SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

22 marzo 2012 ( *1 )

«Marchio comunitario — Definizione e acquisizione — Marchio anteriore — Modalità di deposito — Deposito per via elettronica — Mezzo che consente di identificare con precisione la data, l’ora e il minuto della presentazione della domanda»

Nella causa C-190/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Spagna), con decisione del 24 febbraio 2010, pervenuta in cancelleria il 16 aprile 2010, nel procedimento

Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis)

contro

Boys Toys SA,

Administración del Estado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, E. Levits (relatore), J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis), da M.D. Garayalde Niño e A.I. Alpera Plazas, abogadas, nonché da V. Venturini Medina, procurador;

per il governo spagnolo, da B. Plaza Cruz, in qualità di agente;

per il governo ellenico, da K. Georgiadis nonché da Z. Chatzipavlou e G. Alexaki, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da E. Gippini Fournier, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 marzo 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (in prosieguo: la «Génesis») e, dall’altro, la Boys Toys SA, succeduta alla Pool Angel Tomás SL, e l’Administración del Estado, relativamente al rigetto, da parte dell’Oficina Española de Patentes y Marcas (ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi; in prosieguo: l’«OEPM») dell’opposizione proposta dalla Génesis avverso la registrazione del marchio nazionale spagnolo Rizo’s.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

La prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) è stata abrogata dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (GU L 299, pag. 25). Tuttavia, in considerazione della data dei fatti, la prima direttiva 89/104 resta pertinente per la controversia principale.

4

Ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori»:

«1.   Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

a)

se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;

b)

se l’identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore.

2.   Per “marchi di impresa anteriori” ai sensi del paragrafo 1 si intendono:

a)

i marchi di impresa la cui data di domanda di registrazione sia anteriore alla data di domanda del marchio di impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:

i)

i marchi comunitari;

(…)

(…)

c)

le domande di marchi di impresa di cui alle lettere a) e b), sotto riserva di registrazione degli stessi;

 

(…)

(…)».

5

Il regolamento n. 40/94 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Tuttavia, in considerazione della data dei fatti, alla presente controversia si applica tale primo regolamento, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (GU L 296, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94 modificato»).

6

L’articolo 8 del regolamento n. 40/94 modificato, rubricato «Impedimenti relativi alla registrazione», ai paragrafi 1 e 2 così disponeva:

«1.   In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

a)

se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;

b)

se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

2.   Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:

a)

i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:

i)

marchi comunitari,

(…)

b)

le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;

(...)».

7

L’articolo 14 del regolamento n. 40/94 modificato, intitolato «Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione», prevedeva, al paragrafo 1, che gli effetti del marchio comunitario fossero disciplinati esclusivamente dalle disposizioni di tale regolamento e che, inoltre, le contraffazioni di un marchio comunitario fossero soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X del regolamento n. 40/94.

8

L’articolo 26 del regolamento n. 40/94 modificato, relativo alle condizioni che la domanda di marchio comunitario deve soddisfare, così recitava:

«1.   La domanda di marchio comunitario deve contenere:

a)

una richiesta di registrazione di un marchio comunitario;

b)

indicazioni che permettano di identificare il richiedente;

c)

l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;

d)

la riproduzione del marchio.

2.   La domanda di marchio comunitario comporta il pagamento della tassa di deposito ed eventualmente di una o più tasse per classe di prodotto.

3.   La domanda di marchio comunitario deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 157».

9

Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 40/94 modificato, rubricato «Data di deposito»:

«La data di deposito della domanda di marchio comunitario è quella in cui la documentazione, contenente gli elementi informativi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all’Ufficio [per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)] o, qualora la domanda sia stata depositata presso l’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro ovvero presso l’Ufficio dei marchi del Benelux, a tali uffici, sotto condizione del pagamento della tassa di deposito entro un mese dalla presentazione di tale documentazione».

10

L’articolo 32 del regolamento n. 40/94 modificato, rubricato «Efficacia della domanda quale deposito nazionale», disponeva che la «domanda di marchio comunitario alla quale è stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l’efficacia di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di marchio comunitario».

