SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 maggio 2013 ( *1 )

«Articolo 45 TFUE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 10 — Prestazioni di vecchiaia — Residenza abituale in due Stati membri distinti — Beneficio di una pensione per i superstiti in uno di tali Stati e di una pensione di vecchiaia nell’altro — Soppressione di una di tali prestazioni — Recupero delle presunte indebite prestazioni»

Nella causa C-589/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Polonia), con decisione del 2 dicembre 2010, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2010, nel procedimento

Janina Wencel

contro

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, M. Ilešič, J.-J. Kasel (relatore), M. Safjan e M. Berger, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per il Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, da K.M. Kalinowska, U. Kulisiewicz e A. Szybkie, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da M. Szpunar, J. Faldyga e A. Siwek, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da V. Kreuschitz e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 maggio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 20, paragrafo 2, TFUE e 21 TFUE nonché di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 177, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede la sig.ra Wencel contrapposta al Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Istituto di previdenza sociale, sezione di Białystok; in prosieguo: lo «ZUS») in merito al suo diritto a una pensione di vecchiaia.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

3

L’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71 definisce la «residenza» come il luogo della dimora abituale.

4

Ai sensi dell’articolo 6, lettera b), del regolamento n. 1408/71, quest’ultimo, nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie di detto regolamento, si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli almeno due Stati membri.

5

In forza dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71, intitolato «Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento», restano applicabili «talune disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale concluse dagli Stati membri prima della data di applicazione [di tale medesimo] regolamento, a condizione che siano più favorevoli per i beneficiari o se connesse a circostanze storiche specifiche e con un effetto limitato nel tempo, e purché siano menzionate nell’allegato III».

6

Tra le convenzioni internazionali in materia di previdenza sociale che restano applicabili conformemente all’allegato III del regolamento n. 1408/71 figura, in particolare, la convenzione conclusa tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica federale di Germania, sulle prestazioni di vecchiaia e di invalidità (umowa r. między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym) del 9 ottobre 1975 (Dz. U. del 1976, n. 16, pos. 101), come modificata (in prosieguo: la «convenzione del 9 ottobre 1975»), alle condizioni e secondo le modalità definite all’articolo 27, paragrafi da 2 a 4, della convenzione tedesco-polacca sulla previdenza sociale (umowa polsko-niemiecka o zabezpieczeniu społecznym) dell’8 dicembre 1990 (Dz. U. del 1991, n. 108, pos. 468).

7

L’articolo 10 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Revoca delle clausole di residenza – Incidenza dell’assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice.

(…)».

8

In forza dell’articolo 12 del regolamento n. 1408/71:

«1.   Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria (…).

2.   Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro.

(...)».

9

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 «[l]e persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro (...). Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del (...) titolo [II]».

10

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71:

«Con riserva degli articoli da 14 a 17:

(...)

f)

la persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro (...), è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».

11

Ai sensi dell’articolo 46 bis del regolamento n. 1408/71:

«1.   Ai sensi del presente capitolo si intendono per “cumulo di prestazioni della stessa natura” tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona.

2.   Ai sensi del presente capitolo si intendono per “cumulo di prestazioni di natura diversa” tutti i cumuli di prestazioni che non possono essere considerate della stessa natura ai sensi del paragrafo 1.

3.   Per l’applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o una prestazione di natura diversa o con altri redditi, valgono le norme seguenti:

(…)

d)

nel caso in cui clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione siano applicate in base alla legislazione di un solo Stato membro, in quanto l’interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa dovute in base alla legislazione di altri Stati membri o di altri redditi acquisiti sul territorio di altri Stati membri, la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro può essere ridotta soltanto entro i limiti dell’importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio degli altri Stati membri».

Le convenzioni tedesco-polacche

12

L’articolo 4 della convenzione del 9 ottobre 1975 recita come segue:

«1.   Le pensioni di vecchiaia derivanti da assicurazione pensionistica sono assegnate dall’ente previdenziale del paese nel cui territorio risiede il beneficiario, ai sensi della vigente normativa applicabile a detto ente.

