CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

VERICA TRSTENJAK

presentate il 28 novembre 2012 ( 1 )

Causa C-645/11

Land Berlin

contro

Ellen Mirjam Sapir,

Michael J. Busse,

Mirjam M Birgansky,

Gideon Rumney,

Benjamin Ben-Zadok,

Hedda Brown e a.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]

«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafo 1 — Articolo 6, punto 1 — Nozione di “materia civile e commerciale” — Pagamento effettuato indebitamente da parte di un’autorità statale — Rimborso del pagamento in un procedimento giurisdizionale — Foro della connessione oggettiva — Stretto nesso tra le domande — Convenuto domiciliato in un paese terzo»

Indice

 

I – Introduzione

 

II – Contesto normativo

 

A – Diritto dell’Unione

 

B – Diritto nazionale

 

1. Legge tedesca relativa alla regolamentazione delle questioni patrimoniali pendenti (in prosieguo: il «Vermögensgesetz»)

 

2. Legge tedesca sulla priorità degli investimenti in caso di diritti di retrocessione spettanti in base al Vermögensgesetz (in prosieguo: l’«Investitionsvorranggesetz»)

 

III – Procedimento principale

 

IV – Questioni pregiudiziali

 

V – Procedimento dinanzi alla Corte

 

VI – Argomenti delle parti

 

A – Sulla prima questione pregiudiziale

 

B – Sulla seconda questione pregiudiziale

 

C – Sulla seconda questione pregiudiziale

 

VII – Valutazione giuridica

 

A – Sulla prima questione pregiudiziale

 

1. Sulla necessità di un’interpretazione autonoma della nozione di «materia civile e commerciale»

 

2. Sulla rilevanza della giurisprudenza relativa all’articolo 1 della convenzione di Bruxelles ai fini dell’interpretazione dell’articolo 1 del regolamento n. 44/2001

 

3. Giurisprudenza relativa all’articolo 1 della convenzione di Bruxelles ai fini dell’interpretazione dell’articolo 1 del regolamento n. 44/2001

 

a) La sentenza LTU/Eurocontrol

 

b) La sentenza Rüffer

 

c) La sentenza Sonntag

 

d) La sentenza Baten

 

e) La sentenza Préservatrice Foncière TIARD

 

f) Valutazione globale della giurisprudenza relativa all’articolo 1 della convenzione di Bruxelles

 

4. Continuazione della linea giurisprudenziale sviluppata relativamente all’articolo 1 della convenzione di Bruxelles a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 44/2001

 

a) La sentenza Apostolides

 

b) La sentenza Realchemie Nederland

 

5. Applicazione dei criteri giurisprudenziali ai fatti del procedimento principale

 

a) La natura dei rapporti giuridici tra le parti

 

b) Oggetto della lite

 

6. Conclusione intermedia

 

B – Sulla seconda questione pregiudiziale

 

1. Giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «stretto nesso» ai sensi dell’articolo 6, punto 1, della convenzione di Bruxelles ovvero dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001

 

a) Interpretazione autonoma e restrittiva dell’elemento della fattispecie «stretto nesso»

 

b) Nesso sufficientemente stretto e rischio di decisioni incompatibili

 

c) Criterio della prevedibilità, da parte del convenuto, del foro della connessione

 

2. Applicazione dei criteri giurisprudenziali ai fatti del procedimento principale

 

a) Nesso sufficientemente stretto e rischio di decisioni incompatibili

 

b) Criterio della prevedibilità, da parte del convenuto, del foro della connessione

 

3. Conclusione intermedia

 

C – Sulla terza questione pregiudiziale

 

1. Interpretazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001

 

a) Tenore letterale dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001

 

b) Posizione sistematica dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001

 

c) Ratio dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001

 

2. Possibilità di applicazione analogica dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 a situazioni implicanti paesi terzi

 

3. Conclusione intermedia

 

VIII – Conclusione

I – Introduzione

1.

Il contesto storico della presente domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof del 18 novembre 2011 risale all’epoca del cosiddetto Terzo Reich, in cui molti tedeschi furono vittime di persecuzioni e si videro costretti, spesso prima di emigrare all’estero, ad alienare i propri beni ad un prezzo molto inferiore al loro valore. Tali beni venivano acquistati in parte da privati ( 2 ), in parte finivano in proprietà di enti pubblici.

2.

Nel procedimento principale svoltosi dinanzi a giudici tedeschi, nel cui ambito è stata sollevata la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, si trovano, nella veste di convenuti, gli aventi causa (domiciliati per lo più all’estero) della vittima di una siffatta persecuzione e, in qualità di ricorrente, il Land Berlin. Sotto il profilo del diritto sostanziale, la materia del contendere solleva, inter alia, questioni concernenti l’importo dell’indennità spettante agli aventi causa.

3.

Il diritto nazionale della Repubblica federale di Germania prescrive una complessa procedura ai fini del risarcimento delle ingiustizie subite per effetto di tale persecuzione. Il procedimento deve svolgersi in parte dinanzi ad un’autorità amministrativa, in parte dinanzi al giudice ordinario competente e tende, in base alle circostanze del caso concreto, alla retrocessione dei beni, al versamento del prezzo di vendita ottenuto dalla loro alienazione ai danneggiati, oppure ad un’indennità ancora maggiore.

4.

La domanda di pronuncia pregiudiziale non verte tuttavia su problemi di diritto sostanziale, ma su questioni fondamentali relative alla competenza del giudice adito e all’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 3 ).

5.

In concreto si tratta di sapere quali cause debbano essere qualificate come materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Inoltre, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’ambito di applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Tale disposizione consente, in caso di pluralità di convenuti, di presentare le domande davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che appaia opportuna una trattazione unica ed una decisione unica alla luce dello «stretto nesso» tra le domande. Il giudice del rinvio chiede chiarimenti sul significato di detta disposizione e sulla sua applicabilità nei casi in cui non tutti i convenuti abbiano il loro domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea.

II – Contesto normativo

A – Diritto dell’Unione

6.

I considerando nono, undicesimo, dodicesimo, quindicesimo e diciannovesimo del regolamento n. 44/2001 sono così formulati:

«(9)

I convenuti non domiciliati in uno Stato membro sono generalmente soggetti alle norme nazionali in materia di competenza vigenti nel territorio dello Stato membro del giudice adito e i convenuti domiciliati in uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento devono continuare ad essere soggetti alla convenzione di Bruxelles.

(11)

Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…).

(12)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(15)

Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…).

(19)

È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee (…)».

7.

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».

8.

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 recita nel modo seguente:

«Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23».

9.

L’articolo 6 del regolamento n. 44/2001 stabilisce:

«La persona [domiciliata nel territorio di uno Stato membro] può inoltre essere convenuta:

1)

in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;

2)

(…).

3)

qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;

4)

(…)».

10.

L’articolo 22 del regolamento n. 44/2001 stabilisce:

«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1)

in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

(…);

2)

in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. (…);

3)

in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;

4)

in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.

(…);

5)

in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l’esecuzione».

11.

L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. (…)».

B – Diritto nazionale

1. Legge tedesca relativa alla regolamentazione delle questioni patrimoniali pendenti (Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen; in prosieguo: il «Vermögensgesetz») ( 4 )

12.

L’articolo 1, paragrafo 1, del Vermögensgesetz definisce come segue il proprio campo di applicazione:

«La presente legge regola i diritti a carattere patrimoniale relativi a beni (…) espropriati senza indennizzo e nazionalizzati (…)».

13.

L’articolo 1, paragrafo 6, del Vermögensgesetz stabilisce:

«La presente legge è applicabile per analogia ai diritti a carattere patrimoniale di cittadini e associazioni perseguitati nel periodo compreso tra il 30 gennaio 1933 e l’8 maggio 1945 per ragioni razziali, politiche, religiose o ideologiche e che, pertanto, hanno perso il loro patrimonio a seguito di vendite forzate, espropriazioni o in altro modo (…)».

14.

L’articolo 3, paragrafo 1 del Vermögensgesetz, per quanto concerne la retrocessione dei beni, stabilisce quanto segue:

«I beni che sono stati oggetto delle misure di cui all’articolo 1 e sono stati nazionalizzati oppure alienati a terzi devono essere restituiti agli aventi diritto che ne facciano richiesta, salvo il caso in cui ciò sia escluso (…)».

2. Legge tedesca sulla priorità degli investimenti in caso di diritti di retrocessione spettanti in base al Vermögensgesetz (Gesetz über den Vorrang für Investitionen bei Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz; in prosieguo: l’«Investitionsvorranggesetz») ( 5 )

15.

