Causa C‑73/10 P

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Decisione della Commissione relativa ad un procedimento ex art. 81 CE — Ricorso di annullamento — Termine — Ricorso tardivo — Motivi che possono giustificare una deroga ai termini di ricorso — Diritto di adire un giudice — Principi di legalità e di proporzionalità — Impugnazione manifestamente infondata»

Massime dell’ordinanza

1.        Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Forza maggiore

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45)

2.        Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Errore scusabile — Nozione — Portata

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 101, n. 1, lett. a) e b)]

3.        Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Ammissibilità alla luce del diritto di ogni persona a un processo equo

(Art. 230 CE)

1.        Si può derogare all’applicazione della disciplina dell’Unione in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto l’applicazione rigida di tali norme risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

(v. punto 41)

2.        Nell’ambito della normativa dell’Unione in materia di termini di ricorso, la nozione di errore scusabile, che consente di derogarvi, può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta. Tale ipotesi non ricorre nel caso di una controversia relativa ad una decisione della Commissione recante imposizione di un’ammenda a norma dell’art. 81 CE e in cui sia stato commesso un errore di computo dei termini di ricorso, atteso che la formulazione dell’art. 101, n. 1, lett. a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale è chiara e non presenta particolari difficoltà interpretative. Così, la circostanza che il superamento del termine di ricorso sia esclusivamente dovuto ad un errore commesso dal difensore della parte ricorrente non può essere considerato quale errore scusabile che consenta di derogare alle disposizioni relative ai termini di ricorso.

(v. punti 42, 45, 57)

3.        Il principio stabilito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, vale a dire di garantire a qualsiasi soggetto un equo processo, riconosciuto nell’ordinamento giuridico dell’Unione, non osta a che sia previsto un termine per la proposizione di un’azione giurisdizionale.

Il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non è in alcun modo pregiudicato dall’applicazione rigorosa della normativa dell’Unione riguardante i termini procedurali, la quale risponde all’esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o qualsiasi trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Infatti, se è pur vero che il termine di due mesi di cui trattasi costituisce una limitazione al diritto di adire un giudice, tale limitazione non costituisce manifestamente un pregiudizio alla sostanza stessa del diritto, tanto più che le disposizioni relative al computo di detti termini sono chiare e non presentano particolari difficoltà interpretative.

Una deroga a detta disciplina non può essere giustificata dalla circostanza che sono in gioco diritti fondamentali. Infatti, le norme riguardanti i termini di ricorso sono di ordine pubblico e devono essere applicate dal giudice in modo da garantire la certezza del diritto nonché l’uguaglianza dei singoli dinanzi alla legge.

(v. punti 48-50, 56)







ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

16 novembre 2010 (*)

«Impugnazione – Concorrenza − Decisione della Commissione relativa ad un procedimento ex art. 81 CE − Ricorso di annullamento – Termine − Ricorso tardivo – Motivi che possono giustificare una deroga ai termini di ricorso – Diritto di adire un giudice – Principi di legalità e di proporzionalità – Impugnazione manifestamente infondata»

Nel procedimento C‑73/10 P,

avente ad oggetto un’impugnazione ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 febbraio 2010,

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dagli avv.ti A. Rinne, Rechtsanwalt, S. Kon e C. Humpe, solicitors, nonché dal sig. C. Vajda, QC,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dai sigg. M. Kellerbauer e A. Biolan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, dalle sig.re C. Toader e A. Prechal (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con il suo ricorso, la Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH e Co. KG chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 novembre 2009, causa T‑2/09, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso da essa proposto, diretto all’annullamento della decisione della Commissione 15 ottobre 2008, C(2008) 5955 def., relativa ad un procedimento ex art. 81 CE (caso COMP/39.188 – Banane) (in prosieguo: la «decisione contestata»), in quanto detto ricorso era stato proposto oltre i termini.

 Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale

2        La ricorrente è una società in accomandita di diritto tedesco.

3        Il 21 ottobre 2008 le veniva notificata la decisione contestata, con cui la Commissione delle Comunità europee ha constatato che diverse imprese, tra cui la ricorrente, avevano violato l’art. 81 CE per aver partecipato ad una pratica concordata relativa al coordinamento, in una parte del mercato comune, dei prezzi di riferimento delle banane, infliggendo, quindi, ammende alle imprese medesime.

