27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/19


Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-41/10)

2010/C 80/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e N. Yerrell, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno del Belgio, avendo trasposto in maniera inesatta e incompleta le direttive 73/239/CEE (1) e 92/49/CEE (2), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, in particolare, degli artt. 6, 8, 15, 16 e 17 della prima direttiva 73/239/CEE, nonché degli artt. 20, 21 e 22 della terza direttiva 92/49/CEE.

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione sostiene che le attività degli enti mutualistici belgi nell’ambito dell’assicurazione malattia integrativa che non fanno parte del regime legale di previdenza sociale non sono conformi alla prima e alla terza direttiva assicurazione non vita. Nei limiti in cui, infatti, gli enti mutualistici, sul mercato dell’assicurazione malattia integrativa, sono diretti concorrenti delle compagnie assicurative, essi dovrebbero essere soggetti allo stesso regime giuridico di queste ultime. La ricorrente, al riguardo, contesta l’affermazione del convenuto, secondo la quale i servizi di assicurazione malattia integrativa offerti dagli enti mutualistici rientrerebbero nell’eccezione prevista dall’art. 2, n. 1, lett. d), della prima direttiva, e sostiene che la copertura assicurativa integrativa non può essere assimilata alle «assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale».

La Commissione, in primo luogo, rileva che la disposizione dell’art. 6 della prima direttiva esige che l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta sia soggetto ad una previa autorizzazione ufficiale richiesta presso le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio l’impresa ha stabilito la sua sede sociale. Orbene, gli enti mutualistici belgi, riguardo alle loro attività di assicurazione malattia integrativa, non sarebbero autorizzati conformemente a detta disposizione.

In secondo luogo, la ricorrente contesta al convenuto la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. a), della prima direttiva, in quanto gli enti mutualistici non rientrano tra le forme giuridiche legali richieste per le compagnie assicurative in Belgio. Inoltre, gli enti mutualistici sarebbero autorizzati a svolgere un’ampia gamma di attività senza alcun rapporto diretto con le loro attività assicurative, mentre l’art. 8, n. 1, lett. b) enuncia che l’impresa deve limitare il suo oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne dipendono direttamente, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale. La legislazione belga, del pari, porrebbe dei problemi riguardo all’art. 8, n. 1, lett. c), in quanto esso prevede che l’impresa debba presentare un programma d'attività conforme all’art. 9 della direttiva. Orbene, nessun programma del genere sarebbe stato presentato dagli enti mutualistici relativamente alle loro attività di assicurazione malattia integrativa. Infine, gli enti mutualistici belgi non avrebbero l’obbligo di possedere il fondo di garanzia minimo, contrariamente al requisito di cui all’art. 8, n. 1, lett. d), della prima direttiva.

In terzo luogo, la Commissione fa valere che gli enti mutualistici, in forza degli artt. 13 e segg. della prima direttiva (in particolare, gli artt. 16, 16 bis e 17), nonché degli artt. 15 e 20-22 della terza direttiva, devono costituire riserve tecniche sufficienti in relazione alle loro attività di assicurazione malattia integrativa, nonché un margine di solvibilità sufficiente relativo al complesso delle loro attività. Orbene, in Belgio, il margine di solvibilità per le assicurazioni integrative fornite dagli enti mutualistici sarebbe stato introdotto solamente nel 2002 ed il metodo di calcolo di tale margine sarebbe diverso da quello previsto dalla prima direttiva.


(1)  Prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3).

(2)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1).