2.   Al momento della liquidazione della pensione in forza delle regole applicabili all’ente previste al paragrafo 1, i periodi di assicurazione, i periodi di occupazione e altri periodi assimilati maturati nell’altro Stato sono presi in considerazione da detto ente come se fossero maturati nel territorio del primo Stato.

3.   Le pensioni previste al paragrafo 2 sono riconosciute solamente per il periodo di residenza dell’interessato nel territorio del paese in cui l’ente previdenziale ha stabilito il diritto alla pensione. Durante tale periodo il beneficiario di una pensione non vanta, presso l’ente previdenziale dell’altro Stato, alcun diritto in forza dei periodi di assicurazione, dei periodi di occupazione e di altri periodi assimilati maturati in tale Stato (…)».

13

In forza dell’articolo 27, paragrafo 2, della convenzione tedesco-polacca sulla previdenza sociale dell’8 dicembre 1990, i diritti e le prerogative acquisiti fino al 1o gennaio 1991 in uno degli Stati parti in forza della convenzione del 9 ottobre 1975 non sono messi in discussione, fintantoché i beneficiari risiedono nel territorio di detto Stato.

La normativa polacca

14

In Polonia, le pensioni di vecchiaia e di altri tipi sono disciplinate dalla legge sulle pensioni di vecchiaia e di altri tipi e corrisposte dal Fondo di previdenza sociale (ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), del 17 dicembre 1998, nella versione consolidata (Dz. U. del 2009, n. 153, pos. 1227; in prosieguo: la «legge sulle pensioni di vecchiaia»).

15

L’articolo 114, paragrafo 1, di detta legge dispone che il diritto alle prestazioni o il loro ammontare è soggetto a ricalcolo, su richiesta dell’interessato o d’ufficio, se, divenuta definitiva la decisione in materia di prestazioni, vengono presentate nuove prove o, già prima della pronuncia di tale decisione, si fanno valere circostanze che incidono sul diritto alle prestazioni o sul loro ammontare.

16

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafi 1 e 2, di tale legge, la persona che abbia percepito indebitamente le prestazioni è obbligata a restituirle. Per prestazioni percepite indebitamente si intendono le prestazioni erogate anche in presenza di circostanze tali da giustificare l’esclusione o la sospensione del diritto alle prestazioni o la cessazione del loro pagamento, totale o parziale, qualora la persona ammessa a percepire le prestazioni sia stata informata di non averne diritto.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

La sig.ra Wencel, cittadina polacca, nata il 25 febbraio 1930, è iscritta dal 1954 nel registro della città di Białystok (Polonia). Suo marito, anch’egli di cittadinanza polacca, si è stabilito, dopo il loro matrimonio risalente al 1975, a Francoforte sul Meno (Germania), in cui è stato registrato come residente e ha instaurato un rapporto di lavoro che comportava il versamento di contributi di previdenza sociale. Dal 1984, lo stesso ha beneficiato di una pensione d’invalidità in Germania. La sig.ra Wencel ha raggiunto spesso il suo consorte in tale Stato membro e quest’ultimo ha trascorso la totalità delle ferie e dei giorni festivi in Polonia.

18

Conformemente a un’attestazione di avvenuta dichiarazione di domicilio rilasciata dal comune di Francoforte sul Meno, la sig.ra Wencel ha soggiornato, in modo permanente, dal 1984 in Germania. Essa vi ha ottenuto un’autorizzazione di soggiorno, ma non vi ha mai svolto un’attività professionale. Nondimeno, dal 1984 al 1990, la stessa è stata assunta per l’assistenza a bambini su incarico della nuora in Polonia. Con decisione dello ZUS del 24 ottobre 1990, la ricorrente ha acquisito, in forza dei periodi maturati in Polonia, il diritto a una pensione di vecchiaia polacca. Successivamente al decesso del coniuge nel 2008, l’ente previdenziale tedesco le versa una pensione per i superstiti, concessa, in particolare, a motivo della sua residenza in Germania. Attualmente risiede in Polonia presso il figlio, la nuora e i suoi nipoti.

