ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

29 marzo 2012 ( *1 )

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e non dispone il recupero degli aiuti — Associazione — Difetto di interesse individuale — Irricevibilità»

Nella causa T-236/10,

Asociación Española de Banca, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e, in subordine, dell’articolo 4 della decisione della Commissione del 28 ottobre 2009, 2011/5/CE, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dal sig. L. Truchot (relatore), presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro e dal sig. A. Popescu, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1

Con vari quesiti scritti depositati nel 2005 e nel 2006 (E-4431/05, E-4772/05, E-5800/06 e P-5509/06), alcuni deputati del Parlamento europeo hanno interrogato la Commissione delle Comunità europee in merito alla qualificazione di aiuto di Stato del dispositivo previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, introdotto nella legge spagnola relativa all’imposta sulle società dalla Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (legge 24/2001, recante adozione di misure fiscali, amministrative e di ordine sociale), del 27 dicembre 2001 (BOE n. 313, del 31 dicembre 2001, pag. 50493), e riportato dal Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Regio Decreto Legislativo 4/2004, che approva il testo modificato della legge relativa all’imposta sulle società), del 5 marzo 2004 (BOE n. 61, dell’11 marzo 2004, pag. 10951) (in prosieguo: il «regime contestato»). La Commissione ha risposto sostanzialmente che, secondo le informazioni di cui disponeva, il regime contestato non sembrava rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato.

2

Con lettere del 15 gennaio e del 26 marzo 2007, la Commissione ha invitato le autorità spagnole a fornirle informazioni al fine di valutare la portata e gli effetti del regime contestato. Con lettere del 16 febbraio e del 4 giugno 2007, il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3

Con fax del 28 agosto 2007, la Commissione ha ricevuto la denuncia di un operatore privato in cui si affermava che il regime contestato costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

4

Con decisione del 10 ottobre 2007 (sintesi in GU C 311, pag. 21), la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale con riferimento al regime contestato.

5

Con lettera del 5 dicembre 2007, la Commissione ha ricevuto le osservazioni del Regno di Spagna su tale decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Tra il 18 gennaio e il 16 giugno 2008, la Commissione ha ricevuto anche le osservazioni di 32 terzi interessati, tra cui quelle della ricorrente, l’Asociación Española de Banca. Con lettere del 30 giugno 2008 e del 22 aprile 2009, il Regno di Spagna ha presentato i suoi commenti in merito alle osservazioni dei terzi interessati.

6

Il 18 febbraio 2008, il 12 maggio e l’8 giugno 2009, sono state organizzate riunioni tecniche con le autorità spagnole. Altre riunioni tecniche sono state del pari organizzate con alcuni dei 32 terzi interessati.

7

Con lettera del 14 luglio 2008 e con messaggio di posta elettronica del 16 giugno 2009, il Regno di Spagna ha presentato informazioni aggiuntive alla Commissione.

8

La Commissione ha chiuso il procedimento, quanto alle acquisizioni di partecipazioni azionarie realizzate in seno all’Unione europea, con la decisione del 28 ottobre 2009, 2011/5/CE, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

9

La decisione impugnata dichiara incompatibile con il mercato comune il regime contestato, consistente in un vantaggio fiscale che consente alle società spagnole l’ammortamento dell’avviamento derivante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie in imprese estere, qualora esso si applichi all’acquisizione di partecipazioni in società aventi sede in seno all’Unione.

10

L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione impugnata consente tuttavia al regime contestato di continuare ad applicarsi, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento, alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate anteriormente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, emanata il 21 dicembre 2007, nonché alle acquisizioni di partecipazioni azionarie la cui realizzazione, subordinata all’autorizzazione di un’autorità di regolamentazione cui l’operazione è stata notificata anteriormente a tale data, era oggetto di impegno irrevocabile prima del 21 dicembre 2007.

Procedimento e conclusioni delle parti

11

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12

Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2010, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità a norma dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

13

Il 16 novembre 2010 la ricorrente ha presentato osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

14

La ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nei limiti in cui prevede un obbligo di recupero per le operazioni realizzate prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

15

La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

16

In forza dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa e non ritiene necessario avviare la fase orale del procedimento.

17

La Commissione afferma che il presente ricorso è irricevibile in quanto la ricorrente non ha provato di essere legittimata ad agire avverso la decisione impugnata.

