione rientra nel principio del riconoscimento che si impone al giudice del rinvio.

43

Ne deriva che, nell’ipotesi in cui la procedura principale di insolvenza aperta in Francia nei confronti della Christianapol dovesse essere considerata chiusa, il giudice del rinvio potrebbe aprire una seconda procedura principale in Polonia soltanto qualora possa essere dimostrato che, successivamente all’apertura della prima procedura principale in Francia, il centro degli interessi principali della Christianapol è stato trasferito in Polonia.

44

È in considerazione delle suesposte osservazioni che occorre esaminare come debba essere accertato il significato della nozione di «chiusura della procedura di insolvenza».

45

Come la Corte ha ricordato, il regolamento non ha lo scopo di istituire una procedura di insolvenza uniforme, ma, come risulta dal suo secondo considerando, quello di garantire che le procedure di insolvenza transfrontaliere siano efficienti ed efficaci (sentenza Eurofood IFSC, cit., punto 48). A tal fine esso fissa regole di competenza e di riconoscimento nonché regole attinenti al diritto applicabile in tale settore.

46

La questione della legge applicabile ad una procedura di insolvenza è disciplinata dall’articolo 4 del regolamento che, al suo paragrafo 1, designa a tale scopo la legge dello Stato membro sul cui territorio la procedura è stata aperta. Il paragrafo 2, lettera j), di detto articolo precisa che tale legge determina segnatamente le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza.

47

L’articolo 4 del regolamento si presenta quindi come una regola di conflitto di leggi, qualificazione confermata dal considerando 23 del regolamento, il quale indica che le regole di conflitto uniformi previste dal regolamento sostituiscono le regole nazionali di diritto internazionale privato.

48

Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, è tipico di una norma sul conflitto di leggi il fatto che non consenta di per sé di dare risposta ad un dubbio di natura sostanziale, ma si limiti a sancire quale sia la legge cui tale risposta si conformerà.

49

Anche se, in caso di dubbi sulla loro formulazione, le disposizioni del diritto dell’Unione devono ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme che deve essere ricavata tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi, la Corte ha tuttavia giudicato che tale principio vige soltanto per le disposizioni che non contengono alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri per la determinazione del loro senso e della loro portata (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, Interedil, C-396/09, Racc. pag. I-9915, punto 42 e giurisprudenza citata).

50

Pertanto, questioni come le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, a proposito delle quali l’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del regolamento contiene un rinvio espresso al diritto nazionale, non possono essere oggetto di interpretazione autonoma, ma devono essere risolte in applicazione della lex concursus individuata come applicabile.

51

Tale analisi non è in contraddizione con il fatto che, al punto 54 della succitata sentenza Eurofood IFSC, invocato dalla Christianapol e dal governo francese, la Corte ha dichiarato che la nozione di «decisione di apertura della procedura di insolvenza» di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento deve essere definita in funzione di due criteri propri di tale regolamento. Infatti, a differenza dell’articolo 4 del regolamento, detto articolo 16, paragrafo 1, non contiene alcun rinvio espresso al diritto nazionale, ma fissa una regola immediatamente applicabile, nella forma di un principio di riconoscimento a beneficio della decisione di apertura emessa per prima.

52

Alla luce delle considerazioni suesposte, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del regolamento deve essere interpretato nel senso che spetta al diritto nazionale dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta determinare in quale momento interviene la chiusura di tale procedura.

Sulla terza questione

53

Con la sua terza questione il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 27 del regolamento debba essere interpretato nel senso che consente l’avvio di una procedura secondaria di insolvenza nello Stato membro in cui si trova la totalità dei beni del debitore, qualora la procedura principale persegua una finalità di tutela.

54

Si deve preliminarmente osservare che la soluzione di tale questione può risultare pertinente ai fini della decisione della controversia principale soltanto nell’ipotesi in cui la procedura principale di insolvenza aperta in Francia sia ancora in corso, il che deve essere accertato dal giudice del rinvio alla luce della soluzione fornita alla prima questione.

55

L’articolo 27, prima frase, del regolamento, nel disporre che l’apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro consente di avviare una procedura secondaria in un altro Stato membro sul cui territorio il debitore possiede una dipendenza, non fissa alcuna distinzione in funzione della finalità della procedura principale.

