Causa C-461/10

Bonnier Audio AB e altri

contro

Perfect Communication Sweden AB

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen)

«Diritto d’autore e diritti connessi — Trattamento di dati via Internet — Lesione di un diritto esclusivo — Audiolibri resi accessibili per mezzo di un server FTP via Internet tramite un recapito IP fornito dall’operatore Internet — Ingiunzione rivolta all’operatore Internet di fornire il nominativo ed il recapito dell’utilizzatore dell’indirizzo IP»

Massime della sentenza

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione – Direttiva 2006/24 – Ambito di applicazione – Violazione di un diritto d’autore tramite Internet

    (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58, 2004/48, artt. 8 e 15, e 2006/24)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58 – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48 – Violazione di un diritto d’autore tramite Internet

    (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58 e 2004/48)

  1.  La direttiva 2006/24, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), dev’essere interpretata nel senso che non osta all’applicazione di una normativa nazionale, istituita sulla base dell’articolo 8 della direttiva 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la quale, ai fini dell’identificazione di un abbonato a Internet o di un utente Internet, consenta di ingiungere ad un operatore Internet di comunicare al titolare di un diritto di autore ovvero al suo avente causa l’identità dell’abbonato al quale sia stato attribuito un indirizzo IP (protocollo Internet) che sia servito ai fini della violazione di tale diritto, atteso che tale normativa non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae della direttiva 2006/24.

    Infatti, in primo luogo, dalla lettura del combinato disposto dell’articolo 11 e del dodicesimo considerando della direttiva 2006/24 emerge che tale direttiva costituisce una normativa speciale e ben circoscritta, che deroga e si sostituisce alla direttiva 2002/58 di portata generale e, in particolare, all’articolo 15, paragrafo 1, di quest’ultima.

    In secondo luogo, la suddetta normativa nazionale persegue un obiettivo differente da quello della direttiva 2006/24. Essa riguarda la comunicazione di dati, nell’ambito di un procedimento civile, ai fini dell’accertamento di lesioni di diritti di proprietà intellettuale, mentre la direttiva 2006/24 riguarda esclusivamente il trattamento e la conservazione di dati generati o trattati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, a fini di indagine, di accertamento e perseguimento di reati gravi, nonché la loro trasmissione alle competenti autorità nazionali. Resta a questo riguardo irrilevante la circostanza che lo Stato membro interessato non abbia ancora provveduto alla trasposizione della direttiva 2006/24, malgrado la scadenza del termine a tal fine previsto.

    (v. punti 40, 43-44, 46, 61 e dispositivo)

  2.  Le direttive 2002/58, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), e 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell’identificazione di un abbonato a Internet o di un utente Internet, consenta di ingiungere ad un operatore Internet di comunicare al titolare di un diritto di autore ovvero al suo avente causa l’identità dell’abbonato al quale sia stato attribuito un indirizzo IP (protocollo Internet) che sia servito ai fini della violazione di tale diritto, nella parte in cui tale normativa consente al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta, da parte di un soggetto legittimato ad agire, domanda di ingiunzione di comunicare dati di carattere personale, di ponderare, in funzione delle circostanze della specie e tenuto debitamente conto delle esigenze risultanti dal principio di proporzionalità, i contrapposti interessi in gioco.

    Infatti, nella trasposizione di tali direttive, gli Stati membri devono avere cura di fondarsi su un’interpretazione delle direttive medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tali direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a dette direttive, bensì anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione, quale il principio di proporzionalità.

    (v. punti 56, 61 e dispositivo)


Causa C-461/10

Bonnier Audio AB e altri

contro

Perfect Communication Sweden AB

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen)

«Diritto d’autore e diritti connessi — Trattamento di dati via Internet — Lesione di un diritto esclusivo — Audiolibri resi accessibili per mezzo di un server FTP via Internet tramite un recapito IP fornito dall’operatore Internet — Ingiunzione rivolta all’operatore Internet di fornire il nominativo ed il recapito dell’utilizzatore dell’indirizzo IP»

Massime della sentenza

  1. Ravvicinamento delle legislazioni — Conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione — Direttiva 2006/24 — Ambito di applicazione — Violazione di un diritto d’autore tramite Internet

    (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58, 2004/48, artt. 8 e 15, e 2006/24)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche — Direttiva 2002/58 — Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale — Direttiva 2004/48 — Violazione di un diritto d’autore tramite Internet

    (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58 e 2004/48)

  1.  La direttiva 2006/24, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), dev’essere interpretata nel senso che non osta all’applicazione di una normativa nazionale, istituita sulla base dell’articolo 8 della direttiva 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la quale, ai fini dell’identificazione di un abbonato a Internet o di un utente Internet, consenta di ingiungere ad un operatore Internet di comunicare al titolare di un diritto di autore ovvero al suo avente causa l’identità dell’abbonato al quale sia stato attribuito un indirizzo IP (protocollo Internet) che sia servito ai fini della violazione di tale diritto, atteso che tale normativa non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae della direttiva 2006/24.

    Infatti, in primo luogo, dalla lettura del combinato disposto dell’articolo 11 e del dodicesimo considerando della direttiva 2006/24 emerge che tale direttiva costituisce una normativa speciale e ben circoscritta, che deroga e si sostituisce alla direttiva 2002/58 di portata generale e, in particolare, all’articolo 15, paragrafo 1, di quest’ultima.

    In secondo luogo, la suddetta normativa nazionale persegue un obiettivo differente da quello della direttiva 2006/24. Essa riguarda la comunicazione di dati, nell’ambito di un procedimento civile, ai fini dell’accertamento di lesioni di diritti di proprietà intellettuale, mentre la direttiva 2006/24 riguarda esclusivamente il trattamento e la conservazione di dati generati o trattati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, a fini di indagine, di accertamento e perseguimento di reati gravi, nonché la loro trasmissione alle competenti autorità nazionali. Resta a questo riguardo irrilevante la circostanza che lo Stato membro interessato non abbia ancora provveduto alla trasposizione della direttiva 2006/24, malgrado la scadenza del termine a tal fine previsto.

    (v. punti 40, 43-44, 46, 61 e dispositivo)

  2.  Le direttive 2002/58, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), e 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell’identificazione di un abbonato a Internet o di un utente Internet, consenta di ingiungere ad un operatore Internet di comunicare al titolare di un diritto di autore ovvero al suo avente causa l’identità dell’abbonato al quale sia stato attribuito un indirizzo IP (protocollo Internet) che sia servito ai fini della violazione di tale diritto, nella parte in cui tale normativa consente al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta, da parte di un soggetto legittimato ad agire, domanda di ingiunzione di comunicare dati di carattere personale, di ponderare, in funzione delle circostanze della specie e tenuto debitamente conto delle esigenze risultanti dal principio di proporzionalità, i contrapposti interessi in gioco.

    Infatti, nella trasposizione di tali direttive, gli Stati membri devono avere cura di fondarsi su un’interpretazione delle direttive medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tali direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a dette direttive, bensì anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione, quale il principio di proporzionalità.

    (v. punti 56, 61 e dispositivo)