18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pest Megyei Bíróság (Ungheria) il 29 settembre 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.

(Causa C-472/10)

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2010/C 346/53

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Pest Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Convenuto: Invitel Távközlési Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Se si possa interpretare l’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nel senso che una clausola contrattuale abusiva non produce effetti vincolanti per nessun consumatore ove un ente legalmente designato e legittimato a tal fine chieda, a nome dei consumatori mediante un ricorso collettivo (atio popularis), che si dichiari l’invalidità della clausola abusiva de qua, figurante in un contratto stipulato coi consumatori.

2)

Ove si presenti un ricorso collettivo, per quanto riguarda i casi di una condanna da cui traggano beneficio consumatori che non siano parti del giudizio o del divieto di applicare una condizione generale contrattuale abusiva, se si possa interpretare l’art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 nel senso che tale clausola abusiva, costituente parte integrante di contratti stipulati coi consumatori, non risulta vincolante per alcuno dei consumatori interessati né vincolante per l’avvenire, cosicché l’organo giurisdizionale è tenuto ad applicare d’ufficio le corrispondenti conseguenze giuridiche.

3)

Se si possa interpretare l’art. 3, n. 1, della direttiva 93/13, tenuto conto dei nn. 1, lett. j), e 2, lett. d), dell’allegato applicabile ai sensi dell’art. 3, n. 3, della stessa direttiva, nel senso che, ove il professionista preveda una modifica unilaterale dei termini del contratto senza descrivere esplicitamente le modalità di variazione dei prezzi né specificare motivi validi ne contratto, una tale clausola contrattuale è abusiva ipso iure.


(1)  GU L 95, pag. 9.