5.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/11


Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-596/10)

2011/C 72/18

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

constatare che, applicando un tasso ridotto di IVA alle operazioni relative agli equidi e segnatamente ai cavalli, laddove essi non sono normalmente destinati ad essere impiegati nella preparazione di generi alimentari o nella produzione agricola, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 96 — 99 e dell'allegato III della direttiva IVA (1);

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione solleva due censure a sostegno del proprio ricorso, rispettivamente basate sull'inosservanza della direttiva IVA ad opera della legislazione nazionale che sottopone, per un verso, ad un tasso ridotto del 5,5 % operazioni che non rientrano nelle eccezioni di cui all’allegato III della direttiva medesima e, per altro verso, ad un tasso ridotto del 2,10 % talune operazioni.

Con la sua prima censura la ricorrente rileva che, oltre al fatto di applicare un tasso di IVA ridotto pari al 5,5 % alle operazioni riguardanti gli equidi vivi senza operare una distinzione in funzione del loro utilizzo, la normativa francese prevede inoltre altre disposizioni non conformi alla direttiva IVA e segnatamente ai punti 1) e 11) dell'allegato III della medesima.

Con la sua seconda censura la Commissione denuncia la prassi amministrativa della convenuta, consistente nell’applicare un tasso pari al 2,10 % alle vendite a persone non soggette ad IVA di animali vivi non destinati ad usi di macelleria e di salumeria, e in particolare ai cavalli da corsa, da competizione,da svago e da maneggio.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).