Causa C‑47/10 P

Repubblica d’Austria

contro

Scheucher-Fleisch GmbH e altri

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Artt. 87 CE e 88, nn. 2 e 3, CE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Decisione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Motivi di annullamento invocabili — Nozione di “interessato” — Motivazione delle sentenze — Onere della prova — Misure di organizzazione del procedimento dinanzi al Tribunale — Artt. 64 e 81 del regolamento di procedura del Tribunale»

Massime della sentenza

1.        Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale — Ricorso degli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE — Ricevibilità — Presupposti

[Artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, lett. h), 4, n. 3, e 6, n. 1]

2.        Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale — Ricorso degli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE — Identificazione dell’oggetto del ricorso

[Artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c); regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, lett. h), 4, n. 3, e 6, n. 1]

3.        Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

4.        Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio

(Art. 88, nn. 2 e 3, CE)

5.        Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che non le riguardano direttamente e individualmente — Motivi di irricevibilità di ordine pubblico

(Art. 230, quarto comma, CE)

6.        Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Sindacato della Corte sulla valutazione da parte del Tribunale della necessità di integrare gli elementi di informazione — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

7.        Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma)

1.        Nel settore degli aiuti di Stato, quando la Commissione adotta una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, relativo all’applicazione dell’articolo 88 CE, non soltanto dichiara la misura compatibile con il mercato comune, ma rifiuta pure implicitamente di avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’art. 88, n. 2, CE e all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

La legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni fondata sull’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999 dipende dall’esistenza di dubbi circa la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. Dal momento che siffatti dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento d’indagine formale al quale possono partecipare gli interessati contemplati dall’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, deve ritenersi che ogni interessato ai sensi di quest’ultima disposizione sia direttamente ed individualmente riguardato da siffatta decisione. In effetti, i beneficiari delle garanzie procedurali previste all’art. 88, n. 2, CE e all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999 possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare dinanzi al giudice dell’Unione la decisione di non sollevare obiezioni.

Pertanto, nell’ambito di un ricorso di annullamento, lo specifico status di «interessato» ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, legato all’oggetto specifico del ricorso, è sufficiente per identificare, secondo l’art. 230, quarto comma, CE, il ricorrente che contesta una decisione di non sollevare obiezioni.

Ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, si deve intendere per «interessato» in particolare ogni persona, impresa o associazione di imprese i cui interessi possano essere lesi dalla concessione di un aiuto, vale a dire in particolare le imprese concorrenti del beneficiario di tale aiuto. Si tratta, in altre parole, di un insieme indeterminato di destinatari, il che non esclude che un concorrente indiretto del beneficiario dell’aiuto possa essere qualificato come «interessato», a condizione che affermi che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto e che dia sufficiente dimostrazione che l’aiuto rischia di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione.

(v. punti 42-44, 132)

2.        Nel settore degli aiuti di Stato, quando un ricorrente chiede l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni, essenzialmente mette in discussione il fatto che la decisione presa dalla Commissione a proposito dell’aiuto di cui trattasi sia stata adottata senza che tale istituzione avviasse il procedimento d’indagine formale, violando così i diritti procedurali del ricorrente. Affinché la sua domanda di annullamento venga accolta, il ricorrente può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva, all’atto della fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune. L’utilizzo di siffatti argomenti non può tuttavia portare a trasformare l’oggetto del ricorso né a modificarne i presupposti di ricevibilità. Al contrario, l’esistenza di dubbi circa tale compatibilità è proprio la prova che dev’essere fornita per dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, nonché all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, relativo all’applicazione dell’articolo 88 CE.

(v. punto 50)

3.        In sede di impugnazione la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte. Uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

(v. punti 58-59)

4.        Nel settore degli aiuti di Stato, quando la fase preliminare di esame di cui all’art. 88, n. 3, CE non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto con il mercato comune, la Commissione è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE. Poiché la nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva, l’esistenza di difficoltà siffatte dev’essere ricercata non solo nelle circostanze dell’adozione dell’atto impugnato, ma anche nelle valutazioni sulle quali si è fondata la Commissione.

Nel caso in cui la compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto di cui trattasi possa essere direttamente condizionata da una discrepanza tra due testi a livello del diritto nazionale, tale discrepanza può oggettivamente destare dubbi circa la compatibilità con il mercato comune dell’aiuto di cui trattasi.

La Commissione è tenuta a prendere in considerazione un’eventuale discrepanza manifesta tra due testi nazionali, vale a dire una legge e alcune direttive amministrative, in particolare qualora dovesse emergere che un regime di aiuti contempla, a livello della legge che lo istituisce, una limitazione che desta seri dubbi in relazione alla sua compatibilità con il mercato comune.

(v. punti 70-71, 79-80, 85)

5.        Il criterio che subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica avverso una decisione di cui non è il destinatario alla condizione che sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione, posto dall’art. 230, quarto comma, CE, costituisce un motivo di irricevibilità di ordine pubblico che i giudici comunitari possono esaminare in qualsiasi momento, anche d’ufficio, e anche adottando misure che consentano loro di essere informati in maniera più completa.

(v. punti 97-98)

6.        Il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probatorio o meno dei mezzi prodotti dalle parti rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che sfugge al controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dagli atti.

Pertanto non può essere contestato al Tribunale di aver indirizzato alle parti, prima dell’udienza e nel corso di essa, una serie di quesiti dettagliati diretti ad integrare le informazioni di cui già disponeva e di aver tratto determinate conclusioni dalle risposte fornite dalle parti a tali quesiti nell’ambito dei motivi da esse validamente sollevati.

Allo stesso modo, non gli si può contestare, in sede d’impugnazione, di non aver adottato altre misure di organizzazione che le parti non gli hanno chiesto di adottare nella fase del procedimento dinanzi al Tribunale e che esse non descrivono precisamente nell’ambito del procedimento d’impugnazione.

(v. punti 99-100)

7.        L’obbligo di motivazione delle sentenze che incombe al Tribunale ai sensi degli artt. 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale.

(v. punto 104)







SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

27 ottobre 2011 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Artt. 87 CE e 88, nn. 2 e 3, CE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Motivi di annullamento invocabili – Nozione di “interessato” – Motivazione delle sentenze – Onere della prova – Misure di organizzazione del procedimento dinanzi al Tribunale – Artt. 64 e 81 del regolamento di procedura del Tribunale»

Nel procedimento C‑47/10 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 gennaio 2010,

Repubblica d’Austria, rappresentata dal sig. E. Riedl, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti M. Núñez Müller e J. Dammann, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Scheucher-Fleisch GmbH, con sede in Ungerdorf (Austria),

Tauernfleisch Vertriebs GmbH, con sede in Flattach (Austria),

Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, con sede in Glanegg (Austria),

Wech-Geflügel GmbH, con sede in Sankt Andrä (Austria),

Johann Zsifkovics, risiedente in Vienna (Austria),

rappresentate dagli avv.ti J. Hofer e T. Humer, Rechtsanwälte,

ricorrenti in primo grado,

Commissione europea, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 aprile 2011,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione la Repubblica d’Austria chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 novembre 2009, causa T‑375/04, Scheucher-Fleisch e a./Commissione (Racc. pag. II‑4155; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), che ha annullato la decisione della Commissione 30 giugno 2004, C(2004) 2037 def., relativa agli aiuti di Stato NN 34A/2000 concernenti i programmi di qualità e le etichette «AMA‑Biozeichen» e «AMA‑Gütesiegel» (in prosieguo: la «decisione controversa»), concessi dalla Repubblica d’Austria a favore del settore agroalimentare.

