15.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/29 |
Ricorso proposto il 22 giugno 2009 — Accenture Global Services/UAMI — Silver Creek Properties (acsensa)
(Causa T-244/09)
2009/C 193/46
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Accenture Global Services GmbH (Shaffhausen, Svizzera) (rappresentante: R. Niebel, lawyer)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Silver Creek Properties SA (Panama, Panama)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2009 nel procedimento R 802/2008-2; |
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Annullare la decisione della [Divisione di opposizione] dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 marzo 2008 sull’opposizione n. B 1019274; |
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Condannare alle spese la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «acsensa» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36, 38, 33, 41 e 42
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo tedesco «ACCENTURE» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio figurativo tedesco «accenture» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio comunitario denominativo «ACCENTURE» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio comunitario figurativo «accenture» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso ha compiuto un errore affermando che non vi è rischio di confusione tra i marchi in oggetto; violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009 atteso che la commissione di ricorso ha erroneamente ignorato affermazioni sui fatti prodotte dalla ricorrente