4        La Fresh Del Monte Produce Inc. (in prosieguo: la «Del Monte») è stata condannata, congiuntamente e solidalmente, con la ricorrente al pagamento dell’ammenda ad essa inflitta, in ragione del fatto che, nel corso del periodo durante il quale la ricorrente aveva preso parte all’infrazione, la Del Monte esercitava su di essa un’influenza decisiva. Con ricorso depositato il 31 dicembre 2008, la Del Monte ha proposto un ricorso d’annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione contestata. In tale controversia, attualmente pendente, la ricorrente è stata ammessa ad intervenire a sostegno della Del Monte con ordinanza 17 febbraio 2010, causa T‑587/08, Fresh Del Monte Produce/Commissione.

5        Con telefax pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 2009, la ricorrente ha trasmesso copia del ricorso diretto all’annullamento della decisione contestata, il cui originale è stato depositato presso la cancelleria il 9 gennaio successivo.

6        La ricorrente, essendo stata informata con lettera del cancelliere del Tribunale del 4 febbraio 2009 che il suo ricorso non era stato presentato entro i termini previsti all’art. 230 CE, ha depositato con lettera del 20 febbraio successivo osservazioni sulla tardività del deposito del suo ricorso ed ha chiesto che si derogasse al termine suddetto.

7        La ricorrente ha fatto, al riguardo, valere che il deposito tardivo di detto ricorso era stato determinato da un’errata interpretazione del regolamento di procedura del Tribunale da parte dei suoi rappresentanti. Più precisamente, essa ha fornito, in allegato alle sue osservazioni, la testimonianza di uno dei suoi rappresentanti, secondo la quale tre collaboratori di quest’ultimo avevano ritenuto in buona fede che il termine di ricorso scadesse, secondo il combinato disposto dell’art. 101, nn. 1, lett. a), e 2, nonché dell’art. 102, n. 2, di detto regolamento, il 2 gennaio 2009.

8        La ricorrente ha del pari dedotto una serie di argomenti i quali consentirebbero al Tribunale, malgrado il deposito tardivo del ricorso, di dichiararne la ricevibilità.

9        In tal senso essa ha fatto, anzitutto, valere che, in caso di irricevibilità del ricorso, subirebbe un’ingiustizia e un danno gravi.

10      Essa ha poi invocato la circostanza che il termine sarebbe stato appena superato e che esisterebbe una spiegazione per il deposito tardivo dell’atto di ricorso. Inoltre, secondo la ricorrente, la ricevibilità del ricorso non implicherebbe alcuna rilevante lesione del principio della certezza del diritto e non pregiudicherebbe la Commissione.

11      Infine, la ricorrente ha sostenuto che, in ogni caso, il principio di proporzionalità e il diritto di adire un giudice, garantito dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), prevarrebbe sul principio della certezza del diritto, quale riconosciuto, in particolare, nel diritto processual‑penalistico in Germania e nel Regno Unito.

 L’ordinanza impugnata

12      Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto non proposto entro i termini a tal fine previsti.

13      Il Tribunale ha anzitutto confermato, ai punti 10‑17 di tale ordinanza, la tardività del ricorso, dopo aver constatato che, in forza dell’art. 230, quinto comma, CE, dell’art. 101, nn. 1, lett. a) e b), e 2, nonché dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il termine per proporre detto ricorso aveva iniziato a decorrere il 22 ottobre 2008 ed era scaduto, tenuto conto del termine in ragione della distanza, alla mezzanotte del 31 dicembre 2008.

14      Il Tribunale ha poi respinto, ai punti 20‑23 dell’ordinanza impugnata, l’argomentazione della ricorrente diretta a giustificare il deposito tardivo del ricorso.

15      In primo luogo, il Tribunale ha ricordato, al detto punto 20, che secondo la giurisprudenza della Corte, si può derogare all’applicazione delle normative comunitarie in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto l’applicazione rigida di tali norme risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

16      Il Tribunale ha ricordato, al punto 21 dell’ordinanza impugnata, da una parte, che, nella specie, la ricorrente non aveva né dimostrato né invocato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. D’altra parte, il Tribunale ha affermato che, nella parte in cui, invocando l’erronea interpretazione delle disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale da parte dei suoi rappresentanti, la ricorrente intendeva avvalersi di un errore scusabile che avrebbe giustificato una deroga all’applicazione della disciplina relativa ai termini, applicabile nella fattispecie, detta disciplina non presenta, secondo la giurisprudenza, particolari difficoltà interpretative, di modo che non può essere ammessa l’esistenza di un errore scusabile commesso dalla ricorrente, idoneo a giustificare una deroga all’applicazione della disciplina di cui trattasi.