 Contesto normativo

2        I ‘considerando’ primo, secondo e terzo e ottavo del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), enunciano quanto segue:

«(1)      considerando che, fatte salve le norme procedurali speciali previste nei regolamenti per taluni settori, il presente regolamento andrebbe applicato agli aiuti in tutti i settori; che, ai fini dell’applicazione degli articoli [73] e [87] del trattato, l’articolo [88] attribuisce alla Commissione la competenza specifica a decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune quando si tratti di esaminare i regimi esistenti, di decidere su aiuti da istituire o modificare e di intervenire in caso di mancato rispetto delle sue decisioni o dell’obbligo di notifica;

(2)      considerando che la Commissione, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha elaborato e consolidato una prassi coerente per quanto concerne l’applicazione dell’articolo [88] del trattato e in numerose comunicazioni ha definito talune norme procedurali e taluni principi; che appare opportuno, al fine di assicurare un’effettiva ed efficace applicazione delle procedure di cui all’articolo [88] del trattato, codificare e stabilizzare questa prassi attraverso un regolamento;

(3)      considerando che un regolamento di procedura relativo all’applicazione dell’articolo [88] del trattato accresce la trasparenza e la certezza del diritto;

(...)

(8)      considerando che in tutti i casi in cui, dopo l’esame preliminare, la Commissione non sia in grado di dichiarare che l’aiuto è compatibile con il mercato comune, occorrerebbe avviare il procedimento di indagine formale volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per stabilire la compatibilità dell’aiuto stesso e a dar modo agli interessati di trasmettere le proprie osservazioni; che il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo [88, paragrafo 2] del trattato assicura la migliore tutela dei diritti degli interessati».

3        L’art. 1 del regolamento n. 659/1999 enuncia quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(...)

h)      “interessati”: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

4        Al capo II di tale regolamento, intitolato «Procedure relative agli aiuti notificati», il relativo art. 4, intitolato «Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione», dispone quanto segue:

«1.      La Commissione procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l’articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.

2.      La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3.      La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [87, paragrafo 1, CE], la dichiara compatibile con il mercato comune (…). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4.      La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [88, paragrafo 2, CE] (…).

5.      Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate.

6.      Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l’aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione a norma del presente articolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica».

5        Allo stesso capo II, l’art. 6 del regolamento in esame, intitolato «Procedimento d’indagine formale», al suo n. 1 prevede quanto segue:

«La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine».

6        Al capo III, intitolato «Procedura relativa agli aiuti illegali», l’art. 13 del regolamento n. 659/1999, al titolo «Decisioni della Commissione», dispone quanto segue:

«1.      L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell’articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili.

2.      Nel caso di presunti aiuti illegali, fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 2, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito agli articoli 4, paragrafo 5, 7, paragrafo 6, e 7, paragrafo 7.

3.      L’articolo 9 si applica per quanto compatibile».

7        Al capo VI, intitolato «Parti interessate», l’art. 20 di tale regolamento, al titolo «Diritti degli interessati», enuncia quanto segue:

«1.      Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell’articolo 6 in seguito ad una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d’indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell’articolo 7.

2.      Ogni parte interessata può informare la Commissione di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva di aiuti. La Commissione, se ritiene che, in base alle informazioni in suo possesso, non vi siano motivi sufficienti per esprimere un parere sul caso, ne informa l’interessato. La Commissione, se adotta una decisione su un caso riguardante l’argomento delle informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte interessata.

3.      A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4, 7, 10, paragrafo 3, e 11».

8        L’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale disciplina le misure di organizzazione del procedimento dinanzi al Tribunale e l’art. 81 dello stesso regolamento disciplina il contenuto delle sentenze del Tribunale.

 Fatti

9        I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti 1‑12 della sentenza impugnata. Ai fini della presente impugnazione, occorre rilevare i seguenti fatti.

10      Nel 1992 la Repubblica d’Austria ha adottato la legge federale sulla creazione dell’organismo regolatore del mercato «Agrarmarkt Austria» (Bundesgesetz über die Errichtung der Marktordnungsstelle «Agrarmarkt Austria») (BGBl. 376/1992; in prosieguo: l’«AMA‑Gesetz 1992»).

11      Tale legge istituisce una persona giuridica di diritto pubblico denominata «Agrarmarkt Austria» (in prosieguo: l’«AMA»), che ha la funzione di promuovere il marketing agricolo. Le attività operative dell’AMA incombono all’Agrarmarkt Austria Marketing GmbH (in prosieguo: l’«AMA Marketing»), controllata al 100% dall’AMA. Una di tali attività consiste nell’incentivare la produzione, il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli in Austria mediante l’attribuzione a determinati prodotti agricoli dell’etichetta bio «AMA» e dell’etichetta di qualità «AMA» (in prosieguo: le «etichette “AMA”»).

12      Al fine di promuovere la sua attività, l’AMA riceve contributi che devono essere versati in particolare per la macellazione di manzi, vitelli, suini, agnelli, pecore e pollame.

13      La Scheucher-Fleisch GmbH, la Tauernfleisch Vertriebs GmbH, la Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH e la Wech-Geflügel GmbH, nonché il commerciante a titolo individuale sig. Zsifkovics (in prosieguo, congiuntamente, la «Scheucher-Fleisch e a.»), sono imprese specializzate nella macellazione e nel sezionamento di animali da macello e sono pertanto soggette al versamento di contributi all’AMA. Lo stesso vale per la Grandits GmbH. I prodotti di tali imprese non beneficiano tuttavia delle etichette «AMA».

14      In seguito al ricevimento delle denunce della Scheucher-Fleisch e a. nonché della Grandits GmbH, la Commissione ha deciso, il 15 febbraio 2000, di invitare le autorità austriache a trasmetterle informazioni relative alle attività di marketing dell’AMA Marketing e dell’AMA. Alla luce delle risposte di tali autorità, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 3, CE, e di qualificare le misure in oggetto come «aiuti di Stato non notificati», circostanza di cui essa ha informato le autorità austriache con lettera del 19 giugno 2000. In seguito a una domanda della Repubblica d’Austria, pervenuta alla Commissione l’8 marzo 2003, quest’ultima ha deciso di dividere il procedimento in due parti, a seconda che si trattasse di misure anteriori o successive al 26 settembre 2002. Come risulta dalla decisione controversa, le misure di aiuto successive a tale data sono state trattate come aiuti di Stato notificati. Sono tali aiuti notificati a costituire l’oggetto del procedimento che ha portato all’adozione della decisione controversa.

15      Con la decisione controversa la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni contro le misure adottate dall’AMA o dall’AMA Marketing a partire dal 26 settembre 2002, concernenti i programmi di qualità e le etichette «AMA», ritenendo che fossero aiuti compatibili con il diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

16      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 settembre 2004, la Scheucher-Fleisch e a., nonché la Grandits GmbH, hanno proposto un ricorso di annullamento della decisione controversa. Con ordinanza del presidente della Sesta Sezione del Tribunale 4 febbraio 2009, la rinuncia della Grandits GmbH è stata messa agli atti.

17      Il ricorso di annullamento proposto dalla Scheucher-Fleisch e a. si fondava sostanzialmente su tre motivi, vale a dire la violazione delle regole di procedura, la violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE e la violazione della clausola sospensiva stabilita dall’art. 88, n. 3, CE nonché dall’art. 3 del regolamento n. 659/1999.

18      Il primo motivo della Scheucher-Fleisch e a. si articolava in quattro parti vertenti rispettivamente sulla mancata notifica alla Commissione degli aiuti in questione, sulla violazione delle garanzie procedurali previste all’art. 88, n. 2, CE, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sulla violazione del principio del termine ragionevole. Nell’ambito della seconda parte del primo motivo, la Scheucher-Fleisch e a. sostenevano che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine formale, a titolo dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999, a causa dei dubbi esistenti quanto alla compatibilità delle misure di cui trattasi con il mercato comune.

