SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

3 maggio 2012 ( *1 )

«Sistema di Dublino — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo — Cittadini di un paese terzo titolari di un visto in corso di validità rilasciato dallo “Stato membro competente” ai sensi del medesimo regolamento — Domanda d’asilo presentata in uno Stato membro diverso dallo Stato competente in forza di detto regolamento — Domanda di permesso di soggiorno in uno Stato membro diverso dallo Stato competente seguita dal ritiro della domanda d’asilo — Ritiro intervenuto prima che lo Stato membro competente abbia accettato la presa in carico — Ritiro che pone termine alle procedure istituite dal regolamento n. 343/2003»

Nella causa C-620/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Svezia), con decisione del 16 dicembre 2010, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2010, nel procedimento

Migrationsverket

contro

Nurije Kastrati,

Valdrina Kastrati,

Valdrin Kastrati,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, A. Prechal, K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore) e C. Toader, giudici,

avvocato generale: V. Trstenjak

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 novembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

per il Migrationsverket, da H. Karling e M. Ribbenvik, in qualità di agenti;

per la sig.ra Kastrati e i suoi figli minori, da H.-O. Krokstäde, juris kandidat, e S. Castrati;

per il governo tedesco, da T. Henze, in qualità di agente;

per il governo ellenico, da M. Michelogiannaki e L. Kotroni, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato;

per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels, M. Noort e C. Schillemans, in qualità di agenti;

per il governo del Regno Unito, da H. Walker, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Condou-Durande e C. Tufvesson, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che oppone il Migrationsverket (Ufficio nazionale dell’immigrazione), responsabile delle questioni relative all’immigrazione, alla sig.ra Kastrati e ai suoi due figli minori, Valdrina e Valdrin, cittadini del Kosovo, in merito all’annullamento della decisione di detta autorità di non dare seguito alle loro domande di permesso di soggiorno e di asilo in Svezia nonché di ordinare il loro trasferimento verso lo «Stato membro competente» ai sensi del regolamento n. 343/2003.

Contesto normativo

Il regolamento n. 343/2003

3

Il terzo e il quarto considerando del regolamento n. 343/2003 così recitano:

«(3)

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, [il regime europeo comune in materia di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(4)

Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande d’asilo».

4

L’articolo 1 del regolamento n. 343/2003 dispone che quest’ultimo «stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo».

5

Ai sensi dell’articolo 2, lettere c)-f), del regolamento n. 343/2003:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

c)

“domanda d’asilo”: la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale da parte di uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che il cittadino di un paese terzo solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che può essere richiesto con domanda separata;

d)

“richiedente” o “richiedente asilo”: il cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

e)

“esame di una domanda d’asilo”: l’insieme delle misure d’esame, [del]le decisioni o [del]le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda d’asilo conformemente alla legislazione interna, ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;

f)

“ritiro della domanda d’asilo”: l’azione con la quale il richiedente asilo mette termine alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda d’asilo, conformemente alla legislazione interna, esplicitamente o tacitamente».

6

L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III».

7

Il successivo articolo 4 stabilisce quanto segue:

«1.   Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda d’asilo è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

(…)

5.   Lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d’asilo è tenuto, alle condizioni di cui all’articolo 20 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro e ha presentato colà una nuova domanda d’asilo dopo aver ritirato la domanda di asilo durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

Tale obbligo viene meno se il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno».

8

Al fine di determinare lo «Stato membro competente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 343/2003, il capo III del medesimo, comprendente gli articoli 5-14, enuncia una serie di criteri obiettivi e gerarchici.

9

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, la determinazione dello Stato membro competente in applicazione di tali criteri avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di asilo per la prima volta in uno Stato membro.

10

L’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede, in particolare, che, se il richiedente asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo «Stato membro competente» ai sensi di questo regolamento è, in linea di principio, quello che ha rilasciato tale visto.

11

Il capo V del regolamento n. 343/2003, intitolato «Obbligo di prendere o riprendere in carico un richiedente asilo», contiene l’articolo 16 che così recita:

«1.   Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo in forza del presente regolamento è tenuto a:

a)

prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli da 17 a 19, il richiedente asilo che ha presentato domanda d’asilo in un altro Stato membro;

b)

portare a termine l’esame della domanda d’asilo;

c)

riprendere in carico, alle condizioni di cui all’articolo 20, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d’esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato;

d)

riprendere in carico, alle condizioni di cui all’articolo 20, il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda d’asilo in un altro Stato membro;

e)

riprendere in carico, alle condizioni di cui all’articolo 20, il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato.