17      In secondo luogo, il Tribunale ha ricordato, al punto 22 dell’ordinanza impugnata, che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, in assenza di espresse precisazioni in tal senso, l’ordinamento giuridico comunitario non intende, in linea di principio, definire le proprie nozioni ispirandosi ad uno o più ordinamenti giuridici nazionali, e ne ha concluso che dovevano essere respinti gli argomenti che la ricorrente ha dedotto dal diritto processual‑penalistico della Germania e del Regno Unito.

18      In terzo luogo, al punto 23 dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui la ricorrente invocava il diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale, il Tribunale ha affermato che tale diritto è stato adeguatamente tutelato attraverso la possibilità offerta alla ricorrente di proporre un ricorso avverso l’atto lesivo nei suoi confronti nel termine previsto dall’art. 230 CE e che detto diritto non risulta minimamente compromesso dalla rigorosa applicazione delle discipline comunitarie riguardanti i termini procedurali. Il Tribunale ne ha concluso che né il diritto di adire un giudice né il principio di proporzionalità giustificavano, alla luce delle pretese circostanze eccezionali invocate nella specie, la deroga ai detti termini di ricorso.

 Conclusioni delle parti

19      Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento da essa proposto avverso la decisione contestata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale, ovvero,

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché sia esaminata la ricevibilità del ricorso stesso.

20      La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

21      In base all’art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata, senza aprire la fase orale.

22      Nella specie, la Corte ritiene che la documentazione agli atti sia sufficiente a consentirle di dichiarare l’impugnazione manifestamente infondata mediante ordinanza motivata.

 Argomenti delle parti

23      La ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore in diritto laddove ha affermato, al punto 20 dell’ordinanza impugnata, che si può derogare all’applicazione della disciplina dell’Unione in materia di termini di procedura soltanto in circostanze, assolutamente eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore.

24      Secondo la ricorrente, tale orientamento è indebitamente restrittivo e non tiene conto, almeno non adeguatamente, dell’importanza, nell’ambito della procedura penale, del diritto di adire un giudice, del principio di legalità processual‑penalistico, del principio di proporzionalità, nonché della prevalente necessità di evitare un risultato ingiusto.

25      Per quanto riguarda, in primo luogo, il diritto fondamentale ad adire un giudice, la ricorrente fa valere che le considerevoli ammende inflitte per comportamento collusivo, contrario alle regole concorrenziali, riguardano accuse di natura penalistica ai sensi dell’art. 6, n. 2, della CEDU. Essa si richiama, al riguardo, alla sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione (Racc. pag. I‑4287, punti 149 e 150), nonché alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia (Recueil des arrêts et décisions 2006-XIII, § 43).

26      Tale diritto fondamentale costituirebbe un principio generale del diritto dell’Unione, con riferimento, segnatamente, alla sentenza 22 settembre 1998, causa C‑185/97, Coote (Racc. pag. I‑5199, punto 21 e giurisprudenza ivi citata), che sarebbe stato, d’altra parte, riaffermato all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1).

27      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il principio di certezza del diritto e il principio di tutela del legittimo affidamento non possono applicarsi in modo assoluto, poiché il principio di certezza del diritto deve coesistere ed essere applicato in armonia con il principio di legalità. Tra tali due principi dovrebbe essere garantito l’equilibrio e, in determinate circostanze, dovrebbe prevalere il principio di legalità, come testimonierebbe la giurisprudenza, che la ricorrente invoca richiamando le sentenze 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Alta Autorità (Racc. pagg. 99, 153); 21 settembre 1983, cause riunite 205/82‑215/82, Deutsche Milchkontor e a. (Racc. pag. 2633), nonché 23 ottobre 2007, causa C–273/04, Polonia/Consiglio (Racc. pag. I‑8925).

28      In terzo luogo, il principio di proporzionalità esigerebbe che una misura sia appropriata e necessaria alla realizzazione dell’obiettivo prefissato e non imponga al singolo un onere eccessivo rispetto a tale obiettivo.