19      La Commissione si è opposta al ricorso deducendo la sua irricevibilità e, in subordine, la sua infondatezza.

20      Per statuire sull’irricevibilità dedotta dalla Commissione, il Tribunale ha analizzato, in primo luogo, fino a che punto la Scheucher-Fleisch e a. fossero interessate direttamente dalla decisione controversa. A tale riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 37 della sentenza impugnata, che le etichette «AMA» erano state rilasciate prima della decisione controversa e che l’ingiunzione di pagamento inviata alla Grandits GmbH da parte dell’AMA riguardava contributi dovuti per un periodo corrispondente, almeno in parte, a quello dell’applicazione delle misure previste dalla decisione controversa. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che la possibilità che le autorità austriache potessero decidere di non concedere gli aiuti di cui trattasi fosse puramente teorica e che la Scheucher-Fleisch e a. fossero quindi interessate direttamente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalla decisione controversa.

21      In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato se la Scheucher-Fleisch e a. fossero interessate individualmente dalla decisione controversa. A tale riguardo ha rilevato che, a causa dei motivi dedotti, occorreva analizzare separatamente la loro legittimazione ad agire per ottenere il rispetto dei loro diritti procedurali, da un lato, e la loro legittimazione ad agire per contestare la fondatezza della decisione controversa, dall’altro lato.

22      Per quanto riguarda la legittimazione ad agire della Scheucher-Fleisch e a. per ottenere il rispetto dei loro diritti procedurali, il Tribunale ha rilevato, al punto 53 della sentenza impugnata, che i beneficiari degli aiuti in oggetto non erano solo i dettaglianti, ma anche il complesso delle imprese appartenenti alla catena di produzione e di distribuzione specifica delle etichette «AMA». Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la Scheucher-Fleisch e a. erano imprese di macellazione e di sezionamento di animali concorrenti di quelle che beneficiano delle etichette di cui trattasi e che esse operavano anche sul medesimo mercato geografico. Il Tribunale ne ha dedotto che la Scheucher-Fleisch e a. fossero legittimate ad agire in quanto miravano ad ottenere il rispetto di loro diritti procedurali derivanti dall’art. 88, n. 2, CE e ha dichiarato ricevibile la seconda parte del primo motivo da esse dedotto.

23      Per quanto riguarda invece la legittimazione ad agire della Scheucher-Fleisch e a. per contestare la fondatezza della decisione controversa, il Tribunale ha concluso, ai punti 60 e 61 della sentenza impugnata, che esse non avevano dimostrato che la loro posizione sul mercato potesse essere sostanzialmente interessata dagli aiuti oggetto della decisione controversa ed ha pertanto dichiarato irricevibili la prima e la quarta parte del primo motivo, nonché il terzo motivo.

24      Infine il Tribunale ha dichiarato ricevibili, ai punti 63 e 64 della sentenza impugnata, anche la terza parte del primo motivo ed il secondo motivo, nella sola parte in cui erano diretti ad ottenere il rispetto dei diritti procedurali attribuiti alla Scheucher-Fleisch e a. dall’art. 88, n. 2, CE. A parere del Tribunale infatti, da un lato, queste ultime deducevano, con il loro secondo motivo, che i diritti procedurali loro derivanti da tale disposizione erano stati violati con l’adozione della decisione controversa. Dall’altro lato, la terza parte del loro primo motivo supportava parimenti la seconda parte di esso, in quanto la mancanza di motivazione sufficiente non consentiva né agli interessati di conoscere le giustificazioni della conclusione della Commissione relativa all’assenza di gravi difficoltà, né al giudice di esercitare il suo sindacato.

25      Nel merito, il Tribunale ha rilevato, al punto 84 della sentenza impugnata, che, nel momento in cui la Commissione ha esaminato la compatibilità degli aiuti in oggetto con il mercato comune, le principali disposizioni dell’art. 21 a dell’AMA-Gesetz 1992 si riferivano unicamente ai prodotti nazionali. Allo stesso modo, il Tribunale ha rilevato, al punto 85 della sentenza impugnata, che la Commissione era informata di tale questione, in quanto si erano svolte trattative a tale riguardo tra la suddetta istituzione e le autorità austriache.

26      Alla luce delle precedenti constatazioni, il Tribunale ha considerato, ai punti 85 e 86 della sua sentenza, che, anche se le direttive dell’AMA non prevedevano un requisito di origine dei prodotti, ciò nondimeno la limitazione ai prodotti nazionali enunciata all’art. 21 a, punto 1), dell’AMA-Gesetz 1992 faceva sorgere dubbi quanto alla compatibilità degli aiuti in questione con gli Orientamenti per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato CE e di taluni prodotti non rientranti nell’allegato I (GU 2001, C 252, pag. 5), in quanto questi ultimi non consentivano una tale limitazione.

27      Di conseguenza, il Tribunale ha concluso, ai punti 86‑88 della sentenza impugnata, che la valutazione della compatibilità degli aiuti in oggetto con il mercato comune sollevava gravi difficoltà che avrebbero dovuto indurre la Commissione, in applicazione dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999, ad avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE e che occorreva pertanto annullare la decisione controversa, senza dover esaminare la terza parte del primo motivo né il secondo motivo.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

28      Con la sua impugnazione la Repubblica d’Austria chiede che la Corte voglia:

–        annullare in toto la sentenza impugnata,

–        risolvere la controversia respingendo la domanda diretta all’annullamento della decisione controversa o in quanto irricevibile o in quanto infondata, e

–        condannare la Scheucher-Fleisch e a. sia alle spese del ricorso di annullamento che a quelle dell’impugnazione.

29      La Commissione aderisce alle conclusioni della Repubblica d’Austria e chiede che la Corte voglia:

–        annullare in toto la sentenza impugnata,

–        statuire in via definitiva nel merito e respingere il ricorso di annullamento in quanto irricevibile o almeno in quanto infondato, e

–        condannare la Scheucher-Fleisch e a. sia alle spese dell’impugnazione che a quelle del ricorso di annullamento.

30      La Scheucher-Fleisch e a. mantengono tutti i motivi sviluppati nelle loro conclusioni dinanzi al Tribunale e chiedono che la Corte voglia:

–        respingere in toto l’impugnazione, e

–        condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

 Sull’impugnazione principale

31      La Repubblica d’Austria deduce cinque motivi a sostegno del suo ricorso, vale a dire la violazione dell’art. 230, quarto comma, CE, la violazione dell’art. 88, n. 2, CE, la violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova di cui agli artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE, la violazione dell’art. 81 del regolamento di procedura del Tribunale, relativo alla motivazione delle sentenze, e infine la violazione dell’art. 64 dello stesso regolamento, relativo alle misure di organizzazione del procedimento. La Commissione sostiene senza riserve l’impugnazione e aderisce a tutti i motivi presentati dalla Repubblica d’Austria, deducendo motivi complementari.

32      La Scheucher-Fleisch e a. si oppongono a tutti i motivi dell’impugnazione.

 Sul primo motivo

33      Con il suo primo motivo la Repubblica d’Austria, sostenuta dalla Commissione, deduce una pretesa violazione da parte della sentenza impugnata dell’art. 230, quarto comma, CE, per il fatto che la Scheucher-Fleisch e a. non erano interessate né direttamente né individualmente dalla decisione controversa, di modo che il ricorso di annullamento di tale decisione avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.

34      La Scheucher-Fleisch e a. si oppongono a tale motivo di impugnazione, affermando che il Tribunale ha giustamente dichiarato ricevibile il loro ricorso di annullamento.

