Causa C‑412/10

Deo Antoine Homawoo

contro

GMF Assurances SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali — Regolamento (CE) n. 864/2007 — Ambito di applicazione ratione temporis»

Massime della sentenza

Cooperazione giudiziaria in materia civile — Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali — Regolamento n. 864/2007 — Ambito di applicazione ratione temporis — Distinzione operata tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione — Portata

(Art. 297 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 864/2007, artt. 31 e 32)

Gli artt. 31 e 32 del regolamento n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), letti in combinato disposto con l’art. 297 TFUE, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto ad applicare tale regolamento unicamente ai fatti generativi di un danno verificatisi a partire dall’11 gennaio 2009, e che la data di instaurazione del procedimento di risarcimento o la data di determinazione della legge applicabile da parte del giudice adito non hanno alcuna incidenza ai fini della definizione dell’ambito di applicazione nel tempo di detto regolamento.

Infatti, il regolamento n. 864/2007 contiene, da un lato, un articolo 31, intitolato «Applicazione nel tempo», a norma del quale detto regolamento si applica ai fatti generativi di un danno che si siano verificati dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso, e, dall’altro, un articolo 32, intitolato «Data di applicazione», a tenore del quale il regolamento è in linea di principio applicabile a partire dall’11 gennaio 2009. Orbene, in assenza di una disposizione specifica che stabilisca una data per l’entrata in vigore del regolamento, tale data deve essere determinata secondo la regola generale enunciata nell’art. 297, n. 1, terzo comma, TFUE. Poiché il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 31 luglio 2007, esso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia il 20 agosto 2007.

Date tali premesse, l’art. 31 del regolamento non può essere interpretato senza prendere in considerazione la data di applicazione stabilita dall’art. 32 del medesimo regolamento, ossia l’11 gennaio 2009. Un’interpretazione siffatta è la sola che consenta di assicurare, ai sensi dei ‘considerando’ sesto, tredicesimo, quattordicesimo e sedicesimo del regolamento, la piena realizzazione delle finalità di quest’ultimo, ossia garantire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza del diritto quanto alla legge applicabile e l’applicazione uniforme di detto regolamento in tutti gli Stati membri. Per contro, tali obiettivi rischierebbero di essere compromessi qualora il regolamento venisse applicato a fatti verificatisi tra la data della sua entrata in vigore e quella fissata dal suo art. 32.

(v. punti 23, 30, 33-35, 37 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 novembre 2011 (*)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Ambito di applicazione ratione temporis»

Nel procedimento C‑412/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Regno Unito), con decisione 27 luglio 2010, pervenuta in cancelleria il 18 agosto 2010, nella causa

Deo Antoine Homawoo

contro

GMF Assurances SA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra C. Toader (relatore) e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 luglio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Homawoo, dal sig. J. Dingemans, QC, dai sigg. M. Zurbrugg e K. Deal, advocates, nonché dal sig. I. Mitchell, solicitor;

–        per la GMF Assurances SA, dal sig. N. Paines, QC, dal sig. P. Janusz, advocate, e dai sigg. S. Ball e P. Thomas, solicitors;

–        per il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agente;

–        per il governo ellenico, dal sig. G. Karipsiadis e dalla sig.ra T. Papadopoulou, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, dal sig. M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 31 e 32 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU L 199, pag. 40; in prosieguo: il «regolamento»), letti in combinato disposto con l’art. 297 TFUE.

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia insorta tra il sig. Homawoo, domiciliato nel Regno Unito, vittima di un incidente automobilistico durante un soggiorno in Francia, e la GMF Assurances SA (in prosieguo: la «GMF»), una compagnia di assicurazioni costituita e stabilita in Francia.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        I ‘considerando’ sesto, tredicesimo, quattordicesimo e sedicesimo del regolamento sono così formulati:

«(6)      Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale, quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.

(...)

(13)      Norme uniformi applicabili a prescindere dalla legge da esse designata possono permettere di evitare il rischio di distorsioni di concorrenza fra contendenti comunitari.

(14)      Il requisito della certezza del diritto e l’esigenza di amministrare la giustizia nei casi concreti sono elementi essenziali dello spazio di giustizia. (...)

(...)

(16)      Norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. (...)».

4        L’art. 4, n. 1, del regolamento così dispone:

«Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».

5        L’art. 15 del regolamento, intitolato «Ambito della legge applicabile», così dispone:

«La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare:

(...)

c)      l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’indennizzo chiesto;

(...).