(…)

3.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengono meno se il cittadino di un paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

4.   Gli obblighi previsti al paragrafo 1, lettere d) ed e), vengono meno, inoltre, non appena lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo ha adottato ed effettivamente messo in atto, a seguito del ritiro o del rigetto della domanda d’asilo, le disposizioni necessarie perché il cittadino di un paese terzo rientri nel suo paese d’origine o in un altro paese in cui poteva legalmente recarsi».

12

Il successivo articolo 17, paragrafo 1, così dispone:

«Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d’asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2.

Se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell’esame della domanda d’asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata».

13

Il successivo articolo 18, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta».

14

L’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento medesimo così recita:

«1.   Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo Stato membro nel quale la domanda d’asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo la decisione di non esaminare la domanda e l’obbligo del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente.

(…)

3.   Il trasferimento del richiedente asilo dallo Stato membro nel quale la domanda d’asilo è stata presentata verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale del primo Stato membro (...) non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di presa in carico o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo».

15

Il successivo articolo 20 stabilisce le modalità secondo cui va effettuata la ripresa in carico di un richiedente asilo conformemente agli articoli, rispettivamente, 4, paragrafo 5, e 16, paragrafo 1, lettere c)-e), dello stesso regolamento.

La direttiva 2005/85/CE

16

Dal ventinovesimo considerando della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13, e – rettifica – GU 2006, L 236, pag. 36), risulta che tale direttiva fa salve le norme fissate dal regolamento n. 343/2003.

17

Ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2005/85, intitolato «Procedura in caso di ritiro della domanda»:

«1.   Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù della legislazione nazionale, ove il richiedente asilo ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero di respingere la domanda.

2.   Gli Stati membri possono altresì stabilire che l’autorità accertante può decidere di sospendere l’esame senza prendere una decisione. In questo caso, gli Stati membri dispongono che l’autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

La domanda di permesso di soggiorno presentata anteriormente all’ingresso della sig.ra Kastrati e dei suoi figli nel territorio dell’Unione

18

Nel 2004 la sig.ra Kastrati incontrava in Kosovo il sig. Kastrati, cittadino svedese, residente in Svezia dal 1992. Quest’ultimo non è il padre dei figli minori della sig.ra Kastrati.

19

Il 20 settembre 2007 la sig.ra Kastrati e i suoi figli presentavano presso l’ambasciata del Regno di Svezia a Skopje (Macedonia) una domanda di permesso di soggiorno in Svezia motivata dall’esistenza di un vincolo con il sig. Kastrati.

20

Il 13 maggio 2008, ritenendo che non esistesse alcun vincolo tra la sig.ra Kastrati e il sig. Kastrati che consentisse di concedere a quest’ultima e ai suoi figli un permesso di soggiorno, il Migrationsverket respingeva la loro domanda. In seguito al ricorso proposto dalla sig.ra Kastrati e dai suoi figli dinanzi al länsrätten i Skåne län – Migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo dipartimentale della Scania competente a statuire in materia di immigrazione), quest’ultimo confermava il rigetto delle domande di permesso di soggiorno con decisione 23 dicembre 2008.

21

Avverso tale decisione la sig.ra Kastrati e i suoi figli proponevano quindi appello dinanzi al Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Corte d’appello amministrativa di Stoccolma, Sezione competente in materia di immigrazione), desistendo, successivamente, dalla domanda. Di conseguenza, il 19 marzo 2009 detto giudice decideva di cancellare la causa dal ruolo.

La domanda di asilo e la nuova domanda di permesso di soggiorno presentate dalla sig.ra Kastrati e dai suoi figli successivamente al loro ingresso nel territorio dell’Unione

22

Il 3 marzo 2009 la sig.ra Kastrati e i suoi figli facevano ingresso in Svezia, quali titolari di un visto di soggiorno di breve durata in corso di validità rilasciato dalle autorità francesi.

23

Il 30 aprile 2009, senza aver presentato domande d’asilo in Francia, essi presentavano tali domande in Svezia, ove si trovavano successivamente al loro ingresso nel territorio dell’Unione.

24

Essendo, tuttavia, la sig.ra Kastrati e i suoi figli titolari di un visto in corso di validità rilasciato dalle autorità francesi, il Migrationsverket chiedeva, in data 4 giugno 2009, alle autorità medesime, in forza del criterio di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, di prenderli in carico conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento stesso.

25

Il 16 giugno 2009 la sig.ra Kastrati e i suoi figli presentavano nuova domanda di permesso di soggiorno in Svezia, motivata nuovamente dall’esistenza di un vincolo con il sig. Kastrati.