18

Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

19

Occorre ricordare che un’associazione professionale che ha il compito di difendere gli interessi collettivi dei suoi membri, come la ricorrente, è legittimata, in via di principio, a presentare un ricorso di annullamento contro una decisione definitiva della Commissione in materia di aiuti di Stato solo in due casi, ossia, in primo luogo, se le imprese che rappresenta o talune di esse sono legittimate ad agire a titolo individuale e, in secondo luogo, se può far valere un interesse proprio in particolare perché l’atto di cui è richiesto l’annullamento ha inciso sulla sua posizione di negoziatrice (sentenza della Corte del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C-182/03 e C-217/03, Racc. pag. II-5479, punto 56; sentenze del Tribunale del 12 dicembre 1996, AIUFASS e AKT/Commissione, T-380/94, Racc. pag. II-2169, punto 50, e del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, da T-227/01 a T-229/01, T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Racc. pag. II-3029, punto 108).

20

La ricorrente fonda, in via principale, la propria legittimazione ad agire su quella dei suoi membri.

21

Sebbene nelle osservazioni relative all’eccezione di irricevibilità sostenga di «difendere gli interessi di tutti i suoi membri, direttamente e individualmente interessati dalla decisione impugnata», la ricorrente presenta elementi diretti a provare la legittimazione ad agire solo di tre dei suoi membri, il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (in prosieguo: il «BBVA») e il Banco Santander, SA, che hanno proposto ciascuno un ricorso avverso la decisione impugnata (rispettivamente, causa T-225/10 e causa T-227/10), nonché il Banco Popular Español, SA, che non ha presentato ricorso avverso la decisione impugnata.

22

Per quanto attiene al BBVA e al Banco Santander, la Commissione afferma che la ricorrente non può rappresentare gli interessi di tali membri, poiché questi ultimi difendono i propri interessi nell’ambito del ricorso da essi proposto avverso la decisione impugnata.

23

Occorre ricordare, a tal proposito, che il primo caso di ricevibilità di un ricorso presentato da un’associazione, fondato sulla rappresentanza dei suoi membri (v. punto 19 supra) è, secondo la giurisprudenza, quello in cui l’associazione, introducendo il suo ricorso, si sia sostituita a uno o più dei suoi membri di cui ha la rappresentanza, a condizione che i membri stessi siano stati in grado di proporre un ricorso ricevibile (sentenza AIUFASS e AKT/Commissione, cit., punto 50, e ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2006, Wirtschaftskammer Kärnten e best connect Ampere Strompool/Commissione, T-350/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 25).

24

Come ha rilevato il Tribunale nella sua sentenza del 6 luglio 1995, AITEC e a./Commissione (da T-447/93 a T-449/93, Racc. pag. II-1971, punto 60), il ricorso proposto da un’associazione presenta vantaggi procedurali consentendo di evitare l’introduzione di un numero elevato di differenti ricorsi diretti contro le stesse decisioni. Tale primo caso di ricevibilità di un ricorso proposto da un’associazione presuppone quindi che l’associazione agisca in luogo e vece dei suoi membri. Ne deriva che un’associazione, agendo quale rappresentante dei suoi membri, è legittimata ad esperire l’azione di annullamento quando i predetti membri non abbiano presentato essi stessi un ricorso pur essendovi legittimati.

25

Il Tribunale ha così statuito, nella sua sentenza dell’11 giugno 2009, Confservizi/Commissione (T-292/02, Racc. pag. II-1659, punto 55), che l’associazione ricorrente non aveva rappresentato gli interessi di quelli fra i suoi membri che avevano proposto propri ricorsi nelle cause T-297/02, T-300/02, T-301/02, T-309/02 e T-189/03, dato che questi ultimi avevano rappresentato i propri interessi attraverso l’introduzione dei suddetti ricorsi. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la circostanza che non si tratti della sola considerazione che ha indotto a dichiarare il ricorso irricevibile non consente di ritenere che la medesima sia errata e contraria alla giurisprudenza.

26

A tal riguardo, occorre rilevare che le sentenze citate dalla ricorrente non sono in contrasto con tale soluzione giurisprudenziale. Infatti, esse si pronunciano su ricorsi collettivi proposti da una o più associazioni e da uno o più dei loro membri. Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, in presenza di un ricorso collettivo, dato che è riconosciuta la legittimazione ad agire di una delle parti del ricorso, non è necessario esaminare quella delle altre parti (sentenza della Corte del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione, C-313/90, Racc. pag. I-1125, punto 31). Pertanto, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, la maggior parte delle sentenze da essa citate si sono in realtà limitate a dichiarare la ricevibilità del ricorso fondandosi sulla legittimazione ad agire di uno o più membri dell’associazione senza pronunciarsi sulla legittimazione ad agire di quest’ultima (sentenze del Tribunale del 27 aprile 1995, AAC e a./Commissione, T-442/93, Racc. pag. II-1329, punto 55; AITEC e a./Commissione, cit., punto 82; del 22 ottobre 1996, Skibsværftsforeningen/Commissione, T-266/94, Racc. pag. II-1399, punto 51, e del 17 giugno 1999, ARAP e a./Commissione, T-82/96, Racc. pag. II-1889, punti 39-41).

