Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 febbraio 2012 — Certmedica International e Lehning entreprise / UAMI — Lehning entreprise e Certmedica International (L112)

(cause riunite T‑77/10 e T‑78/10)

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo L112 — Marchio francese denominativo anteriore L11 — Impedimento relativo alla registrazione —Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancato uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Dichiarazione di nullità parziale »

Marchio comunitari — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa — Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 53, § 1, a)] (v. punti 73, 76, 106‑110)

Oggetto

Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009‑2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lehning entreprise e la Certmedica International GmbH.

Dispositivo

1)

Nella causa T‑79/91:

–        la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2) è annullata nella parte in cui annulla la registrazione del marchio L112 per i «prodotti veterinari»;

–        il ricorso è respinto per il resto;

–        la Certmedica International GmbH e l’UAMI sono condannati al pagamento delle proprie spese;

–        la Lehning entreprise è condannata al pagamento delle spese sostenute nell’ambito del suo intervento.

2)

Nella causa T‑78/10:

–        il ricorso è respinto;

–        la Lehning entreprise è condannata al pagamento delle proprie spese e di quelle sostenute dall’UAMI;

–        la Certmedica International è condannata al pagamento delle spese sostenute nell’ambito del suo intervento.