26

Il 22 giugno seguente hanno ritirato, per contro, le loro domande d’asilo in Svezia che, a loro dire, erano state presentate solo su consiglio del Migrationsverket. Inoltre, dalla decisione contestata nel procedimento principale, depositata unitamente alla pratica nazionale, non emerge che la sig.ra Kastrati e i suoi figli abbiano dedotto un qualsivoglia motivo di persecuzione diretto a ottenere lo status di rifugiato.

27

Il 23 luglio 2009 le autorità francesi, che non erano a conoscenza di tale ritiro, accoglievano la domanda di presa in carico della sig.ra Kastrati e dei suoi figli.

28

Il Migrationsverket, con decisione del 30 luglio 2009, respingeva le domande di permesso di soggiorno nonché le domande d’asilo, ritenendo, anzitutto, con riguardo alla nuova domanda di permesso di soggiorno, che la propria decisione del 13 maggio 2008 di rigetto della prima domanda di permesso di soggiorno fosse divenuta definitiva. Esso respingeva, poi, le domande d’asilo in base al rilievo che la Repubblica francese era lo Stato competente in materia. Infine, decideva di trasferire gli interessati in Francia sul fondamento dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 343/2003.

29

La sig.ra Kastrati e i suoi figli contestavano detta decisione di rigetto dinanzi al Migrationsdomstol.

30

Con sentenza del 15 settembre 2009, detto giudice annullava la decisione di rigetto del 30 luglio 2009, ritenendo che, al momento dell’emanazione della decisione del Migrationsverket, non ricorressero le condizioni di applicazione del regolamento n. 343/2003, dato che la sig.ra Kastrati e i suoi figli avevano ritirato le proprie domande d’asilo. Di conseguenza, esso rinviava la controversia dinanzi a tale Ufficio per un riesame delle domande di permesso di soggiorno in Svezia sulla base di un’analisi dell’asserito vincolo.

31

Nella propria sentenza il Migrationsdomstol rilevava che le domande d’asilo presentate dalla sig.ra Kastrati e dai suoi figli erano state ritirate dopo che l’autorità svedese competente, al fine di concludere il procedimento volto a individuare lo Stato membro competente, aveva interpellato le autorità francesi, ma prima dell’accettazione da parte di queste ultime, il 23 luglio 2009, della presa in carico delle persone interessate e prima che il Migrationsverket notificasse loro la sua decisione del 30 luglio 2009 di trasferirli nella Repubblica francese.

32

Il Migrationsverket interponeva appello dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere, in sostanza, che dal regolamento n. 343/2003 non risultava che l’obbligo dello Stato membro competente di prendere in carico un richiedente asilo che abbia proposto una domanda in un altro Stato membro cessi in caso di ritiro della domanda d’asilo.

33

Nella propria decisione il giudice del rinvio precisa di aver certamente già avuto modo di affermare, in una decisione da esso resa il 30 giugno 2008 (MIG 2008:28), che il ritiro della domanda d’asilo non rendeva inapplicabile il regolamento n. 343/2003. Tuttavia, le circostanze della causa da cui era scaturita detta decisione si distinguerebbero da quelle della controversia dinanzi ad esso pendente, nella misura in cui la domanda d’asilo di cui trattavasi allora era stata ritirata solo successivamente alla notifica all’interessato, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, di detto regolamento, della decisione di trasferirlo nello Stato membro competente.

34

Il giudice medesimo richiama peraltro i risultati di un’indagine amministrativa condotta dal Migrationsverket in vari Stati soggetti al sistema di Dublino sulla questione degli effetti del ritiro di una domanda d’asilo in relazione all’applicazione del regolamento n. 343/2003. Tre diverse posizioni sono emerse. Secondo la prima posizione, una volta divenuto applicabile tale regolamento, potrebbe porsi termine al procedimento di richiesta d’asilo solo per uno dei motivi previsti all’articolo 16, paragrafi 3 e 4, del regolamento medesimo. Per contro, in base alla seconda posizione, il regolamento de quo non sarebbe più applicabile in caso di ritiro della domanda d’asilo presentata in un solo Stato membro. Secondo la terza posizione, infine, sarebbe il momento del ritiro di una domanda d’asilo, in relazione al procedimento volto a determinare lo Stato membro competente, che determina se detto regolamento continui o meno ad applicarsi.