11

L’articolo 97 del regolamento n. 40/94 modificato, intitolato «Diritto applicabile», così recitava:

«1.   I tribunali dei marchi comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.

2.   Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.

3.   Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi comunitari applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale è situato».

12

Ai sensi della regola 5, intitolata «Deposito della domanda», del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1):

«1.

Sui documenti che costituiscono la domanda, l’[UAMI] appone la data di ricezione e il numero d’ordine del fascicolo. L’[UAMI] rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero d’ordine del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di individuazione del marchio, il tipo e il numero dei documenti e la data di ricezione.

2.

Qualora, a norma dell’articolo 25 del regolamento, la domanda venga presentata all’Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o all’Ufficio dei marchi del Benelux, questi uffici numerano ogni foglio della domanda con numeri arabi. Prima di inoltrarla, gli stessi uffici appongono sui documenti che costituiscono la domanda la data di ricezione ed il numero dei fogli. L’ufficio a cui è stata presentata la domanda rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta da cui risulti almeno la natura e il numero dei documenti, nonché la data di ricezione.

3.

Se ha ricevuto una domanda tramite l’Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o l’Ufficio dei marchi del Benelux, l’[UAMI] appone sulla domanda la data di ricezione ed il numero d’ordine del fascicolo e trasmette immediatamente al richiedente, a norma della seconda frase del paragrafo 1, una ricevuta da cui risulti la data di ricezione presso l’[UAMI]».

Il diritto nazionale

13

L’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e c), della legge 17/2001 sui marchi (Ley 17/2001 de Marcas), del 7 dicembre 2001 (BOE n. 294 dell’8 dicembre 2001, pag. 45579), definisce i marchi anteriori nei termini seguenti:

«(...)

a)

i marchi registrati la data del cui deposito o della cui rivendicazione della priorità del marchio è anteriore alla data della domanda oggetto dell’esame e che appartengono alle categorie seguenti:

i)

i marchi spagnoli;

ii)

i marchi oggetto di una registrazione internazionale con effetto in Spagna;

iii)

i marchi comunitari;

(…)

c)

le domande di marchi di impresa di cui alle lettere a) e b), purché la registrazione degli stessi sia stata effettivamente eseguita;

(…)».

14

L’articolo 11 della legge 17/2001, rubricato «Deposito della domanda», al paragrafo 6 così prevede:

«L’organo competente a ricevere la domanda indica, al momento della ricezione, il numero della stessa nonché il giorno, l’ora ed il minuto della ricezione, conformemente alle disposizioni regolamentari vigenti».

15

L’articolo 13 della legge 17/2001 così recita:

«1.   La data di deposito della domanda è quella in cui l’organo competente, conformemente all’articolo 11, riceve la documentazione contenente gli elementi di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

2.   La data di deposito delle domande depositate presso un ufficio postale è il momento in cui detto ufficio riceve la documentazione contenente gli elementi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, sempreché siano presentati in busta aperta, per posta raccomandata e con avviso di ricevimento, indirizzato all’organo competente a ricevere la domanda. L’ufficio postale deve indicare giorno, ora e minuto del deposito.

3.   Qualora uno degli organi o una delle unità amministrative di cui ai paragrafi precedenti non abbia dato atto, al momento della ricezione della domanda, dell’ora del deposito, viene indicata l’ultima ora del giorno. Qualora non sia stato registrato il minuto, viene indicato l’ultimo minuto dell’ora. Qualora non si sia dato atto né dell’ora né del minuto, vengono indicati l’ultima ora e l’ultimo minuto del giorno».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

16

Dalla decisione di rinvio risulta che la mattina del 12 dicembre 2003, rispettivamente alle 11.52 e alle 12.13, la Génesis ha depositato, per via elettronica, presso l’UAMI, due domande di marchi comunitari, ossia il marchio denominativo Rizo, per prodotti delle classi 16, 28, 35 e 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, nonché il marchio denominativo Rizo, El Erizo, per prodotti delle classi 16, 35 e 36 ai sensi di tale accordo.