 Sulla prima parte del primo motivo

–       Argomenti delle parti

35      Con la prima parte del primo motivo la Repubblica d’Austria considera, in primo luogo, per quanto riguarda la necessità che le ricorrenti siano interessate individualmente dalla decisione controversa, che il fatto di essere qualificato come «interessato», ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, non comporta necessariamente l’esistenza in capo al ricorrente di un interesse ad agire, dal momento che l’art. 230, quarto comma, CE esige a tale riguardo che il ricorrente sia interessato dalla misura in questione in maniera sostanziale. Secondo detto Stato membro, la sentenza impugnata contiene una contraddizione relativamente a tale punto, in quanto riconosce che la Scheucher-Fleisch e a. non erano sostanzialmente interessate dagli aiuti oggetto della decisione controversa e tuttavia dichiara ricevibili taluni dei motivi dedotti da tali imprese, ivi compresi motivi legati alla fondatezza di tale decisione.

36      Secondo il suddetto Stato membro, dato che la Scheucher-Fleisch e a. deducevano motivi diretti tanto alla salvaguardia dei diritti procedurali loro conferiti nell’ambito di un procedimento d’indagine formale degli aiuti in oggetto quanto a contestare la fondatezza della decisione controversa, esse erano tenute, conformemente alla giurisprudenza della Corte, a dimostrare nei confronti di tali aiuti una particolare situazione, ovvero a dimostrare che la loro concessione le interessava in maniera sostanziale. Tuttavia, una volta esclusa da parte del Tribunale tale situazione o incidenza, esso doveva dichiarare il ricorso irricevibile nel suo complesso.

37      La Commissione aggiunge che la giurisprudenza su cui si basa la sentenza impugnata, vale a dire le sentenze 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/Commissione (Racc. pag. I‑2487, punto 23), e 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I‑3203, punto 17), è incompatibile con l’art. 230, quarto comma, CE. Essa rileva inoltre gli elementi del diritto dell’Unione che a suo parere si oppongono a tale giurisprudenza, segnatamente il ruolo degli interessati nell’ambito del procedimento di cui all’art. 88, nn. 2 e 3, CE, l’economia degli artt. 230 CE, 241 CE e 234 CE, che presupporrebbe un sistema completo di mezzi di ricorso, i limiti all’avvio del procedimento d’indagine formale di cui all’art. 87 CE, o ancora le contraddizioni di tale giurisprudenza, aggravate, secondo la Commissione, dall’interpretazione erronea di detta giurisprudenza da parte della sentenza impugnata.

38      In secondo luogo, per quanto riguarda la necessità per la Scheucher-Fleisch e a. di essere interessate direttamente dalla decisione controversa, la Repubblica d’Austria rileva che tale decisione non significava che l’AMA Marketing fosse obbligata ad accogliere le domande relative alle misure promozionali in oggetto, bensì che queste ultime fossero accolte solo in forza di una decisione individuale. Di conseguenza, la Scheucher-Fleisch e a. non erano interessate direttamente né dalle misure di portata generale che compongono l’AMA-Gesetz 1992 né dalla decisione controversa. Peraltro, secondo lo Stato membro summenzionato, la Scheucher-Fleisch e a. hanno deciso liberamente di rinunciare alle misure in oggetto.

39      La Scheucher-Fleisch e a. si oppongono alla prima parte del primo motivo di impugnazione.

–       Giudizio della Corte

40      Come rilevato dalla Corte nella sua sentenza 24 maggio 2011, causa C‑83/09 P, Commissione/Kronoply e Kronotex (non ancora pubblicata nella Raccolta), l’art. 4 del regolamento n. 659/1999 istituisce una fase preliminare di esame delle misure di aiuto notificate che ha lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione circa la compatibilità con il mercato comune dell’aiuto di cui trattasi. A conclusione di tale fase, la Commissione constata che tale misura non costituisce un aiuto oppure che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. In quest’ultima ipotesi, la predetta misura può non destare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune o, al contrario, può destarne (sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit., punto 43).

41      Se la Commissione constata, a seguito dell’esame preliminare, che la misura notificata, nei limiti in cui rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, non desta dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune, adotta una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999 (sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit., punto 44).

42      Quando la Commissione adotta una decisione siffatta, non soltanto dichiara la misura compatibile con il mercato comune, ma rifiuta pure implicitamente di avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’art. 88, n. 2, CE e all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999 (sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit., punto 45).

43      Orbene, la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni fondata sull’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999 dipende dall’esistenza di dubbi circa la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. Dal momento che siffatti dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento d’indagine formale al quale possono partecipare gli interessati contemplati dall’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, deve ritenersi che ogni interessato ai sensi di quest’ultima disposizione sia direttamente ed individualmente riguardato da siffatta decisione (sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit., punto 47).

44      In effetti, i beneficiari delle garanzie procedurali previste all’art. 88, n. 2, CE e all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare dinanzi al giudice dell’Unione la decisione di non sollevare obiezioni e, di conseguenza, lo specifico status di «interessato» ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, legato all’oggetto specifico del ricorso, è sufficiente per identificare, secondo l’art. 230, quarto comma, CE, il ricorrente che contesta una decisione di non sollevare obiezioni (sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit., punti 47 e 48).

45      Nel caso di specie, da un lato, risulta dal punto 10 della sentenza impugnata che, con il loro ricorso, la Scheucher-Fleisch e a. mirerebbero ad ottenere l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999. Dall’altro lato, al punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sostanzialmente dichiarato che tali ricorrenti dovevano essere considerati come interessati ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999.

46      Ne risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria e dalla Commissione, il Tribunale, dichiarando ricevibile il ricorso di annullamento della decisione controversa, non ha commesso un errore di diritto.

47      È esatto che, come risulta dai punti 47‑49, 60 e 61 della sentenza impugnata, oltre al motivo diretto alla salvaguardia dei loro diritti procedurali derivanti dall’art. 88, n. 2, CE, la Scheucher-Fleisch e a. deducono parimenti motivi legati alla fondatezza della decisione controversa e che il Tribunale ha dichiarato che tali parti non avevano dimostrato che la loro posizione sul mercato potesse essere sostanzialmente interessata dagli aiuti oggetto della decisione controversa.

48      Tuttavia risulta dal punto 64 della sentenza impugnata che il Tribunale ha esaminato tali motivi solo al fine di determinare se fossero stati violati i diritti procedurali derivanti alla Scheucher-Fleisch e a. dall’art. 88, n. 2, CE. A tale scopo, il Tribunale ha esaminato gli argomenti di merito presentati da tali parti per verificare, in effetti, se detti argomenti fossero tali da rafforzare il motivo espressamente proposto dalla Scheucher-Fleisch e a., vertente sull’esistenza di gravi difficoltà che avrebbero giustificato l’avvio del procedimento previsto dalla disposizione summenzionata.

49      A tale riguardo, malgrado il fatto che tali argomenti di merito non siano alla fine stati utilizzati, come risulta dal punto 88 della sentenza impugnata, non si può sostenere validamente che, così facendo, il Tribunale ha modificato l’oggetto del ricorso di annullamento.

50      Infatti, quando un ricorrente chiede l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni, essenzialmente mette in discussione il fatto che la decisione presa dalla Commissione a proposito dell’aiuto di cui trattasi sia stata adottata senza che tale istituzione avviasse il procedimento d’indagine formale, violando così i diritti procedurali del ricorrente. Affinché la sua domanda di annullamento venga accolta, il ricorrente può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione dispone, all’atto della fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune. L’utilizzo di siffatti argomenti non può tuttavia portare a trasformare l’oggetto del ricorso né a modificarne i presupposti di ricevibilità. Al contrario, l’esistenza di dubbi circa tale compatibilità è proprio la prova che dev’essere fornita per dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, nonché all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999 (sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit., punto 59).

51      Da ciò si evince che la prima parte del primo motivo d’impugnazione dev’essere dichiarata infondata.

 Sulla seconda parte del primo motivo

–       Argomenti delle parti

52      La Repubblica d’Austria sostiene che la Scheucher-Fleisch e a. non erano parti interessate ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE e dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999. Secondo tale Stato membro, la Scheucher-Fleisch e a. sarebbero solo potenzialmente e indirettamente interessate dagli aiuti in questione, come esse stesse hanno peraltro riconosciuto.