19

Nel 2009, lo ZUS è stato informato del fatto che la sig.ra Wencel era registrata come residente sia in Polonia sia in Germania. Fondandosi su una dichiarazione del 24 novembre 2009, in cui la sig.ra Wencel afferma di risiedere in Germania, pur passando la totalità delle ferie e dei giorni festivi in Polonia, lo ZUS ha adottato due decisioni fondate sugli articoli 114 e 138 della legge sulle pensioni di vecchiaia.

20

Con la sua prima decisione, del 26 novembre 2009, lo ZUS ha annullato la decisione di concessione della pensione di vecchiaia del 24 ottobre 1990 e ne ha sospeso il pagamento. Secondo lo ZUS, in forza dell’articolo 4 della convenzione del 9 ottobre 1975, l’ente previdenziale dello Stato di residenza del richiedente è l’unico competente per pronunciarsi su una domanda di pensione di vecchiaia. Dato che la sig.ra Wencel avrebbe risieduto in modo permanente in Germania dal 1975, non potrebbe beneficiare della pensione di vecchiaia in forza del sistema previdenziale polacco. Con la sua seconda decisione, del 23 dicembre 2009, lo ZUS ha chiesto alla sig.ra Wencel il rimborso delle somme indebitamente percepite nel corso dei tre anni precedenti.

21

Il 4 gennaio 2010, la sig.ra Wencel ha impugnato queste due decisioni dinanzi al Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (tribunale regionale – giudice del lavoro e della previdenza sociale di Białystok) invocando una violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulla libertà di circolazione e di soggiorno. Infatti, a suo giudizio la circostanza di disporre di due luoghi di residenza abituale non dovrebbe privarla del suo diritto alla pensione di vecchiaia in Polonia. Peraltro, la stessa rileva che la dichiarazione del 24 novembre 2009 è stata formulata in una situazione di emergenza e sotto la pressione dei dipendenti dello ZUS, cosicché non riflette la realtà.

22

Con sentenza del 15 settembre 2010, detto giudice ha respinto il ricorso della sig.ra Wencel in quanto, anche se un individuo può essere registrato come residente in due distinti Stati membri, l’articolo 4 della convenzione del 9 ottobre 1975 esclude che detto individuo possa disporre di due centri di interessi distinti. Il trasferimento del centro di interessi della sig.ra Wencel in Germania avrebbe comportato rendere competente l’ente previdenziale tedesco. Peraltro, malgrado l’avviso che figura sulla decisione di concessione della sua pensione di vecchiaia, la sig.ra Wencel avrebbe omesso d’informare lo ZUS della sua decisione di lasciare la Polonia.

23

La sig.ra Wencel ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.

24

Secondo tale giudice, dall’articolo 10 del regolamento n. 1408/71 emerge che una persona residente nel territorio di uno Stato membro non può essere privata dei suoi diritti a prestazioni acquisiti in forza della normativa di un altro Stato membro. Anche se la situazione di una persona che disponga contemporaneamente di due residenze abituali non vi è prevista, si dovrebbe ammettere che anche a un tale soggetto sia applicabile detto articolo 10. Dopo aver elencato tutti gli elementi di fatto che depongono a favore della constatazione che la sig.ra Wencel disponeva in effetti, contemporaneamente, di due luoghi di residenza abituale e che, dal 1975 al 2008, ha trascorso la metà del suo tempo in Polonia e l’altra metà in Germania, il giudice del rinvio conclude che la situazione della sig.ra Wencel è atipica e che l’assenza di dichiarazione da parte sua in merito a un trasferimento del centro dei suoi interessi è da ricondursi alla circostanza secondo cui essa riteneva effettivamente di disporre di due luoghi di residenza equivalenti ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71.

25

Il giudice d’appello nutre dubbi sulla questione se la sig.ra Wencel possa essere privata dei suoi diritti a prestazioni per il solo fatto che essa dispone di due luoghi di residenza abituale. Secondo tale giudice, le decisioni dello ZUS risultano contrarie al principio di libera circolazione nell’Unione europea.