6        L’art. 28 del regolamento, dal titolo «Rapporti con altre convenzioni internazionali in vigore», recita:

«1.      Il presente regolamento non osta all’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell’adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali.

2.      Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento».

7        L’art. 29 del regolamento, riguardante l’elenco delle convenzioni internazionali, prevede, al n. 1, quanto segue:

«Entro l’11 luglio 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni».

8        Il testo dell’art. 30, n. 2, del regolamento è il seguente:

«Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio della situazione nel settore della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, che tenga conto delle disposizioni relative alla libertà di stampa e di espressione nei mezzi d’informazione e delle questioni di conflitti di leggi connesse alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [(GU L 281, pag. 31)]».

9        L’art. 31 del regolamento, intitolato «Applicazione nel tempo», stabilisce quanto segue:

«Il presente regolamento si applica a fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore che danno origine a danni».

10      L’art. 32 del regolamento, intitolato «Data di applicazione», prevede quanto segue:

«Il presente regolamento si applica a decorrere dall’11 gennaio 2009, fatta eccezione per l’articolo 29, che si applica a decorrere dall’11 luglio 2008».

 La normativa nazionale

11      Nell’ordinamento inglese, le norme sui conflitti di leggi in materia di responsabilità extracontrattuale sono contenute – come indicato dalla decisione di rinvio – nella Parte III della legge del 1995 sul diritto internazionale privato (disposizioni varie) [Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995] e stabiliscono che la legge applicabile è quella del paese in cui si verifica il fatto illecito pregiudizievole. In materia di danni alla persona, l’art. 11, n. 2, lett. a), della menzionata legge del 1995 dispone che la legge applicabile è quella del luogo in cui la persona si trovava allorché ha subito il danno.

12      L’art. 15A della legge del 1995 di cui sopra, introdotto dal regolamento del 2008 disciplinante la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Inghilterra e Galles e Irlanda del Nord) [Law Applicable to Non-Contractual Obligations (England and Wales and Northern Ireland) Regulations 2008; SI 2008, n. 2986], stabilisce che nessuna disposizione della Parte III di tale legge del 1995 «comporta l’effetto di incidere sulla soluzione di questioni attinenti alla materia extracontrattuale che devono essere risolte ai sensi del [regolamento]».

13      Per quanto riguarda la valutazione del danno, la giurisprudenza nazionale, e segnatamente la decisione della House of Lords nella causa Harding v Wealands [(2007) 2 AC 1], stabilisce che la valutazione del danno risarcibile è una questione procedurale, disciplinata dalla legge inglese in quanto lex fori.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

14      Il 29 agosto 2007, durante un soggiorno in Francia, il sig. Homawoo è rimasto vittima di un incidente provocato da un veicolo il cui conducente era assicurato presso la GMF.

15      L’8 gennaio 2009 il sig. Homawoo ha instaurato, in particolare nei confronti della GMF, un procedimento dinanzi alla High Court of Justice per ottenere il risarcimento dei danni alla persona e dei danni indiretti subiti.

16      Dinanzi al giudice del rinvio, il ricorrente nel giudizio a quo ha fatto valere che la valutazione dei danni era disciplinata dal diritto inglese, che è il diritto designato dalle norme sui conflitti di legge dettate dalla lex fori applicabili alla causa principale. Detto ricorrente ha infatti sostenuto che il regolamento non era applicabile ratione temporis, in quanto esso, a norma dei suoi artt. 31 e 32, non si applicava ai fatti generativi di un danno verificatisi – come nella fattispecie oggetto del giudizio a quo – prima dell’11 gennaio 2009, data fissata per la sua entrata in vigore. In subordine, detto ricorrente ha osservato che il regolamento non si applicava qualora, indipendentemente dalla data del verificarsi del danno, il procedimento in questione fosse stato instaurato prima della data sopra citata.

17      La GMF, pur non contestando la fondatezza della domanda di risarcimento del ricorrente, ha sostenuto che la valutazione dei danni subiti doveva essere disciplinata dal diritto francese, in conformità alle norme sui conflitti di leggi dettate dal regolamento. Infatti, secondo la GMF, il regolamento era entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità alla regola dettata dall’art. 297 TFUE. Di conseguenza, il regolamento sarebbe applicabile nella causa principale, in quanto il fatto che ha dato origine ai danni suddetti si è verificato dopo tale data ed il giudice nazionale è chiamato a stabilire la legge applicabile in una data successiva all’11 gennaio 2009.