L’articolo 1 dell’Investitionsvorranggesetz è formulato come segue:

«I terreni (…) che costituiscono o possono costituire oggetto di diritti di retrocessione ai sensi del Vermögensgesetz possono essere destinati, in tutto o in parte, a specifici scopi di investimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni seguenti. In tal caso, l’avente diritto riceve una compensazione in base a quanto disposto dalla presente legge».

16.

L’articolo 16, paragrafo 1, dell’Investitionsvorranggesetz sancisce:

«Se (…) la retrocessione del bene non è possibile, qualsiasi avente diritto, dopo aver dichiarato o dimostrato la sua legittimazione (…), può chiedere il versamento di una somma di denaro di importo equivalente all’insieme delle prestazioni pecuniarie che in forza del contratto derivano dal bene reclamato. Tale diritto viene accertato (…) a mezzo di una decisione dell’ufficio territorialmente competente per la regolamentazione delle questioni patrimoniali pendenti. Qualora non si sia ottenuto alcun ricavo (…) [o] quest’ultimo sia inferiore al valore di mercato del bene nel momento in cui la decisione sulla priorità dell’investimento diventi eseguibile, (…) allora l’avente diritto potrà richiedere in giudizio entro un anno (…) il versamento del valore di mercato; (…)».

III – Procedimento principale

17.

Julius Busse era proprietario di un terreno a Berlino. Durante il Terzo Reich fu perseguitato dal regime nazionalsocialista e costretto a vendere il proprio terreno a un terzo. In seguito il terreno fu espropriato dalla Repubblica democratica tedesca e unito ad altri terreni di proprietà dello Stato. Dopo la riunificazione della Germania, l’area in tal modo costituita divenne proprietà in parte del Land Berlin, in parte della Repubblica federale di Germania, che la alienarono ad un investitore il 19 dicembre 1997.

18.

I convenuti indicati con i numeri da 1 a 10 nel procedimento principale sono aventi causa di Julius Busse. I convenuti indicati con i numeri 3, 6, 7 e 9 sono domiciliati in Israele, il convenuto con il numero 5 nel Regno Unito, quello con il numero 10 in Spagna.

19.

In applicazione del diritto nazionale, ai convenuti indicati con i numeri da 1 a 10 non spettava la restituzione del terreno, bensì il versamento, proporzionalmente, del ricavo della vendita dell’intera area, per un importo in ogni caso non inferiore al valore di mercato. Tale obbligo di pagamento veniva accertato da un atto amministrativo dell’autorità competente.

20.

Detta autorità imponeva al Land Berlin, ricorrente nel procedimento principale, di distribuire ai convenuti nel procedimento principale indicati con i numeri da 1 a 10 la parte del ricavo della vendita corrispondente alla quota di terreno appartenuta a Julius Busse. Nell’effettuare tale pagamento, il ricorrente nel procedimento principale commetteva un errore, versando, infatti, erroneamente all’avvocato, convenuto numero 11, incaricato di rappresentare i convenuti dal numero 1 al numero 10, non solo tale parte del prezzo di vendita, bensì l’intero prezzo di vendita, che questi quindi suddivideva tra i convenuti dal numero 1 al numero 10.

21.

Nel procedimento principale il Land Berlin chiede che sia restituita da parte dei convenuti indicati con i numeri da 1 a 10 la somma pagata in eccesso, calcolata in circa EUR 2 500 000,00, citando in giudizio in Germania, dinanzi al Landgericht Berlin, tutti i convenuti, anche il convenuto con il numero 11, al quale contesta un illecito in relazione all’inoltro della somma. I convenuti nel procedimento principale obiettavano che il Landgericht Berlin non avrebbe competenza internazionale per una parte di essi, vale a dire per i convenuti indicati con i numeri 3, 5-7, 9 e 10. Inoltre, essi potrebbero chiedere un pagamento superiore alla quota del ricavo della vendita, poiché quest’ultimo sarebbe inferiore al valore di mercato del terreno (in prosieguo: i «diritti al risarcimento più estesi»).

22.

Con sentenza non definitiva, il Landgericht respingeva, in quanto irricevibile, il ricorso nei confronti dei convenuti con i numeri 3, 5-7, 9 e 10. L’appello interposto dal ricorrente non ha avuto successo. Con il ricorso per cassazione il ricorrente vuole ottenere che il Landgericht decida nel merito per quanto riguarda i suoi diritti anche nei confronti di detti convenuti.

23.

Il giudice d’appello ritiene che i tribunali tedeschi non abbiano competenza internazionale per quanto riguarda il ricorso nei confronti dei convenuti nel procedimento principale indicati con i numeri 3, 5-7, 9 e 10, in quanto il regolamento n. 44/2001 non sarebbe applicabile. Non si tratterebbe, infatti, di una controversia di diritto civile, bensì di diritto pubblico, per la quale il regolamento in questione, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, non troverebbe applicazione. Il pagamento non dovrebbe essere esaminato isolatamente. Sarebbe piuttosto da prendere in considerazione il fatto che esso sarebbe stato effettuato sulla base della decisione relativa all’accertamento del diritto dei convenuti.

IV – Questioni pregiudiziali

24.

Pertanto, sono state sottoposte alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.

Se il rimborso di un pagamento effettuato senza giusta causa sia materia civile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, anche nel caso in cui un Land, a cui un’autorità abbia imposto di corrispondere come risarcimento ai danneggiati una parte del ricavo di un contratto di vendita di terreni, per errore trasferisca loro invece l’intero prezzo di vendita.

2.

Se lo stretto nesso tra più domande, necessario ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, sussista anche nel caso in cui i convenuti si richiamino a diritti al risarcimento più estesi, relativamente ai quali può decidersi solo unitariamente.

3.

Se l’articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 sia applicabile anche a convenuti non domiciliati nell’Unione europea. In caso di risposta affermativa, se ciò valga anche nel caso in cui, nello Stato in cui il convenuto è domiciliato, il riconoscimento della sentenza potrebbe essere negato per mancanza di competenza in forza di accordi bilaterali con lo Stato di emissione».

V – Procedimento dinanzi alla Corte

25.

La decisione di rinvio, datata 18 novembre 2011, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 16 dicembre 2011.

26.

Il governo tedesco e il governo portoghese, nonché la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte entro il termine stabilito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte.

27.

Dato che nessuna delle parti ha chiesto che fosse tenuta un’udienza, al termine dell’assemblea generale della Corte, la causa era matura per la predisposizione delle presenti conclusioni il 25 settembre 2012.

VI – Argomenti delle parti

28.

Le parti concordano sostanzialmente sulla soluzione da fornire alle questioni pregiudiziali.

29.

Tutte le parti ritengono che il rimborso di un pagamento effettuato senza giusta causa, fatto valere nella controversia principale, costituisca una «materia civile» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Secondo loro sussiste del pari uno stretto nesso tra più domande, come richiesto dall’articolo 6 del menzionato regolamento, nel caso in cui i convenuti si richiamino a diritti al risarcimento più estesi, relativamente ai quali può decidersi solo unitariamente. Tutte le parti condividono inoltre l’idea che l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non sarebbe applicabile ai convenuti non domiciliati nell’Unione europea.

A – Sulla prima questione pregiudiziale

30.

Le parti segnalano che la nozione di «materia civile e commerciale» dovrebbe essere definita autonomamente in applicazione dei metodi di interpretazione sviluppati nella giurisprudenza della Corte. Sarebbe decisivo se si tratti o meno di esercizio di poteri pubblici.

31.

Il governo tedesco ritiene che un diritto al rimborso rientri nella nozione di materia civile nel caso in cui un Land, in forza di un diritto riconosciuto da un’autorità amministrativa, fosse tenuto a corrispondere solo una parte del ricavo della vendita di un terreno, ma abbia in realtà versato per errore l’intero prezzo di vendita, purché il diritto sottostante al pagamento sia fondato sulla posizione del Land come proprietario secondo il diritto privato.

32.

Il governo portoghese, in riferimento alla natura e all’oggetto della lite, adduce che essa è volta semplicemente al rimborso di un pagamento effettuato senza giusta causa. Il ricorrente, a tal riguardo, non si distinguerebbe da un soggetto di diritto civile.

33.

La Commissione sottolinea che il rimborso del supposto pagamento eccessivo debba farsi valere dinanzi alla giurisdizione civile e non spetterebbe pertanto al ricorrente alcun privilegio, di modo che esso agirebbe piuttosto come un privato in una situazione analoga.