26

Infatti, dal momento che, successivamente all’adesione della Repubblica di Polonia all’Unione nel 2004, le disposizioni della convenzione del 9 ottobre 1975 si applicano, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, esclusivamente se non sono meno favorevoli delle disposizioni di quest’ultimo, la sig.ra Wencel non dovrebbe subire, in applicazione degli articoli 20 TFUE e 21 TFUE, nonché dell’articolo 10 di detto regolamento, alcuna riduzione dei suoi diritti a prestazione per il fatto di aver disposto, durante oltre trent’anni, di due luoghi di residenza equivalenti.

27

Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se la concessione della pensione di vecchiaia possa essere revocata retroattivamente qualora l’interessato non sia stato informato dell’obbligo di segnalare la sopravvenienza di qualsiasi circostanza in grado di influire sull’individuazione dell’ente previdenziale competente per l’esame delle domande relative alle pensioni di vecchiaia.

28

È in queste circostanze che il Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il principio di libera circolazione e di libero soggiorno negli Stati membri dell’Unione europea, sancito dagli articoli 21 TFUE e 20, paragrafo 2, TFUE, induca a interpretare l’articolo 10 del regolamento (...) n. 1408/71 (…), nel senso che le prestazioni in denaro per vecchiaia acquisite in base alla legislazione di uno Stato membro non possono subire alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca dovuta alla circostanza che il beneficiario abbia risieduto contemporaneamente (abbia avuto due residenze abituali di pari importanza) nel territorio di due Stati membri, di cui uno diverso da quello nel quale si trova l’ente debitore della pensione in parola.

2)

Se gli articoli 21 TFUE e 20, paragrafo 2, TFUE (…) e l’articolo 10 del regolamento n. 1408/71 (…) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che le disposizioni nazionali previste dall’articolo 114, paragrafo 1, della [legge sulle pensioni di vecchiaia], in combinato disposto con l’articolo 4 della convenzione del 9 ottobre 1975 (...), siano applicate in modo da consentire che l’ente previdenziale polacco riesamini la pratica ed escluda il diritto alla pensione per una persona che per diversi anni abbia avuto contemporaneamente due luoghi di residenza abituale (due centri degli interessi vitali) in due paesi, attualmente appartenenti all’Unione europea, e che prima del 2009 non abbia presentato domanda né certificato di trasferimento del proprio luogo di residenza in uno di tali paesi.

In caso di risposta negativa:

3)

Se gli articoli 20, paragrafo 2, TFUE e 21 TFUE (…) nonché l’articolo 10 del regolamento n. 1408/71 (…) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che la disposizione nazionale prevista all’articolo 138, paragrafi 1 e 2, della [legge sulle pensioni di vecchiaia], sia applicata in modo da consentire all’ente di richiedere il rimborso delle indennità pensionistiche versate negli ultimi tre anni ad una persona che dal 1975 al 2009 abbia avuto contemporaneamente due luoghi di residenza abituale (due centri degli interessi vitali) in due paesi, attualmente appartenenti all’Unione europea, qualora la suddetta persona nel corso dell’istruttoria relativa alla domanda di pensione e successivamente al suo percepimento non sia stata informata dall’ente previdenziale polacco anche della necessità di rendere nota la residenza abituale in due paesi e di presentare una domanda o una dichiarazione di elezione dell’ente previdenziale di uno dei due paesi in quanto competente per il trattamento delle domande di pensione».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

29

Tenuto conto delle particolarità della presente causa e al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, in via preliminare si deve stabilire se, ed eventualmente in quale misura, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 risultano applicabili in una situazione come quella in esame nel procedimento principale.

30

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’applicabilità ratione temporis del regolamento n. 1408/71, occorre ricordare che tale regolamento è entrato in vigore nei confronti della Repubblica di Polonia sin dall’adesione di quest’ultima all’Unione, ossia il 1o maggio 2004.

31

Nella fattispecie, sebbene la sig.ra Wencel avesse acquisito il suo diritto a una pensione di vecchiaia polacca in forza di una decisione dello ZUS del 24 ottobre 1990, nondimeno ai sensi delle decisioni del 26 novembre e del 23 dicembre 2009 tale diritto è stato annullato e alla sig.ra Wencel è stato chiesto il rimborso delle somme che si asserisce siano state indebitamente percepite durante i tre anni precedenti.