53      A tale riguardo, la Commissione rileva che la Scheucher-Fleisch e a. hanno affermato nel loro ricorso che solo i dettaglianti beneficiavano delle attività dell’AMA, il che secondo tale istituzione presuppone che le ricorrenti non fossero interessate direttamente dalla decisione controversa, in quanto gli aiuti da questa autorizzati non comportavano effetti diretti sulla loro situazione giuridica, ma piuttosto semplici ripercussioni economiche.

54      Inoltre, secondo la Commissione, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i beneficiari degli aiuti di cui trattasi comprendono il complesso delle imprese appartenenti alla catena di produzione e di distribuzione specifica delle etichette «AMA» non è esatta, dato che le attività dell’AMA apportano altresì benefici alle imprese prive delle etichette, ivi comprese quindi la Scheucher-Fleisch e a.

55      La Scheucher-Fleisch e a. si oppongono anche alla seconda parte del primo motivo di impugnazione.

–       Giudizio della Corte

56      La seconda parte del primo motivo, secondo cui la Scheucher-Fleisch e a. non possono essere considerati come interessati ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, mette sostanzialmente in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, nonché il valore probatorio degli elementi dinanzi ad esso prodotti.

57      A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, risulta dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v. sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, British Aggregates/Commissione, Racc. pag. I‑10515, punto 96 e giurisprudenza citata).

58      Tuttavia la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (v. sentenza British Aggregates/Commissione, cit., punto 97).

59      Si deve peraltro ricordare che uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v. sentenza 2 settembre 2010, causa C‑399/08 P, Commissione/Deutsche Post, Racc. pag. I‑7831, punto 64 e giurisprudenza citata).

60      Nel caso di specie, da un lato, la Repubblica d’Austria e la Commissione non hanno fatto valere espressamente lo snaturamento degli elementi di prova relativo alla constatazione, di cui al punto 53 della sentenza impugnata, secondo cui la Scheucher-Fleisch e a. erano imprese, specializzate nella macellazione e nel sezionamento di animali, concorrenti di quelle che beneficiano dell’aiuto di cui trattasi e operanti sul medesimo mercato geografico, e che erano pertanto «interessati» ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999.

61      Dall’altro lato, risulta dai punti 51‑53 della sentenza impugnata che il Tribunale ha basato tale constatazione, innanzitutto, sui punti della decisione controversa, successivamente sull’analisi dell’aiuto di cui trattasi e, infine, sulle precisazioni fornite con risposta scritta nell’ambito del ricorso di annullamento.

62      Di conseguenza, anche supponendo che la Scheucher-Fleisch e a. avessero affermato nel loro ricorso che solo i dettaglianti, con l’esclusione delle imprese di macellazione, beneficiavano dell’aiuto di cui trattasi, occorre rilevare, in primo luogo, che esse hanno rettificato tale affermazione nel corso del procedimento e, in secondo luogo, che la constatazione del Tribunale si fonda non solo sulla dichiarazione della Scheucher-Fleisch e a., ma anche sulla decisione controversa, nonché sull’analisi dell’aiuto di cui trattasi, elementi di prova che né la Repubblica d’Austria né la Commissione hanno contestato.

63      Alla luce di tali considerazioni, non si può legittimamente contestare al Tribunale di aver snaturato i fatti di specie per quanto riguarda la qualifica della Scheucher-Fleisch e a. come «interessati» ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999.

64      Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo dev’essere dichiarata in parte irricevibile e in parte infondata.

65      Ne consegue che il primo motivo di impugnazione dev’essere interamente respinto.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

66      Con il suo secondo motivo la Repubblica d’Austria, sostenuta dalla Commissione, ritiene che la sentenza impugnata abbia violato l’art. 88, n. 2, CE, considerando che la valutazione della compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune sollevava gravi difficoltà che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento d’indagine formale previsto da tale disposizione.

67      Il suddetto Stato membro contesta al Tribunale di essersi basato esclusivamente sull’art. 21 a, punto 1), dell’AMA-Gesetz 1992, e di non aver tenuto conto degli altri elementi di fatto e di diritto considerati dalla Commissione, in particolare del fatto che la decisione controversa riguardava solo le misure di aiuto successive al 26 settembre 2002 e che le direttive AMA in vigore in tale data consentivano l’applicazione di dette misure a tutti i prodotti originari dell’Unione europea.

68      La Commissione aggiunge che la sentenza impugnata equivale ad una censura, nei suoi confronti, per non aver verificato la legittimità delle direttive AMA modificate dalla Repubblica d’Austria ed entrate in vigore a partire dal 26 settembre 2002. Orbene, tale istituzione sostiene di aver adottato la decisione controversa nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui essa dispone in materia e sulla base della promessa delle autorità austriache che solo tali direttive modificate sarebbero state applicate agli aiuti di cui trattasi e non l’art. 21 a, punto 1), dell’AMA-Gesetz 1992. Peraltro, il compito della Commissione è, a suo parere, di natura principalmente economica e sociale ed essa non dispone del potere di esaminare la legittimità delle misure notificate nei confronti delle leggi nazionali.

69      La Scheucher-Fleisch e a. si oppongono a tale motivo, affermando che nel caso di specie esistevano gravi difficoltà relative alla valutazione della compatibilità degli aiuti in oggetto con il mercato comune che avrebbero obbligato la Commissione ad avviare il procedimento formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE.

 Giudizio della Corte

70      In via preliminare occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE, si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione quindi può limitarsi alla fase preliminare di esame di cui all’art. 88, n. 3, CE per decidere a favore di un aiuto solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il mercato comune. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE (v. sentenza 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, Racc. pag. I‑2665, punto 61 e giurisprudenza citata).

71      Poiché la nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva, l’esistenza di difficoltà siffatte dev’essere ricercata non solo nelle circostanze dell’adozione dell’atto impugnato, ma anche nelle valutazioni sulle quali si è fondata la Commissione (v. sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, cit., punto 63).

72      Ne consegue che, come ricordato ai punti 43 e 50 della presente sentenza, la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni, fondata sull’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, dipende dallo stabilire se la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva, all’atto della fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto oggettivamente destare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune, dato che tali dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento d’indagine formale a cui possono partecipare gli interessati menzionati all’art. 1, lett. h), di tale regolamento.

73      Nel caso di specie occorre rilevare innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, la sentenza impugnata non ha omesso di prendere in considerazione il fatto che la decisione controversa riguardava solo le misure di aiuto successive al 26 settembre 2002 e che le direttive AMA in vigore in tale data consentivano l’applicazione di tali misure a tutti i prodotti originari dell’Unione.

74      Risulta infatti dai punti 79‑83 della sentenza impugnata che il Tribunale ha preso in considerazione non solo questi due elementi, ma anche il fatto che le autorità austriache avevano promesso alla Commissione di adeguare l’art. 21 a, punto 1), dell’AMA-Gesetz 1992, adeguamento entrato in vigore il 1° luglio 2007, o ancora il fatto che tale legge prevedeva altre misure di marketing, senza limitarle ai soli prodotti nazionali.

75      Tuttavia, come risulta dai punti 84‑87 della sentenza impugnata, tutti questi elementi non sono stati ritenuti sufficienti da parte del Tribunale per dichiarare che la limitazione ai prodotti nazionali di cui all’art. 21 a, punto 1), dell’AMA-Gesetz 1992 non sollevava alcun dubbio quanto alla compatibilità con il mercato comune degli aiuti di cui trattasi e che, di conseguenza, la Commissione poteva essere esonerata dal suo obbligo di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE, in applicazione dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999.