B – Sulla seconda questione pregiudiziale

34.

Ad avviso del governo tedesco, ai fini dell’esistenza della pretesa per ingiustificato arricchimento dedotta dal ricorrente, è decisivo se sussista un fondamento giuridico del pagamento ai convenuti. Un siffatto fondamento potrebbe risultare, sotto forma di diritti al risarcimento più estesi, solo dal Vermögensgesetz e dall’Investitionsvorranggesetz, circostanza che deve essere valutata per tutti i convenuti in base alla medesima situazione giuridica e relativamente alla quale può decidersi solo unitariamente. Sia la domanda presentata, sia i corrispondenti argomenti della difesa, vale a dire la supposta esistenza di diritti al risarcimento più estesi, erano basati sullo stesso fondamento giuridico. Sussisterebbe pertanto lo «stretto nesso» necessario ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

35.

Anche il governo portoghese ritiene che il rimborso e i diritti al risarcimento più estesi fatti valere contro di esso presentino un nesso così stretto da rendere opportuna una decisione unica onde evitare il rischio di decisioni incompatibili. Il fatto che le domande siano basate su diversi fondamenti giuridici non dovrebbe ostare ad un’applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

36.

La Commissione constata anzitutto che nel procedimento principale non è stata sollevata alcuna domanda riconvenzionale con riguardo ai diritti al risarcimento più estesi e pertanto l’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non sarebbe applicabile. Il fatto che i diritti al risarcimento più estesi siano stati allegati come un mero mezzo di difesa nei confronti della pretesa di ingiustificato arricchimento fatta valere dal ricorrente non fa venir meno lo stretto nesso, necessario ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, che esisterebbe a prescindere dai differenti fondamenti dei diversi diritti (ripetizione dell’indebito o responsabilità da illecito civile), in quanto questi ultimi si riferirebbero alla medesima situazione di fatto e di diritto.

C – Sulla terza questione pregiudiziale

37.

Secondo il governo tedesco, dal tenore letterale dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 si evince che la norma si applicherebbe esclusivamente ai convenuti domiciliati nel territorio di uno Stato membro. La sistematica della normativa osterebbe ad un’interpretazione che vada oltre il tenore letterale della menzionata norma. Il carattere derogatorio di tale normativa ne imporrebbe invece un’interpretazione restrittiva. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 contemplerebbe una disposizione specifica per i convenuti non domiciliati in uno Stato membro.

38.

Il governo portoghese ritiene che l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non si applicherebbe ad un altro convenuto domiciliato al di fuori dell’Unione e rinvia, a tal riguardo, alla sentenza Réunion européenne e a. ( 6 ), secondo la quale «l’articolo 6, punto 1, della convenzione [di Bruxelles] dev’essere interpretato nel senso che un convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente non può essere citato in un altro Stato contraente dinanzi al giudice a cui è stata proposta una domanda diretta contro un altro convenuto domiciliato fuori dal territorio di qualsiasi Stato contraente, per il motivo che la lite presenterebbe carattere di indivisibilità, e non soltanto di connessione».

39.

La Commissione espone che dalle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 emergerebbe che le persone non domiciliate in uno Stato membro non potrebbero essere citate sulla base dell’articolo 6, punto 1, di detto regolamento.

VII – Valutazione giuridica

A – Sulla prima questione pregiudiziale

40.

Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede in sostanza se il rimborso di un pagamento effettuato da un Land senza giusta causa sia materia civile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, secondo le circostanze del procedimento principale, anche nel caso in cui il Land, a cui un’autorità abbia imposto di corrispondere come risarcimento ai danneggiati una parte del ricavo di un contratto di vendita di terreni, per errore trasferisca loro invece l’intero prezzo di vendita e in seguito richieda in giudizio l’importo pagato in eccesso.

41.

Per rispondere a tale quesito occorre anzitutto precisare cosa debba intendersi per «materia civile e commerciale» ai sensi del regolamento n. 44/2001. In tale contesto è opportuno esaminare la giurisprudenza della Corte relativa a tale elemento della fattispecie e applicare ai fatti del procedimento principale le conclusioni così ottenute.

1. Sulla necessità di un’interpretazione autonoma della nozione di «materia civile e commerciale»

42.

Ai fini della sua delimitazione, in particolare, rispetto alla «materia amministrativa» del pari menzionata nell’articolo 1 del regolamento n. 44/2001, la nozione di «materia civile e commerciale» deve essere interpretata autonomamente nell’ambito del diritto dell’Unione. Si deve avere riguardo non già al diritto di uno degli Stati specificamente interessati, bensì, da un lato, agli obiettivi e al sistema della normativa e, dall’altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali ( 7 ).

43.

A tal riguardo, occorre tener conto del fatto che, in base alla diversità strutturale e all’elevato numero di ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri per quanto concerne la delimitazione del diritto privato e del diritto pubblico, risulta sempre più difficile dedurre principi generali del diritto comuni a tutti gli Stati membri ( 8 ).

44.

Invece, la già esistente giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 1 della convenzione di Bruxelles rende possibile un accesso pertinente alla nozione di «materia civile e commerciale».

2. Sulla rilevanza della giurisprudenza relativa all’articolo 1 della convenzione di Bruxelles ai fini dell’interpretazione dell’articolo 1 del regolamento n. 44/2001

45.

Alla luce del diciannovesimo considerando del regolamento n. 44/2001, il legislatore dell’Unione tiene in considerazione la «continuità tra la convenzione di Bruxelles [ ( 9 )] e il (…) regolamento [n. 44/2001]». Ciò significa che, nella misura in cui i concetti coincidono, la corrispondente giurisprudenza relativa alla convenzione di Bruxelles può essere inclusa nelle considerazioni concernenti l’interpretazione del regolamento n. 44/2001 ( 10 ).

46.

Dato che la nozione di «materia civile e commerciale» deriva dall’articolo 1 della convenzione di Bruxelles, occorre esaminare la giurisprudenza esistente della Corte relativa a tale disposizione, analizzare la sua continuazione alla luce del regolamento n. 44/2001 e applicarla alla presente causa.

3. Giurisprudenza relativa all’articolo 1 della convenzione di Bruxelles ai fini dell’interpretazione dell’articolo 1 del regolamento n. 44/2001

a) La sentenza LTU/Eurocontrol ( 11 )

47.

Un’affermazione fondamentale sulla nozione di materia civile e commerciale si trova nel punto 5 della sentenza LTU, in cui si trattava delle tariffe di rotta per l’utilizzazione di servizi di sicurezza aerea che un’organizzazione internazionale di controllo della navigazione aerea era autorizzata a percepire dalle compagnie aeree. Tale organizzazione aveva reclamato il versamento di siffatte tariffe dinanzi ad un tribunale commerciale belga e pretendeva che la sentenza venisse quindi dichiarata eseguibile in Germania.

48.

La Corte sosteneva sul punto: «Va esclusa dal campo d’applicazione della convenzione la decisione emessa in una causa fra la pubblica amministrazione ed un privato, qualora la prima abbia agito nell’esercizio della sua potestà d’imperio».

49.

A tal riguardo, il fatto che una delle parti avesse agito nell’«esercizio della potestà d’imperio» veniva pertanto ritenuto decisivo, per così dire a titolo di criterio negativo di delimitazione, per escludere l’esistenza di una materia civile e commerciale e conseguentemente l’applicabilità della convenzione di Bruxelles.

50.

Sebbene la sentenza LTU non contenga alcuna definizione astratta e generale della nozione, la Corte dichiarava però in concreto che nel procedimento doveva presumersi che si fosse agito in un siffatto esercizio della potestà d’imperio in quanto «[la] causa [ha] ad oggetto il pagamento di contributi dovuti da un soggetto di diritto privato ad un ente pubblico, nazionale o internazionale, in ragione dell’uso degli impianti e dei servizi di tale ente (…). Ciò vale tanto più nel caso in cui l’aliquota dei contributi, i metodi di calcolo e i procedimenti di riscossione siano stati stabiliti unilateralmente nei confronti degli utenti (…)» ( 12 ).

51.

In tal modo la Corte, nel caso di specie, riempiva esemplificativamente di contenuto la nozione inizialmente molto ampia ( 13 ) e aperta di tale esercizio e la collegava ad un’attività originaria del potere pubblico ( 14 ).

b) La sentenza Rüffer ( 15 )

52.

La sentenza Rüffer, per quanto di interesse nel presente caso, riprende le valutazioni della sentenza LTU. Il procedimento principale si basava su un’azione di regresso promossa dai Paesi Bassi contro il proprietario di nazionalità tedesca di una barca affondata nelle acque interne, ai fini del recupero delle spese occorse per il salvataggio ( 16 ).