32

Di conseguenza, è su queste due ultime decisioni, emesse successivamente all’adesione della Repubblica di Polonia all’Unione, che verte la controversia principale.

33

Peraltro, conformemente a costante giurisprudenza, se è vero che il regolamento n. 1408/71, quale nuova normativa in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti applicabile in Polonia a partire dal 1o maggio 2004, ha validità, in linea di principio, soltanto per l’avvenire, essa tuttavia può essere applicata agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della legge precedente (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2002, Duchon, C-290/00, Racc. pag. I-3567, punto 21 e giurisprudenza citata).

34

Pertanto, la legittimità delle decisioni del 26 novembre e del 23 dicembre 2009 deve essere valutata alla luce del regolamento n. 1408/71, nei limiti in cui le disposizioni delle convenzioni di previdenza sociale non risultano applicabili.

35

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’applicabilità ratione materiae del regolamento n. 1408/71, si deve ricordare che, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, le disposizioni delle convenzioni di previdenza sociale menzionate all’allegato III di detto regolamento restano in vigore, nonostante l’articolo 6 del regolamento di cui trattasi, secondo cui quest’ultimo, nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie, si sostituisce alle convenzioni sulla previdenza sociale che vincoli almeno due Stati membri (sentenza del 18 dicembre 2007, Habelt e a., C-396/05, C-419/05 e C-450/05, Racc. pag. I-11895, punto 87).

36

Dal momento che la convenzione del 9 ottobre 1975 figura nell’allegato III del regolamento n. 1408/71, essa, in via di principio, continua ad essere applicabile anche dopo l’entrata in vigore in Polonia del regolamento n. 1408/71, se una delle altre due condizioni enunciate all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71 risulta soddisfatta, vale a dire se l’applicazione delle disposizioni della convenzione del 9 ottobre 1975 è più favorevole ai beneficiari o se tale convenzione discende da circostanze storiche e ha un effetto limitato nel tempo.

37

Pertanto, il regolamento n. 1408/71 è applicabile solo nei limiti in cui le convenzioni bilaterali concluse prima della sua entrata in vigore non ostano alla sua applicazione (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1969, Torrekens, 28/68, Racc. pag. 125, punti da 19 a 21). Tuttavia, una disposizione dell’Unione come l’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento che dà precedenza all’applicazione di una convenzione bilaterale non può avere una portata in conflitto con i principi sottesi al contesto normativo cui pertiene (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, Racc. pag. I-4107, punto 51).

38

Ne consegue che il diritto dell’Unione può applicarsi non solo a tutte le situazioni che, alle condizioni enunciate all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, non rientrano nell’ambito di applicazione della convenzione del 9 ottobre 1975, ma altresì quando le disposizioni di quest’ultima non sono conformi ai principi sui quali è fondato detto regolamento.

39

Siffatti principi, sottesi alle regole di coordinamento delle normative nazionali di previdenza sociale, corrispondono a quelli relativi al settore della libera circolazione delle persone, il cui principio fondamentale è quello secondo cui l’attività dell’Unione comporta, in particolare, l’abolizione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, van den Booren, C-127/11, punto 43, e giurisprudenza ivi citata).

40

Quindi, nei limiti in cui la sig.ra Wencel si è avvalsa della sua libertà di circolazione, alla situazione sono applicabili i principi sui quali si fonda il regolamento n. 1408/71. Orbene, alla luce del fatto che la convenzione internazionale in parola non è stata adottata al fine di attuare tali principi, essa, in una situazione come quella su cui verte il procedimento principale, può ledere tali principi.

41

Pertanto, occorre constatare che la situazione della sig.ra Wencel deve essere valutata sulla base del regolamento n. 1408/71.

Sulle questioni pregiudiziali

42

Con le sue questioni pregiudiziali, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che un ente di previdenza sociale è legittimato a sopprimere retroattivamente il diritto a una pensione di vecchiaia di cui beneficia un assicurato che nel corso di numerosi anni disponga, contemporaneamente, di due luoghi di residenza abituale in due Stati membri distinti, e ad esigere il rimborso delle indennità pensionistiche che si asserisce siano state indebitamente versate in quanto l’assicurato percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel territorio del quale ha del pari avuto una residenza.