27

Una sola sentenza, la sentenza del Tribunale del 4 marzo 2009, Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management/Commissione (T-445/05, Racc. pag. II-289), si pronuncia espressamente sulla ricevibilità del ricorso proposto dall’associazione dopo aver statuito in merito a quella del ricorso introdotto da uno dei suoi membri, per dedurre la ricevibilità del primo da quella del secondo (punto 56 della sentenza). Tuttavia, non si può trarre da ciò una regola generale relativa alla ricevibilità dei ricorsi proposti dalle sole associazioni, secondo la quale queste ultime sarebbero legittimate ad agire qualora lo fossero i loro membri, a prescindere dalla circostanza che questi abbiano proposto o meno propri ricorsi. Infatti, nella causa che ha dato luogo alla suddetta sentenza, il membro dell’associazione ricorrente non aveva introdotto un ricorso distinto, ma aveva proposto con l’associazione un solo e medesimo ricorso, in modo tale che non fosse pregiudicato il vantaggio procedurale menzionato al punto 24 supra.

28

Quanto alla sentenza del Tribunale del 21 maggio 2010, Francia e a./Commissione (T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, Racc. pag. II-2099), ugualmente citata dalla ricorrente, questa non consente a maggior ragione di dedurne una tale regola, dal momento che non si è pronunciata sulla ricevibilità del ricorso proposto nella causa T-456/04 dall’associazione ricorrente. Occorre ricordare del resto che il ricorso di un’associazione può essere dichiarato ricevibile, nonostante l’introduzione di ricorsi da parte dei suoi membri, a causa del coinvolgimento degli interessi propri dell’associazione (v. punto 19 supra). Parimenti, nella sentenza del Tribunale del 7 giugno 2006, UFEX e a./Commissione (T-613/97, Racc. pag. II-1531), ugualmente citata dalla ricorrente, che statuisce su un ricorso proposto da un’associazione e da tre dei suoi membri, non figura alcuna considerazione in merito alla ricevibilità del ricorso.

29

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, siffatta soluzione non priva l’articolo 263 TFUE del suo effetto utile e non lede né il principio della certezza del diritto né i suoi diritti di difesa. È vero che essa fa dipendere la ricevibilità del ricorso delle associazioni dalla mancata introduzione di ricorsi ad opera di altre parti, nella fattispecie i loro membri; tuttavia, tale situazione non può essere considerata fonte di incertezza o di insicurezza, dal momento che ci si può legittimamente attendere che un’associazione incaricata di difendere gli interessi dei suoi membri sia a conoscenza dei ricorsi introdotti da questi ultimi, e viceversa. Inoltre, l’irricevibilità del ricorso dell’associazione ricorrente dovuta ai ricorsi proposti dai suoi membri non pregiudica l’effetto utile dell’articolo 263 TFUE e i suoi diritti di difesa, vale a dire, in sostanza, il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, delle due l’una, o l’associazione ricorrente introduce un ricorso per difendere gli interessi dei suoi membri aventi legittimazione ad agire e il ricorso dichiarato ricevibile sarà quello del membro dell’associazione o quello dell’associazione, a seconda che uno dei suoi membri abbia proposto o meno il proprio ricorso; oppure l’associazione introduce un ricorso per difendere il proprio interesse e il suo ricorso potrà essere dichiarato ricevibile, nonostante la proposizione di ricorsi da parte dei suoi membri, se l’esistenza di siffatto interesse è dimostrata (v. punti 42-46 infra).

30

Ne deriva che il presente ricorso non può essere dichiarato ricevibile sul fondamento della rappresentanza, da parte della ricorrente, del BBVA e del Banco Santander, dal momento che questi ultimi hanno proposto propri ricorsi, e ciò senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità dei ricorsi proposti da tali due società.

31

Per quanto attiene al Banco Popular Español, che la ricorrente menziona in subordine, quest’ultima ha presentato in allegato alle sue osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità un documento in cui si attesta che tale società aveva applicato il regime contestato nel 2007 e nel 2008, in particolare per un’acquisizione di partecipazioni azionarie in una società portoghese nel giugno 2003. La ricorrente precisa tuttavia che il Banco Popular Español non è stato sottoposto ad un ordine di recupero.