29      Per quanto riguarda, anzitutto, il diritto fondamentale di adire un giudice, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione il carattere penalistico dell’ammenda, mentre la piena ed effettiva tutela di tale diritto sarebbe essenziale nei procedimenti penali.

30      Il Tribunale non avrebbe, poi, spiegato i motivi per i quali il principio di proporzionalità non rileverebbe ai fini della legittimazione di una deroga alle norme relative ai termini procedurali. A tal riguardo, l’ordinanza impugnata sarebbe, inoltre, e più fondamentalmente viziata da un errore di diritto per falsa applicazione di tale principio.

31      Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di prendere in considerazione diversi elementi di cui avrebbe dovuto conto ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità. Si tratterebbe, segnatamente, della circostanza che, con il suo ricorso di annullamento, la ricorrente contestava una sanzione penale considerevole, che il superamento del termine di ricorso dinanzi al Tribunale era di un solo giorno e che l’impatto sulla ricorrente e il danno da essa subìto in caso di irricevibilità del ricorso per superamento dei termini non è proporzionato agli effetti che una decisione che dichiari il ricorso ricevibile produrrebbe sulla Commissione.

32      La Commissione si richiama alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 6, n. 2, della CEDU e, segnatamente, alla sentenza Jussila/Finlandia, citata, dalla quale deriverebbe quanto segue:

–        per valutare se una sanzione sia di natura penale e, quindi, se l’accusa sia «penale» ai sensi dell’art. 6 della CEDU, occorre fare ricorso a tre criteri, vale a dire alla qualifica della sanzione nello Stato interessato, alla natura dell’infrazione ed alla severità della sanzione;

–        le sanzioni rientranti nel «cuore» del diritto penale per la loro qualificazione in base al diritto nazionale (primo criterio) vanno distinte da un’altra categoria di sanzioni che possono essere considerate di carattere «penalistico» soltanto alla luce del secondo e del terzo criterio;

–        le ammende in materia di concorrenza rientrano in quest’ultima categoria delle sanzioni penali e non ricadono, quindi, nel «cuore» del diritto penale, in modo tale che le garanzie offerte dal risvolto penalistico dell’art. 6 della CEDU non devono necessariamente applicarsi in tutto il loro rigore.

33      In conformità al diritto dell’Unione, le sanzioni applicate in forza delle norme di diritto della concorrenza dell’Unione non presenterebbero affatto carattere penalistico.

34      La Commissione sostiene, inoltre, che l’asserita flessibilità in materia di termini accolta in taluni sistemi giuridici nazionali non può dar luogo al riconoscimento di un principio generale di diritto dell’Unione.

35      Essa ritiene, peraltro, che la ricorrente abbia beneficiato del diritto di adire il giudice al pari di qualsiasi altra società colpita da un’ammenda applicata in forza del diritto della concorrenza dell’Unione. Il mancato rispetto dei termini che condizionano l’esercizio di tale diritto costituirebbe una questione distinta e sarebbe imputabile a colpa da parte della ricorrente, a prescindere dalla circostanza che tale colpa sia stata commessa, o meno, in buona fede.

36      Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che, nella specie, l’applicazione delle norme in materia di termini non ha indebitamente pregiudicato il diritto di adire il giudice.

37      Tali regole sarebbero applicate da lungo tempo e dalla giurisprudenza risulterebbe che esse non presentano particolari difficoltà. Nella specie, non si può, secondo la Commissione, utilmente asserire che l’errore commesso «in buona fede» nel calcolo dei termini di ricorso costituisca un errore scusabile.

38      Il Tribunale avrebbe pienamente rispettato il principio di proporzionalità facendo applicazione dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, il quale, prevedendo deroghe ai detti termini in circostanze eccezionali, consente di garantire il rispetto di tale principio.

39      Inoltre, l’osservanza dei termini procedurali non potrebbe dipendere da fattori quali la rilevanza dell’importo dell’ammenda inflitta oppure le risorse finanziarie del contravventore. Il diritto, di cui la ricorrente dispone, di agire per il risarcimento dei danni nei confronti dei propri rappresentanti priverebbe, del resto, ampiamente di pertinenza tali fattori.