17

Dalla decisione di rinvio emerge inoltre che lo stesso giorno, ma alle 17.45, la Pool Angel Tomás SL ha chiesto all’OEPM la registrazione del marchio denominativo Rizo’s per prodotti della classe 28 ai sensi del richiamato accordo.

18

La Génesis si è opposta alla domanda di registrazione del marchio nazionale, ritenendo che i marchi comunitari denominativi Rizo e Rizo, El Erizo fossero anteriori al primo.

19

Poiché l’OEPM ha respinto l’opposizione con decisione del 9 dicembre 2004, la Génesis ha proposto un reclamo con cui chiedeva all’OEPM di accertare l’anteriorità dei marchi comunitari di cui essa è titolare, basandosi sulla circostanza che la domanda dei marchi in questione era stata depositata, per via elettronica, il 12 dicembre 2003, e che tale data era quella da prendere in considerazione.

20

Con decisione del 29 giugno 2005 l’OEPM ha respinto il menzionato reclamo, dichiarando nuovamente che, in forza dell’articolo 27 del regolamento n. 40/94 modificato, occorreva considerare che il deposito della domanda dei marchi comunitari di cui al procedimento principale era stato effettuato il 7 gennaio 2004, data della produzione effettiva della documentazione, e che tale data era successiva alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio spagnolo Rizo’s.

21

In seguito al ricorso proposto dalla Génesis avverso tale ultima decisione, la Seconda Sezione della Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, competente per il contenzioso amministrativo, ha confermato, con sentenza del 7 febbraio 2008, la validità della concessione del marchio spagnolo richiesto Rizo’s. Tale giudice ha ritenuto che la data di deposito della domanda dei marchi comunitari in conflitto fosse la data della produzione effettiva della documentazione, e non il 12 dicembre 2003, data della presentazione della domanda per via elettronica.

22

La Génesis ha quindi proposto ricorso avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Nell’impugnazione la Génesis contesta, da un lato, l’interpretazione del Tribunal Superior de Justicia de Madrid riguardante la data di deposito della domanda dei marchi comunitari, e afferma che l’interpretazione corretta degli articoli 26 e 27 del regolamento n. 40/94 modificato è quella che porta a considerare come data di deposito delle domande la data in cui queste ultime sono state trasmesse all’UAMI e da esso ricevute. Nel procedimento principale, si dovrebbe pertanto prendere in considerazione il 12 dicembre 2003. D’altro lato, la Génesis reputa che il Tribunal Superior de Justicia de Madrid, non avendo riconosciuto l’anteriorità dei marchi comunitari Rizo e Rizo, El Erizo, avrebbe violato l’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e c), della legge 17/2001.

23

Alla luce di tali elementi il Tribunal Supremo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 27 del regolamento [n. 40/94 modificato] possa essere interpretato nel senso che possano essere presi in considerazione non solo il giorno, ma anche l’ora e il minuto del deposito della domanda di registrazione di un marchio comunitario dinanzi all’UAMI, e sempreché sia dato atto di tali elementi, al fine di stabilire la priorità temporale rispetto a un marchio nazionale depositato alla stessa data, nel caso in cui la normativa interna che disciplina la registrazione dei marchi nazionali consideri rilevante l’ora della presentazione».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

24

Si deve rilevare che la questione sollevata dal giudice del rinvio è basata sul presupposto che le domande di marchi comunitari e di marchio nazionale siano state depositate lo stesso giorno.

25

Orbene, anche se dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tanto l’OEPM quanto il giudice che ha statuito sul ricorso hanno considerato che la data di deposito della domanda dei marchi comunitari fosse successiva alla data di deposito della domanda del marchio nazionale, tale circostanza non incide tuttavia sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

26

Invero, secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, la cui esattezza non spetta alla Corte verificare, godono di una presunzione di rilevanza (sentenze del 15 maggio 2003, Salzmann, C-300/01, Racc. pag. I-4899, punti 29 e 31; del 7 giugno 2007, van der Weerd e a., da C-222/05 a C-225/05, Racc. pag. I-4233, punto 22, nonché del 16 dicembre 2008, Cartesio, C-210/06, Racc. pag. I-9641, punto 67). Il diniego di pronuncia, da parte della Corte, su un rinvio pregiudiziale proposto da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà o l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza Cartesio, cit., punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

