18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 20 ottobre 2010 — Evroetil AD/Direktor na Agentsia «Mitnitsil»

(Causa C-503/10)

()

2010/C 346/62

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Evroetil AD

Convenuto: Direktor na Agentsia «Mitnitsil»

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (1), debba essere interpretato nel senso che la definizione di bioetanolo si riferisce a prodotti come quello controverso (comprende prodotti come quello controverso), il quale presenta le seguenti caratteristiche e proprietà obiettive:

viene ricavato dalla biomassa;

la produzione avviene mediante l’impiego di una speciale tecnologia, che viene descritta in una delle specifiche tecniche per la produzione di bioetanolo redatte dalla ricorrente Evroetil AD e che si distingue dalla tecnologia impiegata per la produzione di alcole etilico di origine agricola secondo una delle specifiche tecniche redatte dalla stessa produttrice;

contiene più del 98,5% di alcole e le seguenti sostanze, le quali lo rendono inadatto al consumo: alcoli superiori — 714,49 fino a 8 311 mg/dm3; aldeidi — 238,16 fino a 411 mg/dm3; esteri (acetato di etile) — 1 014 fino a 8 929 mg/dm3;

soddisfa i requisiti previsti dalla prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo-carburante;

è destinato ad essere utilizzato come carburante e, aggiunto alla benzina A95, viene effettivamente utilizzato come biocarburante e viene venduto presso le stazioni di servizio;

non viene denaturato in una speciale procedura di denaturazione.

2)

Se l’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30, debba essere interpretato nel senso che il prodotto controverso può essere classificato come bioetanolo solo qualora esso venga effettivamente utilizzato come biocarburante, oppure se è sufficiente che esso sia destinato all’utilizzazione come biocarburante e/o che sia effettivamente idoneo all’utilizzazione come biocarburante.

3)

Qualora, a causa delle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione, si debba partire dal presupposto che il prodotto controverso o una corrispondente parte del medesimo sia bioetanolo, con quale codice della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») che figura all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587 (2), tale prodotto controverso debba allora essere classificato.

3.1.

Se le disposizioni del capitolo 22 della NC e, in concreto, la voce 2207 debbano essere interpretate nel senso che comprendono il prodotto bioetanolo.

3.2.

In caso di soluzione affermativa della questione sub 3.1: se occorra prendere in considerazione, in sede di classificazione del bioetanolo, e in concreto del prodotto controverso, l’avvenuta denaturazione del medesimo [sulla base dei processi menzionati nel regolamento (CE) della Commissione 22 novembre 1993, n. 3199 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa (3), o di altri processi ammissibili].

3.3.

In caso di soluzione affermativa della questione sub 3.2: se le disposizioni della NC concernenti la voce 2207 debbano essere interpretate nel senso che solo il bioetanolo denaturato deve essere classificato con il codice NC 2207 20 000.

3.4.

In caso di soluzione affermativa della questione sub 3.3: se le disposizioni della NC concernenti la voce 2207 debbano essere interpretate nel senso che il bioetanolo non denaturato deve essere classificato con il codice 2207 10 000.

3.5.

In caso di soluzione affermativa della questione sub 3.1 e di soluzione negativa della questione sub 3.2: a quale delle due sottovoci — 2207 10 000 o 2207 20 000 — debba allora essere classificato il prodotto controverso.

3.6.

In caso di soluzione negativa della questione sub 3.1: se il bioetanolo debba essere classificato con uno dei codici NC menzionati nella definizione dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (4), e, in caso di soluzione affermativa, con quale.

4)

Qualora, in base alle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione, occorra ritenere che il prodotto controverso, o una corrispondente parte del medesimo, non sia bioetanolo, se tale prodotto, che presenta le caratteristiche e le proprietà obiettive menzionate nella prima questione, debba essere qualificato come alcole etilico ai sensi dell’art. 20, n. 1, primo trattino, della direttiva 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (5).


(1)  GU L 123, pag. 42.

(2)  GU L 328, pag. 50.

(3)  GU L 288, pag. 12.

(4)  GU L 283, pag. 51.

(5)  GU L 316, pag. 21.