53.

La Corte non ha sussunto il ricorso nella nozione di materia civile e commerciale, in quanto si trattava degli effetti di un provvedimento della polizia fluviale, qualificata generalmente come attività del potere pubblico ( 17 ). Alla base del ricorso per il recupero delle spese sussisterebbe, in ultima analisi, un diritto di credito derivante da un atto di un potere pubblico; tale circostanza sarebbe sufficiente per considerare l’affermazione di detto diritto esclusa dall’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles ( 18 ).

c) La sentenza Sonntag ( 19 )

54.

La sentenza Sonntag traeva origine da un diritto al risarcimento dei danni fatto valere in Italia nell’ambito di un procedimento introdotto dalla parte civile in sede penale nei confronti di un insegnante di una scuola pubblica tedesca che era venuto meno ai suoi obblighi di sorveglianza, contribuendo alla morte accidentale di un allievo in occasione di una gita scolastica.

55.

Anche in tale decisione la Corte riprende le valutazioni di cui alle summenzionate sentenze LTU e Rüffer, ma non ritiene sussistente, nel caso specifico, una sufficiente connessione con l’esercizio della potestà d’imperio.

56.

Secondo la Corte, infatti, l’ambito di applicazione della convenzione viene escluso solo nel caso in cui il responsabile contro il quale è rivolto il ricorso debba essere considerato un’autorità pubblica che ha agito nell’esercizio della potestà d’imperio. Pur agendo per conto dello Stato, un pubblico dipendente non eserciterebbe sempre la potestà d’imperio. Nella maggioranza dei sistemi giuridici degli Stati membri il comportamento di un insegnante di una scuola pubblica, che si occupa degli allievi in occasione di una gita scolastica, non costituisce una manifestazione della potestà d’imperio, in quanto tale comportamento non corrisponde all’esercizio di poteri che deroghino alle norme vigenti nei rapporti tra i singoli. Sebbene il diritto interno dello Stato contraente d’origine dell’insegnante interessato possa qualificare l’attività di sorveglianza degli allievi come esercizio di pubblici poteri, ciò è inconferente per la qualificazione della causa principale rispetto alla convenzione di Bruxelles ( 20 ).

57.

Così, la sentenza Sonntag concretizza la nozione di «materia civile» nella misura in cui essa stabilisce se venga esercitata specificamente una potestà d’imperio oppure se i compiti e i poteri in questione non si differenzino, in definitiva, da quelli dei privati. Nella seconda ipotesi, la convenzione di Bruxelles resterebbe applicabile, anche se sia riconoscibile una vaga connessione con l’attuazione del potere statale, senza che però quest’ultima sia caratterizzata dall’esercizio di una specifica potestà d’imperio.

d) La sentenza Baten ( 21 )

58.

Nella medesima linea giurisprudenziale si iscrive la sentenza Baten: un’azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale persona rientra nella sfera di applicazione della convenzione di Bruxelles, in quanto il fondamento e le modalità d’esercizio di tale azione siano disciplinati dalle norme del diritto comune in materia di obbligazioni alimentari. Qualora l’azione di regresso sia fondata su disposizioni con le quali il legislatore ha conferito all’ente pubblico una prerogativa propria, la detta azione non può essere considerata rientrante nella «materia civile» ( 22 ).

59.

Conseguentemente la qualificazione di «materia civile e commerciale» deve essere esaminata tenendo conto degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l’oggetto della lite ( 23 ), per cui è determinante, come criterio di delimitazione, se siano o meno in questione speciali prerogative proprie di un ente pubblico.

e) La sentenza Préservatrice Foncière TIARD ( 24 )

60.

Anche la sentenza Préservatrice Foncière TIARD conferma detto approccio: rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» un’azione promossa da uno Stato contraente nei confronti di un soggetto di diritto privato per l’esecuzione di un contratto di fideiussione di diritto privato, concluso al fine di consentire ad un altro soggetto di fornire una garanzia richiesta e definita da tale Stato, purché il rapporto giuridico tra il creditore e il fideiussore, quale risulta dal contratto di fideiussione, non corrisponda all’esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati ( 25 ).

f) Valutazione globale della giurisprudenza relativa all’articolo 1 della convenzione di Bruxelles

61.

Se si considera lo sviluppo della giurisprudenza relativa alla nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1 della convenzione di Bruxelles, si può constatare che la Corte determina la sfera di applicazione della convenzione di Bruxelles essenzialmente in funzione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l’oggetto della lite ( 26 ). Il fatto che l’autorità abbia agito «nell’esercizio della potestà d’imperio» ai sensi della giurisprudenza LTU ( 27 ), che porta a negare la sussistenza di una «materia civile e commerciale» e pertanto ad escludere l’applicabilità della convenzione di Bruxelles, viene ammesso, a tal riguardo, dalla Corte solo in base a requisiti molto rigorosi, per cui essa non ritiene sufficiente una semplice connessione vaga con l’attuazione del potere statale senza un’impronta specificamente pubblica ( 28 ).

62.

A tal proposito, è decisivo stabilire se i compiti e i poteri in questione nella rispettiva causa, esercitati da un ente statale, si differenzino, sul piano funzionale, da quelli dei privati, in buona sostanza se da parte dello Stato vengano fatte valere delle prerogative ( 29 ). In caso affermativo – come nella sentenza Rüffer con riguardo ai provvedimenti della polizia fluviale –, non si applica la convenzione di Bruxelles. In caso contrario – come nella sentenza Sonntag, in cui il presunto inadempimento di obblighi di sorveglianza da parte dell’insegnante di una scuola pubblica viene valutato in base agli stessi criteri adottati nei rapporti giuridici a livello puramente privatistico –, la convenzione di Bruxelles resta applicabile e la causa può essere qualificata come «materia civile e commerciale».

4. Continuazione della linea giurisprudenziale sviluppata relativamente all’articolo 1 della convenzione di Bruxelles a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 44/2001

63.

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 44/2001 la linea giurisprudenziale sviluppata relativamente all’articolo 1 della convenzione di Bruxelles e sopra menzionata veniva naturalmente applicata all’articolo 1 del regolamento in questione.

a) La sentenza Apostolides ( 30 )

64.

Così, ad esempio, la Corte affermava nella sentenza Apostolides ( 31 ), riproducendo i criteri precedentemente sviluppati con riguardo alla convenzione di Bruxelles: «L’interpretazione autonoma della nozione di “materia civile e commerciale” porta ad espungere talune decisioni giurisdizionali dall’ambito d’applicazione del regolamento n. 44/2001, in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l’oggetto della lite (…). La Corte ha altresì dichiarato che, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano essere sussunte nella nozione in discorso, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio (…). Infatti, la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell’esercizio da parte di questa di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati, esclude una simile controversia dalla materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 (…)».

b) La sentenza Realchemie Nederland ( 32 )

65.

Nella sentenza Realchemie Nederland BV ( 33 ) la Corte specificava la nozione di «materia civile e commerciale» in un caso di particolare rilevanza pratica in cui un giudice tedesco aveva imposto un’ammenda al fine di far rispettare una decisione giurisdizionale in materia civile e commerciale. In concreto, si trattava di un ordine inibitorio in materia di brevetti con minaccia e successiva comminazione di ammenda e determinazione della sua eseguibilità nei Paesi Bassi.

66.

Sebbene tale ammenda sia stata irrogata d’ufficio e abbia apportato un vantaggio, in definitiva, non al creditore ma all’erario pubblico, il regolamento n. 44/2001 sarebbe applicabile al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione giurisdizionale che comporti la condanna al pagamento dell’ammenda, in quanto il procedimento principale cui essa era pertinente sarebbe una «materia civile e commerciale» ai sensi di detto regolamento ( 34 ). La Corte precisa a tal riguardo che «specifici aspetti del procedimento di esecuzione tedesco non [potrebbero] essere considerati decisivi nella determinazione della natura del diritto ad ottenere l’esecuzione. Tale natura dipende, infatti, da quella del diritto soggettivo per la cui violazione è stata disposta l’esecuzione, ossia, nella fattispecie, il diritto della Bayer a sfruttare in modo esclusivo l’invenzione tutelata dal suo brevetto, che rientra incontestabilmente nella materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 44/2001» ( 35 ).

67.