32

A tal riguardo, la ricorrente sostiene, in primo luogo, fondandosi sulla giurisprudenza, che il riconoscimento dell’interesse individuale del beneficiario di un aiuto concesso in base a un regime di aiuti dichiarato illegittimo e incompatibile non può essere limitato ai casi in cui gli viene imposta la restituzione di tale aiuto. Secondo la ricorrente, infatti, l’obbligo di recupero sarebbe esaminato dalla giurisprudenza solo ad abundantiam.

33

Tale argomento deve essere respinto. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, un’impresa non può essere legittimata, in via di principio, a proporre un ricorso di annullamento avverso una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da tale decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiario potenziale di detto regime. Infatti, una tale decisione si presenta, nei confronti di detta impresa, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto (v. sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C-298/00 P, Racc. pag. I-4087, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2009, Acegas/Commissione, T-309/02, Racc. pag. II-1809, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

34

Tuttavia, dal momento che l’impresa ricorrente è interessata dalla decisione di cui trattasi non solo come impresa appartenente al settore considerato, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti, ma anche nella sua qualità di beneficiario effettivo di un aiuto individuale concesso in base a tale regime e di cui la Commissione ha disposto il recupero, l’impresa è individualmente interessata da detta decisione e il suo ricorso diretto contro quest’ultima è ricevibile (v., in tal senso, sentenza della Corte del 19 ottobre 2000, Italia e Sardegna Lines/Commissione, C-15/98 e C-105/99, Racc. pag. I-8855, punti 34 e 35, e sentenza del Tribunale del 10 settembre 2009, Banco Comercial dos Açores/Commissione, T-75/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 44).

35

Le sentenze citate al punto 33 supra, al pari delle decisioni citate dalla ricorrente, subordinano, negli stessi termini, la circostanza che un ricorrente sia individualmente interessato da una decisione che dichiara l’incompatibilità di un regime di aiuti alla prova della sua qualità di beneficiario effettivo di un aiuto individuale concesso in base a tale regime e di cui la Commissione ha disposto il recupero (sentenze del Tribunale del 20 settembre 2007, Salvat père & fils e a./Commissione, T-136/05, Racc. pag. II-4063, punto 70; dell’11 giugno 2009, ACEA/Commissione, T-297/02, Racc. pag. II-1683, punto 45, e AEM/Commissione, T-301/02, Racc. pag. II-1757, punto 45). Da tale enunciazione, che pone l’obbligo di recupero sullo stesso piano della qualità di beneficiario effettivo del ricorrente, non si può dedurre che l’esigenza di un tale obbligo sia di importanza secondaria, o che sia addirittura superflua.

36

Occorre rilevare peraltro che la sentenza del Tribunale del 28 novembre 2008, Hôtel Cipriani e a./Commissione (T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Racc. pag. II-3269, punto 84), ugualmente citata dalla ricorrente, si limita a riproporre le due condizioni summenzionate e attribuisce anche un’importanza particolare all’ordine di recupero, ritenendo che l’individualizzazione derivi, nella fattispecie, dal particolare pregiudizio arrecato dall’ordine di recupero agli interessi dei membri, perfettamente individuabili, di questa cerchia ristretta. La Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto avverso tale sentenza, ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente considerato che le imprese ricorrenti erano legittimate ad agire in quanto erano individualmente interessate dalla decisione contestata a causa del particolare pregiudizio arrecato alla loro situazione giuridica dall’ordine di recupero degli aiuti considerati (sentenza della Corte del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, Racc. pag. I-4727, punto 51). Ne deriva che, quando un atto impugnato richiede il recupero degli aiuti concessi in base a un regime di aiuti, sono individualmente interessati da tale atto i soli ricorrenti cui si riferisce l’obbligo di recupero (ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2012, Ebro Foods/Commissione, T-234/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 28).

37

La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che l’esclusione delle operazioni anteriori al 21 dicembre 2007 dall’ambito di applicazione dell’obbligo di recupero in virtù del principio di tutela del legittimo affidamento non sia definitiva, a causa del ricorso proposto dalla Deutsche Telekom AG, nella causa T-207/10, contro tale parte del dispositivo della decisione impugnata.