40      Infine, la Commissione osserva che, avendo la Del Monte dedotto, nel contesto del procedimento da essa proposto dinanzi al Tribunale, motivi volti a contestare, segnatamente, la partecipazione della ricorrente alla violazione di cui trattasi ed essendo stata la ricorrente ammessa ad intervenirvi, il Tribunale sarebbe chiamato ad esaminare la maggior parte dei punti della decisione contestata che la riguardano. Orbene, qualora il Tribunale dovesse annullare tali parti della decisione contestata, la Commissione ritiene di poter trarne le conseguenze riguardanti la ricorrente, sebbene non vi sia legalmente tenuta.

 Giudizio della Corte

41      Secondo una costante giurisprudenza, si può derogare all’applicazione delle discipline comunitarie in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, in quanto l’applicazione rigida di tali norme risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in particolare, ordinanze 18 gennaio 2005, causa C‑325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, Racc. pag. I‑403, punto 16, nonché 3 luglio 2008, causa C‑84/08 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

42      Dalla giurisprudenza emerge parimenti che, nell’ambito della normativa comunitaria in materia di termini di ricorso, la nozione di errore scusabile che consente di derogare a tale normativa può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta (v., segnatamente, ordinanza 14 gennaio 2010, causa C‑112/09 P, SGAE/Commissione, Racc. pag. I‑351, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

43      Dinanzi al Tribunale, la ricorrente non ha fatto valere che il superamento dei termini potesse essere giustificato da una circostanza che dovesse essere qualificata come caso fortuito o forza maggiore.

44      Nella sua impugnazione la ricorrente non censura neppure espressamente il Tribunale per aver escluso, al punto 21 dell’ordinanza impugnata, l’esistenza di un errore scusabile in capo ad essa.

45      Al riguardo si può comunque osservare che, in una controversia relativa ad una decisione della Commissione che imponeva un’ammenda a norma dell’art. 81 CE e in cui era stato commesso un errore di computo dei termini di ricorso analogo a quello di cui trattasi nella presente controversia, la Corte ha negato l’esistenza di un errore scusabile, affermando, in particolare, che la formulazione dell’art. 101, n. 1, lett. a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale è chiara e non presenta particolari difficoltà interpretative (ordinanza SGAE/Commissione, cit., punto 24).

46      La ricorrente sostiene, per contro, che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto laddove ha affermato che non si può derogare all’applicazione della normativa dell’Unione riguardante i termini procedurali in circostanze diverse da quelle rientranti nella sfera del caso fortuito o della forza maggiore.

47      La ricorrente ritiene che una deroga a tale disciplina dovrebbe essere del pari permessa in base al diritto fondamentale di adire un giudice, al principio di legalità ed al principio di proporzionalità, nonché in base alla prevalente necessità di evitare un risultato ingiusto. Tale deroga s’imporrebbe soprattutto in quanto il ricorso di cui trattasi riguarda una decisione della Commissione con cui è stata inflitta un’ammenda sostanziale che dovrebbe essere qualificata di natura penalistica, di modo che la ricorrente sarebbe oggetto di un’imputazione di carattere penale ai sensi dell’art. 6, n. 2, della CEDU.

48      Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il principio stabilito dall’art. 6 della CEDU, cioè di garantire a qualsiasi soggetto un equo processo, riconosciuto nell’ordinamento giuridico dell’Unione, non osta a che sia prescritto un termine per la proposizione di un ricorso giurisdizionale (sentenza 1° aprile 1987, causa 257/85, Dufay/Parlamento, Racc. pag. 1561, punto 10).

49      La Corte ha del pari affermato che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non è in alcun modo pregiudicato dall’applicazione rigorosa della normativa dell’Unione riguardante i termini procedurali, la quale secondo costante giurisprudenza risponde all’esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (ordinanza 17 maggio 2002, causa C‑406/01, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I‑4561, punto 20 e giurispudenza ivi citata).

50      Dalla giurisprudenza risulta inoltre che una deroga a detta disciplina non può essere giustificata dalla circostanza che sono in gioco diritti fondamentali. Infatti, le norme riguardanti i termini di ricorso sono di ordine pubblico e devono essere applicate dal giudice in modo da garantire la certezza del diritto nonché l’uguaglianza dei singoli dinanzi alla legge (sentenza 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. I‑439, punto 101).