Pertanto, la Corte stabiliva chiaramente che risultano determinanti il rapporto giuridico in questione ovvero l’oggetto della lite e che specifici aspetti meramente procedurali che non riguardano la loro natura sono irrilevanti con riguardo all’articolo 1 del regolamento n. 44/2001. Se un’«azione (…) è finalizzata a tutelare diritti privati e non postula una manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia[,] (…) il rapporto giuridico che intercorre tra [le parti] deve essere qualificato alla stregua di un “rapporto giuridico di diritto privato” e pertanto rientra nella nozione di “materia civile e commerciale” ai sensi del regolamento n. 44/2001» ( 36 ).

68.

I criteri di delimitazione così sintetizzati devono essere dunque applicati ai fatti del procedimento principale della presente causa, esaminando se, alla luce della giurisprudenza della Corte, possano essere qualificati di «materia civile e commerciale».

5. Applicazione dei criteri giurisprudenziali ai fatti del procedimento principale

69.

Per tutto quanto precede, per rispondere alla prima questione pregiudiziale occorre esaminare la natura dei rapporti giuridici tra le parti, l’oggetto della lite e in particolare il quesito se il Land Berlin, ricorrente nel procedimento principale, agisca nell’esercizio della potestà d’imperio nell’ambito della controversia da esso promossa.

a) La natura dei rapporti giuridici tra le parti

70.

Occorre anzitutto affrontare il rapporto giuridico tra i convenuti e il ricorrente che è alla base del pagamento eccessivo in questione effettuato senza giusta causa di cui si chiede ora la restituzione.

71.

Come espone il giudice del rinvio ( 37 ), la normativa tedesca in materia di indennizzo ai sensi del Vermögensgesetz e dell’Investitionsvorranggesetz, descritta precedentemente nei paragrafi 12 e 13 delle presenti conclusioni, si applica ad ogni proprietario dei terreni gravati di diritti di restituzione indifferentemente se il proprietario sia un ente pubblico o un privato.

72.

Sebbene i proprietari interessati siano frequentemente enti pubblici, come il ricorrente nel presente caso, tuttavia talvolta si tratta anche di privati, ad esempio beneficiari delle vendite forzate di terreni o imprese nel periodo del cosiddetto Terzo Reich. Per tutti valgono le stesse regole. Gli enti pubblici non godono a tal riguardo di alcuna prerogativa o posizione particolare. Lo stesso vale a fortiori anche per la regolarizzazione di errori occorsi nell’adempimento delle obbligazioni di pagamento in favore dei soggetti danneggiati, ad esempio nel caso in cui, come nella specie, sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Il soggetto danneggiato deve essere citato in giudizio dinanzi ai giudici civili per la restituzione dell’importo pagato in eccesso. Non sono previste eccezioni neanche per i proprietari pubblici come il Land Berlin. Dunque anche a tal riguardo essi non godono di prerogative, ma sono sottoposti allo stesso regime vigente per ogni proprietario privato che si trovi nella medesima condizione.

73.

Alla luce di quanto precede, come notano in sostanza anche i governi tedesco ( 38 ) e portoghese ( 39 ), nonché la Commissione ( 40 ), si deve ritenere che il rapporto giuridico tra le parti alla base della controversia non presenta, per sua natura, alcuna caratteristica che attribuirebbe agli enti pubblici speciali prerogative atte a differenziarli dai privati eventualmente interessati i quali si trovino in una situazione comparabile.

74.

Pertanto, i rapporti giuridici in questione nel procedimento principale, per loro natura, suggeriscono una classificazione come «materia civile e commerciale». Come osserva giustamente il governo tedesco ( 41 ), non rileva a tal riguardo neanche il fatto che l’iniziale obbligo di pagamento, il quale aveva determinato il versamento eccessivo effettuato per errore, avesse costituito oggetto di un procedimento amministrativo. Infatti, si tratta di una questione puramente procedurale che di per sé non caratterizza la natura della sottostante obbligazione di pagamento del ricavo della vendita agli aventi causa e pertanto il rapporto giuridico propriamente detto tra le parti, tanto più che in un siffatto procedimento, come indica espressamente il giudice del rinvio, possono essere parti anche soggetti di diritto privato.

b) Oggetto della lite

75.

A mio parere né il diritto del ricorrente fatto valere nel presente caso, né le modalità del suo esercizio presentano particolarità in cui si rifletterebbero specifiche caratteristiche dell’attuazione del potere d’imperio.

76.

Al contrario: come giustamente osservato dal governo portoghese ( 42 ), nel caso di specie si tratta di null’altro che di un pagamento eccessivo effettuato erroneamente senza giusta causa, il cui rimborso viene richiesto in base ai principi dell’arricchimento ingiustificato.

77.

Dunque, non si tratta affatto di un errore che capita tipicamente nell’attuazione del potere d’imperio, bensì di un pagamento erroneo che può determinarsi in ogni momento anche nel traffico giuridico privato. Il fatto che, nel caso di specie, il pagamento eccessivo sia stato preceduto da un procedimento amministrativo non è rilevante e non conferisce, in particolare, al credito da ingiustificato arricchimento alcuno specifico tratto di imperio.

78.

Non si deve peraltro supporre una connessione indissolubile con il precedente procedimento amministrativo per il solo fatto che quest’ultimo verteva unicamente sul pagamento dell’importo effettivamente dovuto e non sul pagamento eccessivo in questione nel presente caso.

6. Conclusione intermedia

79.

In considerazione della natura dei rapporti giuridici e dell’oggetto della lite nel procedimento principale, nonché del fatto che nella lite non si riscontra l’esercizio di una particolare potestà d’imperio, bensì il Land ricorrente è sottoposto alle medesime norme giuridiche di un privato in una situazione comparabile, il presente caso deve essere considerato pertinente alla «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 44/2001.

80.

Di conseguenza, la prima questione deve essere risolta nel senso che il rimborso di un pagamento effettuato da un Land senza giusta causa sia materia civile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, secondo le circostanze del procedimento principale, anche nel caso in cui il Land, a cui un’autorità abbia imposto di corrispondere come risarcimento ai danneggiati una parte del ricavo di un contratto di vendita di terreni, per errore trasferisca loro invece l’intero prezzo di vendita e in seguito richieda in giudizio l’importo pagato in eccesso.

B – Sulla seconda questione pregiudiziale

81.

La seconda questione sollevata dal giudice del rinvio si riferisce essenzialmente ai convenuti indicati con i numeri 5 e 10 nel procedimento principale, domiciliati rispettivamente nel Regno Unito e in Spagna, ma citati dal ricorrente nel procedimento principale dinanzi a un giudice a Berlino.

82.

Il giudice del rinvio ritiene che, per quanto concerne detti convenuti, una competenza dei giudici tedeschi potrebbe essere fondata solo sull’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 ( 43 ). In tale contesto chiede il significato di detta disposizione che disciplina il foro della connessione oggettiva ( 44 ).

83.

In virtù di tale disposizione, «davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi [dei convenuti] è domiciliato» ( 45 ), deve poter essere proposta una domanda nei confronti di un’altra «persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro», «sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».

84.

Con la sua seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio si occupa dell’elemento dello «stretto nesso».

85.

Esso chiede se lo stretto nesso, necessario ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, sussista anche nel caso in cui i convenuti si richiamino a diritti al risarcimento più estesi, relativamente ai quali può decidersi solo unitariamente.

86.

Detti diritti si riferiscono in concreto agli argomenti dei convenuti secondo cui essi potrebbero chiedere in ogni caso un pagamento superiore alla quota del ricavo della vendita, poiché quest’ultimo sarebbe inferiore al valore di mercato del terreno e siffatti diritti al risarcimento più estesi osterebbero alla pretesa del ricorrente fondata su un arricchimento ingiustificato.

87.

A tal riguardo, occorre fare due precisazioni: in primo luogo, nella causa principale i diritti al risarcimento più estesi non sono stati fatti valere in via riconvenzionale e pertanto l’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001, che regola specificamente il caso della domanda riconvenzionale, non è applicabile. In secondo luogo, come osserva correttamente la Commissione ( 46 ), il giudice del rinvio non sembra dubitare, in generale, dell’esistenza di uno stretto nesso tra le domande ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, ma pare piuttosto porsi in concreto la questione se i diritti al risarcimento invocati dai convenuti potrebbero far venir meno nuovamente lo stretto nesso tra le domande esistente in un primo tempo ai sensi della menzionata disposizione.

88.

È invece necessario esaminare entrambi gli aspetti – domande e mezzi di difesa proposti contro di esse – nell’ambito di una visione globale, al fine di poter stabilire se la situazione processuale del procedimento principale soddisfi i requisiti fissati dall’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

89.

