18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/52


Ricorso proposto l’8 ottobre 2010 — MOL/Commissione

(Causa T-499/10)

()

2010/C 346/102

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: N. Niejahr, avvocato, F. Carlin, Barrister e C. van der Meer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata; o,

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ordina il recupero di somme presso la ricorrente; e

condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 9 giugno 2010, C(2010) 3553 def., la quale dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto concesso dalle autorità ungheresi in favore della Hungarian Oil & Gas Plc («MOL») mediante un accordo tra la MOL e lo Stato ungherese che consente alla compagnia di essere di fatto esentata dall’aumento della royalty per la concessione mineraria per effetto di una modifica della legge ungherese sulle attività estrattive nel gennaio 2008 [aiuto di Stato C 1/2009 (ex NN 69/08)]. La decisione impugnata identifica la ricorrente quale beneficiaria del presunto aiuto di Stato e ordina all’Ungheria di recuperare l’aiuto, inclusi gli interessi, presso la ricorrente.

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno delle sue conclusioni.

In primo luogo, essa deduce che la convenuta è incorsa in errore di diritto nell’affermare che la proroga dei diritti minerari della ricorrente nel 2005 unitamente alla successiva modifica della legge sulle attività estrattive nel 2008 costituivano un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile, e nell’ordinare il recupero di tale presunto aiuto di Stato, inclusi gli interessi, presso la ricorrente. In particolare, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l’art. 107, n. 1, TFUE stabilendo:

che l’accordo di proroga del 2005 e la modifica del 2008 della legge sulle attività estrattive, considerati congiuntamente, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE;

che il presunto aiuto di Stato è selettivo sulla base dell’erronea conclusione che il sistema di riferimento adeguato è il regime di autorizzazione piuttosto che la legge sulle attività estrattive;

che il presunto aiuto di Stato ha procurato un vantaggio alla ricorrente, nonostante il fatto che la ricorrente abbia pagato diritti e oneri per l’attività estrattiva più elevati rispetto a quelli che avrebbe dovuto corrispondere in assenza del presunto aiuto di Stato ovvero per effetto della modifica del 2008 della legge sulle attività estrattive e che, in ogni caso, l’Ungheria ha agito in veste di operatore di mercato e l’accordo di proroga è stato giustificato da considerazioni di ordine economico;

che il presunto aiuto statale ha falsato la concorrenza, anche qualora gli altri partecipanti al mercato non abbiano pagato royalty più elevate conformemente alla legge sulle attività estrattive come modificata.

In secondo luogo, e in subordine, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato l’art. 108, n. 1, TFUE per aver omesso di valutare l’accordo di proroga (che non costituiva un aiuto di Stato tra il momento in cui è stato concluso nel 2005 e la modifica della legge sulle attività estrattive del 2008 ed è divenuto un aiuto di Stato soltanto con l’entrata in vigore della modifica della legge sulle attività estrattive del 2008) ai sensi della normativa applicabile agli aiuti esistenti.

In terzo luogo, e in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse dichiarare che la misura costituisce un nuovo aiuto, la ricorrente deduce che, ordinando il recupero delle somme presso la ricorrente, la convenuta ha violato l’art. 14, n. 1, del regolamento di procedura, poiché tale recupero viola il legittimo affidamento della ricorrente nella stabilità dell’accordo di proroga e nel principio della certezza del diritto.