51      La ricorrente sostiene che, in ciascun caso di superamento di un termine di procedura riguardante un ricorso promosso contro una decisione che infligga un’ammenda sostanziale per violazione delle regole concorrenziali, il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nonché i principi di legalità e di proporzionalità esigono che il giudice dell’Unione ponderi, da una parte, la rilevanza del superamento di tale termine e la misura in cui l’obiettivo, sotteso al termine medesimo, risulti pregiudicato dal superamento e, dall’altra, le conseguenze derivanti per il ricorrente dal rigetto del ricorso a motivo della sua tardività.

52      Orbene, tale deroga da applicarsi caso per caso, qualora potesse essere attuata dal giudice dell’Unione malgrado il fatto, ricordato supra al punto 50, che le norme riguardanti i termini di ricorso sono d’ordine pubblico, sarebbe difficilmente conciliabile con l’obiettivo della disciplina dell’Unione in materia di termini di ricorso, che è quello di conciliare l’esigenza della certezza del diritto con la necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

53      In ogni caso, senza che vi sia bisogno di esaminare se un’ammenda come quella imposta alla ricorrente dalla decisione contestata rivesta carattere penalistico ai sensi dell’art. 6, n. 2, della CEDU, va osservato che il diritto ad un giudizio, di cui il diritto ad adire un giudice costituisce un aspetto specifico, non è assoluto e risulta soggetto a limitazioni implicitamente ammesse, segnatamente quanto alle condizioni di ricevibilità dell’azione, necessitando, per sua stessa natura, di una disciplina da parte dello Stato, il quale fruisce al riguardo di un certo margine di discrezionalità. Dette limitazioni non possono restringere l’accesso alla giustizia di cui dispone un singolo in un modo o in misura tali che il suo diritto ad avere un giudizio ne risulti pregiudicato nella sua stessa essenza. Infine, esse devono essere rivolte ad uno scopo legittimo e deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo prefissato (Corte europea D.U., sentenza 28 ottobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Spagna, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 44).

54      Occorre anche osservare che i singoli devono attendersi che sia applicata la normativa relativa ai termini cui è soggetta la proposizione dell’azione, in quanto essa mira a garantire una buona amministrazione della giustizia e, in particolare, il rispetto del principio della certezza del diritto. Tale disciplina, tuttavia, ovvero l’applicazione che ne viene data, non dovrebbero impedire ad un singolo di avvalersi di un mezzo di ricorso disponibile (Corte eur. D.U., sentenza Pérez de Rada Cavanilles/Spagna, cit., § 45).

55      Orbene, non si può sostenere che la normativa dell’Unione relativa ai termini di procedura e la sua applicazione nella specie abbiano impedito alla ricorrente di avvalersi del mezzo di ricorso disponibile per impugnare la decisione contestata.

56      Infatti, se il termine di due mesi di cui trattasi costituisce, certo, una limitazione al diritto di adire un giudice, tale limitazione non costituisce manifestamente un pregiudizio alla sostanza stessa del diritto e ciò tanto più che, come già osservato supra al punto 45, le disposizioni relative al computo dei termini, tra cui quelle di cui trattasi nella specie, sono chiare e non presentano particolari difficoltà interpretative.

57      In tal contesto è ugualmente pertinente la circostanza che, nella specie, il superamento del termine di ricorso sia esclusivamente dovuto ad un errore commesso dal difensore della ricorrente, il quale, come già rilevato supra al punto 45, non può essere considerato quale errore scusabile che consenta di derogare alle disposizioni relative ai termini di ricorso.

58      Ciò vale parimenti per il fatto, rilevato supra al punto 41, che siano previste deroghe anche in caso di superamento di detto termine nelle circostanze di caso fortuito e di forza maggiore.

59      Ne deriva che il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 23 dell’ordinanza impugnata, che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva è stato adeguatamente protetto mediante la possibilità per la ricorrente di impugnare l’atto lesivo nei suoi confronti nel termine previsto all’art. 230 CE e che tale diritto non risulta in alcun modo pregiudicato dall’applicazione rigorosa delle normative comunitarie riguardanti i termini procedurali. Senza quindi parimenti commettere errori di diritto il Tribunale ne ha tratto, al medesimo punto, la conclusione che né il diritto di adire un giudice né il principio di proporzionalità giustificano, alla luce delle circostanze invocate, la deroga ai termini di ricorso.

60      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato.

 Sulle spese

61      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.