Parole chiave
Massima

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1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Codice comunitario sull’attraversamento delle frontiere — Norme sul respingimento dei cittadini di paesi terzi — Ambito di applicazione — Cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo di uno Stato membro e che intendano rientrarvi attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009, art. 13)

2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Codice comunitario sull’attraversamento delle frontiere — Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi — Nozione di «visto di ritorno»

[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009, art. 5, § 4, a), e n. 810/2009, art. 2]

3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Codice comunitario sull’attraversamento delle frontiere — Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi — Visto di ritorno che limita l’ingresso ai soli punti di attraversamento frontalieri del territorio nazionale — Inammissibilità

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009, art. 5, § 4, a)]

4. Atti delle istituzioni — Regolamenti — Codice comunitario sull’attraversamento delle frontiere — Divieto per i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo e che abbiano lasciato il territorio di uno Stato membro di rientrarvi successivamente all’entrata in vigore di detto codice — Assenza di misure transitorie — Violazione dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento — Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009)

Massima

1. Le norme sul respingimento dei cittadini di paesi terzi dettate dall’articolo 13 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009, sono applicabili anche ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro.

(v. punto 41, dispositivo 1)

2. Il visto di ritorno di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009, costituisce un’autorizzazione di uno Stato membro che può essere rilasciata ad un cittadino di un paese terzo, il quale non sia in possesso né di un permesso di soggiorno, né di un visto, né di un visto con validità territoriale limitata ai sensi del codice dei visti, che gli consente di lasciare questo Stato membro per un determinato scopo per rientrare successivamente in questo stesso Stato.

Infatti, dalle definizioni contenute all’articolo 2 del regolamento n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) può desumersi che «il visto di ritorno» di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006 non è un «visto» ai sensi di tale codice né un «visto con validità territoriale limitata» come definito all’articolo 2, punto 4, del codice del visti.

(v. punti 49, 51-52)

3. L’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che rilascia ad un cittadino di un paese terzo un visto di ritorno ai sensi di tale disposizione non può limitare l’ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale.

(v. punto 56, dispositivo 2)

4. I principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non impongono di prevedere misure transitorie per i cittadini di paesi terzi che abbiano lasciato il territorio di uno Stato membro essendo in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, e che desiderino rientrare nel medesimo territorio successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009.

(v. punto 83, dispositivo 3)


Causa C-606/10

Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)

contro

Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

«Regolamento (CE) n. 562/2006 — Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Articolo 13 — Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo — Normativa nazionale che vieta il rientro di tali cittadini nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo in assenza di un visto di ritorno — Nozione di “visto di ritorno” — Prassi amministrativa anteriore che ha autorizzato il rientro senza visto di ritorno — Necessità di misure transitorie — Insussistenza»

Massime della sentenza

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Codice comunitario sull’attraversamento delle frontiere – Norme sul respingimento dei cittadini di paesi terzi – Ambito di applicazione – Cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo di uno Stato membro e che intendano rientrarvi attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009, art. 13)

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Codice comunitario sull’attraversamento delle frontiere – Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi – Nozione di «visto di ritorno»

    [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009, art. 5, § 4, a), e n. 810/2009, art. 2]

  3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Codice comunitario sull’attraversamento delle frontiere – Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi – Visto di ritorno che limita l’ingresso ai soli punti di attraversamento frontalieri del territorio nazionale – Inammissibilità

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009, art. 5, § 4, a)]

  4. Atti delle istituzioni – Regolamenti – Codice comunitario sull’attraversamento delle frontiere – Divieto per i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo e che abbiano lasciato il territorio di uno Stato membro di rientrarvi successivamente all’entrata in vigore di detto codice – Assenza di misure transitorie – Violazione dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Insussistenza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009)

  1.  Le norme sul respingimento dei cittadini di paesi terzi dettate dall’articolo 13 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009, sono applicabili anche ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro.

    (v. punto 41, dispositivo 1)

  2.  Il visto di ritorno di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009, costituisce un’autorizzazione di uno Stato membro che può essere rilasciata ad un cittadino di un paese terzo, il quale non sia in possesso né di un permesso di soggiorno, né di un visto, né di un visto con validità territoriale limitata ai sensi del codice dei visti, che gli consente di lasciare questo Stato membro per un determinato scopo per rientrare successivamente in questo stesso Stato.

    Infatti, dalle definizioni contenute all’articolo 2 del regolamento n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) può desumersi che «il visto di ritorno» di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006 non è un «visto» ai sensi di tale codice né un «visto con validità territoriale limitata» come definito all’articolo 2, punto 4, del codice del visti.

    (v. punti 49, 51-52)

  3.  L’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che rilascia ad un cittadino di un paese terzo un visto di ritorno ai sensi di tale disposizione non può limitare l’ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale.

    (v. punto 56, dispositivo 2)

  4.  I principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non impongono di prevedere misure transitorie per i cittadini di paesi terzi che abbiano lasciato il territorio di uno Stato membro essendo in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, e che desiderino rientrare nel medesimo territorio successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009.

    (v. punto 83, dispositivo 3)