43

In primo luogo, si deve verificare se una persona possa legittimamente, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1408/71, e più specificamente del suo articolo 10, disporre contemporaneamente di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri diversi.

44

Per quanto riguarda tale articolo 10, si deve precisare che esso enuncia le disposizioni relative alla revoca delle clausole di residenza nel senso che garantisce il beneficio delle prestazioni di previdenza sociale a carico dello Stato competente qualora l’assicurato risieda o trasferisca la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’ente debitore.

45

Dal momento che il tenore letterale dell’articolo 10 del regolamento n. 1408/71 non consente tuttavia di rispondere alla questione se l’esistenza di due residenze abituali in due Stati membri distinti sia ammessa in forza di detto regolamento, occorre ricordare che quest’ultimo istituisce un sistema di coordinamento dei regimi nazionali di previdenza sociale e stabilisce, al suo titolo II, dei criteri relativi alla determinazione della normativa applicabile.

46

La Corte ha già dichiarato che queste ultime disposizioni non solo sono dirette a impedire che gli interessati, in mancanza di una normativa che sia loro applicabile, restino privi di protezione in materia di previdenza sociale (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 1964, Nonnenmacher, 92/63, Racc. pag. 555, in particolare pagg. 568 e 569), ma mirano anche a far sì che gli interessati siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l’applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1986, Luijten, 60/85, Racc. pag. 2365, punto 12).

47

Tale principio dell’unicità della normativa applicabile trova la sua espressione, in particolare, nell’articolo 13, paragrafi 1 (v. in tal senso, segnatamente, sentenza Luijten, cit., punto 13) e 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, nonché nell’articolo 14 bis, paragrafo 2, di detto regolamento (sentenza del 9 marzo 2006, Piatkowski, C-493/04, Racc. pag. I-2369, punto 21).

48

Dal momento che il sistema instaurato dal regolamento n. 1408/71 prevede quindi la residenza quale criterio di collegamento per la determinazione della normativa applicabile, non si può ammettere, salvo privare di ogni effetto utile le disposizioni citate al punto precedente, che ai fini del regolamento n. 1408/71 una persona disponga, contemporaneamente, di più residenze in vari Stati membri.

49

Detta constatazione risulta confermata dalla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «residenza» ai sensi della disciplina dell’Unione applicabile ai regimi di previdenza sociale dei lavoratori migranti. In effetti, quando la situazione giuridica di una persona può essere collegata alla normativa di più Stati membri, la Corte ha sottolineato che la nozione di Stato membro nel quale una persona risiede si riferisce allo Stato in cui quest’ultima risiede abitualmente ed in cui si trova altresì il centro principale dei suoi interessi (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 1999, Swaddling, C-90/97, Racc. pag. I-1075, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

50

L’elaborazione da parte della giurisprudenza di un elenco di elementi da prendere in considerazione nel determinare il luogo di residenza abituale di una persona, elenco attualmente codificato nell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pag. 1), riflette l’esigenza della determinazione di un luogo di residenza unico.

51

Di conseguenza, si deve concludere che l’articolo 10 del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, una persona non può disporre, contemporaneamente, di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti.

52

In secondo luogo, per determinare l’ente competente a liquidare i diritti pensionistici di una persona risultante in una situazione analoga a quella della sig.ra Wencel, spetta al giudice del rinvio stabilire, alla luce di tutti gli elementi pertinenti del fascicolo, in quale Stato membro si trovi, ai sensi della citata giurisprudenza, la residenza abituale dell’interessata.

53

A tale riguardo si deve innanzitutto precisare che la ricorrente ha esercitato un’attività professionale soltanto nel territorio polacco e che detta attività era connessa alle relazioni familiari che la stessa aveva ivi in essere.

54

Successivamente, alla ricorrente è stata accordata, a partire dal 1990, una pensione di vecchiaia a motivo dei contributi che ha versato a tal fine in Polonia.