Occorre pertanto esaminare in primo luogo a quali condizioni si possa reputare esistente tra le domande un nesso così stretto da rendere opportuna, ai sensi della disposizione, una trattazione unica ed una decisione unica. A tal fine si deve analizzare la giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e alla disposizione della convenzione di Bruxelles che l’ha preceduta. Successivamente, in una seconda fase, devono applicarsi le conclusioni così ottenute al procedimento principale, tenendo conto in particolare della rilevanza dei diritti al risarcimento ivi fatti valere.

1. Giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «stretto nesso» ai sensi dell’articolo 6, punto 1, della convenzione di Bruxelles ovvero dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001

90.

Nelle mie conclusioni presentate nella causa Painer ( 47 ) ho esaminato a fondo le caratteristiche essenziali della giurisprudenza della Corte su tale questione e vorrei limitarmi in questa sede agli aspetti più importanti e alla sentenza Painer ( 48 ).

a) Interpretazione autonoma e restrittiva dell’elemento della fattispecie «stretto nesso»

91.

In sostanza, la Corte esige un’interpretazione della nozione di «stretto nesso», da un lato, autonoma ( 49 ) e, dall’altro, restrittiva, in quanto si tratterebbe di una norma speciale che deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto di cui all’articolo 2 del regolamento n. 44/2001; non sarebbe consentita un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento ( 50 ).

92.

Secondo la sentenza Painer, nel caso dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza del nesso di collegamento tra le diverse domande sottopostegli, vale a dire del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande fossero decise separatamente ( 51 ).

b) Nesso sufficientemente stretto e rischio di decisioni incompatibili

93.

La Corte sottolinea che la norma sulla competenza di cui all’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, da un lato, conformemente ai considerando 12 e 15 di tale regolamento, risponde all’intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia, ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli ed evitare quindi che vengano emesse decisioni tra loro incompatibili in procedimenti separati. Dall’altro, tale norma non potrebbe però essere interpretata in maniera che permetta all’attore di citare in giudizio più convenuti al solo scopo di sottrarre uno di questi alla competenza dei giudici dello Stato in cui risiede ( 52 ).

94.

A proposito del criterio di connessione, la Corte ha inoltre indicato che, affinché due decisioni possano essere considerate incompatibili, ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, essendo inoltre necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto ( 53 ).

c) Criterio della prevedibilità, da parte del convenuto, del foro della connessione oggettiva

95.

Nella sentenza Painer, la Corte ha inoltre richiamato l’undicesimo considerando del regolamento n. 44/2001, a tenore del quale le norme sulla competenza dovrebbero presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, salvi alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali sia giustificato un diverso criterio di collegamento ( 54 ).

96.

La diversità dei fondamenti giuridici tra azioni promosse nei confronti di una pluralità di convenuti non osta, di per sé, all’applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, a condizione che i convenuti possano prevedere il rischio di essere citati in giudizio nello Stato membro nel quale sia domiciliato almeno uno di loro ( 55 ). Ciò varrebbe a maggior ragione qualora le normative nazionali sulle quali si fondano le azioni promosse nei confronti di una pluralità di convenuti siano sostanzialmente identiche ( 56 ).

2. Applicazione dei criteri giurisprudenziali ai fatti del procedimento principale

a) Nesso sufficientemente stretto e rischio di decisioni incompatibili

97.

Nel presente caso, sia le domande in questione, fondate su un diritto per arricchimento ingiustificato, ovvero, per quanto concerne il convenuto indicato con il numero 11, su responsabilità da atto illecito, sia l’eccezione formulata contro di esse e consistente in diritti al risarcimento più estesi, si basano sulla medesima situazione di fatto e di diritto.

98.

Essa è caratterizzata dal diritto invocato contro gli enti pubblici conformemente al Vermögensgesetz e dal trasferimento dell’importo controverso del quale beneficiavano i primi dieci convenuti per l’incasso del quale interveniva, in qualità di loro avvocato, il convenuto indicato con il numero 11 e la cui restituzione costituisce attualmente oggetto di controversia dinanzi al giudice civile.

99.

Il fatto che il ricorrente, a tal proposito, non faccia valere contro il convenuto indicato con il numero 11 l’arricchimento ingiustificato, ma la normativa in materia di illecito civile, nulla cambia in detta valutazione. Infatti, la Corte ha precisato che, ai fini della connessione tra le domande ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, non è necessaria l’identità dei fondamenti della pretesa ( 57 ). Nel caso specifico le pretese alla base delle diverse domande perseguono, in ultima analisi, il medesimo interesse, vale a dire il rimborso dell’importo eccessivo versato per errore.

100.

In tale identica situazione di fatto e di diritto delle domande si inseriscono pienamente i diritti al risarcimento più estesi dedotti in eccezione. Essi sono ugualmente significativi per tutti i convenuti in relazione ai diritti fatti valere contro di loro. Come osserva correttamente il governo tedesco ( 58 ), quale unico fondamento giuridico per il pagamento che i convenuti possono far valere viene considerato solo un diritto in virtù del Vermögensgesetz e dell’Investitionsvorranggesetz che costituisce per tutti i convenuti oggetto di valutazione in base alla medesima situazione di fatto e di diritto.

101.

Come sottolinea il giudice del rinvio ( 59 ), su tale questione si può «decidere sensatamente (…) solo in modo unitario per tutti i convenuti». Si deve condividere il suo parere indipendentemente dal fatto che i convenuti siano debitori per l’intero o, come sembra ritenere il giudice del rinvio ( 60 ), per la loro parte. Ai fini del buon esito delle domande la sussistenza o meno di diritti al risarcimento più estesi costituisce, infatti, una questione preliminare comune. Laddove essa non venisse decisa in modo unitario, ci sarebbe il rischio di decisioni incompatibili, le quali determinerebbero un’inaccettabile frammentazione della situazione unitaria di fatto e di diritto sopra descritta.

b) Criterio della prevedibilità, da parte del convenuto, del foro della connessione oggettiva

102.

Come il governo tedesco ha giustamente rilevato ( 61 ), era altresì prevedibile per i convenuti, sulla base dell’unitaria situazione di fatto, che sarebbero potuti essere citati in giudizio nella Repubblica federale di Germania.

103.

Infatti, anche i convenuti domiciliati in Stati membri diversi dalla Germania – in quanto rappresentati collettivamente dallo stesso avvocato e promotori in comune del procedimento per il risarcimento – dovevano essere a conoscenza del fatto che alla cerchia degli aventi causa appartenevano anche persone domiciliate in Germania e che le domande dirette nei loro confronti potevano fissare, a guisa di «ricorsi di radicamento», il foro di cui all’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 in pregiudizio degli altri. A tal riguardo, il presente caso si discosta in maniera significativa dai «comportamenti simultanei non previamente concertati» non prevedibili dai convenuti in quanto fondati su diverse situazioni di fatto ( 62 ).

3. Conclusione intermedia

104.

Per tutto quanto precede occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che lo stretto nesso tra più domande, necessario ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, sussista anche nel caso in cui i convenuti, in circostanze come quelle del procedimento principale, si richiamino a diritti al risarcimento più estesi, relativamente ai quali può decidersi solo unitariamente.

C – Sulla terza questione pregiudiziale

105.

La terza questione pregiudiziale si riferisce ai convenuti domiciliati in Israele. Il giudice del rinvio chiede anzitutto se l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 sia applicabile anche a convenuti non domiciliati nell’Unione europea.

1. Interpretazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001

106.

La disposizione deve essere interpretata, conformemente ai metodi interpretativi sviluppati dalla Corte ( 63 ), in funzione del suo tenore letterale, considerando il contesto normativo e la sua ratio.

a) Tenore letterale dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001

107.

Secondo la necessaria interpretazione restrittiva ( 64 ) dall’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, dallo stesso tenore letterale si desume che il foro della connessione oggettiva può essere applicato solo alla «persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro».

108.

Ne consegue, a contrario, che i convenuti domiciliati in Israele, dunque non in uno Stato membro, non sono compresi a tal riguardo nell’ambito di applicazione dall’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

b) Posizione sistematica dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001

109.

Come esposto correttamente dal governo tedesco ( 65 ), alla luce del contesto normativo del regolamento n. 44/2001 non è consentito interpretare il suo articolo 6, punto 1, al di là del suo tenore letterale.

110.

In primo luogo, va considerato che l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 costituisce un’eccezione al principio del foro del domicilio del convenuto e che, come sottolineato nuovamente in maniera esplicita nella sentenza Painer ( 66 ), non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento.

