9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Köln (Germania) il 29 giugno 2010 — Land Nordrhein-Westfalen/Melanie Klinz

(Causa C-312/10)

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2010/C 274/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Land Nordrhein-Westfalen

Convenuta: Melanie Klinz

Questioni pregiudiziali

Prima questione

a)

Se sia compatibile con la ratio e l’obiettivo della clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE (1), il fatto che, nel verificare se in un caso specifico un contratto di proroga a tempo determinato sia giustificato da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro, si faccia esclusivamente riferimento alla situazione esistente al momento della stipulazione di tale contratto di proroga, senza tenere conto di quanti contratti a tempo determinato avevano già preceduto il suddetto contratto.

b)

Se la ratio e l’obiettivo della clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro, consistenti nel prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro, impongano di stabilire criteri attinenti all’esistenza di una «ragione obiettiva» tanto più rigorosi quanti più contratti di lavoro a tempo determinato successivi avevano già preceduto quello in esame ovvero quanto più lungo era il periodo durante il quale il lavoratore di cui trattasi era stato impiegato in forza di una successione di contratti a tempo determinato.

Seconda questione

Se la clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti all’applicazione di una norma del diritto nazionale quale l’art. 14, n. 1, seconda frase, comma 7, del Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (legge tedesca sul lavoro a tempo parziale e sui contratti a tempo determinato; in prosieguo: il «TzBfG»), la quale giustifica solo nel pubblico impiego la successione di contratti di lavoro a tempo determinato in base alla «ragione obiettiva» costituita dal fatto che il lavoratore viene remunerato con risorse di bilancio destinate, ai sensi delle norme in materia di bilancio, ad un impiego a tempo determinato, mentre, nel caso dei datori di lavoro del settore privato, siffatti motivi economici non vengono riconosciuti come «ragione obiettiva».

Terza questione

a)

Se la norma sull’apposizione di un termine di cui alla seconda questione (ossia l’art. 14, n. 1, seconda frase, comma 7, del TzBfG) sia conforme all’accordo quadro allorché la norma di bilancio cui fa riferimento l’art. 14, n. 1, seconda frase, comma 7, del TzBfG, indichi una finalità sufficientemente concreta perseguita con la limitazione temporale, relativa in particolare all’attività di cui trattasi e alle condizioni del suo esercizio (v. sentenza della Corte di giustizia 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I-6057, massima n. 2).

Nel caso di soluzione affermativa della questione sub 3 a):

b)

Se si sia in presenza di una finalità sufficientemente concreta qualora la legge finanziaria, come nella specie l’art. 7, n. 3, del Gesetz über die Feststellung der Haushaltspläne des Landes Nordrhein Westfalen für die Haushaltsjahre 2004/2005 vom 03.02.2004 (legge finanziaria del Land Nordrhein Westfalen 3 febbraio 2004 per gli esercizi di bilancio 2004/2005; in prosieguo: l’HG NRW 2004/2005), si limiti a disporre che le risorse di bilancio sono destinate ad un’attività a tempo determinato quale «agente contrattuale».

Nel caso di soluzione affermativa della questione sub 3 b):

c)

Se ciò valga anche qualora per attività di «agente contrattuale» in tal senso si intenda non solo un’attività intesa a far fronte ad un carico di lavoro temporaneamente aumentato o a sostituire un impiegato di ruolo temporaneamente assente, bensì anche un’attività svolta da un lavoratore il quale venga remunerato con risorse di bilancio che si sono rese disponibili per l’assenza temporanea di un impiegato di ruolo che lavora nel medesimo reparto, nonostante all’«agente contrattuale» vengano assegnate mansioni che rispondono ad un’esigenza permanente del datore di lavoro e che non presentano alcun collegamento, sotto il profilo del contenuto, con l’attività svolta dall’impiegato di ruolo temporaneamente assente.

d)

Se l’interpretazione descritta nella questione sub 3 c) della nozione di «agente contrattuale» sia incompatibile con la ratio e l’obiettivo dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, consistenti nel prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti di lavoro, e con il principio sancito nella causa Angelidaki (sentenza 23 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a C-380/07, Angelidaki, Racc. pag. 3071, massima n. 2), secondo il quale la clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a che una normativa nazionale venga applicata «in un modo tale che il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore pubblico sia considerato giustificato da “ragioni obiettive” ai sensi di tale clausola per la sola ragione che detti contratti sono fondati su disposizioni di legge che ne consentono il rinnovo per soddisfare talune esigenze provvisorie, mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti e durevoli».

Quarta questione

Se uno Stato membro violi la clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allorché, nella legge intesa a recepire nel diritto nazionale la direttiva 1999/70/CE, esso introduca in generale, per l’intero settore del pubblico impiego, un motivo di giustificazione dell’ impiego di contratti a tempo determinato analogo al motivo di diritto finanziario descritto nella seconda questione, il quale, prima dell’adozione della direttiva 1999/70/CE, esisteva in forma analoga nel diritto nazionale solo per limitati settori del pubblico impiego (istruzione superiore), e se una siffatta violazione comporti la disapplicazione della disposizione nazionale.


(1)  GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.