55

Infine, spetta al giudice nazionale verificare se la dichiarazione effettuata dall’interessata nel 2009, su richiesta dello ZUS, secondo la quale essa aveva la sua residenza in Germania, sia in contrasto con la realtà, in particolare tenuto conto della circostanza che, dopo il decesso del suo coniuge avvenuto nel 2008, il suo centro di interessi sembra essere stato trasferito del tutto in Polonia.

56

In terzo luogo, qualora si supponga che l’ente competente si trovi in tale Stato membro a motivo della residenza dell’interessata, occorre determinare se detto ente possa legittimamente sopprimere in modo retroattivo il suo diritto alla pensione di vecchiaia e richiedere alla stessa il rimborso delle pensioni che si asserisce siano state indebitamente versate per il fatto che percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio essa ha del pari avuto una residenza.

57

Quanto al cumulo di prestazioni, occorre ricordare che, da un lato, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, quest’ultimo in linea di principio non può conferire né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione.

58

Orbene, nei limiti in cui risulti, come emerge dalle osservazioni scritte presentate alla Corte, che la pensione di vecchiaia polacca percepita in Polonia dalla sig.ra Wencel è stata calcolata sul fondamento della carriera professionale che la stessa ha svolto in tale Stato membro e che la pensione per i superstiti tedesca le è stata versata in considerazione dell’attività esercitata dal suo defunto coniuge in Germania, queste due prestazioni non possono essere considerate come prestazioni della stessa natura (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1987, Stefanutti, 197/85, Racc. pag. 3855, punto 13; del 12 febbraio 1998, Cordelle, C-366/96, Racc. pag. I-583, punti 20 e 21, nonché del 7 marzo 2013, van den Booren, C-127/11, punti 32 e 33).

59

D’altra parte, come risulta dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, le clausole di riduzione previste dalla legislazione di uno Stato membro, se non è diversamente disposto in tale regolamento, sono opponibili ai beneficiari di una prestazione a carico di detto Stato membro qualora gli stessi abbiano diritto ad altre prestazioni di previdenza sociale, e ciò anche nel caso in cui tali prestazioni siano acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro (sentenza del 7 marzo 2002, Insalaca, C-107/00, Racc. pag. I-2403, punto 22).

60

Di conseguenza, il regolamento n. 1408/71 non osta all’applicazione di una disciplina nazionale che comporta la riduzione dell’importo della pensione alla quale l’assicurato ha diritto per il fatto di beneficiare di una prestazione di vecchiaia in un altro Stato membro, fatta salva, tuttavia, l’osservanza dei limiti imposti dal regolamento di cui trattasi.

61

Rientra in tali limiti, in particolare, l’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1408/71, ai sensi del quale la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro può essere ridotta soltanto entro i limiti dell’importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione dell’altro Stato membro.

62

Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la pensione di vecchiaia polacca dell’interessata non può essere soppressa retroattivamente a motivo dell’esistenza di una prestazione per i superstiti tedesca. Peraltro, essa può subire una riduzione nei limiti dell’importo delle prestazioni tedesche in forza di un’eventuale norma anticumulo polacca. Spetta al giudice del rinvio verificare l’esistenza di una siffatta regola nel caso di specie.

63

Nell’ipotesi dell’esistenza di una tale norma anticumulo nell’ordinamento giuridico polacco, alla quale non osterebbe il regolamento n. 1408/71, occorre inoltre verificare se essa risulterebbe in contrasto con le disposizioni del Trattato FUE.

64

Infatti, come è stato già rammentato al punto 37 della presente sentenza, l’interpretazione così fornita del regolamento n. 1408/71 deve intendersi nel senso che lascia impregiudicata la soluzione che discenderebbe dall’eventuale applicazione di disposizioni del diritto primario. La circostanza che un provvedimento nazionale possa essere conforme a una disposizione di un atto di diritto derivato, nel caso di specie il regolamento n. 1408/71, non produce necessariamente l’effetto di sottrarre tale provvedimento alle disposizioni del Trattato (sentenze del 16 luglio 2009, von Chamier-Glisczinski, C-208/07, Racc. pag. I-6095, punto 66 e giurisprudenza ivi citata, nonché van den Booren, cit., punto 38).