111.

In secondo luogo, occorre segnalare che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 prevede una disciplina espressa per quei convenuti il cui domicilio non si trova in uno Stato membro. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23 del regolamento n. 44/2001. Nel presente caso, tuttavia, non sono applicabili né l’articolo 22, che disciplina determinate competenze esclusive senza considerare il domicilio del convenuto, né l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, relativo agli accordi di scelta del foro, in quanto, conformemente alle disposizioni di tale regolamento esplicite a tal riguardo, la competenza dei giudici tedeschi potrebbe giustificarsi esclusivamente in base alle leggi proprie di detto Stato membro, ma non in base allo stesso regolamento n. 44/2001 che contiene una disciplina a tal riguardo tassativa.

112.

Tale conclusione è altresì compatibile con il nono considerando del regolamento in questione, per il quale i convenuti non domiciliati in uno Stato membro sono generalmente sottoposti alle regole nazionali in materia di competenza applicabili nel territorio dello Stato membro in cui si trova il giudice adito. A contrario, ciò vuol dire che il regolamento n. 44/2001 non deve trovare applicazione nei loro confronti, salvo eccezioni.

c) Ratio dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001

113.

Neanche le considerazioni di ordine teleologico conducono ad un diverso risultato.

114.

De lege lata la ratio determinante dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 consiste, infatti, alla luce dei considerando, nel ridurre al massimo, nell’interesse del funzionamento armonioso della giustizia, la possibilità di procedimenti paralleli, al fine di evitare che vengano pronunciate in due Stati membri decisioni tra loro incompatibili.

115.

Se ne deduce che tale disposizione, nella sua attuale struttura, non è stata concepita per situazioni implicanti paesi terzi.

116.

De lege ferenda è possibile che tale situazione sia destinata a cambiare, dopo che già la proposta della Commissione del 14 dicembre 2010 sulla rifusione del regolamento n. 44/2001 ( 67 ) si dimostrava in generale favorevole all’estensione delle «norme sulla competenza ai convenuti di paesi terzi». Non è però ancora prevedibile come si configurerà in concreto l’articolo 6, punto 1, del regolamento in questione dopo la rifusione, a maggior ragione in quanto la menzionata proposta della Commissione, a tal riguardo, si è limitata a introdurre modifiche di natura essenzialmente redazionale ( 68 ) .

2. Possibilità di applicazione analogica dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 a situazioni implicanti paesi terzi

117.

La dottrina tedesca considera possibile l’applicazione analogica dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, nel caso in cui uno o più convenuti non siano domiciliati in uno Stato membro, purché almeno un altro convenuto sia domiciliato in uno Stato membro ( 69 ). Ciò si giustifica con il fatto che, in caso contrario, si stabilirebbe un privilegio inaccettabile in favore di persone domiciliate in un paese terzo, non costituendo tale circostanza l’obiettivo del regolamento n. 44/2001.

118.

Tuttavia, tale argomento non risulta convincente ( 70 ), in quanto il regolamento in questione non presenta alcuna lacuna normativa e pertanto non può ammettersi un ragionamento analogico.

119.

Il regolamento n. 44/2001 ha regolato, infatti, in modo tassativo, negli articoli 4, 22, 23, la questione delle persone domiciliate in paesi terzi, rinviando al rispettivo diritto nazionale per i casi non contemplati dal medesimo regolamento. Conseguentemente, nulla impedisce agli Stati membri di utilizzare, in tale settore non disciplinato dal regolamento, proprie norme sulla competenza con riguardo a persone domiciliate in un paese terzo. Tuttavia, non è possibile estendere il regolamento oltre il suo peculiare campo di applicazione.

3. Conclusione intermedia

120.

Dalle osservazioni che precedono discende che la terza questione deve essere risolta nel senso che l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile ai convenuti non domiciliati nell’Unione europea.

121.

Tale risposta negativa permette di lasciare irrisolta la seconda parte della questione, posta unicamente nell’ipotesi di una risposta affermativa, relativa al modo in cui si configuri la situazione di diritto, laddove lo Stato in cui è domiciliato il convenuto, sulla base di accordi bilaterali con lo Stato in cui è stata emanata la decisione, potrebbe non riconoscere la sentenza per ragioni di incompetenza.

122.

Tuttavia, sembra opportuno segnalare, nel caso in cui la Corte dovesse rispondere affermativamente alla prima parte della terza questione pregiudiziale, che i problemi di riconoscimento esistenti nei paesi terzi potrebbero avere difficilmente effetti sull’interpretazione del regolamento n. 44/2001 e che, in ogni caso, rientrano nel rischio posto a carico del ricorrente ( 71 ).

VIII – Conclusione

123.

Alla luce delle precedenti osservazioni propongo alla Corte di rispondere ai quesiti pregiudiziali posti dal Bundesgerichtshof nei termini seguenti:

1)

Il rimborso di un pagamento effettuato da un Land senza giusta causa, nelle circostanze del procedimento principale, è materia civile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, anche nel caso in cui il Land, a cui un’autorità abbia imposto di corrispondere come risarcimento ai danneggiati una parte del ricavo di un contratto di vendita di terreni, per errore trasferisca loro invece l’intero prezzo di vendita e in seguito richieda in giudizio l’importo pagato in eccesso.

2)

Lo stretto nesso tra più domande, necessario ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, sussiste anche nel caso in cui i convenuti, in circostanze come quelle del procedimento principale, si richiamino a diritti al risarcimento più estesi nei confronti del ricorrente, relativamente ai quali può decidersi solo unitariamente.

3)

L’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile a convenuti non domiciliati nell’Unione europea.


( 1 ) Lingua originale delle conclusioni: il tedesco.

Lingua del procedimento: il tedesco.

( 2 ) Un caso che ha acquisito una certa notorietà è quello del nonno dell’artista americano Billy Joel, Karl Amson Joel, il quale, nel 1938, si vide obbligato a vendere la sua impresa ad un imprenditore tedesco che in seguito intraprendeva un’attività di vendita per corrispondenza di successo. Dopo la sua fuga in Svizzera, il venditore attendeva inutilmente il versamento del prezzo. Solo a seguito del ristabilimento dello Stato di diritto in Germania, gli riusciva di ottenere dall’acquirente un’indennità per la perdita della sua impresa.

( 3 ) GU L 12, pag. 1, da ultimo modificato dal regolamento (EU) n. 156/2012 della Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifica degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001.

( 4 ) Vermögensgesetz nella versione di cui alla pubblicazione del 9 febbraio 2005 (BGBl. I, pag. 205), da ultimo modificato dall’articolo 3 della legge del 23 maggio 2011 (BGBl. I, pag. 920).

( 5 ) Investitionsvorranggesetz nella versione di cui alla pubblicazione del 4 agosto 1997 (BGBl. I, pag. 1996), da ultimo modificato dall’articolo 5 della legge del 19 dicembre 2006 (BGBl. I, pag. 3230).

( 6 ) Sentenza del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (C-51/97, Racc. pag. I-6511, punto 52).

( 7 ) Così, in riferimento alla convenzione di Bruxelles, la sentenza del 14 ottobre 1976, LTU (29/76, Racc. pag. 1541, punto 5).

( 8 ) In tal senso, sulla situazione di diritto conseguente all’adesione del Regno Unito e dell’Irlanda, già la relazione Schlosser (GU 1979, C 59, pagg. 71, 82), in cui si afferma: «Nelle legislazioni degli Stati membri originari è ben nota la distinzione tra materia civile e commerciale e materia di diritto pubblico e tale distinzione (…) viene operata in generale in base a criteri analoghi. (...) La Gran Bretagna e l’Irlanda ignorano quasi totalmente la distinzione, corrente nella CEE originaria, tra diritto privato e pubblico. (...)». V., a tal riguardo, anche Tirado Robles, C., La competencia judicial en la Unión Europea, Barcelona, 1995, pagg. 14 e seg.

( 9 ) Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).

( 10 ) V. sulla necessità di coerenza (in relazione all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 rispetto all’articolo 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles), «in assenza di qualsiasi motivo che imponga di interpretare in maniera diversa le due disposizioni di cui trattasi», sentenza del 1o ottobre 2002, Henkel (C-167/00, Racc. pag. I-8111, punto 49); inoltre sentenza del 10 settembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen (C-292/08, Racc. pag. I-8421, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata), nonché Staudinger, A., in: Rauscher, Th. (a cura di), Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, EuZPR/EuIPR, Sellier, München, 2011, Einleitung Brüssel I-VO, paragrafo 35, e Hess, B., «Methoden der Rechtsfindung im Europäischen Zivilprozessrecht», IPRax 2006, pagg. 348 e segg.

