Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 dicembre 2011 – Haltergemeinschaft LBL / Hauptzollamt Düsseldorf

(causa C‑250/10)

«Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica – Art. 14, n. 1, lett. b) – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea – Carburante messo a disposizione dal noleggiatore di un aeromobile utilizzato dal noleggiatario dell’aeromobile medesimo per voli effettuati a fini diversi dalla prestazione di un servizio aereo a titolo oneroso»

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Esenzione dei prodotti forniti ai fini dell’utilizzazione quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea diversa dall’aviazione di diporto privato – Portata – Locazione o noleggio di un aeromobile a un’impresa per i propri fini commerciali diversi dalla prestazione di un servizio aereo a titolo oneroso – Esclusione [Direttiva del Consiglio 2003/96, art. 14, n. 1, lett. b)] (v. punti 25-26 e dispositivo)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Finanzgericht Düsseldorf – Interpretazione dell’art. 14, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51) – Portata dell’esenzione prevista per i prodotti energetici forniti ai fini dell’utilizzazione quali carburanti o commestibili per la navigazione aerea – Esenzione del carburante messo a disposizione dal locatore o noleggiatore di un aeromobile, che non sia un’impresa di navigazione aerea, ed utilizzato dai locatari dell’aeromobile per i voli da essi effettuati a fini commerciali.

Dispositivo

L’art. 14, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che un’impresa, come quella di cui è causa nel procedimento principale, qualora conceda in locazione o noleggio un aeromobile ad essa appartenente, unitamente al carburante, ad imprese le cui operazioni di navigazione aerea non siano direttamente finalizzate alla prestazione, da parte delle imprese medesime, di servizi aerei a titolo oneroso, non può beneficiare dell’esenzione dalla tassa sui prodotti energetici forniti ai fini dell’utilizzazione quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea diversa dall’aviazione di diporto privato, prevista da detta disposizione.