65

È in tale contesto che il giudice del rinvio sottopone le questioni pregiudiziali alla luce del diritto primario dell’Unione, e, in particolare, degli articoli 20, paragrafo 2, TFUE e 21 TFUE.

66

Orbene, è evidente che la situazione della sig.ra Wencel rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE.

67

Poiché il procedimento principale rientra nell’ambito di tale disposizione, non è necessario pronunciarsi sull’interpretazione degli articoli 20, paragrafo 2, TFUE e 21 TFUE. Infatti, queste ultime disposizioni, che enunciano, in linea generale, il diritto di ogni cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, trovano specifica espressione nell’articolo 45 TFUE per quel che riguarda la libera circolazione dei lavoratori (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2012, Caves Krier Frères, C-379/11, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

68

A questo proposito, è sufficiente ricordare che l’articolo 45 TFUE attua il principio fondamentale secondo cui l’attività dell’Unione comporta, in particolare, l’abolizione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone (sentenza van den Booren, cit., punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

69

Di conseguenza, il diritto dell’Unione osta a qualsiasi provvedimento nazionale che, seppur applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sia idoneo ad ostacolare o a scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v. sentenza van den Booren, cit., punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

70

Provvedimenti nazionali di questo tipo possono essere giustificati solo qualora perseguano un obiettivo di interesse generale, siano adeguati a garantire la realizzazione dello stesso e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza van den Booren, cit., punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

71

Pertanto spetta al giudice nazionale valutare la compatibilità della normativa nazionale di cui trattasi con le esigenze del diritto dell’Unione, verificando se la norma che dispone la soppressione del diritto a una pensione di vecchiaia nonché il rimborso degli importi che si asserisce siano stati indebitamente versati, che di certo si applica indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini degli altri Stati membri, non determini in concreto, in capo all’interessata, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale e, nel caso in cui l’esistenza di un tale svantaggio si verificasse nel caso di specie, se la norma nazionale in questione sia giustificata da considerazioni oggettive e se essa sia proporzionata rispetto all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale (sentenza van den Booren, cit., punto 46).

72

Nell’ambito di tale esame il giudice del rinvio dovrà altresì tener conto del fatto che il principio di leale collaborazione, sancito nell’articolo 10 TFUE, fa obbligo alle competenti autorità nazionali di mettere in atto tutti i mezzi di cui dispongono per realizzare l’obiettivo di cui all’articolo 45 TFUE (v. citate sentenze van Munster, punto 32, e Leyman, punto 49).

73

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate nel modo seguente:

l’articolo 10 del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, una persona non può disporre, contemporaneamente, di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti;

in forza delle disposizioni del regolamento n. 1408/71, e in particolare dei suoi articoli 12, paragrafo 2, e 46 bis, un ente competente di uno Stato membro, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non può legittimamente sopprimere in modo retroattivo il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennità pensionistiche che si asserisce siano state indebitamente versate per il fatto che quest’ultimo percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza. Tuttavia, l’importo di detta pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro può subire una riduzione nel limite dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo nazionale;

l’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, a una decisione che disponga la riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro nel limite dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo, purché tale decisione non determini, in capo al beneficiario di tali prestazioni, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale e purché, nel caso in cui l’esistenza di un tale svantaggio fosse accertata, essa sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, aspetto che incombe al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

74

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, una persona non può disporre, contemporaneamente, di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti.

 

In forza delle disposizioni di tale regolamento n. 1408/71, e in particolare dei suoi articoli 12, paragrafo 2, e 46 bis, un ente competente di uno Stato membro, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non può legittimamente sopprimere in modo retroattivo il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennità pensionistiche che si asserisce siano state indebitamente versate per il fatto che quest’ultimo percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza. Tuttavia, l’importo di detta pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro può subire una riduzione nel limite dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo nazionale.

 

L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, a una decisione che disponga la riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro nel limite dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo, purché tale decisione non determini, in capo al beneficiario di tali prestazioni, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale e purché, nel caso in cui l’esistenza di un tale svantaggio fosse accertata, essa sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, aspetto che incombe al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.