18      La High Court of Justice ritiene, in primo luogo, che l’art. 32 del regolamento non si riferisca alla data di proposizione di un’azione giudiziale o a quella di pronuncia di una decisione giurisdizionale, e che dunque nulla giustifichi un’interpretazione di detta norma nel senso che il regolamento sia applicabile a qualsiasi azione proposta a partire dalla data stabilita nell’articolo summenzionato. In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che un’interpretazione secondo cui il regolamento si applicherebbe ai fatti generativi di un danno verificatisi a partire dall’11 gennaio 2009 permetterebbe di garantire la certezza del diritto, in quanto fornirebbe una data fissa, non correlata all’avvio di procedimenti giurisdizionali. Tuttavia, alla luce del tenore letterale dell’art. 31 del regolamento, il giudice nazionale dubita che sia possibile accogliere un’interpretazione siffatta.

19      Sulla scorta di tali premesse, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli artt. 31 e 32 del [regolamento], in combinato disposto con l’art. 297 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto ad applicare [detto regolamento], segnatamente l’art. 15, lett. c), del medesimo, in una fattispecie in cui il fatto all’origine del danno si sia verificato il 29 agosto 2007.

2)      Se sulla soluzione della prima questione incida una delle seguenti circostanze:

a)      che il procedimento diretto ad ottenere il risarcimento dei danni sia stato avviato l’8 gennaio 2009;

b)      che il giudice nazionale non si sia pronunciato sulla legge applicabile prima dell’11 gennaio 2009».

 Sulle questioni pregiudiziali

20      Con i suoi quesiti, che vanno esaminati congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se gli artt. 31 e 32 del regolamento, letti in combinato disposto con l’art. 297 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto ad applicare il regolamento unicamente ai fatti generativi di un danno verificatisi a partire dall’11 gennaio 2009, e se la data di instaurazione del procedimento per il risarcimento del danno e quella di determinazione della legge applicabile da parte del giudice adito abbiano un’incidenza ai fini della definizione dell’ambito di applicazione ratione temporis di detto regolamento.

21      Nella presente causa, al fine di rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre esaminare le due disposizioni del regolamento per stabilire quale sia la data di entrata in vigore di quest’ultimo e a partire da quale data esso divenga applicabile.

22      Per quanto riguarda la data di entrata in vigore del regolamento, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 297, n. 1, terzo comma, TFUE, gli atti legislativi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

23      Nel caso di specie il regolamento, pur non stabilendo espressamente alcuna data di entrata in vigore, contiene, da un lato, un articolo 31, intitolato «Applicazione nel tempo», a norma del quale detto regolamento si applica ai fatti generativi di un danno che si siano verificati dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso, e, dall’altro, un articolo 32, intitolato «Data di applicazione», a tenore del quale il regolamento è applicabile a partire dall’11 gennaio 2009, eccezion fatta per un articolo, che non viene in questione nella causa principale.

24      A questo proposito va rilevato che il legislatore può legittimamente operare una distinzione tra la data di entrata in vigore e quella di applicazione dell’atto da esso emanato, posticipando la seconda rispetto alla prima. Tale meccanismo è in particolare idoneo a consentire agli Stati membri o alle istituzioni dell’Unione – una volta che l’atto è entrato in vigore ed è stato dunque integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione – di adempiere, sul fondamento dell’atto stesso, gli obblighi preliminari ad essi incombenti e che risultano indispensabili per la successiva piena applicazione di tale atto alla generalità dei soggetti giuridici cui è destinato.

25      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, il legislatore ha fatto ricorso a tale meccanismo in svariati atti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, ad esempio nel regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6).

26      Per quanto riguarda il regolamento, è pacifico che la sua data di entrata in vigore non viene fissata né dal suo art. 31 né dal suo art. 32.

27      Vero è che tre versioni linguistiche del titolo dell’art. 32 del regolamento («Inwerkingtreding», «Data intrării în vigoare» e «Entrada en vigor») fanno riferimento alla nozione di entrata in vigore. Tuttavia, anche in queste tre versioni linguistiche, il contenuto dell’articolo suddetto fa riferimento all’11 gennaio 2009 quale data di applicazione del regolamento.

28      Come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la necessità di un’interpretazione uniforme degli atti dell’Unione esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato isolatamente, ed impone, al contrario, che tale testo venga interpretato ed applicato alla luce delle versioni esistenti nelle altre lingue ufficiali (v., in particolare, sentenze 12 luglio 1979, causa 9/79, Koschniske, Racc. pag. 2717, punto 6, e 10 settembre 2009, causa C‑199/08, Eschig, Racc. pag. I‑8295, punto 54).