( 11 ) Già cit. alla nota 7.

( 12 ) Sentenza LTU (cit. alla nota 7), punto 4.

( 13 ) Così, per un punto di vista critico, Schlosser, P.F., EU-Zivilprozessrecht, III ed., Verlag C.H. Beck, München, 2009, Art. 1 EuGVVO, paragrafo 10.

( 14 ) Un caso particolarmente significativo a tal riguardo si rinviene nella sentenza del 15 febbraio 2007, Lechouritou e a. (C-292/05, Racc. pag. I-1519), che concerne i diritti al risarcimento delle vittime di operazioni di guerra nei confronti dello Stato belligerante. Le operazioni condotte dalle forze armate costituirebbero una delle manifestazioni caratteristiche della sovranità statale, in particolare in quanto sono decise in maniera unilaterale e vincolante dalle autorità pubbliche competenti e si presenterebbero indissociabilmente legate alla politica estera e di difesa degli Stati (punto 37 della sentenza).

( 15 ) Sentenza del 16 dicembre 1980, Rüffer (814/79, Racc. pag. 3807).

( 16 ) V. a tal riguardo sentenza Rüffer (cit. alla nota 15), punti 2-7.

( 17 ) V. a tal riguardo sentenza Rüffer (cit. alla nota 15), punti 9-12.

( 18 ) Sentenza Rüffer (cit. alla nota 15), punto 15.

( 19 ) Sentenza del 21 aprile 1993, Sonntag (C-172/91, Racc. pag. I-1963).

( 20 ) V. sentenza Sonntag (cit. alla nota 19), punti 20-26.

( 21 ) Sentenza del 14 novembre 2002, Baten (C-271/00, Racc. pag. I-10489, punto 37).

( 22 ) Sentenza Baten (cit. alla nota 21), punto 37.

( 23 ) Sentenza Baten (cit. alla nota 21), punto 29.

( 24 ) Sentenza del 15 maggio 2003, Préservatrice foncière TIARD (C-266/01, Racc. pag. I-4867).

( 25 ) Sentenza Préservatrice foncière TIARD (cit. alla nota 24), punto 40.

( 26 ) In tal senso, in maniera esplicita, anche sentenza del 18 maggio 2006, ČEZ (C-343/04, Racc. pag. I-4557, punto 22).

( 27 ) V. nota 7.

( 28 ) In tal senso, sostanzialmente, anche Schlosser (cit. alla nota 13), paragrafo 10. V. pure, a tal riguardo, il cosiddetto rapporto Jenard sulla convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 9).

( 29 ) In tal senso Staudinger (cit. alla nota 10), paragrafo 3 con ulteriori riferimenti.

( 30 ) Sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides (C-420/07, Racc. pag. I-3571).

( 31 ) Sentenza Apostolides (cit. alla nota 30), punti 42-45.

( 32 ) Sentenza del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, Racc. pag. I-9773).

( 33 ) Sul procedimento principale v. sentenza Realchemie Nederland (cit. alla nota 32), punti 18-33.

( 34 ) V. sentenza Realchemie Nederland (cit. alla nota 32), punti 40-43.

( 35 ) Sentenza Realchemie Nederland (cit. alla nota 32), punto 42.

( 36 ) Sentenza Realchemie Nederland (cit. alla nota 32), punto 41.

( 37 ) V. punto 10 dell’ordinanza di rinvio.

( 38 ) V. le sue osservazioni scritte, paragrafi 22-24.

( 39 ) V. le sue osservazioni scritte, paragrafi 12-19.

( 40 ) V. le sue osservazioni scritte, paragrafi 23-30.

( 41 ) V. le sue osservazioni scritte, paragrafo 22.

( 42 ) V. le sue osservazioni scritte, paragrafi 13 e 15.

( 43 ) V. punto 4 dell’ordinanza di rinvio.

( 44 ) V. a tal riguardo le mie conclusioni presentate il 12 aprile 2011 nella causa Painer (C-145/10, Racc. pag. I-12533, paragrafi 55-102).

( 45 ) Il giudice del rinvio considera esistente detta condizione, vale a dire un cosiddetto «ricorso di radicamento» (v. punto 18 dell’ordinanza di rinvio), senza aggiungere alcuna precisazione al riguardo.

( 46 ) V. le sue osservazioni scritte, paragrafi 33 e 34.

( 47 ) Conclusioni del 12 aprile 2011 nella causa C-145/10, Painer, paragrafi 72 e segg.

( 48 ) Sentenza del 1o dicembre 2011, Painer (C-145/10, Racc. pag. I-12533).

( 49 ) Sentenza del 13 luglio 2006, Reisch Montage (C-103/05, Racc. pag. I-6827, punto 29).

( 50 ) Sentenza Painer (cit. alla nota 48), punto 74.

( 51 ) Sentenza Painer (cit. alla nota 48), punto 83.

( 52 ) V. in tal senso sentenze del 27 settembre 1988, Kalfelis (189/87, Racc. pag. 5565, punti 8 e 9), e del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (cit. alla nota 6), punto 47.

( 53 ) Sentenza dell’11 ottobre 2007, Freeport (C-98/06, Racc. pag. I-8319, punto 40), e sentenza Painer (cit. alla nota 48), punto 79. Nelle conclusioni da me presentate nella causa Painer ho sottolineato, nei paragrafi 96 e seg., che si individua un sufficiente nesso giuridico nel caso in cui le contraddizioni tra le decisioni non siano ammissibili, ad esempio perché sono convenuti i debitori in solido o una comunità di diritto oppure l’esito di un’azione dipende da quello dell’altra.

( 54 ) Sentenza Painer (cit. alla nota 48), punto 75.

( 55 ) Sentenza Freeport (cit. alla nota 53), punto 47. Nelle conclusioni da me presentate nella causa Painer, ho specificato più dettagliatamente, nei paragrafi 91 e segg., il criterio della prevedibilità, ponendolo in relazione con l’esistenza di una situazione di fatto comune sottostante alle domande.

( 56 ) Sentenza Painer (cit. alla nota 48), punti 81 e 82.

( 57 ) V. a tal proposito e sulla giurisprudenza dei giudici nazionali Hess, B., Europäisches Zivilprozessrecht, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2010, § 6 paragrafo 85, nonché Tirado Robles (cit. alla nota 8), pagg. 64 e seg.

( 58 ) V. le sue osservazioni scritte, paragrafo 32.

( 59 ) V. punto 16 dell’ordinanza di rinvio.

( 60 ) V. punto 16 dell’ordinanza di rinvio.

( 61 ) V. le sue osservazioni scritte, paragrafo 33.

( 62 ) V. paragrafo 92 delle conclusioni da me presentate nella causa Painer.

( 63 ) V. a tal riguardo, ad esempio, sentenza Henkel (cit. alla nota 10), punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

( 64 ) V. supra, paragrafo 91 delle presenti conclusioni.

( 65 ) V. le sue osservazioni scritte, punti 38-43.

( 66 ) Sentenza Painer (cit. alla nota 48), punto 74.

( 67 ) COM(2010) 748 def., pag. 8.

( 68 ) COM(2010) 748 def., pag. 27.

( 69 ) Così già (a proposito della convenzione di Bruxelles), adducendo considerazioni di equità e la ratio conventionis Geimer, R./Schütze, R.A., Europäisches Zivilverfahrensrecht, I ed., Verlag C.H. Beck, München, 1997, Art. 6, paragrafi 7 e 8, e (a proposito del regolamento n. 44/2001) Geimer, R. in: Geimer, R./Schütze, R.A., Europäisches Zivilverfahrensrecht, III ed., Verlag C.H. Beck, München, 2010, Art. 6, paragrafi 4 e segg.; inoltre Leible, S. in: Rauscher (già cit. alla nota 10), Art. 6 Brüssel I-VO, paragrafo 7 con ulteriori riferimenti.

( 70 ) V. sulla questione Brandes, F., Der gemeinsame Gerichtsstand: Die Zuständigkeit im europäischen Mehrparteienprozess nach Art. 6 Nr. 1 EuGVÜ/LÜ, Verlag Peter Lang, Frankfurt, 1998, pag. 95, e Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe: règlement 44/2001, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), IV ed. LITEC, Paris, 2010, pag. 255.

( 71 ) In tal senso anche Leible (cit. alla nota 69), Art. 6 Brüssel I-VO, paragrafo 7 con ulteriori riferimenti.