56

La stessa formulazione generale si riscontra all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, il quale prevede che, qualora sia stata aperta una procedura principale, ogni procedura di insolvenza successivamente avviata da un giudice che fonda la propria competenza sulla presenza di una dipendenza del debitore è una procedura secondaria.

57

Tali disposizioni devono quindi essere lette nel senso che autorizzano l’apertura di una procedura secondaria anche quando la procedura principale, come la procedura francese di «sauvegarde», ha finalità di tutela.

58

L’interpretazione sostenuta dalla Christianapol e dal governo francese, secondo cui l’apertura di una procedura principale con finalità di tutela osterebbe all’apertura di una procedura secondaria, oltre ad essere inconciliabile con la formulazione delle disposizioni di cui trattasi, si scontrerebbe con il ruolo riconosciuto alle procedure secondarie nel sistema attuato dal regolamento. Al riguardo, occorre sottolineare che, anche se le procedure secondarie sono segnatamente dirette a garantire la tutela degli interessi locali, esse possono perseguire, come ricordato dal considerando 19 del regolamento, anche altri obiettivi. Questo è il motivo per cui esse possono essere aperte su domanda del curatore della procedura principale, qualora tale misura corrisponda all’interesse di un’efficiente amministrazione del patrimonio.

59

Ciò non toglie che, come sottolineato dal giudice del rinvio, l’apertura di una procedura secondaria, che, in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, deve essere una procedura di liquidazione, rischia di scontrarsi con la finalità perseguita da una procedura principale con carattere di tutela.

60

Al riguardo, va osservato che il regolamento prevede un certo numero di norme imperative di coordinamento destinate a garantire, come enunciato dal suo considerando 12, la necessaria uniformità in seno alla Comunità. In tale sistema, la procedura principale occupa, rispetto alla procedura secondaria, come precisato dal considerando 20 del regolamento, un ruolo dominante.

61

Il curatore della procedura principale dispone quindi di talune prerogative che gli offrono la possibilità di influire sulla procedura secondaria in modo tale che quest’ultima non metta a rischio la finalità di tutela della procedura principale. In forza dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento esso può chiedere la sospensione delle operazioni di liquidazione, per un periodo indubbiamente limitato a tre mesi, ma che può essere prorogato o rinnovato per periodi della stessa durata. In conformità all’articolo 34, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il curatore della procedura principale può proporre la chiusura della procedura secondaria mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura paragonabile. Durante il periodo di sospensione previsto dall’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento, il curatore della procedura principale, oppure il debitore con il suo consenso, è l’unico ad essere abilitato a fare tale proposta ai sensi di detto articolo 34, paragrafo 3.

62

In forza del principio di leale cooperazione contenuto nell’articolo 4, paragrafo 3, UE, spetta al giudice competente ad aprire una procedura secondaria, quando applica tali disposizioni, prendere in considerazione gli obiettivi della procedura principale e tener conto dell’economia del regolamento, il quale è diretto, come ricordato ai punti 45 e 60 della presente sentenza, a garantire il funzionamento efficiente ed effettivo delle procedure di insolvenza trasfrontaliere mediante un coordinamento indefettibile delle procedure principale e secondaria che garantisca la prevalenza della procedura principale.

63

Occorre pertanto risolvere la terza questione dichiarando che l’articolo 27 del regolamento deve essere interpretato nel senso che consente l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza nello Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, anche quando la procedura principale ha finalità di tutela. Spetta al giudice competente ad aprire una procedura secondaria prendere in considerazione gli obiettivi della procedura principale e tener conto dell’economia del regolamento nel rispetto del principio di leale cooperazione.

Sulla seconda questione

64

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 27 del regolamento debba essere interpretato nel senso che il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di apertura di una procedura secondaria di insolvenza non possa esaminare l’insolvenza del debitore nei confronti del quale sia stata aperta una procedura principale in un altro Stato membro, anche se quest’ultima procedura ha finalità di tutela.

65

Secondo l’articolo 27, prima frase, del regolamento, l’apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro «permette di aprire» una procedura secondaria in un altro Stato membro sul cui territorio il debitore possiede una dipendenza, «senza che in questo altro Stato sia esaminata l’insolvenza del debitore».

