31.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 98/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)/Netlog NV

(Causa C-360/10) (1)

(Società dell’informazione - Diritto di autore - Internet - Prestatore di servizi di hosting - Trattamento delle informazioni memorizzate su una piattaforma di rete sociale in linea - Predisposizione di un sistema di filtraggio di tali informazioni al fine di impedire la messa a disposizione di file che ledono i diritti d’autore - Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni memorizzate)

2012/C 98/07

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrente: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

Convenuta: Netlog NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interpretazione delle direttive: — 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), — 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45), — 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), — 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1), — 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37) — Trattamento di dati che transitano attraverso Internet — Istituzione da parte di un fornitore di servizi di hosting su Internet di un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche, in abstracto e a titolo preventivo, al fine di identificare i consumatori che si presume utilizzano file che pregiudicano i diritti d’autore o i diritti connessi — Applicazione d’ufficio da parte del giudice nazionale del principio di proporzionalità — Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — Diritto al rispetto della vita privata — Diritto alla libertà di espressione

Dispositivo

Le direttive:

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,

lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio:

delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi;

che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti;

a titolo preventivo;

a spese esclusive del prestatore, e

senza limiti nel tempo,

idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d’autore.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.