13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/49


Ricorso presentato il 22 gennaio 2010 — Alisei/Commissione

(Causa T-16/10)

2010/C 63/87

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Alisei (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, A. Neri, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione di rigetto;

annullare la decisione di aggiudicazione;

condannare la Commissione al risarcimento dei danni;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso Alisei chiede:

l'annullamento della decisione della Commissione del 29 ottobre 2009, con la quale la Commissione non ha accolto la domanda di sovvenzione presentata dalla ricorrente nell'ambito dell'invito a presentare proposte «Facility for rapid response to soaring food prices in developing countries» (EuropeAid/128608/C/ACT/Multi), da un lato, e ha collocato la sua domanda in una lista di riserva, dall'altro;

l'annullamento della decisione della Commissione del 29 ottobre 2009 con la quale la Commissione ha selezionato la domanda di sovvenzione presentata da un'altra organizzazione;

il risarcimento dei danni subiti.

Si ritiene a questo riguardo che, conformemente alle indicazioni contenute nell'invito a presentare proposte, la ricorrente proponeva un'azione diretta a migliorare le capacità produttive in Sao Tomé e Principe, indicando a tal fine come partner locale un'organizzazione esperta nel settore agricolo.

Essendo stata preselezionata la proposta della ricorrente, essa fu invitata a presentare la domanda completa entro il 15 settembre 2009.

Non ricevendo alcuna comunicazione sull'esito della valutazione della propria offerta, contrariamente alle altre organizzazioni che avevano risposto all'invito a presentare proposte in questione, la ricorrente chiedeva informazioni con e-mail del 17 novembre 2009. Con risposta in pari data, la Commissione informava che la risposta era già stata inviata a tutti i partecipanti e, ad ogni modo, allegava copia della stessa. Con la decisione impugnata, la Commissione europea comunicava alla ricorrente che il comitato di valutazione non aveva selezionato la sua proposta ai fini della concessione della sovvenzione e che aveva deciso di inserire la sua proposta in una lista di riserva valida fino al 31 dicembre 2009. La Commissione comunicava inoltre che, nell'eventualità in cui Alisei non fosse stata contattata entro tale periodo, essa non sarebbe più stata presa in considerazione per la concessione di una sovvenzione nell'ambito dell'invito a presentare proposte in questione.

A sostegno della richiesta di annullamento della decisione che ha rigettato la domanda di sovvenzione della ricorrente, si fa valere:

la violazione dell'obbligo di motivazione, nei limiti in cui la Commissione non ha indicato, ed ha volontariamente ed esplicitamente rifiutato la richiesta di informazioni in tal senso, i motivi (neanche sommari) per i quali la domanda della ricorrente è stata esclusa e posta in una lista di riserva;

la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, del principio di parità di trattamento e del diritto di difesa, nei limiti in cui la Commissione ha informato gli altri concorrenti esclusi dei motivi di esclusione mentre subordina la comunicazione delle informazioni alla ricorrente allo scadere del periodo di validità della lista di riserva.

A sostegno della richiesta di annullamento della decisione che ha aggiudicato la sovvenzione all'organizzazione aggiudicatrice, si fa valere:

l'errata ed infondata valutazione della decisione nei limiti in cui la Commissione ha selezionato per una sovvenzione una domanda presentata da un'organizzazione con esperienza professionale limitata e capacità tecnica insufficiente, nonché priva di autonomia rispetto a quelle presentate dalle altre organizzazioni, ed in particolare a quella della ricorrente.

La ricorrente chiede, infine, il risarcimento del danno subito.