27

Dato che la Génesis, tanto dinanzi al giudice di primo grado quanto dinanzi al giudice del rinvio, ha contestato la tesi secondo cui la data di deposito della domanda dei marchi comunitari sarebbe successiva a quella della domanda di registrazione del marchio nazionale, siffatta questione rientra nell’oggetto della controversia dinanzi a tale ultimo giudice. Di conseguenza non risulta, per lo meno non in modo manifesto, che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non abbia alcun rapporto con la realtà o l’oggetto del procedimento principale, né che verta su un problema ipotetico.

28

Occorre pertanto rispondere alla questione pregiudiziale.

Nel merito

29

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27 del regolamento n. 40/94 modificato debba essere interpretato nel senso che consente di tenere conto non soltanto del giorno, ma anche dell’ora e del minuto del deposito della domanda di marchio comunitario presso l’UAMI, al fine di stabilire l’anteriorità di tale marchio rispetto a un marchio nazionale depositato lo stesso giorno, anche nel caso in cui, in forza della normativa nazionale che disciplina la registrazione di quest’ultimo marchio, l’ora e il minuto del deposito siano, a tale proposito, elementi rilevanti.

30

In via preliminare è necessario rammentare che la protezione dei marchi nell’Unione europea è caratterizzata dalla coesistenza di numerosi regimi di protezione.

31

Da un lato, la direttiva 89/104, in base al suo primo considerando, ha lo scopo di ravvicinare le legislazioni nazionali sui marchi, onde eliminare le disparità esistenti che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.

32

Anche se, a tenore del terzo considerando della direttiva 89/104, «non appare attualmente necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa», è pur vero che tale direttiva contiene un’armonizzazione relativa a norme sostanziali che rivestono un’importanza fondamentale in materia, vale a dire, secondo lo stesso considerando, norme relative a disposizioni nazionali che hanno un’incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno, e che detto considerando non esclude che l’armonizzazione relativa a dette norme sia completa (sentenze del 16 luglio 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Racc. pag. I-4799, punto 23; dell’11 marzo 2003, Ansul, C-40/01, Racc. pag. I-2439, punto 27, e del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Racc. pag. I-8701, punto 30).

33

Tuttavia, il quinto considerando della direttiva 89/104 precisa in particolare che gli «Stati membri mantengono (…) la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti in seguito a registrazione; che spetta loro, ad esempio, stabilire la forma delle procedure di registrazione e di nullità, decidere se debbano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione o nella procedura di nullità ovvero in entrambe, o ancora, qualora possano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione, prevedere una procedura di opposizione o un esame d’ufficio, ovvero entrambi».

34

Occorre pertanto constatare che la direttiva 89/104 non contiene disposizioni relative alle modalità di deposito o alla determinazione della data di deposito delle domande di marchi nazionali. Poiché gli Stati membri restano liberi di fissare le proprie disposizioni in materia, queste ultime possono, di conseguenza, differire da uno Stato membro all’altro.

35

D’altro canto, il regolamento n. 40/94 modificato, come risulta dal suo secondo considerando, ha l’obiettivo di istituire un regime comunitario dei marchi i quali godono di una protezione uniforme e producono i loro effetti in tutto il territorio dell’Unione (v., in tale senso, sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France, C-235/09, Racc. pag. I-2801, punto 41).

36

Tale regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da qualsiasi sistema nazionale (v., in particolare, sentenze del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C-238/06 P, Racc. pag. I-9375, punto 65; del 16 luglio 2009, American Clothing Associates/UAMI e UAMI/American Clothing Associates, C-202/08 P e C-208/08 P, Racc. pag. I-6933, punto 58, nonché del 30 settembre 2010, Evets/UAMI, C-479/09 P, punto 49).

