Causa C-360/10

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

contro

Netlog NV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg te Brussel)

«Società dell’informazione — Diritto di autore — Internet — Prestatore di servizi di hosting — Trattamento delle informazioni memorizzate su una piattaforma di rete sociale in linea — Predisposizione di un sistema di filtraggio di tali informazioni al fine di impedire la messa a disposizione di file che ledono i diritti d’autore — Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni memorizzate»

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni – Società dell’informazione – Diritto d’autore e diritti connessi – Protezione dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 8 e 11; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, art. 15, § 1, 2001/29 e 2004/48, art. 3, § 1)

Le direttive 2000/31, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio:

delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi;

che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti;

a titolo preventivo;

a spese esclusive del prestatore, e

senza limiti nel tempo,

idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d’autore.

Infatti, una simile ingiunzione obbligherebbe il suddetto prestatore a procedere ad una sorveglianza attiva della quasi totalità dei dati relativi a ciascuno degli utenti dei suoi servizi, onde prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale, imponendogli in tal modo una sorveglianza generalizzata vietata dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. Essa causerebbe, peraltro, una grave violazione della libertà di impresa del prestatore di servizi di hosting, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose. Pertanto, un’ingiunzione siffatta non rispetterebbe l’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d’autore, e, dall’altro, quella della libertà d’impresa, di cui beneficiano operatori quali i prestatori di servizi di hosting. Gli effetti di una simile ingiunzione non si limiterebbero, del resto, al prestatore di servizi di hosting, poiché il sistema di filtraggio è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali degli utenti dei medesimi, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Da un lato, l’ingiunzione implicherebbe l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale dagli utenti della medesima, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare i suddetti utenti. Dall’altro, essa rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito.

(v. punti 38, 46-50, 52 e dispositivo)


Causa C-360/10

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

contro

Netlog NV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg te Brussel)

«Società dell’informazione — Diritto di autore — Internet — Prestatore di servizi di hosting — Trattamento delle informazioni memorizzate su una piattaforma di rete sociale in linea — Predisposizione di un sistema di filtraggio di tali informazioni al fine di impedire la messa a disposizione di file che ledono i diritti d’autore — Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni memorizzate»

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Società dell’informazione — Diritto d’autore e diritti connessi — Protezione dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 8 e 11; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, art. 15, § 1, 2001/29 e 2004/48, art. 3, § 1)

Le direttive 2000/31, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio:

delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi;

che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti;

a titolo preventivo;

a spese esclusive del prestatore, e

senza limiti nel tempo,

idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d’autore.

Infatti, una simile ingiunzione obbligherebbe il suddetto prestatore a procedere ad una sorveglianza attiva della quasi totalità dei dati relativi a ciascuno degli utenti dei suoi servizi, onde prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale, imponendogli in tal modo una sorveglianza generalizzata vietata dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. Essa causerebbe, peraltro, una grave violazione della libertà di impresa del prestatore di servizi di hosting, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose. Pertanto, un’ingiunzione siffatta non rispetterebbe l’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d’autore, e, dall’altro, quella della libertà d’impresa, di cui beneficiano operatori quali i prestatori di servizi di hosting. Gli effetti di una simile ingiunzione non si limiterebbero, del resto, al prestatore di servizi di hosting, poiché il sistema di filtraggio è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali degli utenti dei medesimi, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Da un lato, l’ingiunzione implicherebbe l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale dagli utenti della medesima, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare i suddetti utenti. Dall’altro, essa rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito.

(v. punti 38, 46-50, 52 e dispositivo)