29      Nel caso di specie, visto il contenuto della norma coincidente in tutte le versioni linguistiche, occorre constatare che l’art. 32 del regolamento stabilisce non già la data dell’entrata in vigore di quest’ultimo, bensì quella della sua applicazione.

30      Ne consegue che, in assenza di una disposizione specifica che stabilisca una data per l’entrata in vigore del regolamento, tale data deve essere determinata secondo la regola generale enunciata nell’art. 297, n. 1, terzo comma, TFUE. Poiché il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 31 luglio 2007, esso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia il 20 agosto 2007.

31      Tale conclusione è confermata dal fatto che il regolamento ha imposto alcuni obblighi agli Stati membri e alla Commissione a partire dalla data suddetta. Infatti, ai sensi dell’art. 29 del regolamento, prima della data di applicazione di quest’ultimo, e precisamente entro l’11 luglio 2008, gli Stati membri erano tenuti a comunicare alla Commissione le convenzioni internazionali intervenute in materia di cui essi erano parti contraenti, e la Commissione doveva pubblicare l’elenco di tali convenzioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

32      Inoltre, a norma dell’art. 30, n. 2, del regolamento, la Commissione doveva presentare al Parlamento, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale, entro il 31 dicembre 2008, uno studio della situazione nel settore della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Pertanto, tali obblighi dovevano essere adempiuti prima dell’11 gennaio 2009, data prevista dall’art. 32 del regolamento per l’applicazione di quest’ultimo nei confronti della generalità dei soggetti di diritto.

33      Date tali premesse, l’art. 31 del regolamento, disciplinante, giusta il suo titolo, l’«Applicazione nel tempo», non può essere interpretato senza prendere in considerazione la data di applicazione stabilita dall’art. 32 del medesimo regolamento, ossia l’11 gennaio 2009. Pertanto, occorre ritenere che il regolamento si applichi, a norma del suo art. 31, ai fatti generativi di un danno verificatisi a partire da tale data.

34      Un’interpretazione siffatta è la sola che consenta di assicurare, ai sensi dei ‘considerando’ sesto, tredicesimo, quattordicesimo e sedicesimo del regolamento, la piena realizzazione delle finalità di quest’ultimo, ossia garantire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza del diritto quanto alla legge applicabile e l’applicazione uniforme di detto regolamento in tutti gli Stati membri.

35      Per contro, tali obiettivi rischierebbero di essere compromessi qualora il regolamento venisse applicato a fatti verificatisi tra la data della sua entrata in vigore e quella fissata dal suo art. 32. Infatti, come evidenziato dal ricorrente nella causa principale, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, non è escluso che due fatti verificatisi lo stesso giorno, prima dell’11 gennaio 2009, possano essere disciplinati da leggi differenti a seconda della data di instaurazione del procedimento di risarcimento o della data di determinazione della legge applicabile da parte del giudice adito. Per di più, gli obblighi derivanti da un fatto che ha causato danni in un medesimo luogo a più persone potrebbero essere disciplinati da leggi differenti a seconda dell’esito dei diversi procedimenti giudiziari.

36      Pertanto, né la data di instaurazione della causa, né quella di determinazione della legge applicabile da parte del giudice nazionale sono pertinenti ai fini della definizione dell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento. Come risulta dall’art. 31 di quest’ultimo, il solo momento da prendere in considerazione è quello del verificarsi del fatto lesivo.

37      Ciò considerato, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che gli artt. 31 e 32 del regolamento, letti in combinato disposto con l’art. 297 TFUE, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto ad applicare tale regolamento unicamente ai fatti generativi di un danno verificatisi a partire dall’11 gennaio 2009, e che la data di instaurazione del procedimento di risarcimento o la data di determinazione della legge applicabile da parte del giudice adito non hanno alcuna incidenza ai fini della definizione dell’ambito di applicazione nel tempo di detto regolamento.

 Sulle spese

38      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Gli artt. 31 e 32 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), letti in combinato disposto con l’art. 297 TFUE, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto ad applicare tale regolamento unicamente ai fatti generativi di un danno verificatisi a partire dall’11 gennaio 2009, e che la data di instaurazione del procedimento di risarcimento o la data di determinazione della legge applicabile da parte del giudice adito non hanno alcuna incidenza ai fini della definizione dell’ambito di applicazione nel tempo di detto regolamento.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.