37

In quanto sistema autonomo e indipendente dai sistemi nazionali, il regime comunitario dei marchi possiede regole proprie relative alle modalità di deposito della domanda di un marchio comunitario, contenute nei regolamenti n. 40/94 modificato e n. 2868/95. In particolare, l’articolo 27 del regolamento n. 40/94 modificato contiene una disposizione specifica relativa alla data di deposito della domanda di un marchio comunitario, senza effettuare in proposito alcun rinvio alle disposizioni del diritto nazionale.

38

In tale contesto, al fine di rispondere alla questione sottoposta, si deve in primo luogo stabilire se la nozione di «data di deposito della domanda di marchio comunitario», di cui all’articolo 27 del regolamento n. 40/94 modificato, debba essere interpretata nel senso che impone di prendere in considerazione non soltanto il giorno, ma anche l’ora e il minuto del deposito di tale domanda.

39

In secondo luogo, se la nozione di «data di deposito della domanda di marchio comunitario» ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 40/94 modificato dev’essere interpretata nel senso che non impone di prendere in considerazione l’ora e il minuto del deposito di tale domanda, occorrerà verificare se il diritto dell’Unione osti a che tali elementi siano comunque presi in considerazione, in forza del diritto nazionale, al fine di stabilire l’anteriorità di un marchio comunitario rispetto a un marchio nazionale depositato lo stesso giorno, nel caso in cui, secondo la normativa nazionale che disciplina la registrazione di quest’ultimo marchio, l’ora e il minuto del deposito siano elementi rilevanti.

Sul significato e la portata della nozione di «data di deposito» di cui all’articolo 27 del regolamento n. 40/94 modificato

40

Si deve anzitutto rilevare che l’applicazione uniforme tanto del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza esige che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata debba di norma dar luogo, in tutta l’Unione, ad un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, Racc. pag. 107, punto 11; del 19 settembre 2000, Linster, C-287/98, Racc. pag. I-6917, punto 43; del 21 ottobre 2010, Padawan, C-467/08, Racc. pag. I-10055, punto 32, e Budějovický Budvar, cit., punto 29).

41

Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che la determinazione del senso e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v., in particolare, sentenze del 10 marzo 2005, easyCar, C-336/03, Racc. pag. I-1947, punto 21; del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Racc. pag. I-11061, punto 17; del 29 luglio 2010, UGT-FSP, C-151/09, Racc. pag. I-7587, punto 39, e Budějovický Budvar, cit., punto 39).

42

Da ultimo, la necessità di un’interpretazione uniforme delle diverse versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione richiede anche, in caso di disparità tra esse, che la disposizione di cui trattasi sia intesa in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenze del 24 ottobre 1996, Kraaijeveld e a., C-72/95, Racc. pag. I-5403, punto 28; del 19 aprile 2007, Profisa, C-63/06, Racc. pag. I-3239, punto 14, nonché del 15 dicembre 2011, Møller, C-585/10, Racc. pag. I-13407, punto 26).

43

Orbene, da un esame comparativo delle diverse versioni linguistiche dell’articolo 27 del regolamento n. 40/94 modificato emerge che esse presentano alcune divergenze.

44

Infatti, le versioni ceca, tedesca, ungherese, slovacca, finlandese e svedese di tale articolo si riferiscono, per quanto attiene tanto alla rubrica di detto articolo quanto al suo testo, al giorno del deposito («Den podání», «Anmeldetag», «A bejelentés napja», «Deň podania», «Hakemispäivä», «Ansökningsdag»), mentre le versioni lituana e polacca del medesimo articolo precisano che la data di deposito («Padavimo data», «Data zgłoszenia») corrisponde al giorno («diena», «dzień») in cui la domanda è stata depositata.

45

Per contro, le altre versioni linguistiche utilizzano soltanto l’espressione «data di deposito» della domanda di marchio comunitario.

46

Le divergenze esistenti tra tali versioni linguistiche devono tuttavia essere relativizzate in quanto, secondo il senso comune, il termine «data» designa di norma il giorno del mese, il mese e l’anno in cui un atto è stato adottato o un fatto si è verificato. Del pari, l’indicazione del giorno in cui un atto è stato adottato o un fatto si è verificato comporta, secondo il senso comune, la necessità di indicare anche il mese e l’anno.