38

Con tale argomentazione, la ricorrente confonde la condizione di ricevibilità dell’interesse individuale con quella dell’interesse ad agire. Infatti, se è vero che l’interesse ad agire può essere stabilito grazie, in particolare, ad azioni promosse dinanzi al giudice nazionale successivamente all’introduzione del ricorso dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2008, TV 2/Danmark e a./Commissione, T-309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04, Racc. pag. II-2935, punti 78-82), l’interesse individuale di una persona fisica o giuridica si valuta al momento dell’introduzione del ricorso e dipende solo dalla decisione impugnata. Pertanto, una persona interessata individualmente da una decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune e che ne impone il recupero rimane tale anche se in seguito risulta che il rimborso non le sarà richiesto (v., in tal senso, sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, cit., punto 56, e conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak relative a tale sentenza, Racc. pag. I-4727, punti 81 e 82).

39

Inoltre, occorre ricordare che, per essere individualmente interessato da un atto impugnato, il ricorrente deve provare la propria appartenenza ad una cerchia ristretta, vale a dire a un gruppo che non può più essere ampliato dopo l’adozione dell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenze della Corte del 26 giugno 1990, Sofrimport/Commissione, C-152/88, Racc. pag. I-2477, punto 11, e Belgio e Forum 187/Commissione, cit., punto 63).

40

Ne deriva che, nella fattispecie, l’eventuale annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata, da parte del Tribunale, e il successivo recupero degli aiuti controversi presso il Banco Popular Español non consentono di ritenere che quest’ultimo sia individualmente interessato.

41

Di conseguenza, il presente ricorso non può essere a maggior ragione dichiarato ricevibile sul fondamento della rappresentanza, da parte della ricorrente, del Banco Popular Español.

42

La ricorrente fa valere, in subordine, a sostegno della ricevibilità del suo ricorso, il proprio interesse derivante dalla sua partecipazione al procedimento di indagine formale.

43

Secondo una giurisprudenza costante, stabilita nell’ambito di ricorsi proposti da associazioni, segnatamente a partire dalla sentenza della Corte del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione (67/85, 68/85 e 70/85, Racc. pag. 219), e dalla sentenza CIRFS e a./Commissione, cit., richiamate dalla ricorrente, è vero che un ricorrente può essere individualmente interessato a causa della sua partecipazione attiva al procedimento che ha portato all’adozione dell’atto impugnato. Tuttavia, si trattava di situazioni particolari nelle quali il ricorrente occupava una posizione di negoziatore chiaramente circoscritta e intimamente connessa all’oggetto stesso della decisione, che lo poneva in una situazione di fatto che lo distingueva da qualsiasi altro soggetto (v., in tal senso, sentenza della Corte del 9 luglio 2009, 3F/Commissione, C-319/07 P, Racc. pag. I-5963, punti 85-95 e giurisprudenza ivi citata).

44

In particolare, dalla sentenza della Corte del 13 dicembre 2005, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C-78/03 P, Racc. pag. I-10737, punto 58) emerge che il ruolo di un’associazione che non va al di là dell’esercizio dei diritti procedurali riconosciuti agli interessati dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché dall’articolo 1, lettera h), e dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), non può essere assimilato a quello dei ricorrenti nelle cause che hanno dato luogo alle citate sentenze Kwekerij van der Kooy e a./Commissione e CIRFS e a./Commissione.

45

Le sentenze richiamate dalla ricorrente non consentono di rimettere in discussione la suddetta interpretazione della citata sentenza Kwekerij van der Kooy e a./Commissione. Infatti, il punto 35 della citata sentenza AAC e a./Commissione è contenuto nella parte della sentenza intitolata «Argomenti delle parti» ed espone un argomento della Commissione diretto a contestare la ricevibilità del ricorso proposto dall’Association des amidonneries de céréales de la CEE (AAC), presentando la sua interpretazione della citata sentenza Kwekerij van der Kooy e a./Commissione. Peraltro, al punto 89 della citata sentenza Diputación Foral de Álava e a./Commissione, ugualmente citata dalla ricorrente, il Tribunale ha ammesso che, a causa della sua partecipazione al procedimento amministrativo, l’interveniente dimostrava un interesse alla soluzione della controversia. Il Tribunale si è così pronunciato su una condizione distinta da quella di cui trattasi nella fattispecie, ossia quella dell’interesse alla soluzione della controversia, richiesto dall’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea per intervenire in una controversia.

46

Nella fattispecie, poiché la ricorrente si è limitata a presentare osservazioni nel procedimento di indagine formale, come le altre parti interessate, il suo ricorso non può essere dichiarato ricevibile sul fondamento della difesa dei propri interessi nell’ambito del procedimento che si è concluso con la decisione impugnata.

47

Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere il presente ricorso in quanto irricevibile.

Sulle spese

48

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

L’Asociación Española de Banca è condannata alle spese.

Lussemburgo, 29 marzo 2012

 

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

L. Truchot


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.