76      Così facendo, il Tribunale non ha commesso errori di diritto.

77      A tale riguardo, non può essere validamente sostenuto che i dubbi sollevati da tale limitazione, contenuta nell’AMA-Gesetz 1992, dovevano essere esclusi in considerazione dell’entrata in vigore delle direttive AMA a partire dal 26 settembre 2002 e della promessa delle autorità austriache che solo tali direttive sarebbero state applicate agli aiuti di cui trattasi.

78      È infatti pacifico che, al momento della fase preliminare di esame della misura di cui trattasi, esisteva una discrepanza tra, da un lato, la legge di base che disciplinava tale misura, ovvero l’AMA-Gesetz 1992, e, dall’altro lato, il suo regolamento di applicazione, vale a dire le direttive AMA. Mentre la prima comportava una limitazione che sollevava dubbi quanto alla compatibilità con il mercato comune degli aiuti di cui trattasi, vale a dire la restrizione della misura ai prodotti nazionali, il secondo ne era esente.

79      In tal senso, la compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto di cui trattasi poteva essere direttamente condizionata da tale discrepanza al livello del diritto nazionale, essendo evidentemente la portata della misura di cui trattasi completamente diversa a seconda che si applicassero l’AMA-Gesetz 1992 o le direttive AMA.

80      Alla luce di ciò, tale discrepanza avrebbe dovuto oggettivamente destare dubbi circa la compatibilità con il mercato comune dell’aiuto di cui trattasi, e ciò nonostante la promessa delle autorità austriache che solo tali direttive sarebbero state applicate agli aiuti di cui trattasi.

81      Una siffatta promessa non è infatti tale da rendere giuridicamente impossibile l’applicazione dell’AMA-Gesetz 1992 e da rendere quindi la limitazione tale da comportare l’incompatibilità con il mercato comune dell’aiuto di cui trattasi. Per quanto riguarda la legge di base, le etichette «AMA» concesse dalle autorità austriache in violazione della limitazione contenuta in tale legge avrebbero potuto essere contestate, in linea di massima con esito favorevole, dinanzi ai giudici nazionali, in forza del principio della gerarchia delle fonti.

82      D’altronde, occorre ricordare che, conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte in contesti analoghi nell’ambito di procedimenti per inadempimento, l’incompatibilità di una normativa nazionale con le disposizioni del diritto dell’Unione può essere definitivamente soppressa solo tramite disposizioni interne vincolanti che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare e semplici direttive amministrative non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze 13 marzo 1997, causa C‑197/96, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑1489, punto 14, e 9 marzo 2000, causa C‑358/98, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑1255, punto 17).

83      Ne risulta privata di fondamento l’affermazione della Commissione secondo cui la sua decisione è stata adottata nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui essa dispone in materia, o ancora secondo cui il suo compito è di natura principalmente economica e sociale, di modo che non le è consentito esaminare la legittimità delle misure notificate nei confronti delle leggi nazionali.

84      A tale riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che, per quanto riguarda il settore degli aiuti di Stato, se la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico che vanno effettuate nel contesto dell’Unione, ciò non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica (v. sentenza 2 settembre 2010, causa C‑290/07 P, Commissione/Scott, Racc. pag. I‑7763, punto 64) e, a maggior ragione, dal verificare l’interpretazione di una questione attinente agli effetti della discrepanza tra una legge di base e la sua normativa di esecuzione, essendo una siffatta verifica di natura strettamente giuridica.

85      In secondo luogo, pur non spettando alla Commissione pronunciarsi in merito al collegamento, nel diritto nazionale, tra le direttive AMA e l’AMA-Gesetz 1992, essa è tuttavia tenuta a prendere in considerazione un’eventuale discrepanza manifesta tra due testi nazionali, in particolare qualora dovesse emergere che un regime di aiuti contempla una limitazione, come quella di cui all’art. 21 a, punto 1), della legge summenzionata, che desta seri dubbi in relazione alla sua compatibilità con il mercato comune.

86      Peraltro né la discrepanza tra l’AMA-Gesezt 1992 e le direttive AMA né la promessa delle autorità austriache di confermare l’inapplicazione della limitazione di tale legge figurano nella decisione controversa, che si limita, ai punti 46, 52 e 66, ad affermare l’assenza di limitazione relativa all’origine successivamente al 26 settembre 2002.

87      Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione dev’essere dichiarato infondato.

 Sui motivi terzo, quarto e quinto

 Argomenti delle parti

88      Con il suo terzo motivo la Repubblica d’Austria, sostenuta dalla Commissione, contesta alla sentenza impugnata di avere violato le norme che disciplinano l’onere della prova, come derivanti dall’art. 88, n. 2, CE e dall’art. 230, quarto comma, CE, per il fatto che tale sentenza non ha preso in considerazione il fatto che la Scheucher-Fleisch e a. non hanno dimostrato né la loro qualità di interessati né l’esistenza di gravi difficoltà relative alla valutazione della compatibilità con il mercato comune degli aiuti di cui trattasi.

89      A parere della Commissione, il Tribunale non solo ha ignorato l’affermazione della Scheucher-Fleisch e a. secondo cui solo i dettaglianti beneficiavano delle attività dell’AMA, il che significa, a contrario, che le parti in questione erano, di per sé, escluse da tale beneficio, ma ha anche dato la possibilità alla Scheucher-Fleisch e a. di dimostrare la loro qualità di interessati per mezzo di domande loro rivolte. Così facendo, il Tribunale avrebbe influenzato il risultato della sua istruzione.

90      Nell’ambito del suo quarto motivo, il suddetto Stato membro, parimenti sostenuto dalla Commissione, ritiene che la sentenza impugnata non adempia all’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale in forza dell’art. 81 del suo regolamento di procedura. Secondo la Repubblica d’Austria, un siffatto inadempimento risulta in particolare dai motivi contraddittori che presenta la sentenza impugnata e dalla mancata analisi delle direttive AMA rilevate al primo e al secondo motivo di impugnazione. La Commissione, dal canto suo, sostiene che se l’annullamento della decisione controversa da parte della sentenza impugnata asseriva di fondarsi sulla contraddizione tra l’AMA-Gesetz 1992 e le direttive AMA, tale sentenza avrebbe dovuto verificare se detta contraddizione potesse effettivamente comportare l’annullamento della decisione controversa. Secondo detta istituzione, è evidente che la sua valutazione relativa agli aiuti di cui trattasi sarebbe stata la stessa se essa avesse avviato il procedimento d’indagine formale. La Commissione rileva inoltre che spetta ad essa, secondo la giurisprudenza della Corte, adempiere ai doveri e tener conto dell’interesse degli Stati membri ad essere informati rapidamente in tale settore.

91      Con il suo quinto motivo, la Repubblica d’Austria, sostenuta dalla Commissione, contesta alla sentenza impugnata di aver violato l’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale per il fatto che quest’ultimo non ha raccolto d’ufficio dati decisivi attinenti alla legittimazione ad agire della Scheucher-Fleisch e a. e alla non incidenza dell’art. 21 a, punto 1), dell’AMA-Gesetz 1992.

92      La Scheucher-Fleisch e a. si oppongono a tutti questi motivi. In particolare, per quanto riguarda il quinto motivo, rilevano di non condividere la conclusione a cui giunge la sentenza impugnata, secondo cui esse non avrebbero dimostrato di essere sostanzialmente interessate dagli aiuti oggetto della decisione controversa. Infatti, secondo tali parti, i beneficiari delle etichette «AMA» erano concorrenti la cui offerta è stata in tal modo incentivata, mentre loro stesse e i loro clienti dovevano finanziarsi la pubblicità a proprie spese. Secondo la Scheucher-Fleisch e a. ne conseguiva che esse erano doppiamente interessate dalla decisione controversa, in quanto avevano sopportato, da un lato, l’onere del finanziamento di tali aiuti e, dall’altro lato, uno svantaggio concorrenziale. In definitiva, secondo la Scheucher-Fleisch e a., esse non potevano beneficiare della misura d’aiuto, pur dovendovi contribuire e dovendo finanziare esse stesse la loro pubblicità.