66

Come ha ammesso l’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, la formulazione così utilizzata è caratterizzata da una certa ambiguità in merito alla questione se, all’atto dell’apertura di siffatta procedura, l’esame dell’insolvenza del debitore non sia necessario, ma rimanga possibile, oppure non sia autorizzato.

67

In tale contesto, occorre interpretare la formulazione utilizzata all’articolo 27, prima frase, del regolamento alla luce dell’economia generale e della finalità del regolamento in cui si inserisce (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 1980, Roudolff, 803/79, Racc. pag. 2015, punto 7).

68

Al riguardo occorre ricordare che, come dichiarato al punto 32 della presente sentenza, il regolamento si applica soltanto alle procedure basate sull’insolvenza. Per quanto riguarda i criteri che consentono di constatare in concreto l’esistenza di tale situazione, esso rinvia, senza fornire una definizione della nozione di insolvenza, al diritto nazionale. Ne consegue che l’apertura di una procedura principale richiede la previa verifica da parte del giudice competente dello stato di insolvenza del debitore alla luce del suo diritto nazionale.

69

Occorre anche ricordare che, in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, la procedura principale di insolvenza aperta in uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli Stati membri dal momento in cui produce i suoi effetti nello Stato di apertura.

70

In tali circostanze, come sostenuto dai governi spagnolo e francese, la valutazione effettuata sullo stato di insolvenza del debitore da parte del giudice competente ai fini dell’apertura della procedura principale si impone ai giudici eventualmente aditi ai fini della domanda di apertura della procedura secondaria.

71

Questa interpretazione è l’unica idonea ad evitare le ineluttabili difficoltà che deriverebbero, in assenza di una definizione della nozione di insolvenza nel regolamento, dall’applicazione da parte di giudici diversi di concezioni nazionali divergenti in merito alla nozione di insolvenza. Inoltre, come ha osservato il governo francese, l’insolvenza deve costituire oggetto di una valutazione complessiva, alla luce della situazione patrimoniale del debitore come essa si presenta globalmente nella totalità degli Stati membri, e non di valutazioni isolate, limitate alla considerazione di attivi localizzati su un dato territorio.

72

Le divergenze di valutazione da un giudice all’altro sarebbero incompatibili con l’obiettivo di un funzionamento efficace ed effettivo delle procedure di insolvenza transfrontaliere che il regolamento vuole realizzare mediante il coordinamento delle procedure principale e secondaria nel rispetto della prevalenza della procedura principale. Al riguardo, occorre ricordare che, come risulta dal punto 58 della presente sentenza, se è vero che l’apertura di una procedura secondaria può essere richiesta, segnatamente, da creditori locali, essa può essere richiesta anche dal curatore della procedura principale nell’interesse di una gestione più efficiente del patrimonio del debitore.

73

Occorre tuttavia sottolineare che, all’atto di trarre le conseguenze della constatazione di insolvenza effettuata nel contesto della procedura principale, il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda diretta all’apertura di una procedura secondaria deve prendere in considerazione gli obiettivi di detta procedura principale e tenere conto dell’economia del regolamento nonché dei principi su cui esso si basa.

74

Occorre quindi risolvere la seconda questione dichiarando che l’articolo 27 del regolamento deve essere interpretato nel senso che il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di apertura di una procedura secondaria di insolvenza non può esaminare l’insolvenza del debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura principale in un altro Stato membro, anche se quest’ultima ha finalità di tutela.

Sulle spese

75

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, come modificato dal regolamento (CE) n. 788/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, deve essere interpretato nel senso che spetta al diritto nazionale dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta determinare in quale momento interviene la chiusura di tale procedura.

 

2)

L’articolo 27 del regolamento n. 1346/2000, come modificato dal regolamento n. 788/2008, deve essere interpretato nel senso che consente l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza nello Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, anche quando la procedura principale ha finalità di tutela. Spetta al giudice competente ad aprire una procedura secondaria prendere in considerazione gli obiettivi della procedura principale e tener conto dell’economia del regolamento nel rispetto del principio di leale cooperazione.

 

3)

L’articolo 27 del regolamento n. 1346/2000, come modificato dal regolamento n. 788/2008, deve essere interpretato nel senso che il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di apertura di una procedura secondaria di insolvenza non può esaminare l’insolvenza del debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura principale in un altro Stato membro, anche se quest’ultima ha finalità di tutela.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.