47

Ciò nondimeno, l’obbligo di indicare la data o il giorno non comporta, secondo il senso comune, l’obbligo di indicare l’ora e, a fortiori, il minuto. Pertanto, in assenza di un riferimento espresso, nell’articolo 27 del regolamento n. 40/94 modificato, all’ora e al minuto del deposito della domanda di marchio comunitario, risulta che il legislatore comunitario non ha considerato necessarie tali indicazioni al fine di stabilire il momento del deposito della domanda di marchio comunitario e, di conseguenza, la sua anteriorità rispetto a un altro marchio.

48

Tale interpretazione emerge altresì dal contesto in cui si colloca l’articolo 27 del regolamento n. 40/94 modificato. In particolare, la regola 5 del regolamento n. 2868/95, che precisa le formalità che devono essere espletate dall’UAMI, dall’Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o dall’Ufficio dei marchi del Benelux, all’atto del deposito di una domanda di marchio comunitario crea soltanto l’obbligo di apporre sulla domanda la data di ricezione della stessa e non l’ora e il minuto di tale data.

49

Orbene, occorre considerare che, se il legislatore comunitario avesse ritenuto che l’ora e il minuto del deposito della domanda del marchio comunitario dovessero essere presi in considerazione in quanto elementi costitutivi della «data di deposito» di tale domanda, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 40/94 modificato, tale precisazione avrebbe dovuto essere inserita nel regolamento n. 2868/95.

50

A tale proposito, la circostanza per cui, secondo le indicazioni contenute nel sito dell’UAMI, la data di deposito della domanda di marchio comunitario è quella in cui i documenti menzionati all’articolo 26 del regolamento n. 40/94 modificato sono depositati presso l’UAMI, ora dell’Europa centrale (GMT + 1), non consente tuttavia di concludere che l’ora e il minuto del deposito di tale domanda siano rilevanti al fine di stabilire l’anteriorità del marchio. Come posto in evidenza dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, detta indicazione dell’ora consente soltanto di stabilire la data del deposito presso l’UAMI.

51

La circostanza, fatta valere dalla Génesis, per cui all’atto della presentazione, per via elettronica, di domande di marchi comunitari, l’UAMI certificherebbe di fatto la data e l’ora del deposito di tali domande è anch’essa priva di rilevanza.

52

È corretto affermare che, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, della decisione n. EX-11-03 del presidente dell’Ufficio, del 18 aprile 2011, relativa alle comunicazioni tramite mezzi elettronici tra l’Ufficio e i suoi clienti («Decisione di base sulla comunicazione elettronica»), una comunicazione elettronica di conferma della ricezione della domanda, anch’essa elettronica, di marchio comunitario, è inviata al mittente, ed essa contiene la data e l’ora di ricezione di tale domanda. Tuttavia, dal medesimo articolo 10, paragrafo 2, risulta che la comunicazione di conferma della ricezione di detta domanda contiene un’avvertenza in base alla quale la data di ricezione fungerà anche da data di deposito, a condizione che sia versata una tassa entro il termine stabilito, senza che sia effettuato alcun riferimento, in proposito, all’ora di ricezione della domanda.

53

In ogni caso, dato che la domanda di marchio comunitario può essere depositata, in conformità dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 modificato, a scelta, presso l’UAMI o presso l’Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l’Ufficio dei marchi del Benelux, se fosse necessario prendere in considerazione l’ora e il minuto del deposito di una domanda di marchio comunitario, tale obbligo dovrebbe derivare esplicitamente dalle disposizioni di applicazione generale, e non dalla decisione del presidente dell’UAMI relativa al deposito delle domande di marchi comunitari per via elettronica.

54

Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che la nozione di «data di deposito della domanda di marchio comunitario», contenuta nell’articolo 27 del regolamento n. 40/94 modificato, impone di prendere in considerazione il giorno civile del deposito di una domanda di marchio comunitario, ma non l’ora e il minuto di quest’ultimo.