 Giudizio della Corte

93      Con i motivi terzo, quarto e quinto, che occorre trattare congiuntamente, la Repubblica d’Austria e la Commissione contestano al Tribunale, da un lato, di non aver rispettato l’onere della prova e di non aver raccolto d’ufficio dati decisivi per la causa o ancora di aver influenzato la propria istruzione e, dall’altro lato, di non aver motivato la sentenza impugnata. La Scheucher-Fleisch e a. criticano inoltre la sentenza impugnata, poiché non ha considerato che esse erano sostanzialmente interessate dalla decisione controversa.

94      Preventivamente occorre rilevare che, pur criticando una parte della sentenza impugnata nell’ambito della loro risposta al quinto motivo, la Scheucher-Fleisch e a. non hanno chiesto né l’annullamento parziale di tale sentenza né che la Corte decida essa stessa in via definitiva relativamente a tale parte oppure rinvii la causa al Tribunale affinché decida su tale punto.

95      Di conseguenza, poiché non è stata sollevata a sostegno delle conclusioni della comparsa di risposta della Scheucher-Fleisch e a., tale censura non va considerata costitutiva di una domanda riconvenzionale.

96      Per quanto riguarda i motivi terzo e quinto, nella parte in cui si fa valere che il Tribunale non avrebbe dovuto adottare misure di organizzazione del procedimento né porre domande alle parti in relazione alla qualità di interessati della Scheucher-Fleisch e a., occorre osservare che, conformemente a quanto ricordato al punto 43 della presente sentenza, il sussistere di tale qualità in capo a una persona può essere determinante, come nel caso di specie, per quanto riguarda la ricevibilità del suo ricorso di annullamento.

97      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, il criterio che subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica avverso una decisione di cui non è il destinatario alla condizione che sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione, posto dall’art. 230, quarto comma, CE, costituisce un motivo di irricevibilità di ordine pubblico che i giudici comunitari possono esaminare in qualsiasi momento, anche d’ufficio (sentenza 23 aprile 2009, causa C‑362/06 P, Sahlstedt e a./Commissione, Racc. pag. I‑2903, punto 22 e giurisprudenza citata).

98      Di conseguenza, non si può contestare al Tribunale di aver adottato d’ufficio misure dirette ad informarsi sulla qualità di interessati della Scheucher-Fleisch e a., poiché esso ha agito nell’ambito del suo esame di un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico.

99      Per il resto, occorre ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probatorio o meno dei mezzi prodotti dalle parti rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che sfugge al controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dagli atti (v. sentenza 16 luglio 2009, causa C‑385/07 P, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, Racc. pag. I‑6155, punto 163 e giurisprudenza citata).

100    Pertanto non può essere contestato al Tribunale di aver indirizzato alle parti, prima dell’udienza e nel corso di essa, una serie di quesiti dettagliati diretti ad integrare le informazioni di cui già disponeva e di aver tratto determinate conclusioni dalle risposte fornite dalle parti a tali quesiti nell’ambito dei motivi da esse validamente sollevati. Allo stesso modo, la Repubblica d’Austria e la Commissione non possono contestare al Tribunale, in sede d’impugnazione, di non aver adottato altre misure di organizzazione che esse non gli hanno chiesto di adottare nella fase del procedimento dinanzi al Tribunale stesso, non avendo la Repubblica d’Austria preso parte a tale fase, e che esse non descrivono precisamente nell’ambito del presente procedimento dinanzi alla Corte.

101    Ne consegue che la Repubblica d’Austria e la Commissione non possono validamente contestare al Tribunale di aver violato le norme che disciplinano l’onere della prova, né di aver indebitamente influenzato l’istruzione, né ancora di non aver integrato adeguatamente le informazioni di cui disponeva.

102    Tali argomenti mettono sostanzialmente in discussione la valutazione dei fatti da parte del Tribunale per quanto riguarda la qualità di «interessato» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, della Scheucher-Fleisch e a., o ancora l’esistenza di gravi difficoltà attinenti alla valutazione della compatibilità con il mercato comune degli aiuti di cui trattasi.

103    Orbene, poiché sollevano siffatte questioni, i motivi terzo e quinto sono irricevibili nell’ambito della presente impugnazione. In ogni caso, sono privi di fondamento per le ragioni esposte nella risposta fornita al primo e al secondo motivo.

104    Per quanto riguarda il quarto motivo, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione delle sentenze che incombe al Tribunale ai sensi degli artt. 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (v. sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, cit., punto 42 e giurisprudenza citata).

105    Nel caso di specie, gli argomenti presentati dalla Repubblica d’Austria mettono in discussione questioni oggetto del primo e del secondo motivo di impugnazione e devono, di conseguenza, essere respinte per le ragioni esposte nella risposta fornita a tali motivi.

106    In particolare, trattandosi dell’argomento attinente al preteso carattere contraddittorio della motivazione della sentenza impugnata, si deve evidenziare che, conformemente alla giurisrudenza citata al punto 50 della presente sentenza, un ricorrente che sia riguardato direttamente e individualmente da una decisione della Commissione per la sua qualità di «interessato» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che tale istituzione avrebbe dovuto nutrire seri dubbi quanto alla compatibilità con il mercato comune di una misura di aiuto e, pertanto, che essa avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine formale previsto da tale disposizione. In tal senso, il fatto che il Tribunale abbia esaminato motivi legati alla fondatezza della decisione controversa al fine di determinare se i diritti procedurali della Scheucher-Fleisch e a. fossero stati violati non è incompatibile con la sua constatazione, ai punti 60 e 61 della sentenza impugnata, secondo cui esse non avevano dimostrato che la loro posizione sul mercato potesse essere sostanzialmente intaccata dagli aiuti oggetto della decisione controversa.

107    Va altresì respinto l’argomento, sollevato dalla Commissione, vertente sul difetto di motivazione della sentenza impugnata in quanto il Tribunale, da un lato, non avrebbe esaminato se la contraddizione tra l’AMA-Gesetz 1992 e le direttive AMA dovesse comportare l’annullamento della decisione controversa e, dall’altro lato, non avrebbe dichiarato che la valutazione di tale decisione da parte della Commissione sarebbe stata la stessa se essa avesse avviato il procedimento d’indagine formale.

108    Occorre infatti ricordare che l’oggetto del ricorso di annullamento era una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE.

109    Orbene, come ricordato ai punti 40‑42 della presente sentenza, il procedimento preliminare che dà origine ad una decisione siffatta ha il solo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione circa la compatibilità con il mercato comune dell’aiuto di cui trattasi. Pertanto il Tribunale non può interferire nelle competenze della Commissione dichiarando che la valutazione di quest’ultima sarebbe stata la stessa se essa avesse avviato il procedimento d’indagine formale.

110    Inoltre, dato che l’esistenza di seri dubbi quanto alla compatibilità con il mercato comune di una misura di aiuto è sufficiente affinché la Commissione sia tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale summenzionato, il Tribunale non aveva bisogno di spiegare nella sentenza impugnata le ragioni per cui la contraddizione da esso rilevata tra l’AMA-Gesetz 1992 e le direttive AMA dovesse comportare l’annullamento della decisione controversa.

111    La Corte ha infatti già avuto occasione di dichiarare che la decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, adottata in tempi brevi, deve esporre unicamente i motivi per i quali la Commissione ritiene che non sussistano gravi difficoltà per la valutazione della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato comune e che anche una motivazione succinta di tale decisione dev’essere considerata sufficiente rispetto all’obbligo di motivazione ex art. 253 TFUE, se essa fa tuttavia apparire in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per cui la Commissione ha reputato che non sussistessero difficoltà di tal genere, in quanto la questione della fondatezza di detta motivazione è estranea a tale obbligo (v. sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑333/07, Régie Networks, Racc. pag. I‑10807, punti 65, 70 e 71).