35

In tale contesto, il Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Alla luce di quanto stabilito, in particolare, dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 e/o in assenza, nello stesso regolamento, di disposizioni sul venir meno della competenza di uno Stato membro ad esaminare una domanda d’asilo, a parte quelle contenute negli articoli 4, paragrafo 5, secondo comma, e 16, paragrafi 3 e 4, se detto regolamento debba essere interpretato nel senso che il ritiro della domanda d’asilo non incide sulla possibilità di applicare il regolamento medesimo.

2)

Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante lo stato di avanzamento della procedura al momento del ritiro della domanda d’asilo».

Sulle questioni pregiudiziali

36

In via preliminare, si deve rilevare che il giudice del rinvio chiede chiarimenti in merito agli effetti che il ritiro di una domanda d’asilo può produrre sull’applicazione del regolamento n. 343/2003.

37

A tale proposito, occorre tuttavia rilevare che, alla luce dei fatti del procedimento principale quali risultano, in particolare, dai punti 18-21 nonché 26 supra, la sig.ra Kastrati e i suoi figli fanno valere di non aver mai inteso presentare, in realtà, una domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 343/2003.

38

Tuttavia, il giudice del rinvio è l’unico competente a valutare la rilevanza da attribuire a tale motivo. È compito della Corte pronunciarsi tenendo conto delle considerazioni di fatto e di diritto esposte nella decisione di rinvio (sentenza del 21 ottobre 2010, B., C-306/09, Racc. pag. I-10341, punto 47).

39

Alla luce di tali osservazioni preliminari e tenuto conto delle circostanze del procedimento principale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, con le sue questioni pregiudiziali che appare opportuno esaminare congiuntamente, se il regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che il ritiro di una domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di quest’ultimo, effettuato prima che lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l’effetto di rendere inapplicabile il regolamento medesimo.

40

Si deve precisare che, in forza dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 343/2003, quando uno Stato membro nel cui territorio una persona abbia presentato una domanda d’asilo ritenga che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa, esso può interpellare quest’ultimo Stato membro affinché prenda in carico il richiedente.

41

Occorre inoltre ricordare che dall’articolo 1 di detto regolamento emerge che l’obiettivo di quest’ultimo consiste nello stabilire i criteri e i meccanismi al fine di determinare lo Stato membro competente per l’esame della fondatezza di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo.

42

Pertanto, qualora, come nel procedimento principale, il richiedente ritiri la sua unica domanda d’asilo prima che lo Stato membro richiesto abbia accettato di prenderlo in carico, l’obiettivo principale del regolamento n. 343/2003, vale a dire l’individuazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo al fine di garantire un accesso effettivo ad una valutazione dello status di rifugiato del richiedente stesso, non può più essere conseguito.

43

Si deve inoltre rilevare che il legislatore dell’Unione non ha disciplinato espressamente le fattispecie, come quella oggetto del procedimento principale, in cui i richiedenti asilo abbiano ritirato le loro domande senza averne parimenti presentata una in almeno un altro Stato membro.

44

Il tenore delle disposizioni di cui agli articoli 4, paragrafo 5, secondo comma, e 16, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 343/2003, alle quali fa parimenti riferimento il giudice a quo nelle sue questioni, non può condurre a diverso risultato.

45

È certamente vero che tali disposizioni determinano, in linea di principio in termini esaustivi, le situazioni in cui cessano gli obblighi per lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo di «prendere in carico» o di «riprendere in carico» un richiedente che abbia presentato domanda d’asilo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. Tuttavia, esse presuppongono l’esistenza di una domanda d’asilo che lo Stato membro competente deve esaminare, sta esaminando o sulla quale si sia già pronunciato.

46

Lo stesso ragionamento vale in relazione all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.

47

Pertanto, il ritiro di una domanda d’asilo, effettuato in circostanze come quelle del procedimento principale, vale a dire prima che lo Stato membro interpellato abbia accettato la presa in carico del richiedente l’asilo, produce l’effetto di rendere inapplicabile il regolamento n. 343/2003.

48

Ciò premesso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda adottare le decisioni conseguenti a detto ritiro e, in particolare, come previsto dall’articolo 19 della direttiva 2005/85, sospendere l’esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente l’asilo.

49

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che il regolamento n. 343/2003 deve essere interpretato nel senso che il ritiro di una domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del medesimo, effettuato prima che lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l’effetto di rendere inapplicabile detto regolamento. In tal caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere l’esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente l’asilo.

Sulle spese

50

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

Il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che il ritiro di una domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del medesimo, effettuato prima che lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l’effetto di rendere inapplicabile detto regolamento. In tal caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere l’esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente asilo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.