Sulla presa in considerazione dell’ora e del minuto del deposito in forza del diritto nazionale

55

Precisato ciò, è d’uopo verificare anche se il diritto dell’Unione osti a che l’ora e il minuto del deposito della domanda di marchio comunitario siano comunque presi in considerazione in forza del diritto nazionale, al fine di stabilire l’anteriorità di un marchio comunitario rispetto a un marchio nazionale depositato lo stesso giorno, nel caso in cui la normativa nazionale che disciplina la registrazione di tale ultimo marchio consideri l’ora e il minuto del deposito come elementi rilevanti.

56

A tale proposito è sufficiente rammentare, come rilevato al punto 37 della presente sentenza, che, essendo un sistema autonomo, il regime dei marchi comunitari possiede regole proprie relative alla data di deposito della domanda di un marchio comunitario, e non effettua alcun rinvio alle disposizioni di diritto nazionale.

57

Di conseguenza, la data di deposito della domanda di un marchio comunitario può essere determinata esclusivamente secondo le regole del diritto dell’Unione, senza che le soluzioni apportate dal diritto degli Stati membri possano avere un impatto in proposito.

58

Infatti, da un lato, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, dalla lettura combinata degli articoli 14 e 97 del regolamento n. 40/94 modificato emerge che l’applicabilità del diritto nazionale è limitata alle questioni che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 40/94 modificato.

59

Dall’altro lato, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, quando un marchio comunitario è utilizzato per opporsi alla registrazione di un marchio nazionale, ammettere che la data di deposito della domanda di tale marchio comunitario sia determinata tenendo conto delle disposizioni del diritto nazionale significherebbe rimettere in discussione l’uniformità della protezione di un marchio comunitario. Invero, dal momento che, come è stato rammentato al punto 34 della presente sentenza, gli Stati membri restano liberi di stabilire le modalità di deposito delle domande dei marchi nazionali, la portata della protezione di cui gode il marchio comunitario rischierebbe di differire da uno Stato membro all’altro.

60

La conclusione secondo la quale la data di deposito della domanda di un marchio comunitario può essere determinata esclusivamente secondo le regole di diritto dell’Unione non è rimessa in discussione dall’articolo 32 del regolamento n. 40/94 modificato, secondo il quale la domanda di marchio comunitario cui è stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l’efficacia di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di marchio comunitario.

61

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, tale disposizione non altera la nozione comunitaria di «data di deposito», né presuppone l’applicazione sussidiaria del diritto nazionale, ma si limita a riconoscere alle domande di marchi comunitari presentate presso l’UAMI lo stesso valore giuridico di quelle presentate presso gli uffici nazionali.

62

Ne consegue che il diritto dell’Unione osta a che l’ora e il minuto del deposito della domanda di marchio comunitario siano presi in considerazione in forza del diritto nazionale al fine di stabilire l’anteriorità di un marchio comunitario rispetto a un marchio nazionale depositato lo stesso giorno, nel caso in cui, secondo la normativa nazionale che disciplina la registrazione di tale ultimo marchio, l’ora e il minuto del deposito siano elementi rilevanti a tale proposito.

63

In considerazione di tutto quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 27 del regolamento n. 40/94 modificato dev’essere interpretato nel senso che non consente di prendere in considerazione, oltre al giorno, anche l’ora e il minuto del deposito della domanda di marchio comunitario presso l’UAMI, al fine di stabilire l’anteriorità di tale marchio rispetto a un marchio nazionale depositato lo stesso giorno, anche se, in forza della normativa nazionale che disciplina la registrazione di tale ultimo marchio, l’ora e il minuto del deposito sono elementi rilevanti a tale proposito.

Sulle spese

64

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2003, del 27 ottobre 2003, dev’essere interpretato nel senso che non consente di prendere in considerazione, oltre al giorno, anche l’ora e il minuto del deposito della domanda di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), al fine di stabilire l’anteriorità di tale marchio rispetto a un marchio nazionale depositato lo stesso giorno, anche se, in forza della normativa nazionale che disciplina la registrazione di tale ultimo marchio, l’ora e il minuto del deposito sono elementi rilevanti a tale proposito.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.