112    Ne risulta che non può essere contestato alla sentenza impugnata un difetto di motivazione a tale riguardo, essendo estranea a tale obbligo di motivazione la questione relativa allo stabilire se la valutazione della compatibilità sarebbe stata o meno la stessa una volta avviato il procedimento d’indagine formale.

113    Di conseguenza, i motivi terzo, quarto e quinto devono essere respinti essendo in parte irricevibili ed in parte infondati.

114    Ne consegue che il ricorso d’impugnazione principale dev’essere interamente respinto.

 Sull’impugnazione incidentale

 Argomenti delle parti

115    Nella sua comparsa di risposta la Commissione deduce, a sostegno dell’argomento secondo cui la Scheucher-Fleisch e a. non erano interessate direttamente e individualmente dalla decisione controversa, il fatto che i contributi in oggetto non erano una componente dell’aiuto autorizzato con tale decisione.

116    A tale riguardo, la Commissione rileva che la sentenza impugnata ha giustificato il fatto che la Scheucher-Fleisch e a. erano interessate direttamente dalla decisione controversa tenuto conto del loro obbligo di versare un contributo all’AMA. Orbene, secondo la Commissione, risulta dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza 27 ottobre 2005, cause riunite da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04, Distribution Casino France e a. (Racc. pag. I‑9481), che i tributi non ricadono nella sfera di applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione concernenti gli aiuti di Stato, a meno che non costituiscano la modalità di finanziamento di una misura di aiuto, essendo parte integrante della misura stessa a causa dell’esistenza di un vincolo di destinazione necessario tra il tributo e l’aiuto, nel senso che il gettito del primo viene necessariamente destinato al finanziamento del secondo.

117    Secondo la Commissione, la sentenza impugnata è, su questo punto, viziata da un errore di diritto, in quanto non esiste nel sistema AMA alcun nesso tra i contributi e l’importo degli aiuti concessi, come già più volte rilevato dal Verwaltungsgerichtshof.

118    Di conseguenza, la Commissione ritiene che il ricorso proposto dalla Scheucher-Fleisch e a. avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.

119    La Repubblica d’Austria aderisce al ragionamento della Commissione e rileva che la mancanza di vincolo di destinazione necessario è confermata nel caso di specie dal fatto che le misure finanziate tramite l’AMA non sono quantificabili a seconda dei diversi beneficiari e che le misure sono applicate indipendentemente dal gettito dei contributi.

120    A tale riguardo, il suddetto Stato membro sottolinea che, ai sensi dell’art. 21 j, n. 1, dell’AMA-Gesetz 1992, i contributi servono a coprire le spese amministrative dell’AMA legate alla loro riscossione e devono inoltre essere destinati alle misure elencate all’art. 21 a della legge stessa.

121    La Scheucher-Fleisch e a. rilevano che tale motivo è nuovo e che non è stato sollevato dinanzi al Tribunale né nell’impugnazione. A parere delle suddette parti, nel sistema di marketing agricolo dell’AMA, esiste, tra i contributi e gli aiuti di cui trattasi, un vincolo di destinazione necessario, ai sensi della giurisprudenza citata dalla Commissione a sostegno del suo motivo, dato che i contributi all’AMA erano il solo mezzo di cui quest’ultima disponeva per promuovere il marketing agricolo. Per quanto riguarda la sentenza del Verwaltungsgerichtshof 20 marzo 2006, n. 2005/17/0230, la Scheucher-Fleisch e a. ritengono che sia dovuta ad un’erronea interpretazione della giurisprudenza della Corte e rilevano che tale giudice non ha mai effettuato rinvii pregiudiziali alla Corte su tale punto.

 Giudizio della Corte

122    In via preliminare occorre analizzare se, come sostenuto dalla Scheucher-Fleisch e a., il motivo dedotto nell’ambito dell’impugnazione incidentale sia nuovo.

123    Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo relativo all’atto impugnato dinanzi al Tribunale, che essa non abbia dedotto dinanzi a quest’ultimo, equivarrebbe infatti a consentirle di investire la Corte di una controversia più ampia di quella portata a conoscenza del Tribunale, mentre, in sede di impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione in diritto data ai motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado (v., in tal senso, sentenza 1° febbraio 2007, causa C‑266/05 P, Sison/Consiglio, Racc. pag. I‑1233, punto 95 e giurisprudenza citata).

124    Nel caso di specie, tale motivo si riferisce, integrandolo, al motivo di irricevibilità di cui il Tribunale è stato espressamente investito dalla Commissione, motivo secondo il quale il ricorso di annullamento diretto contro la decisione controversa era irricevibile, in quanto la Scheucher-Fleisch e a. non erano interessate direttamente e individualmente da tale decisione.

125    Di conseguenza, l’impugnazione incidentale è ricevibile.

126    Per quanto riguarda il motivo dedotto dalla Commissione, occorre rilevare che, contrariamente a quanto da essa sostenuto, la sentenza impugnata non ha giustificato il fatto che la Scheucher-Fleisch e a. erano interessate direttamente dalla decisione controversa sulla sola base del loro obbligo di versare un contributo all’AMA.

127    Risulta infatti dal punto 37 della sentenza impugnata che il Tribunale si è fondato, da un lato, sull’ingiunzione di pagamento inviata a una di tali parti e, dall’altro lato, su pagine Internet dell’AMA e di un dettagliante da cui risultava che le etichette «AMA» erano state rilasciate anteriormente alla decisione controversa.

128    Inoltre, come risulta dal punto 44 della presente sentenza, ogni interessato ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, è riguardato direttamente e individualmente da una decisione di non sollevare obiezioni, in quanto deduca motivi di annullamento nei confronti di essa al fine di tutelare i propri diritti procedurali.

129    Ne consegue che il motivo unico sollevato nell’ambito dell’impugnazione incidentale equivale ancora una volta a mettere in discussione la qualità di «interessato» della Scheucher-Fleisch e a. ai sensi di tale disposizione.

130    A tale riguardo, occorre, da un lato, fare riferimento alla risposta fornita alla seconda parte del primo motivo.

131    Dall’altro lato, occorre rilevare che, nell’ambito della loro comparsa di risposta e in udienza, la Scheucher-Fleisch e a. hanno lamentato di essere obbligate non solo a contribuire al finanziamento del sistema istituito, ma anche a subire gli svantaggi legati al fatto che solo i loro concorrenti traggono beneficio dalle misure pubblicitarie dispensate dall’AMA Marketing.

132    Orbene, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, si deve intendere per «interessato» in particolare ogni persona, impresa o associazione di imprese i cui interessi possano essere lesi dalla concessione di un aiuto, vale a dire in particolare le imprese concorrenti del beneficiario di tale aiuto. Si tratta, in altre parole, di un insieme indeterminato di destinatari, il che non esclude che un concorrente indiretto del beneficiario dell’aiuto possa essere qualificato come «interessato», a condizione che affermi che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto e che dia sufficiente dimostrazione che l’aiuto rischia di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit., punti 63‑65 e giurisprudenza citata).

133    Nel caso di specie, poiché la sentenza impugnata ha dichiarato che la Scheucher-Fleisch e a. devono essere considerati come «interessati» ai sensi dell’art. 1, lett. h), del suddetto regolamento, il motivo dedotto dalla Commissione nell’ambito dell’impugnazione incidentale dev’essere dichiarato infondato.

134    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione incidentale dev’essere interamente respinta.

 Sulle spese

135    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Scheucher-Fleisch e a. ne hanno fatto domanda, la Repubblica d’Austria, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

136    Poiché la Scheucher-Fleisch e a. non hanno chiesto la condanna alle spese della Commissione, quest’ultima sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

2)      La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.